REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Paola Bonavita - Presidente-
2) Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice.-
3) dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. __________________, riservata in decisione all’udienza del _______________, avente ad oggetto ricorso per rettificazione dell’attribuzione di sesso, proposto da
____________________________;
con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data ___________________, in premessa generalizzato, adiva il Tribunale di Napoli Nord esponendo che: fin dall’infanzia aveva manifestato una personalità tipicamente femminile, tanto da giocare con bambole e trucchi e da indossare abiti femminili, anche in pubblico; dall’età adolescenziale aveva cominciato ad assumere una terapia ormonale femminilizzante, sottoponendosi, altresì, a numerosi interventi a seguito dei quali ha assunto caratteristiche femminili; da circa 10 anni ha una relazione con il sig. __________, con il quale attualmente convive; si è sottoposto ad una valutazione psicologica (dott. ________) nonché ad una visita medico-legale (dott. ____________) presso l’azienda ospedaliera ________.
Tanto premesso, chiedeva all’adito giudice la rettificazione dell’attribuzione di sesso anagrafico in uno al cambiamento del proprio nome onde adeguarlo al sesso femminile, indicando a tal fine il nome di “________”.
All’udienza del 15.11.2016, il difensore si riportava agli atti introduttivi, insistendo nell’accoglimento del ricorso e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione senza i termini ex art.190 c. p. c., vista la rinuncia ai termini del procuratore costituito.
Il PM nella persona del dott. __________ esprimeva parere favorevole all’accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e può, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente si deve osservare che la fattispecie risulta regolata dalla l. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); secondo l’art. 1 “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
In punto di diritto l’art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati) intitolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” prevede che: “1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore. 3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. 5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
Occorre osservare che il procedimento di rettifica dell’attribuzione di sesso, ove occorra anche l’autorizzazione allo svolgimento di intervento di adeguamento dei caratteri sessuali, si svolge tuttora in due fasi, autonome, entrambe da trattarsi con il rito ordinario di cognizione, la prima delle quali volta all'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo, e la seconda delle quali, per espresso dettato normativo diretta all'accertamento dell'avvenuta modificazione e all'attribuzione del sesso (in tal senso anche Trib. Pavia, 2/2/2006, in Foro It., 2006, 5, 1, 1596).
Verificato che le attuali caratteristiche fisiche sono adeguate alle inclinazioni psicologiche del richiedente, anche a prescindere dall’intervento chirurgico considerato dalla Suprema Corte non più necessario (cfr. Cass. 15138/2015), al Tribunale non rimane altro che rettificare l’attribuzione del sesso esistente allo stato civile (cfr. in tal senso anche Trib. Ancona, 4/11/1990, in Rass. Dir. Civ., 1992, 910).
Nel caso di specie parte ricorrente, a sostegno della domanda, ha prodotto una copia della relazione psicologica, a firma del dott. _________, presso l’azienda ospedaliera ___________ (cfr. all. 1); il certificato medico del dott. _________ ( cfr. all. 3) nonché la copia della relazione medico-legale, a firma del dott. ___________ presso l’ azienda ospedaliera _____________ nella quale viene evidenziata la presenza di un’identità di genere femminile determinata dalla presenza di una condizione di “Disforia di genere” ( cfr. all. 2).
L’audizione del ricorrente ha, altresì, dato pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della conseguente condizione di serenità e armonia tra l’identità femminile, da sempre percepita, e quella fisica raggiunta in seguito ai plurimi interventi chirurgici che hanno modificato i caratteri sessuali secondari.
Relativamente alla domanda di attribuzione del nome di “____________” giova precisare che con riguardo all'assunzione di un nuovo nome, la legge n. 164 non specifica il procedimento necessario.
Ed invero, se è indiscusso che al mutamento di sesso debba corrispondere un nome relativo alla nuova identità sessuale, sono controversi sia il modo attraverso cui ciò debba attuarsi sia la possibilità di scelta del soggetto coinvolto.
Il dubbio in particolare si pone tra l'utilizzo del procedimento generale di modifica previsto dalle norme sull'ordinamento civile e la possibilità di attribuzione del nome mediante la stessa sentenza che definisce la nuova identità.
La maggior parte della giurisprudenza è orientata verso questa soluzione (Trib. Benevento, 16/01/1986, in Giur. It., 1986, I,2, 470; Trib. Macerata, 12/11/1984, in Giur. It., 1985, I, 2, 195; Trib. Monza, 05/12/1983, in Dir. Famiglia, 1984, 169; Trib. Roma, 9 aprile 1983, in Foro It., 1984, I, 582; Trib. Roma, 3.12.1982, in Giust. Civ., 1983, I, 998; Trib. Milano, 2.11.1982, in Foro It., 1984, I, 582; Trib. Cagliari, 25.10.1982, in Giur. It., 1983, I, 2, 590).
Tuttavia vi è chi reputa tale soluzione possibile solo nei casi in cui l'attribuzione del nuovo nome o consista nella trasformazione del genere o tale trasformazione non sia linguisticamente possibile per mancanza della duplice forma maschile-femminile.
Qualora, invece, la persona esprima la volontà di modificare radicalmente il proprio nome, pur esistendo l'altra forma, sarebbe inevitabile il ricorso alla disciplina prevista dall’ordinamento dello stato civile.
Il Collegio reputa che la prima opzione ermeneutica sia da prediligere.
Depongono, infatti, in tal senso diverse considerazioni.
In primo luogo nessuna disposizione impone o ritiene preferibile la trasposizione del precedente nome nel genere opposto né ciò è sostenibile ai fini di un'esigenza di tutela dei terzi e di certezza dei rapporti giuridici tenuto conto che dall'articolo 5 della legge in oggetto si evince la volontà di totale riservatezza nei confronti della identità passata dell'interessato; del resto, tra i contrapposti interessi, non può che prevalere la tutela del diritto alla riservatezza quale diritto fondamentale.
In secondo luogo ritenere opportuna una soluzione rispetto ad un'altra sulla base della idoneità linguistica di un nome alla trasformazione nel genere opposto non può che determinare, tra coloro ai quali è impedita la possibilità di scelta e coloro a cui è consentita, la violazione del principio di uguaglianza.
In terzo luogo non ha alcun senso logico prevedere che il giudice possa attribuire un nome completamente nuovo, limitandosi ai soli casi in cui il precedente non abbia la duplice forma.
Infine dall'art. 5 emerge chiaramente la volontà del legislatore volta a definire contestualmente l'attribuzione del nuovo sesso e del nuovo nome; del resto se così non fosse, in considerazione delle lungaggini del procedimento generale di modifica del nome, si determinerebbe una situazione per la quale l'interessato (per un periodo di tempo comunque rilevante) sarebbe totalmente privo di nome o costretto a mantenere quello precedente non più conforme alla nuova identità.
Alla luce delle esposte considerazioni sembra da preferirsi l'interpretazione secondo cui il mutamento di nome debba pronunciarsi con la medesima sentenza con cui si attribuisce il nuovo sesso e sia lasciata all'interessato una totale libertà di scelta.
Ne deriva che la domanda deve essere accolta e, nel caso di specie, può riconoscersi al ricorrente il pieno diritto, conseguente all’intervenuto mutamento di sesso, a modificare il nome proprio da “_______” in “_________”.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, su parere favorevole del P.M., così provvede:
1. dispone la rettificazione del sesso e del nome di __________;
e per l’effetto
2. ordina all'ufficiale di stato civile del _________ di effettuare la rettificazione dell’atto di nascita ___________ attribuendogli il sesso femminile ed il nome di “_______” ______________;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.11.2016
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Paola Bonavita