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Magistratura Indipendente

CIVILE  

Proposte di soluzione ai problemi della giustizia

  Civile 
 mercoledì, 13 maggio 2020

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Nella prospettiva del giudice di pace

di SARA GATTO, Giudice di Pace a Vibo Valentia

 
 

 Sommario: 1. Decongestionare i Tribunali 2. Il processo penale. L’aumento di competenza del giudice di pace: i vantaggi in tema di recupero di efficienza e risorse. 2.1 Attività investigativa 2.2 Attività dibattimentale 3. Il processo civile dinanzi al Giudice di Pace. 3.1. Processo c.d. cartolare dinanzi al Giudice di Pace. 3.2. La soluzione de jure condendo: il processo a trattazione scritta avanti il Pace.

 

1. Decongestionare i Tribunali

 

L’emergenza Covid19 ha, inevitabilmente, determinato negli Uffici Giudiziari degli effetti che l’operatore della giustizia sarà chiamato a risolvere.

A breve e medio termine spetta ai Capi degli Uffici trovare delle soluzioni attraverso provvedimenti urgenti, protocolli con i COA, contingentamento d’udienze, come d’altronde si sta già facendo, per essere in condizione di poter affrontare al meglio la c.d. fase 2.    

Gli effetti di tale difficile situazione devono però essere visti anche a lungo termine.

Vi sarà, infatti, l’esigenza di smaltire l’arretrato che inevitabilmente si creerà, sia in materia civile che penale e che si andrà ad aggiungere alla già difficile situazione relativa al carico di lavoro in cui versano i Tribunali, che non si potrà sicuramente risolvere in pochi mesi.

I magistrati saranno costretti a celebrare udienza con un numero eccessivo di fascicoli o a dilazionare in un tempo molto lungo (anche di anni) la trattazione delle cause. 

Una soluzione praticabile, in tal senso, è quella di aumentare la competenza del Giudice di pace.

Nel settore penale, si potrebbe prevedere il passaggio della competenza della quasi totalità dei reati contravvenzionali del codice penale e delle leggi speciali che, pur essendo a c.d. ridotta offensività, non si ritiene opportuno depenalizzare.  

Nel settore civile, l’aumento di competenza di tale Ufficio, già previsto dal decreto 116/2017, è stato prorogato al 2025.

Tuttavia, per come poc’anzi riferito, la difficile situazione igienico sanitaria venutasi a creare, ha determinato nuove ed impellenti necessità che l’operatore della giustizia sarà chiamato a risolvere.

Orbene, poiché è previsto a brevissimo l’ingresso del Processo Civile Telematico presso gli Uffici del Giudice di pace, nulla ostacola l’aumento quantomeno per valore, per le cause civili.

E’ opportuno, pertanto, l’intervento immediato del legislatore allo scopo di portare la competenza per le cause ordinarie di beni mobili ad € 20.000 (comprese le cause monitorie) e le cause RCA ad € 50.000, prevedendo, in regime transitorio, il trasferimento anche delle cause pendenti.

 

2. Il processo penale. L’aumento di competenza del giudice di pace: i vantaggi in tema di recupero di efficienza e risorse.

 

 E’ noto che il processo penale dinanzi al giudice di pace è costituito da uno schema probatorio semplificato -costruito proprio per la tipologia di reati di cui al punto 1 e per quelli procedibili a querela di parte- sia in riferimento alla fase d’indagine che a quella dibattimentale. 

  

2.1 Attività investigativa

 

L’art. 11 D.lgs. 274/2000, demanda alla PG l’attività di indagine.

La Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

Sostanzialmente l’attività di PG si inserisce in un’attività posta in essere da un soggetto (ufficiale di PG), unico titolare della fase investigativa che, solo in un secondo momento, riferisce al PM mediante relazione scritta.

Il PM effettuerà solo un’attività di controllo che potrebbe essere delegata ai VPO.

In altre parole, il lavoro delle Procure verrebbe ad essere alleggerito, senza ricorrere all’istituto della depenalizzazione (che investirebbe in maniera molto significativa le Prefetture) o dell’amnistia o indulto.

 

2.2 Attività dibattimentale

 

Il processo penale dinanzi al Giudice di Pace, è previsto dagli artt. 29 e ss. del D.lgs.274/2000 ai quale si rimanda

Il legislatore, istituendo la competenza penale del giudice di pace, con gli artt. 52 e 58 D.lgs. cit., ha determinato la conversione della pena detentiva in pecuniaria in maniera automatica.

 

Il trasferimento della competenza presso questa sede consentirebbe di:

-          incrementare l’oblazione;

-          favorire la conciliazione (art. 29, co. 4, cit.).

-          definire il giudizio con le misure alternative di cui agli artt. 34 e 35 d.lgs. 274/2000.

Non è trascurabile considerare che “la particolare tenuità del fatto” costituisce, dinanzi al giudice di pace, un’estinzione del reato che prescinde dall’accertamento dello stesso, a differenza della “tenuità del fatto” prevista per i reati di competenza del Tribunale.

Anche l’art. 35 prevede l’estinzione del reato a seguito di condotta riparatoria.

 

3. Il processo civile dinanzi al Giudice di Pace.

 

Il processo civile dinanzi al Giudice di Pace (artt. 311 e ss. c.p.c.) è più immediato rispetto al processo civile dinanzi al Tribunale.

Infatti, dinanzi al giudice di pace ci si può costituire fino al giorno dell’udienza, la prima udienza di comparizione delle parti prevede anche la trattazione e solo eccezionalmente le parti possono chiedere un termine ex art. 320 c.p.c..

Inoltre, una volta istruita la causa, all’udienza di precisazione delle conclusioni non seguono i termini di cui all’art. 190 c.p.c., ossia le parti possono depositare note difensive fino al giorno dell’udienza, solo se autorizzate dal giudice.

 

3.1. Processo c.d. cartolare dinanzi al Giudice di Pace.

 

Allo stato attuale, per ridurre il più possibile il contatto tra le persone e, allo stesso tempo, consentire una ripresa quantomeno parziale dell’attività giudiziaria è possibile celebrare le udienze c.d. cartolari che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai procuratori delle parti.    

E’ possibile, altresì, la celebrazione dell’udienza da remoto mediante il sistema Microsoft Teams del quale anche la magistratura onoraria è stata fornita.

 

3.2. La soluzione de jure condendo: il processo a trattazione scritta avanti il Giudice di Pace.

 

Tuttavia, per dare delle risposte ancora più efficienti al cittadino anche in futuro sarebbe auspicabile l’introduzione a cura del legislatore del processo a trattazione scritta, con presenza delle parti solo nel caso in cui le stesse espressamente lo richiedano ed il giudice ne ravvisi l’esigenza.

Con riferimento a questa soluzione, di seguito, si formulano una ipotesi di possibile disciplina, in linea con il modello proposto con disegno di legge governativo n. 1662 di riforma del processo civile, presentato al Senato il 09.01.20.

Il processo si svolgerà in forma scritta secondo le seguenti modalità.

La domanda si propone con ricorso, che deve contenere:

1) l'indicazione del giudice;

2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se il ricorrente o il convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta, nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

6) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Il ricorrente è domiciliato telematicamente per tutti gli atti del processo presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso.

Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati, anche a mezzo posta elettronica certificata.

Nel caso in cui, com’è auspicabile, nei prossimi mesi faccia ingresso presso l’Ufficio del Giudice di Pace il PCT, il deposito avverrà telematicamente.

Il giudice entro quindici giorni dal deposito del ricorso invita, con decreto, il convenuto a costituirsi depositando in cancelleria la comparsa di costituzione e risposta ed il fascicolo di parte, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto, anche a mezzo posta elettronica certificata.

Il procedimento, pertanto, si svolgerà in forma scritta ma il giudice può disporre d’ufficio, ove ne ravvisi l’esigenza, la prosecuzione nelle forme ordinarie fissando udienza di comparizione.

Deve, altresì, prevedersi la possibilità delle parti di presentare istanza di prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie che potrà essere accolta o rigettata dal giudice con provvedimento motivato.

L’udienza potrà essere tenuta in videoconferenza.

Nell’ipotesi in cui vengano convocate le parti il processo si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli artt. 311, 313, 320 e 321 c.p.c.

Il Giudice, se ritiene la richiesta di fissazione di udienza non necessaria al fine della decisione del giudizio, respinge l’istanza con ordinanza non impugnabile.

Il ricorso e il decreto sono notificati al convenuto a cura del ricorrente.

Il convenuto deve costituirsi entro quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso e del decreto, indicando l’indirizzo di posta elettronica certificato.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, anche a mezzo posta elettronica certificata, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale [36] e le eccezioni processuali [37, 38, 100, 157 ss.] e di merito [35; 2946 ss. c.c.] che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Il convenuto è domiciliato telematicamente per tutti gli atti del processo presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella memoria di costituzione.

Il convenuto che abbia proposto una domanda in via riconvenzionale deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto già emesso di fissazione di udienza, pronunci, non oltre quindici giorni, un nuovo decreto, fissando al ricorrente un termine di quarantacinque giorni dalla notifica dello stesso per prendere posizione sulla domanda riconvenzionale.

Il decreto emesso a seguito di domanda riconvenzionale deve essere notificato al ricorrente, a cura di parte convenuta, unitamente alla memoria difensiva, entro quindici giorni dalla data in cui è stato emesso.

L’attore ha termine perentorio di quarantacinque giorni dalla notificazione del decreto di cui al primo comma per replicare ad eventuali domande riconvenzionali, mediante deposito di memoria in cancelleria anche a mezzo posta elettronica certificata.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, con istanza contenuta nella memoria di costituzione, a pena di decadenza, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di fissazione udienza, pronunci, non oltre quindici giorni, un nuovo decreto, fissando al terzo chiamato termine di quarantacinque giorni dalla notifica dello stesso per costituirsi in cancelleria nelle forme di cui alla comparsa di costituzione nei termini già indicati. Il decreto deve essere notificato al terzo chiamato, a cura di parte convenuta, unitamente alla memoria difensiva, entro quindici giorni dalla data in cui è stato emesso.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse del ricorrente a chiamare in causa un terzo, egli deve, nei 45 giorni successivi dalla comunicazione del decreto, a pena di decadenza, chiedere al giudice che, a modifica del decreto stesso, pronunci, non oltre quindici giorni, un nuovo decreto, fissando al terzo chiamato termine di quarantacinque giorni dalla notifica dello stesso per costituirsi in cancelleria nelle forme di cui alla comparsa di costituzione. Il decreto deve essere notificato al terzo chiamato, a cura di parte attrice, unitamente alla memoria difensiva, entro quindici giorni dalla data in cui è stato emesso.

La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 c.p.c. può essere ordinata in ogni momento dal giudice con decreto, con l’invito al terzo a costituirsi depositando in cancelleria memoria di costituzione e risposta e fascicolo di parte, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto, anche a mezzo posta elettronica certificata. Se nessuna delle parti provvede alla notifica al terzo del decreto, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile [177 n. 2] la cancellazione della causa dal ruolo [307, 309].

Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio [102], l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comparsa del convenuto, della replica dell'attore o della memoria del terzo, il giudice:  

1. Fissa udienza di comparizione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione, oppure

2. Ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti tramite dichiarazioni scritte ai sensi dell’art. 257 bis c.p.c.

Qualora l'assunzione delle prove implichi l’audizione di una persona, tale audizione è condotta secondo le modalità ordinarie o con modalità in videoconferenza, ove prevista.

3. Oppure, quando ritiene la causa matura per la decisione, con ordinanza, comunicata a mezzo posta elettronica certificata, invita le parti a precisare le conclusioni, fissando termine per lo scambio delle note conclusionali e di replica.

Il giudice deposita sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

 

 

 
 
 
 
 
 

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