Associazione sindacale estranea all'ordinamento italiano e difetto di giurisdizione del giudice nazionale
Con la sentenza in oggetto la Corte di Appello di Roma ha deciso l’appello di una associazione sindacale (alla quale sono iscritti alcuni dipendenti delle basi militari U.S.A. site in Italia) avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alla domanda proposta dal medesimo sindacato –nei confronti dell’ Ambasciata degli Stati Uniti d’America ed il Governo U.S.A. da essa rappresentato nonché dei vari comandi militari delle forze armate U.S.A. in Italia- e diretta all’accertamento ed alla declaratoria del carattere antisindacale degli atti e dei comportamenti delle parti datoriali convenute ed alla loro cessazione mediante i provvedimenti più idonei, nonché diretta ad accertare e dichiarare leso dalle stesse parti convenute il diritto alla libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione sia del sindacato che dei lavoratori ad esso aderenti, con riferimento agli articoli 14, 15, 16, 17, 19 e seguenti della L.300/70, nonché del diritto di informativa e partecipazione inerenti alle negoziazioni collettive, condannando le medesime parti resistenti a cessare ogni turbativa dei suddetti diritti, il tutto mediante il ripristino delle condizioni per l'effettivo esercizio delle libertà sindacali della ricorrente e dei propri iscritti.
La Corte territoriale ha respinto l’impugnazione confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano tenuto conto delle domande oggetto della controversia.
In particolare la Corte capitolina ha rammentato che con riferimento all’ “elemento civile” l’ art. I, comma 1, lett. b) della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19/6/1951, ratificata ed eseguita in Italia con la L.1335/55 stabilisce espressamente che: “«elemento civile» designa il personale civile al seguito di una forza di una parte contraente e impiegato da una forza armata da tale parte contraente, e che non sia né apolide, né cittadino di uno Stato che non sia membro del Trattato Nord Atlantico, né cittadino dello Stato sul cui territorio la forza è in servizio, né in esso abitualmente residente”; inoltre l’art. IX, comma 4 della medesima Convenzione prevede che : “…... Le condizioni d’impiego e di lavoro, ed in particolare i salari e gli accessori, nonché le condizioni per la protezione dei lavoratori, saranno regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Tali lavoratori civili impiegati da una forza o da un elemento civile non saranno considerati, in alcun caso, come appartenenti alla forza o all’elemento civile.”. Rispetto a tali disposizioni la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice del luogo di soggiorno unicamente con riferimento ai rapporti di lavoro (Cass. Sez. U. - , Sentenza n. 8228 del 22/3/2019; Cass. Sez. U., Sentenza n. 16248 del 26/7/2011). Inoltre, proprio con riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza del S.C. ha ritenuto che, nei confronti degli enti estranei all'ordinamento italiano, perché enti di diritto internazionale, ed immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano è titolare della potestà giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro sempreché siano esterni ed estranei alle funzioni istituzionali ed all'organizzazione dell'ente, costituiti, cioè, nell'esercizio di capacità di diritto privato. Al contrario, per gli altri rapporti, il giudice italiano deve considerarsi carente della potestà giurisdizionale nei limiti in cui la tutela invocata andrebbe ad interferire nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie degli enti, potendo egli emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale.
A conferma di quanto sopra va ricordata anche la L.5/2013 sull'autorizzazione all'adesione dell'Italia alla convenzione delle Nazioni Unite del 2 /12/2004 , relativa alle " immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno"; in particolare l' art. 11 della predetta convenzione prevede una speciale disciplina quanto ai contratti di lavoro ed è attuativo del principio consuetudinario dell'immunità ristretta degli stati, già vigente e riconosciuto da tempo ( Cass. SS.UU n 19674/2014). Pertanto, al fine di escludere la giurisdizione del giudice nazionale è necessario che l'esame sulla fondatezza della domanda comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero, espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale "par in parem non habet iurisdictionem”. E' stata esclusa, ad esempio, la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda diretta alla reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero, anche per gli effetti della decisione sulla valutazione del codice deontologico e disciplinare posto sovente alla base del licenziamento (Cass. Sez. U. 18/11/1992 n. 12315 nonché Cass. Sez. U. n. 15620 del 2006).
In sostanza, nei confronti degli enti estranei all'ordinamento italiano perché enti di diritto internazionale (così come anche nei confronti degli Stati esteri), il giudice italiano è carente della potestà giurisdizionale idonea ad interferire nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie di essi, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale (Cass. Sez. U., Sentenza n. 7791 del 15/4/2005). Poiché nella fattispecie , non vertendosi in materia di rapporto di lavoro, ma piuttosto dell’esercizio delle prerogative sindacali la Corte di Appello ha escluso la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in forza della normativa e della giurisprudenza sopra citate proprio in quanto il sindacato appellante aveva chiesto l’emissione di un provvedimento che sarebbe andato ad incidere sull'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie delle basi militari U.S.A. in Italia e non già l’emissione di provvedimenti di natura strettamente patrimoniale.
Infine la Corte territoriale ha escluso la illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate; in particolare è stata richiamata la sentenza n.238 del 2014 con la quale la Corte Costituzionale ha affermato che: “Neppure si può escludere dallo scrutinio di legittimità costituzionale la norma oggetto del rinvio operato all’art. 10, primo comma, Cost. ad una norma consuetudinaria internazionale solo perché l’art. 134 Cost. non contempla espressamente questa specifica ipotesi. Tale disposizione assoggetta al controllo accentrato di costituzionalità tutte le leggi, gli atti e le norme le quali, pur provviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e costituzionali, siano venute ad esistenza per vie diverse dal procedimento legislativo, anche quelle da ultimo richiamate. Sono esclusi dallo scrutinio riservato a questa Corte soltanto gli atti che hanno un rango ed una forza inferiori rispetto alla legge. In definitiva, non sussistono, sul piano logico e sistematico, ragioni per le quali il controllo di legittimità costituzionale dovrebbe essere escluso per le consuetudini internazionali o limitato solo a quelle posteriori alla Costituzione.”. Il principio dell’immunità relativa trova quindi copertura costituzionale in forza dell’art.10 comma 1, della Carta Costituzionale; infatti, il diritto di associarsi e di organizzarsi mediante organizzazioni sindacali non può pregiudicare il principio della sovranità dello Stato estero; sussiste quindi un bilanciamento tra il principio contenuto nell’art.10 della Costituzione e quelli relativi ai diritti inviolabili della persona che non determina un irrimediabile pregiudizio per la tutela dei secondi, considerato che per le rivendicazioni di carattere patrimoniale permane la giurisdizione del giudice italiano.
LEGGI E SCARICA Sentenza n. 2598/2021 pubbl. il 23/06/2021
RG n. 1993/2020