Suggerimenti pratici per la semplificazione di alcuni passaggi applicativi della riforma del codice di procedura penale
Capitolo 1. La fase iniziale del giudizio
Nell’affrontare le prime difficoltà derivanti dall’applicazione delle modifiche normative sostanziali e processuali della riforma al codice di procedura penale, si è riscontrato che diversi procedimenti trasmessi dalla Procura hanno messo in luce la nullità del decreto di citazione
1.1 La nullità del decreto di citazione
Il decreto di citazione è nullo per omessa notificazione: … all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale … (art. 552 comma III, cpp).
Si è potuto notare che, nonostante il carattere imperativo della norma, alcune delle citazioni a giudizio (non molte, ad onor del vero) non hanno indicato le parti offese.
Al fine di evitare che l’udienza predibattimentale avesse come risultato quello di appesantire i tempi del processo (a differenza a quanto prescritto dalla norma ed in linea con la riforma, vocata alla durata ragionevole del processo), si è preventivamente emesso, là dove è stato possibile, ordinanza con cui si è indicato al Pubblico Ministero una nuova e successiva data di udienza, invitandolo, così, a sanare il difetto di notifica, prima dell’udienza predibattimentale.
In questo modo il fascicolo è rimasto giuridicamente in carico al Tribunale, senza appesantire il Sistema Giada con una riassegnazione ma, materialmente, è stato trasmesso in Procura, in modo da consentire tramite lo stesso, gli adempimenti necessari alle notifiche omesse.
Si tratta di una soluzione che rende più agevole l’udienza predibattimentale con soluzioni processuali veloci, quali il patteggiamento e l’abbreviato, e, cioè, i riti semplificati, a cui porre attenzione proprio consentendo all’imputato di valutarne tempestivamente l’utilità: l’obiettivo prioritario della riforma, senza il susseguirsi il rinvio plurimo di udienze necessarie a regolarizzare il contraddittorio.
1.2 Il termine di prescrizione di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia),
Il termine di prescrizione previsto dalla riforma, in vigore dal 30 dicembre 2022 che ha previsto, all’ultimo comma dell’art. 159 c.p. che … quando è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 420-quater cpp il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’ articolo 157 …
Pertanto, il D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, sostituendo il disposto del n. 3 bis dell’art. 159 c.p., ha individuato ora quale causa di sospensione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato disciplinata all’art. 420 quater c.p.p.; ed inoltre il Legislatore ha precisato al riguardo che la prescrizione rimane sospesa sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, ma che, in ogni caso, non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’ art. 157 c.p.
Ebbene, con riferimento ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, si ritiene applicabile la previgente disciplina della prescrizione perché più favorevole al reo (ossia, nel caso di specie il termine massimo della pena edittale stabilita dalla legge ex art. 157, comma 1, c.p., aumentato di un quarto in ragione della presenza di un atto interruttivo ex art. 161, comma 2, c.p.), ai sensi dell’art. 2 c.p. Ciò del resto, in linea con la natura sostanziale della prescrizione e alla luce del principio del favor rei.
1.3 L’irreperibilità dell’imputato
Altro tema che può interessare in concreto l’applicazione della disciplina riguarda l’irreperibilità dell’imputato: una volta accertata tale condizione, esaminato il decreto di citazione a giudizio - artt. 550 e 552 c.p.p.,159 comma 1 disp. att., con ordinanza, si ritiene utile per la fase predibattimentale dare ulteriori disposizioni utili all’autorità delegata alle ricerche.
In particolare, rilevato che non è stato possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157 cpp, occorre disporre la ripetizione di nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale, e, dopo tale ulteriore attività, in aggiunta occorre accertare, per mano dell’autorità delegata, se:
a) qualcuno è in grado di riferire notizie sul luogo ove l’imputato potrebbe essersi trasferito, specie se di nazionalità straniera, sì indicando eventuale indirizzo estero;
b) qualcuno è in grado di indicare eventuale attività lavorativa svolta in precedenza alla sua identificazione, proprio per acquisire notizie di cui al punto a).
il tutto anche con risposta in negativo da parte dell’autorità delegata predetta.
Si tratta di soluzioni attuative delle norme, suggerite dalla poliedricità dei casi concreti, certamente non tipizzabili dal legislatore, ma di aiuto pratico per la soluzione da adottare nell’immediato, sì garantendo la ragionevole durata del processo voluta dal Legislatore.
Capitolo 2. La declatoria di non punibilità
Successivamente al controllo sulla regolarità del contraddittorio, è ben possibile che ricorra una causa di estinzione del reato, per lo più la prescrizione, o, come avviene per reati non più perseguibili d’ufficio, ma solo a querela, può risultare evidente che manchi la querela.
In questi casi non si può passare al dibattimento ed è doveroso emettere conseguente statuizione di non luogo a procedere con la formula prescritta, senza consentire al Pubblico Ministero la contestazione suppletiva.
2.1 La punibilità a querela di delitti che, nella, loro forma circostanziata, sono punibili d’ufficio.
La tipologia dei reati coinvolti e più diffusa è quella dei furti aggravati per essere stati commessi usa[ndo] violenza sulle cose o … avvalendosi … di un qualsiasi mezzo fraudolento …, prima della riforma procedibili d’ufficio ed oggi solo a querela. Trattasi di delitti, che, tuttavia, avendo per oggetto
cose … per destinazione ... vocate .. alla pubblica fede …. o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità … andavano rubricati ai sensi dell’art. 625 comma I, n. 7 cp e non solo ai sensi dell’art. 625 comma I, n. 2 cp., sì potendo essere processati anche dopo la riforma.
La riforma ha inciso profondamente su questi delitti perché, come è noto, avendo avuto la persona offesa notizia del fatto costituente reato prima del 30.12.2022, il termine di tre mesi per l’esercizio del diritto di querela (e per l’integrazione di denunce/esposti già depositati) è maturato il 30.3.2023. E dal potere che ha, o non ha, il Pubblico Ministero di formulare la contestazione suppletiva dipende
la riduzione del Disposition Time nonché l’eliminazione dell’arretrato ultra-triennale in coerenza col DOG, con quanto previsto nel PNRR e nel programma per la gestione dei procedimenti pendenti.
E’ opportuno che il Decidente attivi subito i poteri che la legge attribuisce loro ai sensi dell’art. 129 cpp; e, cioè, quello di instaurare immediatamente il contraddittorio perché si … riconosce che il fatto …, pur non essendo estinto come nel caso della prescrizione, non può essere più oggetto del processo in quanto … manca una condizione di procedibilità … e, per tale ragione, il Decidente ha l’obbligo di … dichiara[lo] di ufficio con sentenza …
Proprio perché non si arriva al dibattimento, il Pubblico Ministero non può formulare la contestazione suppletiva, e, anche se formulata, come nelle due decisioni segnalate, non se ne può tenere conto.
Si tratta di una decisione in linea con la recente decisone 13 del 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, emessa in data 28 settembre 2023, che ha sciolto un nodo noto a tutti, riguardante la contestazione suppletiva di recidiva, allo scopo di evitare la statuizione di prescrizione del delitto: con il venir meno della pretesa punitiva dello Stato, il Pubblico Ministero non può rimediare al suo ritardo con la contestazione suppletiva; e la Cassazione non ha avallato una diversa soluzione ermeneutica con cui si sarebbe mal interpretato gli artt. 99, 157 cp, 129 e 517 cpp in violazione dell’art. 111 della Costituzione perché non avrebbe garantito la … condizion[e] di parità [tra le parti], davanti a giudice terzo e imparziale … e, soprattutto, non avrebbe … assicura[to] la ragionevole durata … del processo.
Si tratta di un tema che non poteva lasciare insensibile il Giudice di legittimità (che proprio il 3 ottobre 2023, ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero al riguardo specifico sull’argomento) ma non può essere ignorato neppure dai Giudici di merito: occorre interpretare la riforma sulla procedibilità a querela e quelle immediatamente collegate di cui all’art. 129 e 516 ss cpp, in conformità col tema della ragionevole durata del processo ed alla parità delle parti.
Siamo dinanzi a due precetti sovraordinati: l’art. 111, comma II, Costituzione secondo cui la … La legge […] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l’art. 6, par. 1, CEDU in base al quale … Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge …
Occorre muoversi, seppur per una ipotesi diversa da quella scrutinata dal Giudice di legittimità, ma anch’essa contemplata dall’art. 129 cpp, con identica logica a quella delle Sezioni Unite della Corte.
In sintesi, la contestazione aggiuntiva, presuppone l’esistenza del rapporto processuale principale, venuto meno il 30 marzo 2023, proprio perché il Legislatore pone un termine perentorio sia per la parte privata, ma pure per la parte pubblica, nonostante sia certamente consapevole che il capo di imputazione ben potrebbe essere integrato con una contestazione suppletiva, qualora fossero coinvolti interessi e beni giuridici ritenuti non disponibili, nel senso di ritenerli afferenti a cose … destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità …
Non si può tacere neppure che, nel caso in cui il Tribunale dovesse tener conto della contestazione suppletiva, superando l’ostacolo temporale dell’art. 129 cpp (invero insuperabile anche se presente la contestazione suppletiva, tipica soltanto della fase dibattimentale), dovrebbe garantire i seguenti diritti: consentire all’imputato di chiedere un termine per la difesa ai sensi dell’art. 519 comma I e II c.p.p., l’ammissione di nuove prove ex art. 519, comma II, ultimo inciso, c.p.p.; e riconoscere, infine, la facoltà di chiedere il rito abbreviato e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., l’oblazione e la sospensione del processo con messa alla prova.
Il tutto in linea con la Sentenza della Corte Costituzionale n° 146 del 27 aprile 2022, depositata il 14 giugno 2022, ma nella consapevolezza che tale soluzione, invero, per implicito, veicolata dalla erroneamente dalla Procura, con la contestazione suppletiva in fase predibattimentale, se avallata dal Tribunale, violerebbe due norme, una costituzionale ed altra sovranazionale.
2.2 Le ricadute negative, anche economiche, di soluzioni interpretative differenti
Per un delitto commesso anni or sono, seppur ancora non prescritto, l’inerzia della parte pubblica nel contestare in modo corretto il fatto, aspettando tutto questo tempo, vìola pesantemente l’equilibrio tra ragioni di economia processuale e di effettività delle pronunce giurisdizionali. E peraltro non è sovra abbondante evidenziare che, una diversa interpretazione, confliggerebbe con legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge "Pinto", che ha previsto il diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del “termine ragionevole” di durata del processo.
Le ricadute in termini di danno all’Erario non sarebbero di poco momento, e, peraltro, a rischio sarebbe proprio la riduzione del Disposition Time, nonché l’eliminazione dell’arretrato ultra-triennale in coerenza col DOG, con quanto previsto nel PNRR e nel programma per la gestione dei procedimenti pendenti, per come evidenziato in premessa.
In definitiva una diversa statuizione dei Giudici di merito violerebbe pesantemente, allora, non soltanto l'articolo 111 della Costituzione e l’art. 6 CEDU (e gli artt. 129 e 516 ss cpp), proponendo l’utilizzo di un metro diverso tra parte offesa privata e Pubblico Ministero nonché la ragionevole durata del processo; e tutto questo, inoltre, avrebbe anche ulteriori ricadute negative all’interno del sistema ponendo dei costi all’Erario per l’equa riparazione all’imputato, e, quel che è più doloroso, vanificherebbe gli obbiettivi sopra più volte menzionati fissati col PNRR.
In definitiva il Pubblico Ministero aspettando diversi anni per instaurare correttamente il contraddittorio non assicura la ragionevole durata del processo e la parità delle parti processuali; né la persona offesa mai divenuta querelante, specie se portatore di interessi legati a cose … destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità … aspettando tanti anni per ottenere una corretta contestazione del fatto e senza aver proposto querela entro il 30 marzo 2023, ha mostrato una sensibilità diversa che adesso, in violazione delle norme citate, può essere tutelata.
Occorre per tali ragioni muoversi sempre in un’ottica garantista, in ossequio ai precetti costituzionali, attuando la recente riforma con soluzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate, evitando di sollevare questioni di costituzionalità delle norme applicate.
Riforma del codice di procedura penale - suggerimenti pratici.pdf | 550 Kb