Sommario: 1. Introduzione - 2. Il metodo analisi costi benefici. - 3. La categorizzazione delle tipologie di proposte. - 4. La valutazione dei benefici. – 5. L’area tematica ristrutturazione del sistema sanzionatorio delle contravvenzioni. - 6. L’area tematica estensione dell’ambito di applicazione del patteggiamento. - 7. Rafforzamento della funzione di filtro dell’udienza preliminare. Analisi dei benefici. – 8. Rafforzamento della funzione di filtro dell’udienza preliminare. Analisi dei costi. – 9. Conclusione.
1. Introduzione
Il Ministero di Giustizia, l’ANM e l’UCPI hanno reso note le proposte in discussione al tavolo tecnico convocato per la riforma del c.p.p. Va però subito precisato, come appare evidente dalle dichiarazioni politiche e dai punti della bozza di riforma del Ministero, che non si tratta di una riforma generale del codice di procedura penale, bensì di una riforma funzionale ad affrontare la sola problematica della (ir)ragionevole durata del processo penale. Limitazione, a mio avviso, saggia e tutt’altro che minimalista ove si ponga a mente che oramai tutti hanno coscienza che si tratta di recuperare un valore essenziale del processo in un paese democratico; valore che, non a caso, è stato esplicitamente costituzionalizzato.
Su questo presupposto, con il presente elaborato, avrei ambito a fornire delle linee guida complete su tutte le proposte ufficialmente messe in campo.
I tempi stringenti dei lavori del tavolo tecnico rendono però urgente una valutazione limitata gli ambiti su quali si sta focalizzando il confronto.
Ambiti che in questo momento, sono tre:
- rafforzamento della funzione di filtro dell’udienza preliminare;
- estensione dell’ambito di applicazione del patteggiamento;
- ristrutturazione del sistema sanzionatorio delle contravvenzioni.
Auspico di poter estendere in successivo elaborato l’analisi sulle molte proposte non affrontate in questa sede.
Al fine di impostare il lavoro di analisi è però necessario definire fin d’ora i principi generali del metodo che s’intende seguire auspicando che i soggetti del tavolo tecnico possano anche provare a sperimentarlo. Va premesso altresì che il perimetro della presente analisi affronta, allo stato, esclusivamente il tema della ragionevole durata del processo inteso come tempo intercorrente dall’esercizio dell’azione penale fino alla definizione del giudizio di primo grado.
2. Il metodo analisi costi benefici
Unica metodologia coerente allo scopo dichiarato è l’analisi costi benefici delle proposte. Mi rendo conto che il mondo giuridico è poco avvezzo a simile impostazione, ma mi pare indubbio che, se il fulcro del problema da affrontare, è la durata di un processo, cioè una funzione matematica, questo dovrebbe essere l’approccio corretto. E un approccio corretto potrebbe rendere il confronto, e la successiva sintesi, più trasparente e, soprattutto, più razionale.
Beneficio di una proposta è quello che ci detta lo scopo delle modifiche: l’incidenza sulla durata del processo. Ovviamente tale valutazione, in ragione dell’attitudine culturale dei lettori, sarà esplicata in forma discorsiva al solo fine di fornire una chiave di lettura comparativa in ordine all’effetto atteso dalle singole proposte; inevitabilmente con una mia valutazione soggettiva ma derivante dalla concreta conoscenza dei flussi numerici e ponderali sul primo grado. Ma l’importante, da un punto di vista concettuale, atteso lo scopo della riforma, è che tale valutazione sia reiterata e verificata dai proponenti al tavolo tecnico e, ovviamente, da chi decide le proposte da normare.
Costo di una proposta deve ritenersi l’eventuale diminuzione di diritti delle parti processuali rispetto all’attuale normativa. Assumiamo questo come costo perché è evidente che, in mancanza di tale parametro, la soluzione del problema potrebbe essere elementare; in assenza di tale parametro, infatti, si potrebbe decidere che l’antinomia innocente/colpevole si risolva illico et immediate con un lancio di monetina così risolvendo in un batter baleno il problema della ragionevole durata; scelta tutt’altro che paradossale atteso che, non dobbiamo dimenticarlo, nella storia dell’uomo, prima delle conquiste della civiltà giuridica, tale soluzione si è manifestata nelle forme più variegate. Il punto di partenza dei costi, direi il limite, è quello della cornice costituzionale nel senso che alcuna proposta, anche d’incidente effetto sulla durata, può essere presa in considerazione, laddove non si ritenga conforme al dettato costituzionale. Il punto di arrivo dei costi è quello 0 (zero) cioè quelle proposte che non hanno alcuna incidenza “negativa”. Le categorie di costo e di beneficio non sono omogenee: il beneficio è un parametro che involge fattori matematici teoricamente del tutto oggettivi e comunque comparativamente valutabile in modo numerico; il costo è una valutazione anche culturale. L’analisi costi/ benefici è proprio lo strumento di mediazione tra le diverse prospettive culturali che si siedono al tavolo.
Nondimeno il raffronto consente una decisione più razionale e meno ideologica.
3. La categorizzazione delle tipologie di proposte
E’ utile, per cominciare a fare chiarezza e semplificare l’analisi, raggruppare le tipologie delle possibili proposte secondo una classificazione. La classificazione si fonda sulla corretta individuazione delle variabili matematiche che incidono sul risultato “durata media dei processi penali”.
I fattori che possono mutare la durata media dei processi in un tempo prestabilito sono solo tre. Molto semplicemente: se in un anno sopravvengono 1000 processi (in ipotesi di pari peso) e ho 10 Giudici il cui standard medio di definizione annuale è 50 e voglio arrivare a far definire non la metà (10 X 50=500 su 1000) dei processi sopravvenuti, ma tutti (toccando per semplicità di esempio una sola variabile) o diminuisco il flusso da 1000 a 500, o aumento i Giudici a 20, o aumento il loro standard a 100.
Pertanto queste sono le variabili sui cui incidere per diminuire la durata:
A) numero processi che sopravvengono in un anno: lo definiremo “flusso generale”.
Il flusso non è la conta numerica dei processi, ma la conta ponderale dei processi in ragione della loro tipologia. Voglio dire, per spiegare in modo semplice, che se diminuisco il flusso numerico totale dell’1% con una diminuzione dei soli processi collegiali ho un effetto migliorativo sulla durata media “x”; se la stessa diminuzione di flusso numerico è ottenuta sui processi che di norma si esauriscono con decreto penale l’effetto, sarà in ipotesi “x/10000”;
B) numeri di processi definibili da un Magistrato full equivalent time; lo definiremo “standard medio”. Anche in questo caso è necessaria una puntualizzazione. Facciamo riferimento a un’unità “1” (uno) di Magistrati /persone cui, per essere chiari, per assegnare lo smaltimento di un processo collegiale deve smaltirne 3 altrimenti imputeremmo 3 volte lo stesso processo nello standard medio;
C) numero Giudici addetti; lo definiremo ”numero di Giudici addetti”.
E’ opportuno fin d’ora precisare, onde evitare pericolose confusioni metodologiche, che in un’analisi costi/benefici la variabile c) aumento dei Giudici addetti nulla a che fare con l’aumento del numero dei Magistrati inteso come aumento di organico; richiesta che concerne il diverso tema degli investimenti. La sovrapposizione del tema “investimenti” è in sé un elemento distorcente atteso che stiamo a un tavolo che vuole ricercare una maggiore funzionalità del sistema in sé. Ove vi siano maggiori investimenti avrò certo un utile effetto moltiplicatore dell’eventuale migliore funzionalità trovata, ma, nondimeno, in una corretta analisi costi/benefici sulla ragionevole durata del processo, il tema è del tutto estraneo. Affatto diverso, e anzi di grande rilevanza, è intendere invece l’aumento di Giudici non come investimento di aumento di Magistrati, ma come rimodulazione della distribuzione dei Giudici nella composizione, nelle fasi e nei gradi. E ovviamente facciamo riferimento, sulla base del perimetro dell’analisi individuato, ai soli Giudici addetti alla cognizione in senso generico e pertanto ai soli GUP e Giudici del dibattimento escludendo i GIP, i Giudici del Riesame e quelli delle Misure di Prevenzione. Il tutto naturalmente sempre in termini di Giudici full equivalent time.
Raggruppiamo ora le proposte sulla base del fattore su cui in via diretta vanno a incidere.
A) Tipologie di proposte su “flusso generale”:
a1) sono le proposte che diminuiscono i fatti che l’ordinamento prevede come reati e che diminuiscono pertanto le ipotesi per le quali il PM deve valutare se esercitare l’azione penale ovvero che aumentano i reati per i quali l’esercizio dell’azione penale non sia di ufficio. Le definiremo: proposte che incidono sul “flusso generale sostanziale”;
a2) sono le proposte che incidono sulle regole processuali che legittimano il Pubblico Ministero a esercitare l’azione penale. Le definiremo: proposte che incidono sul “flusso generale processuale”.
B) Tipologie di proposte sullo ”standard medio”:
b1) sono le proposte che mirano a spostare flussi su tipologie di riti più economici in termini di durata. Le definiremo: proposte che incidono sui “flussi dei riti”;
b2) sono le proposte che mirano ad accorciare la durata delle singole tipologie di riti. Le definiremo: proposte sulla “durata dei riti”.
C) Tipologie di proposte su “Giudici addetti”:
c1) sono le proposte che mirano a trasformare in monocratico Giudici collegiali. Le definiremo: proposte che incidono sulla “composizione del Giudice”;
c2) sono le proposte che mirano a distribuire l’allocazione dei Giudici diversamente nelle fasi processuali. Le definiremo: proposte che incidono sulla “allocazione dei Giudici”.
4. La valutazione dei benefici
Non si ha qui la pretesa di dare un valore matematico al beneficio di ciascuna proposta, ma solo di dare un’indicazione in una scala da 1 a 100 che consenta di comparare l’incidenza delle singole proposte sulla durata. Il parametro di valore convenzionale “100” è quello di una proposta che fa tendere allo zero la durata (il succitato lancio di monetina o succedaneo).
Per comprendere i valori che assegno a ciascuna proposta si deve tenere a mente un dato centrale: circa il 50% delle risorse Magistrati sono impegnati come GUP e Giudici del dibattimento sui procedimenti collegiali nonostante che i procedimenti collegiali rappresentano circa il 4% dei procedimenti. Pertanto, per spiegare il meccanismo di valutazione, un’assurda ipotetica proposta che depenalizzasse tutti i reati monocratici meriterebbe un parametro di beneficio “50” perché consentirebbe di raddoppiare il numero dei Giudici addetti sui collegiali e quindi ci aspettiamo che la durata dei processi residuati (i soli collegiali) si dimidi.
5. L’area tematica ristrutturazione del sistema sanzionatorio delle contravvenzioni
Trattasi di una proposta di per sé afferente la categoria a1) flusso generale sostanziale: di fatto una depenalizzazione nelle forme che saranno determinate e specificate al tavolo. Sulla base dei parametri di valorizzazione sopraindicati la concreta diretta incidenza può al più essere stimata in un valore non superiore a “3”. Stima che fa giustizia del mito della “panpenalizzazione” quale origine di tutti i mali. Questo mito però, come tutti i miti, ha un importante fondamento di verità oltre il “racconto”. Vero è, infatti, che a fronte della scarsissima incidenza sul versante giudicante -di cui oggi ci occupiamo - corrisponde una incidenza molto più significativa in termini di assorbimento di risorse dell’apparato accusatorio Procura/PG; assorbimento di risorse certamente del tutto sproporzionato rispetto ai flussi ed ai risultati progressivamente sempre più scarsi anche in ragione della sostanziale e crescente impossibilità sul fronte giudicante di pervenire ad una risposta. Riflessione che ci aiuta a comprendere quel che c’è “oltre”, se siamo capaci di seguire una corretta metodologia, approfondire in modo non caotico la complessità dei problemi ed evitare, secondo un costume oramai diffuso, di lavorare per slogan e non per categorie critiche. Il mito della “panpenalizzazione” come uno dei principali mali è figlio della percezione – in qualche misura corretta nel loro parziale angolo visuale – delle sole Procure. Esso pone un tema profondo rispetto alla ragionevole durata del processo. E’ il tema della liberazione di risorse nell’apparato Procure/PG che mettano l’accusa nelle condizioni di migliorare l’esercizio dell’azione penale sia in termini di tempo sia in termini di qualità del materiale accusatorio; fattore che è, come credo sia chiaro a tutti, importante anche rispetto alla durata dei processi; nessuno sarà mai in grado di matematicizzare con esattezza il rapporto, ma è intuitivo che indagini più complete e più veloci incidono direttamente sulla variabile B) “standard medio” aumentandola e quindi abbassano la durata. Così correttamente intesa mi sentirei di aumentare almeno a “5” il valore convenzionale di incidenza atteso che la depenalizzazione va incidere sia sulla variabile A) flussi generali, ma anche su quella B) standard medio; ovviamente a condizione che le Procure utilizzino le risorse che si liberano in modo positivo. “Costo 0” nei termini sopra definiti.
6. L’area tematica estensione dell’ambito di applicazione del patteggiamento
E’ una proposta che incide su b1) flussi dei riti di palese incidenza positiva, ma il cui potenziale per la molteplicità dei fattori che possono condizionarla è di difficile valutazione. In una stima ottimistica, ma non avventata si potrebbe azzardare un “valore 5” ed un costo “0” nei termini sopra definiti.
7. Rafforzamento della funzione di filtro dell’udienza preliminare. Analisi dei benefici
Si tratta dell’area tematica più complessa da valutare, ma anche, come si vedrà, di quella determinante.
Invero l’udienza preliminare non è un rito autonomo ma una fase che, in una valutazione di durata, deve essere computata quale addendo parziale “x” rispetto all’altro addendo “y” rito ordinario nei procedimenti che provengono da udienza preliminare. Voglio dire, in buona sostanza, che per questa tipologia di processi, la durata “z” è data da “x” tempo di durata della fase dell’udienza preliminare sommato ad “y” tempo di durata dell’eventuale rito ordinario dibattimentale.
Stiamo affrontando quello che è il vero fulcro essenziale della possibile riforma. Come cercherò di illustrare l’area tematica è così sensibile rispetto al tema della ragionevole durata che deve mettersi in conto che una scorretta valutazione possa comportare anche un peggioramento anziché un miglioramento della situazione attuale.
Per affrontare l’argomento in modo “laico” ora ci occupiamo solo dei computi dei benefici a prescindere dai costi che saranno affrontati nel successivo paragrafo. Per ben valutare le ipotesi di restringimento del filtro dell’udienza preliminare è più semplice illustrare prima l’ipotesi draconiana di totale abolizione; ciò a prescindere dal fatto che sia quella da me fortemente sostenuta, ma solo per rendere più comprensibile l’analisi dei benefici dell’ipotesi - ad oggi maggioritaria - di semplice mantenimento dell’udienza preliminare con restrizione del “filtro”.
a) Ipotesi di abolizione dell’udienza preliminare.
- E’ un beneficio multiplo rispetto alle categorie delineate:
- beneficio di categoria b2) che incide sulla durata dei riti; è evidente che in tale evenienza avremo in re ipsa una diminuzione secca della durata di questi processi; se la durata dei processi che passano per udienza preliminare è z= x (durata della fase) + y (durata del dibattimento) per tali processi la durata diventa z=y che tradotto in termini concreti, su un’ipotesi di ragionevole durata del processo, vuol dire due anni anziché tre anni. Beneficio che valuto pertanto “15”. Infatti, mi riduce ex abrupto di 1/3 la durata di tutti quei processi che mi occupano la metà circa delle risorse;
- beneficio di categoria c1) che incide sull’allocazione dei Giudici; si aumentano di circa 1/5 i Giudici addetti al dibattimento con l’azzeramento delle risorse dedicate all’Ufficio GUP (non Gip ovviamente); beneficio stimabile con un coefficiente aggiuntivo di 10 che porta la somma parziale a “25”;
- beneficio b1) che sposta i flussi dei riti su riti più economici. Chiunque comprende, in una visione realistica, che lo spostamento della decisione sul rito abbreviato in sede dibattimentale rispetto a quella del Gup porterebbe un deciso aumento di richieste e ammissioni di abbreviati aumentando la valutazione numerica almeno di ulteriore 10 portando il beneficio totale a “35/40”.
Dall’abolizione dell’udienza preliminare pertanto mi aspetto una riduzione tra il 35% e il 40% della durata media dei processi.
b) Ipotesi di mero rafforzamento della funzione di filtro dell’udienza preliminare.
Per evidenziare la natura ontologicamente diversa rispetto all’ipotesi di abolizione giova preliminarmente rimarcare che rispetto all’ipotesi sub a) il rafforzamento:
- non incide sul beneficio di categoria c1) allocazione dei Giudici;
- può incidere ma tendenzialmente in senso negativo sul beneficio b1) mutamento dei flussi dei riti. Credo sia evidente che, tanto più restringiamo il filtro e aumentiamo le chance di sentenza di non doversi procedere, tanto più sarò indotto a considerare la fase avanti al Gup come un primo parziale grado di giudizio suppletivo ed anticipato rispetto ai gradi di cognizione pieni. In tal modo, se possibile, diminuirà, a normativa invariata, ulteriormente la tendenza a utilizzare il giudizio abbreviato per questa tipologia di processi.
Passando all’analisi specifica è in primo luogo necessaria una riflessione per quanto ovvia: la condivisione sulla tematica della restrizione del filtro discende dalla constatazione generale che, laddove l’udienza preliminare non svolga, come oggi non svolge, la funzione di filtro sul flusso generale sul dibattimento, evidentemente tale fase, in termini di durata, è un mero rilevante costo; ed è un costo spaventosamente altro perché in tali processi sono presenti anche tutti quelli (collegiali) che da soli, come abbiamo detto, assorbono il 50% delle risorse in sede di cognizione.
Il problema, da un punto di vista di durata, è semplice; più si restringe il filtro più aumenta la durata della fase dell’udienza preliminare di tutti i processi. E’ evidente che il rafforzamento del filtro implica un maggior impegno; e a maggior impegno corrisponde un maggior tempo di durata della fase. Acchè il maggior tempo da applicare non diventi un maggior tempo di durata media della fase dell’udienza preliminare, la matematica non è un’opinione, si devono aumentare i Giudici addetti sull’udienza preliminare depauperando il settore dibattimentale di Giudici addetti; ma depauperando il settore dibattimentale aumenta il tempo di durata dei dibattimenti a parità di flussi. Questo è il circolo vizioso su cui soffermare l’attenzione.
Ovviamente si parte invece dall’auspicata previsione che diminuiscano i flussi sul dibattimento con la restrizione del “filtro” nella preliminare così compensandosi con una minor durata della fase dibattimentale l’aumento di durata della fase dell’udienza preliminare, ma l’“operazione” non garantisce in sé un miglioramento; anzi ci pone a rischio di un peggioramento ove non vi sia una restrizione di un coefficiente “n” di flussi sul dibattimento idonea a compensare, con la diminuzione di durata in sede dibattimentale, l’aumento di durata della fase avanti al Gup.
Pertanto chi si assumerà la responsabilità di tale scelta si assume questo rischio; io non mi assumerei mai tale responsabilità non solo perché non ho fiducia che “i numeri tornino”, ma anche perché un grande rischio si può ipotizzare di assumere ove vi sia una prospettiva di grande beneficio. Il beneficio atteso, se tutto andasse al meglio, a tutto concedere potrebbe essere “5”.
Sarebbe pertanto ragionevole e di buon senso, ove comunque si volesse mantenere l’udienza preliminare ritenendo eccessivi i costi di cui al successivo paragrafo, intervenire in modo più articolato per, da una parte evitare il rischio di peggioramento, dall’altra aumentare il potenziale di beneficio atteso. La prima linea di ulteriore intervento che propongo è di escludere comunque dall’udienza preliminare i reati attualmente monocratici ed eventualmente escludere anche alcuni reati attualmente collegiale trasformandoli in monocratici; tale intervento potrebbe garantire per i residui processi da preliminare di non aumentare la durata della fase senza destinare ulteriori Giudici e prevenire l’innesco del pericoloso circolo vizioso sopra descritto. Tale intervento se ci garantisce, specie unitamente all’intervento che propongo appresso, da un effetto boomerang di peggioramento non ci dà fondate garanzia di un effettivo significativo beneficio complessivo. Sarebbe pertanto auspicabile un secondo intervento che certamente potrebbe invece influenzare decisamente, concernendo processi di grande importanza sul carico globale dibattimentale, un sostanzioso beneficio b2) sullo spostamento dei flussi dei riti; ipotizzo, infatti, di far celebrare il rito abbreviato esclusivamente in sede dibattimentale. Ritengo anzi che ciò sarebbe quasi doveroso in caso di restrizione del filtro della preliminare; invero l’aumento di chanche del filtro è certamente un ulteriore disincentivo all’abbreviato in sede di udienza preliminare. Di converso l’aumentata selezione delle ipotesi accusatorie in sede di preliminare potrebbe incentivare, una volta pervenuti alla fase dibattimentale, in modo deciso la scelta utilitaristica di usufruire del beneficio dell’abbreviato in caso di condanna. Con queste integrazioni stimo il beneficio in modo crescente dal “15 al 25” proporzionalmente al dimagrimento del catalogo dei reati che passano per l’udienza preliminare.
L’ampio spettro di ipotesi formulate evidenzia, credo nella sostanza in modo semplice e comprensibile, l’importanza della scelta che il Governo (id est in primis il Ministro di Giustizia) dovrà compiere, tenendo presente i concreti effetti delineati nelle varie opzioni. A tal fine è utile e necessaria un’approfondita riflessione sui “costi” di ciascun intervento.
8. Rafforzamento della funzione di filtro dell’udienza preliminare. Analisi dei costi
Le sentenze della Corte di Cassazione attribuiscono a tale udienza una funzione di “filtro” (cfr. sent. n. 33763 del 30/04/2015, 46145 del 05/11/2015, 6665 del 18/02/2016) ed affermano che “l'udienza preliminare costituisce "garanzia" e non forma ridondante, perciò è stata esclusa solo nei processi per reati minori (prima individuati sulla scorta della competenza della "Corte bassa" rappresentata dalla Pretura, ora in base fondamentalmente ai limiti edittali); e la funzione primaria di garanzia dell'imputato è proprio quella di prevenirne la sottoposizione all'esercizio dell'azione penale senza condizioni sostanziali a giustificarlo” (cfr. Corte di cassazione, sent. n. 33763 del 30/04/2015).
Appare evidente, con tutto il rispetto per la Suprema Corte, che, in questi trent’anni, come è inevitabile in ragione del “ruolo” della Corte di Cassazione, la dedotta non ridondanza si è fondata su una valutazione sistematica astratta cui non ha corrisposto una realtà effettuale di filtro. D’altronde il metro indicato dalla stessa Cassazione (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 7748 del 11/11/2015: Il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza.) non poteva che minimizzare la funzione di filtro. Proprio questa contraddizione ha portato al confronto di questi giorni. Voglio dire che se l’udienza preliminare avesse “funzionato” forse non saremmo neppure oggi a discuterne e forse non saremmo neppure a discutere, quantomeno in modo così pressante, sulla ragionevole durata del processo. E’ necessario pertanto assumere la decisione con grande ponderazione. Abbiamo due alternative: abolire l’udienza preliminare o mantenerla riformata. Ma queste alternative devono essere valutate in funzione del tema di fondo di cui parliamo: la ragionevole durata del processo. Il presupposto da cui dobbiamo partire è il vecchio sano brocardo “errare humanum est; perseverare diabolicum”; specie dopo trent’anni dall’entrata in vigore del codice. Mi pare di aver illustrato in modo chiaro che la mera restrizione dell’udienza preliminare non ci porta alcuna significativa aspettativa positiva e mi aspetto pertanto che tale ipotesi che non esito, rispetto al tema della ragionevole durata, a definire semplicistica, non sia neppure presa in considerazione.
In tale valutazione negativa deve incidere anche un’ulteriore specifica riflessione: l’importanza della tematica dell’udienza preliminare deriva in primis dal fatto che la stessa è prevista per i processi più rilevanti spesso con plurime imputazioni e plurimi imputati. Dal rafforzamento del filtro ineluttabilmente dovrebbe derivare un aumento di sentenze di non doversi procedere parziali su imputazioni e soprattutto su imputati la cui posizione comunque non sarebbe definitivamente stabilizzata e potrebbe essere “riaperta” all’esito della decisione di merito per gli altri imputati. Ciò comporterebbe ovviamente un aumento di rischio di reiterazione di processi anche rilevanti che certamente non è da sottovalutare in un’ottica di economizzazione di risorse; senza tralasciare comunque che la sentenza di non doversi procedere è ontologicamente una decisione che non comporta un grado di certezza e stabilità; valori che sono una delle componenti essenziali che ci aspetta da un ordinamento giuridico.
9. Conclusione
In questa sede ho affrontato solo alcuni dei temi in discussione tra cui certamente quello più rilevante e complesso dell’udienza preliminare. Rispetto alla scelta tra l’ipotesi di abolizione o di articolata riforma dell’udienza preliminare non posso che rimettermi alla finale responsabilità politica del Governo prima e del legislatore poi. Auspico che la Magistratura e l’Avvocatura possano fornire un corretto contributo propositivo, ma, acchè ciò accada, è indispensabile che sia salvaguardata complessivamente una coerenza culturale. Qualunque intervento riformista necessita comunque di coerenza per essere funzionale; il nostro processo ha un’originaria matrice liberale nell’ambito dello Stato di diritto; tale matrice non può essere contaminata con pericolose degenerazioni. Allo stato tale coerenza non è visibile come mi appare palese proprio dalla dialettica sull’udienza preliminare. E’ culturalmente contraddittorio ritenerla indispensabile in ragione della pretesa funzione di garanzia e, nel contempo, solo per fare due di molti esempi, intervenire sulle garanzie in modo generalizzato con palesi restringimenti dei diritti della difesa in sede dibattimentale ovvero con incentivi ulteriori sul rito immediato. Scelte specifiche di riforma sulle quali spero di poter intervenire nel dibattito con un ulteriore elaborato, ma che, come è evidente se si prova ad applicare il metodo che ho cercato di delineare, hanno costi alti e benefici assai limitati.