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Magistratura Indipendente

PENALE  

Violenza domestica: proposte di riforma

  Penale 
 lunedì, 1 ottobre 2018

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di MARISTELLA CERATO, sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia

 
 

 

Sommario: 1-La sentenza CEDU Talpis c. Italia. - 2-Violenza domestica e di genere: la Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018.- 2.1. (Segue) I criteri per la valutazione del rischio. 3- Due casi.-4. Una proposta di riforma della vigente normativa.- 5. Conclusioni

 

1. La sentenza CEDU Talpis c. Italia.

Con la sentenza 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, n. 41237/14, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (1). Secondo la Corte, le autorità italiane non sono intervenute per assicurare protezione ad una donna e ai suoi figli, vittime di reiterate violenze domestiche perpetrate dal marito sino al tentato omicidio della ricorrente e all’omicidio di uno dei figli. La Corte ha, quindi, ritenuto che lo Stato italiano di fatto abbia, con la sua inerzia, consentito il reiterarsi delle violenze e non abbia attivato le azioni positive di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione. La sostanziale passività delle autorità nazionali ha creato un contesto d’impunità favorevole alla ripetizione di questi atti di violenza, così violando l’ obbligo, sancito anche dalla Convenzione d’Istanbul, di adottare le misure necessarie affinché tutte le forme di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione siano trattate senza ritardi ingiustificati e prendendo in considerazione i diritti della vittima in ogni fase del procedimento penale.

La Corte ha ravvisato anche la violazione dell’art. 14 Cedu per la tolleranza nei confronti di fatti indicativi di un’attitudine discriminatoria verso la vittima in quanto donna.

La sentenza Talpis individua, quale causa della ritenuta inerzia delle autorità competenti, l’aver sottostimato le violenze subite dalla ricorrente, violenze di fatto tollerate in un contesto sociale, quale quello italiano, in cui, osserva la Corte, le violenze domestiche e la discriminazione subita in proposito dalle donne costituisce un problema grave, come evincibile da numerosi rapporti redatti da organismi sia nazionali che internazionali.

La censura della Corte è particolarmente significativa in quanto la vittima aveva attenuato, nel corso della vicenda processuale, la gravità delle accuse avanzate in precedenza contro il marito, comportamento questo che secondo la Corte non poteva esimere l’autorità giudiziaria dall’approfondimento della situazione.

La vicenda Talpis ha sollecitato in maniera irreversibile una riflessione sulla necessità di apprestare modalità adeguate di tutela e di prevenzione dei reati di violenza domestica.

In esecuzione di quanto emerge dalla sentenza della Corte EDU l’Italia è stata sollecitata a predisporre un piano di azione contenente le misure generali adottate dallo Stato per la protezione delle vittime di violenza domestica, finalizzate a “impedire un rischio per la vita e l’incolumità fisica”, indicando lo stato attuale del “trattamento giudiziario del contenzioso avente ad oggetto la violenza sulle donne” e, comunque, ogni forma di violenza domestica.

 Per quanto concerne la fase delle indagini, sono ormai acquisite modalità di lavoro quali:

- la costituzione presso le Forze dell’Ordine, destinatarie di direttive specifiche, di un pool assegnato alle indagini in tema di reati in danno dei soggetti deboli, i cui componenti hanno ricevuto adeguata formazione e seguono corsi di aggiornamento, anche al fine di garantire alle persone offese le informazioni di cui agli artt. 90 bis e 90 ter c.p.p.;

- la costituzione presso l’ufficio di Procura di un gruppo di lavoro di magistrati per la trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza nei confronti dei soggetti deboli, procedimenti che devono essere trattati con priorità;

- l’utilizzo dell’istituto dell’incidente probatorio per assicurare tempestività e genuinità nell’assunzione della prova testimoniale;

- la predisposizione ed utilizzo di sale protette e munite di vetro unidirezionale e apparecchiatura di video ripresa e registrazione per l’audizione delle persone offese,

- l’interlocuzione con i Centri Antiviolenza e centri specializzati

- la collaborazione con i servizi sociali, anche al fine di tutelare i minori coinvolti negli episodi di violenza, a loro volta vittime della c.d. violenza assistita (2).

Essenziali sono anche le riunioni per l’attuazione delle linee guida nazionali con le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza ( come da decreto Presidente del Consiglio 24.11.2017, pubblicato in G.U. 30.1.2018, n. 24).

Ed, infine, nei reparti di Pronto Soccorso sono ormai attuate le modalità operative indicate nel Codice Rosa, al fine di assicurare alle vittime di violenza uno spazio adeguato per esporre quanto accaduto, consentire l’adeguata acquisizione di materiale probatorio e offrire assistenza medica e psicologica (3).

 

2. Violenza domestica e di genere: la Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018.

Proprio a seguito della sentenza Talpis c.Italia, il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera 9 maggio 2018 ha adottatto una Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, dopo avere acquisito gli esiti del monitoraggio in ordine agli assetti organizzativi degli uffici “per effettuare una rinnovata ricognizione delle buone prassi esistenti e promuovere la conoscenza e diffusione di quelle risultate più virtuose sotto il profilo della tempestività dell’intervento giurisdizionale, della specializzazione dei magistrati e delle forze dell’ordine, delle collaborazioni interistituzionali”.

Il Consiglio Superiore ha ricordato la “drammatica recrudescenza” dei fenomeni delittuosi di violenza di genere contro le donne e di violenza domestica e ha evidenziato che l’efficace tutela delle vittime di violenza domestica richiede la tempestività dell’intervento giudiziario e, prima ancora, la capacità di cogliere gli indicatori della violenza da parte dell’autorità giudiziaria. Al paragrafo 7.5. della ricordata Risoluzione, il Consiglio Superiore delinea i profili della valutazione del rischio con espressioni chiarissime:

“Il magistrato requirente e quello giudicante debbono prestare unattenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo e/o degenerino. La reiterazione e lescalation costituiscono infatti sviluppi fattuali comuni nel fenomeno della violenza di genere, che non di rado possono rinvenirsi alla base degli episodi più gravi e dall’esito infausto. Unadeguata risposta del sistema giudiziario in termini di efficacia e tempestività della protezione verso la vittima passa anche per l’individuazione di criteri in grado di riconoscere e valutare tale rischio e l’utilizzazione degli stessi in alcuni momenti del procedimento che, ex ante, possono ritenersi più rilevanti di altri (es. nelle ore immediatamente successive all’intervento/soccorso delle forze di polizia o alla presentazione della denuncia; in prossimità o nelle ore successive ad un’udienza giudiziaria di un procedimento civile di separazione o divorzio o di un procedimento penale; in prossimità della cessazione di misure cautelari o dell’esecuzione della pena), al fine di supportare l’iniziativa del p.m. e la decisione del giudice in ordine all’adozione di misure cautelari, misure di sicurezza provvisorie o altri provvedimenti di protezione (es. gli ordini di protezione del giudice civile, l’allocazione della vittima presso case rifugio) ovvero, ancor prima, al fine di determinare la polizia giudiziaria nell’adozione delle misure pre-cautelari di sua competenza”.

Consegue la necessità per la polizia giudiziaria e per il magistrato di “valutare con estrema attenzione le parole pronunciate e gli atteggiamenti tenuti dalla persona violenta in presenza della vittima, allo scopo di intimorirla o minacciarla. In generale è stata rilevata l’opportunità di agire in ottica precauzionale e, nell’incertezza, di assumere iniziative e decisioni che, anche quando non vi siano le condizioni di fatto e di diritto per adottare misure cautelari nei confronti della persona violenta, si indirizzino alla protezione della vittima, ad esempio attraverso il suo trasferimento in luoghi protetti o l’attivazione di altre reti di supporto”.

 

2.1. (Segue) I criteri per la valutazione del rischio.

Nella Risoluzione 9.5.2018, le modalità di valutazione del rischio costituiscono un momento centrale della riflessione consiliare, propedeutico all’individuazione dei più efficaci strumenti di tutela. Osserva, infatti, il Consiglio: “a questo proposito, merita di essere segnalata l’esistenza ormai consolidata di protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell’ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere, la cui conoscenza si è diffusa nell’ultimo decennio anche presso le forze di polizia attraverso programmi di formazione ad hoc. Il più accreditato di tali strumenti, il c.d. protocollo SARA (Spousal Assault Risk Assessment Valutazione del rischio di violenza domestica) è espressamente contemplato, insieme alle sue più recenti versioni SARA-PLUS e SURPLUS, dal Piano nazionale antiviolenza 2015-2017 che lo considera uno strumento (orientativo e non vincolante) adatto alla sperimentazione da parte di tutti i soggetti destinatari delle linee guida sulla valutazione del rischio che il Piano stesso reca al proprio allegato D. Tra i destinatari di tali linee guida è inclusa anche l’autorità giudiziaria, nella cui attività, sia in sede di indagini preliminari che in sede di esecuzione, le indicazioni dei protocolli potranno assumere il valore di un contributo ulteriore, necessariamente non vincolante, per la lettura del quadro probatorio a disposizione”.

Osserva, inoltre, il Consiglio Superiore chepresso alcuni uffici giudiziari è in uso la buona prassi di adottare un criterio di assegnazione “per precedente” allo stesso magistrato di tutte le notizie di reato a carico del medesimo indagato, ovvero riguardanti il medesimo gruppo familiare o la stessa persona offesa, così da favorire, in tempi brevi, valutazioni più adeguate in ordine alla “personalità/qualitàdell’indagato, nonc la rilevazione di rischi per l’incolumità della persona offesa; c tenuto conto del fatto che gli autori dei reati di interesse presentano, di regola, un’elevata “recidiva specifica” e trasmodano sovente da iniziali condotte genericamente minacciose e aggressive a forme ingravescenti di violenza, che potrebbero rivelarsi esiziali per l’incolumità della vittima”.

La Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura auspica e sollecita la formazione di una cultura della prevenzione e la diffusione di questa cultura quale primario strumento di tutela. Come è stato osservato in altra sede, “la conoscenza delle situazioni di pericolo (da cui possono svilupparsi coscienza e autodifesa) dovrebbe essere alimentata, diffusa e comunicata in modo adeguato e comprensibile, dagli appartenenti al mondo scientifico, tecnico e politico-­amministrativo (4).

 

3. Due casi

Primo caso:

Tizio è imputato di capo A)- art. 582 c.p. (lesioni in danno della convivente guaribili in gg.5 come da referto del Pronto Soccorso), capo B)-ancora 582 c.p.( lesioni in danno della convivente di giorni otto come da referto da pronto soccorso) e capo C)- art. 612 c.p. per avere minacciato la convivente dicendole “non mi portare davanti al giudice perché divento veramente cattivo”(!), episodi accaduti da fine aprile a fine luglio del medesimo anno.

Esito: il giudice dichiara non doversi procedere in ordine ai reati ascritti per intervenuta remissione di querela.

 E’ stata spontanea la remissione di querela? E’ stata espressione di libera autodeterminazione? E come si è attuata la doverosa presenza tutelante delle istituzioni? Nel fascicolo non vi è nulla, solo un grande silenzio in proposito.

Come diceva Tacito, ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.

 

Secondo caso:

Tizio imputato capo A - del reato di cui all’art. 572, 61 n. 11 quinquies c.p. per avere offeso la moglie con espressioni ingiuriose, per averla minacciata di ucciderla brandendo un coltello da cucina, per averla in numerose occasioni colpita con pugni, schiaffi, calci e violente spinte, anche durante il periodo di gravidanza, cagionandole lesioni personali consistite in frattura della 7° costa destra giudicate guaribili in gg. 28 e, in epoca successiva, le lesioni di cui al capo B, con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza della figlia minore, fatti accaduti secondo l’imputazione nell’arco di tredici anni; capo B- del reato di cui agli art. 582, 585(lesioni refertate al Pronto Soccorso con prognosi di giorni sei ) in relazione all’art. 576 n. 1 e 5 c.p. e 61 n. 2 c.p. nonchè art. 577 u.c. c.p., con le aggravanti di avere commesso i fatti per eseguire il reato di cui al capo A, in occasione della commissione del delitto di cui all’art. 572 c.p. e ai danni della moglie convivente

Esito: assolto per capo A perchè il fatto non sussiste. In motivazione della sentenza si legge che sono state accertate condotte censurabili ed illecite dal punto di vista penale ma non tali da realizzare un clima avvilente e mortificante per la vittima. Nel periodo in contestazione - tredici anni - l’imputato avrebbe percosso la moglie circa tre-quattro volte all’esito di liti, prevalentemente per motive di gelosia e per il carattere forte di entrambi i coniugi. Si tratta al più di comportamenti sintomatici di immaturità e facilità all’ira, ma non sufficienti ad instaurare quel gravissimo clima di sopraffazione che invece è insito nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p..

Per capo B, vista la prognosi di giorni sei, non sussistendo aggravante ulteriore rispetto al rapporto di coniugio, venuta meno l’aggravante del nesso teleologico, il fatto deve ritenersi perseguibile a querela di parte, querela rimessa dalla persona offesa, con conseguente declaratoria di non doversi procedure per essersi il reato estinto per remissione di querela.

In questo caso, oltre alla solitudine della vittima, si accede all’ immaturità e facilità all’ira dell’imputato come giustificabili tratti caratteriali!

Per una effettiva tutela è dunque essenziale, anche per le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine, acquisire gli strumenti utili per la valutazione degli indicatori di violenza, imparare ad ascoltare anche i silenzi delle persone offese. E comprendere il linguaggio non verbale del corpo delle vittime.

La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, recepita dal Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 recante Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha fornito numerose indicazioni, trasfuse nel nostro ordinamento. Innanzitutto, ha fornito un chiaro parametro per definire la “violenza nelle relazioni strette”, costituita dalla violenza attuata “dall’attuale o ex coniuge o partner della vittima o da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l’autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima” (considerando 18).

Sono state introdotte norme relative all’obbligo di informazione della persona offesa in ordine ai propri diritti e all’obbligo di utilizzo di un linguaggio a lei effettivamente comprensibile, al fine di comprendere la valenza e le conseguenze di quanto dichiarato (art. 1 comma 1, lett. b) D.Lgs. 212/2015).

Sono stati finalmente recepiti i criteri per individuare le condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa (art. 90-quater c..p.p.) al fine di consentirne l’escussione con l’ausilio per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero di esperti in psicologia e il ricorso all’incidente probatorio per evitare reiterate vittimizzazioni secondarie (art. 392 comma 1 bis ultima parte c.p.p.)

Anche per quanto concerne l’esecuzione delle misure cautelari e delle misure di sicurezza detentiva, la persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, ha diritto di essere informata in ordine alla effettività e modalità di esecuzione della misura.

Nella vita quotidiana, le norme indicate sono funzionali alla tutela se la vittima denuncia o querela, se non rimette la querela nei casi in cui è consentito, se non attenua in successive dichiarazioni quanto in precedenza evidenziato. Tuttavia, la pluralità degli studi compiuti nei casi di violenze domestiche ha ormai in modo univoco appurato che:

1-le vittime delle violenze sono in misura nettamente prevalente donne che molto spesso non denunciano/querelano (secondo alcune stime, oltre il 90% delle vittime non denuncia il fatto - cfr. Violenza sulle donne: le denunce sono solo la punta dell’iceberg, il 90% ancora teme, di Linda Laura Sabbadini - LaStampa 05 Agosto 2018) (5);

2-altrettanto spesso tali denunce/querele vengono ritirate (6);

3-il modello del comportamento violento dell’aggressore segue uno schema tipico, iniziando con singoli gesti violenti (minacce, lesioni lievi) per proseguire con l’attuare condotte sempre più invasive e intimidatorie.

Questi dati fattuali costituiscono il motivo di inciampo e di arresto delle azioni di tutela e a questi si ritiene che l’ordinamento debba dare, nei limiti del possibile, una risposta concreta e progettuale. In particolare, si ravvisano le seguenti discrasie rispetto alla doverosa protezione nei confronti delle vittime:

a-nel vigente sistema, la remissione della querela da parte della vittima può essere solo processuale (cfr. art. 612 bis, comma 4 c.p.), cautela peraltro di fatto mitigata dalla possibilità di una remissione anche davanti alla polizia giudiziaria, in un contesto, quindi, non garantito dalla presenza del giudice terzo rispetto alle parti. Si è infatti ritenuto che in tema di delitto di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall’autorità giudiziaria ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612 bis comma 4 c.p., facendo riferimento alla remissione “processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione anche con tali modalità”(cfr. Cass. Pen. sez. 5 sentenza n. 18477 del 26.2.2016).

b- incide anche la mancata previsione nei reati di cui agli artt. 582 (lesioni) e 612 c.p. (minaccia) di un’ aggravante costituita dalla presenza di una relazione, perdurante o esaurita, con l’autore del fatto, come ora specificamente indicato nell’art. 612 bis c.p. per il reato di atti persecutori. Si consideri che questi reati (minaccia, lesioni) sono spesso prodromici all’attuazione di condotte lesive ben più gravi e, comunque, indicativi di una distorta comunicazione nella relazione;

Si ritiene, quindi, che il modo in cui il sistema è oggi organizzato favorisce di fatto, nell’attuale contesto storico e sociale, il verificarsi di errori nella valutazione del rischio e la mancata tutela delle vittime di violenza domestica (7).

 

 

 

4. Una proposta di riforma della normativa

Le discrasie di sistema evidenziate inducono a ritenere possibili ed utili modifiche dell’attuale normativa per sciogliere il nodo cruciale della reticenza delle vittime a presentare querela o denuncia e per offrire loro sostegno adeguato nel momento in cui intendono rimettere la querela, in modo che tale scelta sia pienamente consapevole.

Innanzitutto, è necessario cogliere nelle parole e nei gesti della persona offesa la sua storia, dandole uno spazio di ascolto “al fine di ricostruire i fatti di un procedimento penale (che) appare una azione ovvia, in realtà ascoltare con completezza ed autenticità implica sforzo e notevole impegno…a volte si ascolta una persona nel senso di sentire quello che dice, ma senza comprendere veramente il significato delle sue parole e la situazione nella quale si è trovata, perché non si è in grado di calarsi nella soggettività di chi ascolta. Il giudice, il pubblico ministero che conduce le indagini, l’operatore di polizia giudiziaria, devono sviluppare questa capacità, che non consiste nell’identificarsi con l’altro _ perché altrimenti non si riuscirebbe a valutare _ ma nel sapere entrare nella soggettività umana e psicologica dell’altro, per poi rientrare nella propria e quindi ritornare a vedere la situazione in modo globale, dal di fuori, con la serenità e il distacco dell’imparzialità. Imparzialità è anche assenza di pregiudizi, costante tentativo di superare i propri schemi precostituiti”(8).

E questa cautela, deve essere attuata in tutti i casi di possibili reati commessi nel contesto di una relazione affettiva distonica, anche in quelli apparentemente meno gravi, perchè, come è ormai acquisito, il comportamento violento procede secondo un crescendo, sicuramente favorito dalla percezione da parte dell’autore dell’impunità.

In particolare, è auspicabile l’introduzione di una specifica previsione normativa che assicuri alla persona offesa da reati commessi nell’ambito di una perdurante o pregressa relazione affettiva nel momento della remissione di querela:

a-                     un concreto sostegno psicologico;

b-               una piena informazione delle conseguenze giuridiche della scelta, in termini comprensibili, sotto il profilo linguistico e del contesto culturale di appartenenza.

 

5. Conclusioni

La sentenza Talpis c .Italia richiede allo Stato italiano un cambiamento culturale profondo. La Corte di Strasburgo auspica la formazione di una cultura della prevenzione e dell’attenzione ai fattori indicatori di rischio. Sollecita, altresì, la formazione di una consapevolezza sociale per ritenere inviolabile il rispetto dell’integrità psico-fisica altrui.

L’effettiva verifica della volontà processuale delle vittime e la tempestiva applicazione delle norme per sanzionare comportamenti lesivi, privandoli del rinforzo sociale costituito dalla loro sottovalutazione, sono potenti fattori di cambiamento. Infatti, attraverso l’applicazione delle norme si trasmettono importanti messaggi, strumenti di formazione e di informazione.

 Diviene essenziale negli operatori una preparazione interdisciplinare, intesa come costruzione di un nuovo sapere da sviluppar ben prima dell’ipotetica instaurazione di un processo penale, oltre che, ovviamente, durante lo stesso.

E non dovrebbero ritenersi giustificabili le condotte lesive perché attuate in situazioni di turbamento emotivo, quali una convivenza conflittuale o una separazione in corso.

 

Note

 

1-                    per un commento alla sentenza Talpis c. Italia, tra i molti R. Casiraghi La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, DirittoPenaleContemporaneo, rivista on-line, fasc. 3/2017, con allegato testo della sentenza Corte EDU; anche Paola De Franceschi Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?, Giurisprudenza Penale, rivista on-line 6 gennaio 2018

 

2-                    Giuseppe Spadaro Violenza assistita intrafamiliare, Il diritto vivente, rivista on-line, 2/2018

 

3- per le linee guida sui pronto soccorso rosa, www.regioni.it/.../linee-guida-sul-pronto-soccorso-rosa

 

4-                       Marilinda Mineccia Chi valuta, chi decide, chi giudica – a cura Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, edizioni ETS, 2013

 

5-                       per i dati statistici relativi alla violenza sulle donne, www.istat.it/violenza-sulle-donne, con apposito portale internet che fornisce un quadro informativo sulla violenza contro le donne in Italia. Il Ministero della Giustizia nel 2017 ha pubblicato Femminicidio in Italia. Inchiesta statistica (2010-2016) a cura della Direzione Generale di statistica; Relazione finale della Commissione parlamentare sul fenomeno del femminicidio e la violenza di genere;

 

6-                       Claudia Pecorella Sicurezza vs Libertà? la risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima, testo della relazione svolta al Convegno internazionale “Quali politiche per la sicurezza?”, Perugia 14-15 novembre 2014, DirittoPenaleContemporaneo, rivista on-line

 

7-                       Come nel modello dello human error proposto da James Reason, in M. Krogerus e R. Tschappeler Piccolo manuale delle decisioni strategiche, Rizzoli, 84-85

 

8-                       Mineccia, cit.

 

 
 
 
 
 
 

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