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Magistratura Indipendente

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  

Riflessioni sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura

  Giudiziario 
 martedì, 19 gennaio 2021

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di Antonello RACANELLI, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma

 
 

1. Premessa.

L’occasione per le presenti riflessioni è stata una recente audizione innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul disegno di legge n.2681 di iniziativa governativa avente ad oggetto “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura”.

Il disegno di legge in oggetto ha un contenuto  molto ampio: mi soffermerò solo su alcuni punti. Parto dalle modifiche sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, avvalendomi anche dell’esperienza fatta come componente del Consiglio nella consiliatura 2010-2014.

 

2. Costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

L’aumento dei componenti, a mio parere, può essere giustificato solo dalle modifiche contestuali operate sui componenti della Sezione Disciplinare  e sulle opportune incompatibilità previste per gli stessi, perché in astratto l’attuale numero è più che sufficiente, specie se si volesse entrare nell’ottica di attribuire maggiori poteri e funzioni in sede decentrata ai Consigli Giudiziari che sono anche gli organi del sistema di governo autonomo più vicini alle situazioni da valutare.

Apprezzabile la decisione di nominare per sorteggio i componenti della Sezione Disciplinare, proposta che personalmente già in passato in più di un’occasione avevo formulato, nonché di prevedere per gli stessi una serie di incompatibilità all’interno del Consiglio.

Attualmente i componenti titolari e supplenti della Sezione Disciplinare  partecipano  a tutte le attività espletate dall’organo di governo autonomo della magistratura (gestione della carriera dei magistrati: valutazioni di professionalità,incarichi semidirettivi, direttivi, incompatibilità, autorizzazioni incarichi extragiudiziari,questioni organizzative etc…). Ciò indubbiamente può comportare,  quantomeno sotto il profilo dell’opportunità, situazioni di difficoltà, poiché gli stessi componenti possono essere  chiamati a giudicare in sede disciplinare un magistrato e successivamente a decidere la valutazione di professionalità dello stesso magistrato (trattasi di sede, ad esempio, nella quale gli stessi fatti oggetto di accertamento disciplinare possono essere valutati, sia pure sotto profili differenti).

E’opportuno evitare questa coincidenza di ruoli: si potrebbe pensare anche ad un’attività esclusiva all’interno della Sezione Disciplinare: ciò consentirebbe una  maggiore tempestività ed una minore durata dei relativi procedimenti, poiché i suoi componenti si occuperebbero solo di giustizia disciplinare.

Poiché da alcune parti si evidenzia anche l’imperfetto funzionamento del principio di obbligatorietà dell’azione disciplinare, con una Sezione Disciplinare così riformata si potrebbero prevedere meccanismi procedurali diretti a garantire un maggiore controllo sull’esercizio ovvero sul non esercizio dell’azione disciplinare. Attualmente, pur applicandosi sostanzialmente al procedimento disciplinare il codice di procedura penale, non vi è un perfetto parallelismo tra procedimento disciplinare e procedimento penale. In particolare, sarebbe opportuno introdurre un controllo giurisdizionale su tutti i provvedimenti del Procuratore Generale della Corte di Cassazione in materia. Come sapete, l’azione disciplinare è obbligatoria per il Procuratore Generale mentre è facoltativa per il Ministro di Giustizia: oggi, vi sono una serie di provvedimenti di archiviazione del Procuratore Generale che non sono soggetti a vaglio giurisdizionale ma che vengono solo comunicati al Ministro della Giustizia per le sue eventuali determinazioni ma, come tutti sanno, il Ministro non ha l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare ma solo la facoltà e le sue decisioni di natura ‘politica’ sono eventualmente sindacabili solo (e giustamente) in sede politica. Ritengo, invece, opportuno che la Sezione Disciplinare operi come un Gip rispetto al Pubblico Ministero nel processo penale e quindi eserciti un vero e proprio controllo sulle modalità di esercizio del principio di obbligatorietà dell’azione disciplinare.  La modifica che si prospetta della Sezione Disciplinare consentirebbe di far fronte al significativo aumento di lavoro della stessa Sezione. Il metodo del sorteggio per individuarne i componenti ben può essere preso in considerazione per l’attività giurisdizionale svolta da una Sezione Disciplinare organizzata come articolazione autonoma dal C.S.M., ma ugualmente inserita nel sistema dell’autogoverno. D’altronde abbiamo già nel nostro ordinamento il Tribunale dei Ministri, che è un organo della giurisdizione ordinaria, istituito presso il Tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d’Appello,competente per i c.d. reati ministeriali, che è composto da magistrati estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto.

Indubbiamente i recenti avvenimenti che hanno interessato il Consiglio Superiore della Magistratura rendono indispensabile un intervento di riforma, ma bisogna essere intellettualmente onesti: non credo che la semplice modifica del sistema elettorale possa servire a risolvere i problemi  e lo si è già visto nel passato con i reiterati interventi sul sistema elettorale. La soluzione migliore per risolvere i problemi emersi è intervenire sulla normativa che regola l’attività del Consiglio, riducendo in maniera significativa gli spazi di discrezionalità del Consiglio, attualmente regolata essenzialmente da circolari non sempre puntuali ed adeguate. Si può modificare il sistema elettorale, ma se non si interviene contestualmente anche sulle regole che disciplinano l’attività e che devono guidare le decisioni del CSM  non si risolve nulla. Nel disegno di legge in oggetto sono presenti elementi anche in tal senso (su cui tornerò più avanti). Certo, vi sono sistemi elettorali che possono ridurre il potere delle correnti ed indubbiamente il sistema del sorteggio tout court sarebbe quello più drastico: ma sul punto è opinione diffusa e, direi, non discutibile   che sarebbe necessario un intervento con legge costituzionale in relazione all’attuale testo dell’art. 104 Costituzione. Il metodo del sorteggio tout court, oltre che porre problemi di natura costituzionale, appare anche inadeguato per eleggere un organo che non è solo di garanzia ma anche rappresentativo della magistratura. Ma ribadisco  che è necessario contestualmente un intervento normativo che disciplini più nel dettaglio i criteri, ad esempio, per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e nel disegno di legge vi  sono elementi in tal senso.

Non sono un esperto di diritto costituzionale ma credo si possa ritenere legittimo, sotto il profilo costituzionale,  un intervento con legge ordinaria che preveda il c.d. sorteggio temperato, cioè un sorteggio di un ampio numero di candidati tra i quali procedere,poi,  ad elezioni (peraltro, un sorteggio dei soggetti candidati è previsto, sia pure a certe condizioni, unitamente a candidati volontari, nel disegno di legge). Questo sistema indubbiamente ridurrebbe il potere delle correnti.

Ma, ripeto, e qui parlo anche per esperienza personale, bisogna essere intellettualmente onesti: non è vero che il sistema attuale sia quasi del tutto fallimentare e premi solo i magistrati correntizzati a scapito del merito. Può essere capitato, ma non in maniera così  ricorrente, come si sostiene da parte di taluni, che a un magistrato meritevole e con tutti i requisiti previsti  sia stato preferito uno meno preparato. Il problema è che, quando si hanno di fronte magistrati tutto sommato pari per merito, titoli ed attitudini, prevalgono altre logiche che non sono solo quelle correntizie, ma possono essere di natura territoriale o addirittura amicale. Per questo sottolineo la necessità di stabilire a livello normativo regole vincolanti che riducano la discrezionalità del Consiglio. Io personalmente più volte l’ho denunciato pubblicamente, in sede di Plenum: in alcuni casi si privilegia la conoscenza del territorio, in altri casi si privilegia l’esperienza svolta in territori diversi; in alcuni casi si privilegia l’aver svolto le medesime funzioni e quindi la specializzazione, in altri si privilegia la molteplicità di funzioni svolte: è in questi ambiti che entrano in ballo motivazioni correntizie o di altro tipo. Peraltro, il CSM è un organo collegiale,dove alla fine si vota: e non necessariamente prevale la soluzione più giusta, ma prevale la soluzione che riporta più voti. Per questo ho sempre sostenuto che , al di là delle facili strumentalizzazioni, la responsabilità dell’attuale situazione è direttamente proporzionale al peso associativo e consiliare delle diverse componenti della magistratura nel corso degli anni. D’altronde, non sono poche le decisioni di annullamento della giustizia amministrativa che spesso, anche con espressioni molto forti, ha aspramente criticato alcune decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura e personalmente appartengo a quella parte della magistratura che ritiene assolutamente indispensabile il controllo giurisdizionale sulle decisioni amministrative, sottolineo amministrative, del Consiglio. Non possiamo ignorare che vi sono parti della magistratura che ancora oggi vedono con sfavore il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, come se il Consiglio Superiore fosse un organo ‘sovrano’, ’ superiorem non recognoscens’.

Ripeto: non bisogna illudersi di risolvere con il sistema elettorale i problemi: così come succede in tutti i campi, gli attori del processo elettorale si adeguano ai sistemi elettorali e ne sfruttano tutti gli elementi che possono servire per tutelare i loro interessi: succede per i politici, ma succede anche per i magistrati e la storia ce lo insegna. Occorre, quindi, la consapevolezza che non esiste un sistema elettorale perfetto idoneo a soddisfare le varie esigenze, anche di rappresentatività della magistratura.     

 

2.1. Il sistema elettorale proposto nel disegno di legge.

Analizzo ora più direttamente il sistema elettorale ipotizzato nel disegno di legge.

Mi limito ad evidenziare alcune criticità.

Aver eliminato la distinzione sul fronte dell’elettorato passivo tra giudici e pubblici ministeri comporta il concreto rischio di una significativa prevalenza dei pubblici ministeri nel Consiglio e dico ciò, nonostante io sia un pubblico ministero: è evidente che i magistrati del pubblico ministero, per ragioni che non è possibile analizzare in questa sede, abbiano di fatto una visibilità anche mediatica maggiore tra i colleghi.

Altra criticità è rappresentata dal doppio turno , sistema che si presta ad accordi tra i vari gruppi tra il primo ed il secondo turno anche con accordi di desistenza a scacchiera nei vari collegi: se sistema elettorale maggioritario uninominale deve essere,  sia un sistema a turno unico. Peraltro, appare singolare la presenza di quattro candidati al secondo turno: è forse una conseguenza del fatto che al momento della formulazione del disegno di legge fossero quattro i gruppi organizzati della magistratura?

La riforma accentua la separatezza tra magistrati di merito e magistrati di legittimità: attualmente tutti i magistrati, sia di merito sia di legittimità, concorrono all’elezione dei due componenti di legittimità e così avviene anche per i  componenti provenienti dalla magistratura di merito. Con la riforma non sarà più così: questa previsione suscita perplessità.

È prevista la presenza di un collegio elettorale (mi riferisco al collegio che comprende i  magistrati della Corte di Appello di Roma e della corrispondente Procura Generale, i magistrati collocati fuori ruolo,i magistrati dell’ufficio del massimario  etc …)  che per la sua variegata composizione è quantomeno “stravagante”: forse alla base ci sono esigenze pratiche di divisione dell’elettorato attivo.

Altro elemento “stravagante” è il meccanismo di attribuzione delle preferenze che prevedono un diverso valore (mi sembra questo un elemento finora ignoto nelle competizioni elettorali praticate in questo paese ed è quindi difficile capirne pregi o difetti anche se, ad un esame superficiale, potrebbe favorire accordi trasversali tra correnti per eliminare qualche “candidato” scomodo,intendendo per scomodo qualche candidato fuori dai giochi di corrente.

Altra criticità ma che credo sia consapevolmente voluta: mancata previsione di possibilità di collegamenti tra i candidati dei vari collegi e questo indubbiamente costituisce un ostacolo ad un ruolo del CSM rappresentativo della magistratura.

Altra stravaganza: nel collegio di legittimità passano il turno in 4 per contendersi poi due posti mentre nei collegi di merito passano in 4 per contendersi un posto: quale la ratio di questa differenza?

Se fossimo in un Paese normale e mi si chiedesse quale sia la mia preferenza io direi senza dubbio, considerando che il Consiglio Superiore della Magistratura, oltre a svolgere una prevalente attività amministrativa è anche titolare di funzioni lato sensu “politiche” e quindi è opportuno che sia,oltre che organo di garanzia, anche organo rappresentativo della magistratura:  sistema proporzionale a liste contrapposte a livello nazionale, garantendo la parità di genere, accompagnato, però, da una disciplina normativa primaria più dettagliata e vincolante che riduca grandemente i margini di apprezzamento e di valutazione discrezionale del Consiglio. Questo se fossimo in un paese normale e se le correnti non fossero divenute quello che tutti sappiamo.

Certo, in questo modo non sarebbe eliminato il potere delle correnti ma anche con altri sistemi elettorali non verrebbe meno: potrebbe essere attenuato o potrebbe essere sostituito dal potere di cordate o di interessi territoriali.

Quindi, allo stato delle cose, il sistema preferibile sarebbe quello del sorteggio temperato, con i limiti di cui parlavo prima: si sorteggiano un numero di candidati x volte superiore a quello dei posti e poi tra gli stessi si procede ad elezione con un sistema proporzionale su base nazionale,garantendo la parità di genere: in tal modo si riduce il potere delle correnti ma nello stesso tempo si mantiene anche la rappresentatività.

È evidente che anche in un sistema del genere le correnti svolgerebbero un ruolo significativo nel determinare l’elezione dei vari componenti ma sicuramente il rapporto che lega il consigliere eletto alla corrente sarebbe meno forte, dovendo il consigliere dire grazie alla sorte per essere stato candidato e soprattutto i consiglieri eletti non sarebbero quasi tutti (come avviene ora) provenienti da impegni associativi all’interno dei gruppi e dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Nell’attuale momento storico il sistema del sorteggio temperato può anche rappresentare un significativo segnale di rinnovamento dopo i recenti avvenimenti (in relazione ai quali permangono molti punti oscuri) (personalmente non vedrei con sfavore una commissione d’indagine parlamentare).

 

2.2. La discrezionalità del CSM.

La necessità di interventi normativi per ridurre la discrezionalità del CSM risiede anche nella riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario prevista dall’art. 108 Costituzione, anche se l’esperienza dimostra che non è facile distinguere il caso in cui il CSM fissa  da sé criteri per delimitare la propria discrezionalità nell’esercizio di competenze e di poteri che la legge gli attribuisce dal caso in cui,invece, inserisce regole nuove negli spazi della disciplina legislativa primaria. L’analisi delle lunghe e dettagliate circolari del Consiglio ne è la testimonianza più evidente. Si impone, pertanto, la necessità di ridurre la potestà normativa del Consiglio: (mi limito ad evidenziare, ad esempio, il problema dei criteri di priorità, materia, secondo me, di esclusiva competenza parlamentare)  sia il Parlamento a fissare regole più stringenti perché, ripeto, gran parte dell’attività svolta dal Consiglio è attività amministrativa soggetta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo: non esiste in Costituzione una riserva normativa a favore del CSM salvo  riguardo al regolamento interno. 

 

2.3. La composizione delle Commissioni.

Perplessità nutro anche sulla scelta di comporre le Commissioni (fatta eccezione per la Sezione Disciplinare, sulla quale ho già scritto) per sorteggio per il rischio che ciò possa determinare una complessiva disorganizzazione dell’attività del Consiglio in relazione alla necessità di tenere conto di una serie di incompatibilità derivanti dall’organizzazione dei lavori nonché dalla necessità di assicurare una rotazione o turnazione nelle Commissioni stesse e nello stesso tempo di mantenere una certa continuità per esigenze di buona organizzazione: esigenze e limiti difficilmente compatibili con una composizione mediante sorteggio. Ritengo, per esigenze essenzialmente di efficienza organizzativa, che una volta eletto il Consiglio, le Commissioni possano e debbano essere formate in maniera tale da riprodurre gli equilibri del Plenum sulla falsariga di quanto avviene per le commissioni parlamentari. Dico questo perché , in caso di composizione delle Commissioni mediante sorteggio, c’è il rischio concreto che proposte provenienti dalla Commissione siano sistematicamente respinte dal Plenum con notevole aggravio se non parziale paralisi dell’attività (si pensi, ad esempio, al c.d. fenomeno della navetta parlamentare in un sistema bicamerale che indica il passaggio ripetuto di un progetto di legge da una Camera all’altra prima dell’approvazione finale).

 

2.4. Il ruolo e l’attività del Comitato di Presidenza. Le modalità di elezione del Vice presidente.

Non mi è sembrato di vedere nel disegno di legge alcun intervento sul ruolo e sull’attività del Comitato di Presidenza e sulle modalità di elezione del Vice presidente. Credo sia necessario intervenire anche su questi aspetti.

E’, ad esempio, necessario eliminare la scarsa trasparenza che circonda l’elezione del Vice Presidente, introducendo una normativa che preveda la presentazione di candidature al predetto ruolo con illustrazione dei rispettivi programmi seguita da una discussione pubblica in sede plenaria prima dell’elezione del Vice Presidente. Attualmente  l’elezione del Vice Presidente è preceduta da incontri e contatti informali tra i vari componenti  e talvolta anche da contatti con soggetti esterni, come la storia delle varie consiliature ci insegna. Si arriva al momento dell’elezione senza alcun dibattito pubblico ed il Vice presidente interviene con un discorso solo dopo l’elezione. Personalmente, quando ero in Consiglio, mi ero fatto promotore di una modifica regolamentare in tal senso, ma invano. Con una modifica del genere la nomina sarebbe più trasparente e più motivata in base alle dichiarazioni rese dai vari candidati.

Parlavo prima del Comitato di Presidenza: occorrerebbe ribadire che solo il Plenum manifesta l’opinione del Consiglio: abbiamo assistito in passato, talvolta, a prese di posizione del Comitato di Presidenza o del Vice Presidente che non necessariamente rispecchiano la volontà del Consiglio che si deve formare solo ed esclusivamente all’interno del Plenum. Ciò non significa impedire al Vice Presidente di parlare e manifestare le sue opinioni ma, se vuole farlo, deve farlo solo a titolo personale. L’esperienza degli ultimi anni dimostra che , rispetto al passato, di fatto l’asse di direzione politica si è spostato dalla dimensione collegiale del Plenum in favore del Comitato di Presidenza nonché appare aumentato il peso politico e la rilevanza esterna e mediatica del Vice Presidente, anche se in questo caso molto dipende dalla figura del Vice Presidente in questione.

 

2.5.  Il divieto di costituire gruppi tra i componenti del CSM.

Nel disegno di legge viene previsto il divieto di costituire gruppi tra i suoi componenti. Premesso che non vi sono, per quanto mi risulta, previsioni normative che attualmente prevedono la costituzione dei gruppi, che esistono solo in via di prassi, sorgono spontanee alcune riflessioni. L’esperienza dimostra che in tutti gli organismi collegiali, specie in composizione allargata, è naturale la formazione di gruppi o comunque di aggregazioni spontanee che si basano sulla comunanza di idee e programmi. Ma mi chiedo: questa norma sarà sufficiente per impedire, di fatto, il crearsi di aggregazioni che risultano naturali in un organismo collegiale? Vi faccio un esempio che deriva dalla mia esperienza: questo problema dei gruppi è risalente nel tempo. Prima della mia consiliatura, i consiglieri sedevano nella sala del Plenum raggruppati per gruppo e ciò per facilitare scambi di idee durante la discussione e prendere decisioni comuni: nella mia consiliatura si stabilì di superare questa prassi e fu scelto un criterio anagrafico. Credete che i gruppi siano scomparsi?

 No, è successo solo che in alcune occasioni si assisteva a movimenti frenetici di consiglieri che andavano da un posto all’altro per scambiare idee e prendere decisioni comuni ovvero ad uno scambio frenetico di sms prima di ogni decisione. Credo che sia una scelta ipocrita: difficile eliminare ciò che è nella natura delle cose e cioè un aggregarsi anche spontaneo di persone accomunate dalla stessa sensibilità o dalle stesse idee. Si possono anche eliminare i gruppi che, ripeto, formalmente già oggi non esistono, ma voi pensate seriamente che non saranno trovate  ugualmente modalità alternative di azione comune da parte di consiglieri accomunati dalle stesse idee e dalla stessa sensibilità?

Questa previsione mi sembra francamente inutile, anche perché difficilmente controllabile. Peraltro, non bisogna sottovalutare che questa divisione per gruppi risponde anche ad esigenze funzionali: ad esempio, mi riferisco alla mia esperienza consiliare del passato, ma credo sia così ancora oggi. Normalmente i Presidenti della Repubblica, quando presiedono direttamente il Plenum, non hanno la possibilità di presiedere per ore e, quindi, c’è sempre stata la prassi di far intervenire un componente per gruppo con un tacito accordo tra tutti i consiglieri per ridurre i tempi del dibattito e della seduta. Se saltano i gruppi come si procederà? Si oserà pensare al sorteggio per decidere chi potrà intervenire? Una situazione del genere francamente sarebbe assurda: potrà e dovrà intervenire chiunque lo chiederà, avendo tutti i consiglieri pari dignità ed i tempi si allungheranno di molto. Potrebbe sembrare solo un problema pratico ma non lo è, come ben sa chi ha frequentato le aule consiliari.

 

2.6.  Ulteriori riflessioni.

Molteplici potrebbero essere le ulteriori riflessioni da fare sul disegno di legge in oggetto.

Forse  sarebbe opportuno restringere ancora di più le fasce di anzianità previste per la legittimazione a concorrere per incarichi direttivi e semidirettive in relazione al candidato più anziano che presenti domanda e  prevedere un maggior valore dell’anzianità intesa come positivo esercizio delle funzioni svolte, ovviamente previa concreta verifica.

Osservo che viene introdotto un criterio che,peraltro, già esisteva in passato, e cioè il criterio dello “spiccato ed eccezionale rilievo”, criterio che consentirebbe di superare gli sbarramenti di legittimazione a concorrere ad incarichi direttivi e semidirettivi, sbarramenti derivanti dal requisito dell’anzianità di servizio: è un criterio che, se non concretamente e specificamente delineato nei suoi contenuti, rischia di dare ancora una volta spazio a valutazioni ampiamente discrezionali, come il passato ha testimoniato, e che alla fine dipendono dalle maggioranze consiliari del momento. Quindi attenzione ad introdurre un criterio simile se non declinato in modo specifico e dettagliato tale da vincolare chi deve applicarlo.

Positive  sicuramente, per una serie di motivi, le modifiche alla disciplina per l’accesso in magistratura,nonché la previsione di un concorso per accedere al ruolo di magistrato segretario o di componente dell’ufficio studi del CSM.

Perplessità sul diritto di tribuna attribuito agli avvocati nei consigli giudiziari in occasione delle discussioni sulle valutazioni di professionalità: perplessità derivanti non da mancanza di fiducia negli avvocati e sul loro fondamentale ruolo nell’amministrazione della giustizia ma perché, specie nei piccoli distretti, potrebbero crearsi situazioni molto conflittuali: d'altronde, esistono già, a livello normativo, possibilità di intervento dell’avvocatura nelle varie procedure di valutazioni operate dai Consigli Giudiziari e dal Consiglio Superiore della Magistratura. Sul punto si potrebbero fare ulteriori osservazioni, trattandosi di tema estremamente delicato che meriterebbe un’autonoma e specifica riflessione: è sufficiente pensare alle recenti polemiche nate a seguito di una decisione del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Bari di eliminare dal relativo regolamento la norma che prevedeva il diritto di tribuna.

Perplessità suscita anche la riduzione del numero di passaggi da funzioni giudicanti a funzioni requirenti o viceversa, anche in relazione alla limitata estensione di questo fenomeno: di fatto già esiste, ormai, una separazione delle funzioni ed i dati statistici sul numero di passaggi lo testimoniano Le perplessità nascono dalla constatazione di ciò che può significare quest’intervento sul piano della ventilata separazione delle carriere, tema ricorrente a livello politico.

Chiudo con un’ultima riflessione: laddove in futuro si volesse porre mano ad una riforma anche costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura, credo che non si potrà fare a meno di considerare anche la magistratura onoraria, composta ormai da migliaia di magistrati onorari che svolgono una percentuale significativa dell’attività giurisdizionale e ritengo,quindi, che forse bisognerà pensare anche a garantire una presenza, sia pure limitata, di tale componente nella composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (ovviamente varie possono essere le modalità di attuazione, a partire da una composizione allargata, sulla falsariga di quanto avviene oggi nei Consigli Giudiziari, ad esempio).

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