Intervengo sulle disposizioni contenute nella proposta di modifica alla Circolare sugli incarichi extragiudiziari (pratica CSM n. 32/XX/2021 - odg del 23/3/2022), le quali riguardano i magistrati ordinari che operano nella giustizia tributaria, esprimendo l’auspicio che il CSM assuma una linea di giusto apprezzamento nei confronti di coloro che, rispondendo ad una chiara ed inequivocabile richiesta del Legislatore, hanno accettato di svolgere le funzioni giudicanti in un settore di grande importanza della giustizia italiana, il cui compenso, sovente, non è sufficiente neppure per la copertura delle spese.
Il CSM deve cioè prendere definitivamente atto che con le leggi 111/2011 e 183/2011, è stato ulteriormente chiarito che fare il giudice tributario non è una sorta di - pur pregevole - hobby, bensì uno dei modi di essere del magistrato “di carriera”, che anche nello svolgimento delle funzioni di giustizia tributaria viene garantito nella sua terzietà ed indipendenza da un organo di governo autonomo - analogo a quelli che tutelano i giudici ordinari, amministrativi e contabili - che provvede alle nomine per concorso, ai trasferimenti, al conferimento degli uffici direttivi, al controllo disciplinare.
Sempre vi sono stati nella giustizia tributaria uffici (direttivi e semidirettivi) riservati ai magistrati di carriera (la cui assenza avrebbe quindi paralizzato la giustizia tributaria), ma si è aggiunto addirittura un concorso per giudice tributario riservato ai magistrati ed una legge che ha disposto l’immissione nelle funzioni di giudice tributario di tutti gli idonei [1]; mentre l’art. 39, comma 2, lett. d), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha stabilito che: “per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo”. E come sarebbe possibile realizzare questi obbiettivi legislativi se non vi fossero magistrati ordinari disponibili? Il magistrato ordinario - giudice tributario non merita di essere considerato una sorta di “sorvegliato speciale”, bensì deve essere apprezzato come un giurista, che impegna una parte del suo tempo là dove il legislatore vuole che vada.
La più recente circolare sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari (Circolare n. P 22581 del 9 dicembre 2015, così come modificata con delibera del 12 aprile 2017) non dà compiutamente atto di questa realtà. Sembra, invece, che il CSM faccia riferimento alla visione oramai abbandonata da decenni secondo cui le commissioni tributarie erano organi amministrativi di conciliazione o mediazione fra opposti interessi [2]. E questo errore di impostazione è presente, ed addirittura rafforzato, anche nella proposta di delibera ora rimessa all’esame del “plenum”; proposta che, del resto, appare incongruente laddove, al suo art. 2, riconosce che presso gli organi di Giustizia tributaria, i magistrati svolgono una funzione giudiziaria e non meramente conciliativa od arbitrale.
[1] Ai sensi dell’art. 1, comma 33, L. 228/2012, il comma 39 dell’art. 4 L. 183/2011 è stato così modificato: “ 39. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti «, previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»[1] e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, e' riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La stessa collocazione delle disposizioni relative ai magistrati tributari nella circolare: “in materia di incarichi extragiudiziari” appare erronea, trattandosi non di magistrati cui è conferito un “incarico extragiudiziario”, bensì di coloro che esercitano le loro funzioni anche nella giustizia tributaria.
Nelle linee guida premesse della Circolare del 2015 traspare ancora ingiusta diffidenza verso i giudici tributari e si legge: “l’esercizio delle funzioni giudiziarie presso gli organi di giustizia tributaria continua a non abbisognare in generale alcuna forma di autorizzabilità: tuttavia, la modifica introdotta ha lo scopo di rendere effettiva una forma di controllo successivo in luogo di quella del controllo generalizzato biennale, prevista nel testo previgente della circolare, che era una forma di verifica sostanzialmente rimasta inattuata (articolo 2.2.)”.
Tale impostazione risulta vieppiù ribadita e rafforzata nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica della circolare rimessa ora alla valutazione del plenum del CSM, che prendendo le mosse dalla giusta premessa secondo cui: “La compatibilità del contemporaneo esercizio delle funzioni di giudice tributario e di quelle di giudice ordinario è stata valutata direttamente dal legislatore il quale ha ritenuto in tal modo di perseguire l'interesse pubblico ad assicurare agli utenti una giurisdizione altamente qualificata ed ai magistrati un'occasione di sicuro arricchimento professionale”, giunge tuttavia a prevedere che: “Questo, però, non significa che il Consiglio non debba attivare un penetrante meccanismo di controllo ex post sul contemporaneo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ordinarie e tributarie ; controllo che deve essere supportato dall'ausilio dei dirigenti degli uffici…Si è ritenuto necessario porre attenzione a questo tema in quanto lo svolgimento delle funzioni di giudice tributario è pur sempre una attività giurisdizionale che, ove fosse svolta senza la dovuta attenzione e, quindi, in modo poco dignitoso, danneggerebbe l'immagine della magistratura”. Con ciò, apertamente sottintendendo possibile carenza di professionalità e trascuratezza di chi si dedica a questo settore.
E tale diffidenza è trasfusa poi anche nel novellato art. 2, comma 2.4, della circolare (nonché negli artt. 7 commi 7.3 e 7.5; 16, comma 2gter; 17, comma 3l; 19, comma 9), che prevedono una sorta di sorveglianza speciale sui giudici tributari, richiesti, tra l’altro, di redigere un’autodichiarazione attestante l’eventuale svolgimento delle funzioni di giudice tributario con indicazione della funzione (magistrato, Presidente di Sezione, Presidente di Commissione), sede e sezione di appartenenza, di eventuali applicazioni temporanee o supplenze con carattere di stabilità ad ulteriori sedi o sezioni, e del numero di udienze tenute mensilmente, nonché delle sentenze depositate nell’anno di riferimento ed, addirittura, dell’impegno orario complessivo riferito al medesimo lasso temporale, quasi che il tempo dedicato alla partecipazione alle udienze ed alla redazione di sentenze possa essere quantificato preventivamente e finanche contenuto in un monte orario non previsto da alcuna disposizione di legge.
Le disposizioni di cui sopra, appaiono vieppiù inutili ed incongruenti se sol si consideri che l’art. 24 della circolare in oggetto prevede che l’attività in questione non possa essere valutata positivamente ai fini del giudizio di professionalità e che vi è un organismo autonomo – il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – deputato al controllo su tutti i giudici tributari, indipendentemente dalla loro estrazione professionale.
Perciò propongo al CSM che la attività presso le Commissioni Tributarie non sia considerata “extragiudiziaria”, bensì – come discende dalla Costituzione e dalla legge - “giudiziaria”, e si traggano le debite conseguenze da questa corretta impostazione. Ad esempio, affermando che alla giustizia tributaria non si applica l’art. 24 della circolare cit. secondo cui: “tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità”.
L’applicazione di tale disposizione alle sentenze deliberate e redatte nella materia tributaria costituisce oggi un vero e proprio assurdo logico, posto che il giudice tributario affronta e risolve un gran numero di questioni che sono comuni alla materia civilistica e processual-civilistica ed interpella - alla pari di tutti gli altri giudici - la Corte Costituzionale e la Corte Europea di Giustizia.
Da ultimo, ricordo l‘imminenza di decisioni di riforma della giustizia tributaria che potrebbero comportare ulteriori modifiche fondamentali nel regime dei magistrati ordinari che operano nelle commissioni tributarie.
La relazione finale redatta dalla “Commissione della Cananea” non ha operato le scelte di fondo, per cui ora si attendono le proposte della nuova Commissione interministeriale “degli otto” e sopra tutto della Politica.
Basterà in proposito ricordare che è sul tappeto la proposta (valutata da alcuni come ottimale) di assicurare una maggiore professionalità dei giudici tributari prevedendo la applicazione temporanea a tempo pieno presso le Corti d‘Appello tributarie di magistrati ordinari, contabili, amministrativi.
Anche coloro come il prof. Franco Gallo che ritengono invece di preferire la nascita di un corpus di magistrati tributari di carriera reclutati per concorso, propongono poi l’applicazione alle commissioni tributarie di alcuni magistrati di carriera come temporanea “soluzione ponte” in attesa che i concorsi per esami diano il loro frutto e i magistrati tributari di carriera raggiungano una anzianità adeguata per accedere alle funzioni direttive.
Ed è evidente come simili proposte rispecchino la inclusione della giustizia tributaria fra le attività proprie dei giudici e, quindi, giudiziarie.
[2] Questa concezione è stata definitivamente superata con la legge delega 9.10.1971, n. 825 (art. 10, n. 14) e il d.P.R. delegato 26.10.1972, n. 636,