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PENALE  

Peculato (art. 314 c.p.) - non punibilità perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

  Penale 
 mercoledì, 10 marzo 2021

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condotte commesse anteriormente al d.l. n. 34/2020, conv. l. 77/2020

 
 

PECULATO (ART. 314 C.P.) – OMESSO RIVERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO AL COMUNE DA PARTE DI GESTORE DI STRUTTURA ALBERGHIERA/RICETTIVA – CONDOTTE COMMESSE ANTERIORMENTE AL D.L. N. 34/2020, CONV. L. 77/2020 – NON PUNIBILITÀ PERCHÉ IL FATTO NON È PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO.

Con la pronuncia di seguito riprodotta, il Tribunale di Rimini ha dichiarato non punibili, in forza della novella introdotta con l’art. 180 del d.l. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), che ha ritenuto legge d’interpretazione autentica, le condotte di appropriazione, mediante omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, commesse dal titolare di impresa alberghiera/ricettiva prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

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RIVISTA ISSN 2532 - 4853 Il Diritto Vivente [on line]

 

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