L’elaborazione del nuovo T.U. sulla dirigenza costituisce una rilevante innovazione del sistema selettivo.
Il testo, come si specifica nella relazione introduttiva, si informa alle seguenti linee guida: razionalizzazione e semplificazione del testo; apertura massima dell’accesso alla dirigenza; valorizzazione della cultura dell’organizzazione e delle nuove competenze maturate nella gestione di realtà complesse; distinzione e specificazione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo; indicazione di criteri chiari e precisi per il giudizio di comparazione tra candidati; semplificazione massima del procedimento e standardizzazione dei tempi e dei moduli valutativi.
La finalità della nuova disciplina è far sì che la meritocrazia rappresenti il valore fondante di ogni scelta selettiva.
Il testo si articola in cinque Parti: Parte I, sui Principi generali, Parte II, sui Criteri per il conferimento degli incarichi direttivi, Parte III, sulle Disposizioni sul procedimento, Parte IV, sulla Procedura di conferma quadriennale e Parte V, contenente Disposizioni finali e transitorie.
La Parte I, sui Principi generali, individua le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio)e i parametri generali (attitudini e merito) per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.
L’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio costituiscono sempre imprescindibili condizioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per la relativa conferma (art. 1 del nuovo T.U.) I parametri delle attitudini e del merito rappresentano ancora il cuore del giudizio comparativo e continuano a confluire, nell’ambito di una valutazione integrata, in un giudizio complessivo e unitario. (art. 2, comma 1 del nuovo T.U.). L’anzianità continua ad assumere valore solo come indice dell’esperienza professionale acquisita ovvero solo come “criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito” (art. 24 del nuovo T.U.), salvo il maggior rilievo che si è ritenuto di attribuire all’effettivo esercizio nel tempo dell’attività giurisdizionale con la previsione di cui all’art. 35 del nuovo TU (Il positivo esercizio delle funzioni giudiziarie per almeno dieci anni, anche se non continuativi, a parità di condizioni, costituisce, di regola, elemento preferenziale per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive).
Il profilo del merito investe la verifica dell’attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato. Tale verifica va effettuata secondo i parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno, così come definiti dall’art. 11, D.Lgs. 160 del 2006.
Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. contiene significative innovazioni rispetto alla previgente disciplina, differenziando i relativi indicatori in due categorie: indicatori generali e indicatori specifici.
Gli indicatori generali delle attitudini direttive e semidirettive sono elementi oggettivi di valutazione comuni alle procedure di conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali e sono desumibili: a) dalle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse; b) dalle esperienze maturate nel lavoro giudiziario; c) dalle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici; d) dalle soluzioni elaborate nelle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative agli uffici contenuti nel bando concorsuale; e) dalle esperienze ordinamentali e organizzative; f) dalla formazione specifica in materia organizzativa; g) dalle altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate anche al di fuori dell’attività giudiziaria.
La funzione di tali indicatori generali è quella di ricostruire in maniera completa ed esaustiva la figura professionale del magistrato. Negli artt. da 7 a 13 vengono descritte, per ciascuno di essi, le attività che rilevano ai fini della relativa valutazione.
Gli indicatori specifici dell’attitudine direttiva e semidirettiva sono, invece, elementi di valutazione differenziati per tipologie omogenee di uffici.
Scopo della relativa previsione è quello di individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire lo specifico incarico messo a concorso.
In questa direzione si è operata una distinzione tra: Uffici semidirettivi di primo grado, Uffici semidirettivi di secondo grado, Uffici direttivi giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni, Uffici direttivi giudicanti e requirenti di grandi dimensioni, Uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati, Uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado, Uffici direttivi giudicanti di legittimità, Uffici direttivi requirenti di legittimità, Uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore aggiunto.
Con riguardo poi agli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado è stata introdotta una distinzione fondata sulle dimensioni dell’ufficio e il criterio adottato è quello della consistenza organica dell’ufficio: sono considerati di “piccole e medie dimensioni” gli uffici giudicanti di primo grado che presentino in pianta organica sino a cinque Presidenti di Sezione e gli uffici requirenti presso di 6 essi istituiti; sono considerati di “grandi dimensioni” gli uffici giudicanti che presentino in pianta organica più di cinque Presidenti di Sezione e gli uffici requirenti presso di essi istituiti.
Negli artt. da 15 a 23 tali indicatori vengono esplicitati per ciascuna tipologia di ufficio.
In sintesi, rinviando alla relazione introduttiva ed alle singole disposizione del TU per un’analisi più dettagliata, si evidenzia che: per gli Uffici semidirettivi di primo grado (art. 15) si valorizza l'attività giudiziaria e la specializzazione nel settore in cui si colloca il posto da conferire; analogamente, il principio di specializzazione caratterizza anche gli indicatori per gli Uffici semidirettivi di secondo grado, con particolare riguardo alle esperienze di secondo grado e di legittimità (art. 16); per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni (art. 17) il criterio desumibile è quello dell’apertura massima alla dirigenza degli uffici, in quanto si valorizza anche l’aspirante che ha maturato un'esperienza giudiziaria significativa, pur non avendo mai svolto incarichi semidirettivi o direttivi; per gli Uffici di grandi dimensioni (art. 18) vengono valorizzate le pregresse esperienze dirigenziali e i concreti risultati ottenuti (lett. a), le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante all’interno dell’ufficio (lett. b), nonché le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante nei rapporti esterni, funzionali al buon andamento dell’ufficio, alla trasparenza, all’efficienza e all’accessibilità del servizio (lett. c); per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati (art. 19) si valorizza la specializzazione delle funzioni; per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado (art. 20), si valorizza l'esperienza in secondo grado, l’attività di coordinamento nazionale, nonché l’esperienza di direzione di uffici di primo grado; per gli Uffici direttivi di legittimità, giudicanti (art. 21) e requirenti (art. 22), si valorizza la specificità delle funzioni di legittimità (adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; partecipazione alle Sezioni Unite o alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite per le funzioni requirenti; esperienza maturata all’ufficio spoglio delle funzioni giudicanti; alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione; esperienza maturata nell’attività di vigilanza ex art.6 D.Lgs n.106/2006 nell’esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l’esperienza maturata nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, per le funzioni requirenti); infine, per gli Uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore aggiunto, l’art. 23 richiama la previsione dell’art. 103, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Quanto al giudizio comparativo, esso deve essere complessivo e unitario sull’intero profilo professionale del magistrato. In altri termini la valutazione selettiva non si esaurisce nell’esame dei requisiti attitudinali ma deve involgere anche il merito dell’attività svolta dai candidati.
Riguardo al profilo attitudinale tutti gli indicatori concorrono nella formulazione del giudizio finale, attraverso la loro valutazione integrata.
Nondimeno, rispetto a tale profilo, il giudizio comparativo attribuisce “speciale rilievo” alla valutazione degli indicatori specifici (artt. 15-23) in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando, come detto, che gli indicatori generali (artt. 7-13) devono sempre essere valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.
Come è dato evincere dalla relazione introduttiva, la previsione delle regola dello “speciale rilievo” esprime l’esigenza che gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva.
Gli artt. 36 e 37 del nuovo TU sono dedicati alle fonti di conoscenza.
La Parte III del nuovo T.U. disciplina il procedimento per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Rispetto alle disposizioni previgenti gli aspetti più rilevanti del nuovo compendio normativo si ravvisano nella semplificazione delle disposizioni, nella riduzione e fissazione dei tempi di trattazione delle singole fasi, nell’introduzione di moduli specifici per l'autorelazione, i rapporti informativi e i pareri diversificati per il conferimento di ciascuna tipologia di incarico, nonché nella fissazione della data di vacanza del posto messo a concorso. Riguardo a tale ultimo aspetto si segnala che l’art. 38, dopo avere specificato i criteri per l'individuazione della data di vacanza in relazione alle singole evenienze che possano determinare la scopertura (collocamento a riposo del titolare, per raggiunto limite d’età, nonché di decorrenza del termine di otto anni di permanenza nel medesimo ufficio, trasferimento del precedente titolare, mancata conferma quadriennale), prevede che la data della vacanza rimane stabilita nella delibera di pubblicazione del posto direttivo e semidirettivo. Dunque, la data della vacanza si cristallizza nella delibera di pubblicazione del posto messo a concorso. Si segnala, inoltre, che l’art. 50 disciplina il limite numerico delle domande contemporaneamente efficaci (tre domande di conferimento di incarico direttivo e tre di semidirettivo, in modo da non averne più di sei contemporaneamente pendenti).
I posti analoghi sono considerati oggetto di una sola domanda.
La Parte IV disciplina la procedura di conferma quadriennale. La disciplina appare più semplice e razionale rispetto alle disposizioni previgenti e il dato qualificante della nuova procedura è sicuramente quello dell’effettività della valutazione sulla base di quanto concretamente svolto dal titolare delle funzioni. Significativo, sul punto, è l'art. 87, a mente del quale il Consiglio Superiore della Magistratura, ai fini delle proprie determinazioni, valuta non solo il parere espresso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, unitamente a tutti gli atti richiamati e agli altri elementi esistenti presso lo stesso Consiglio Superiore, ma anche gli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate nel quadriennio presso l’ufficio del magistrato da confermare e gli eventuali incarichi extragiudiziari da questi espletati.
La Parte V, infine, è dedicata alle disposizioni finali e transitorie. In via transitoria, per l’attribuzione degli incarichi direttivi di primo o di secondo grado, sia requirenti che giudicanti, pubblicati in data anteriore al 1 ottobre 2015, non si terrà conto del prerequisito di cui all’articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e quindi degli “elementi di valutazione” di cui all’articolo 26-bis, comma 3.
Si segnala, da ultimo, che la Quinta Commissione, prendendo atto che in fase di prima applicazione del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza sono emerse alcune problematiche di natura interpretativa, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui seguenti temi:
Limite numerico delle domande. Il bando, in deroga a quanto previsto dal Nuovo Testo Unico, fissa in cinque il limite delle domande che si possono presentare sia per i direttivi che per i semidirettivi, cumulandosi alle nuove domande quelle eventualmente presentate in occasione di precedenti bandi, in modo da non averne più di cinque contemporaneamente efficaci per uffici direttivi e più di cinque per uffici semidirettivi. Le cinque domande devono essere comunque considerate per tipologia di posti omogenei, ferma restando l’eventuale differente legittimazione richiesta per ciascuno di essi. Ne consegue che la domanda per più posti dello stesso ufficio (es. Presidente di sezione della corte di cassazione o Presidente di Sezione di Tribunale presso lo stesso ufficio) equivale ad un’unica domanda, anche se le domande sono state presentate in relazione a bandi diversi.
Termine per la redazione dei rapporti informativi. Secondo quanto previsto dall’art.52 del Nuovo T.U. il termine di trenta giorni per la redazione del rapporto informativo decorre dalla ricezione della richiesta avanzata dal candidato. E’ evidente che la richiesta dovrà essere avanzata al dirigente solo allorquando il candidato abbia inserito nel sistema informatizzato l’autorelazione e la documentazione ad essa allegata.
Pareri attitudinali. Nel bando è previsto che “il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data della vacanza del posto”. Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza è venuto meno il sistema di equipollenza dei pareri previsto dalla precedente circolare. In questa prima fase di applicazione del nuovo testo unico, al fine di non disperdere il lavoro già svolto dai Consigli Giudiziari, la Commissione per valutare il candidato ritiene possibile l’utilizzo dei pareri attitudinali specifici già espressi per incarichi direttivi e semidirettivi oggetto di precedenti pubblicazioni (fermo restando che non devono essere trascorsi quattro anni decorrenti dalla data di vacanza del posto per il quale è stato espresso), anche se formulati secondo il modello allegato alla precedente circolare, purché sia stato espresso per il conferimento di un ufficio semidirettivo analogo per grado e funzioni, ovvero per il conferimento di un ufficio direttivo analogo per grado, tipologia (piccoli/medi, grandi, legittimità e specializzati) e funzioni richieste. Sempre per ragioni di economia procedurale, se non è necessario formulare un nuovo parere attitudinale specifico (essendo valido ed efficace quello già espresso in relazione a precedenti concorsi), gli eventuali elementi positivi sopravvenuti potranno emergere dall’autorelazione, senza che sia necessaria la formulazione di un nuovo parere.
Autorelazione. Tutta la modulistica per la redazione delle autorelazioni, dei rapporti informativi e dei pareri attitudinali è reperibile (in formato pdf ed in formato word) sulla rete intranet (www.cosmag.it,) nel settore “servizio novità”, cliccando sul link “modulistica”. Al fine di favorire la redazione dei rapporti informativi e dei pareri attitudinali secondo la nuova modulistica, è necessario che anche l’autorelazione venga redatta secondo l’apposito modulo predisposto. Nel caso sia stata avanzata domanda per il conferimento di più incarichi semidirettivi e/o direttivi diversi per grado, tipologia e funzioni, l’autorelazione dovrà essere unica; in questi casi il candidato dovrà compilare tutti i campi interessati per la tipologia, il grado e le funzioni del posto richiesto, così evidenziando le relative specifiche attitudini.
Proposte organizzative. Le proposte organizzative costituiscono oggetto di valutazione solo per il conferimento di incarichi direttivi.
Documentazione utile ai fini della formulazione delle proposte organizzative. L’art. 5 n.2 del T.U. vigente prevede che “con il bando di pubblicazione sono resi disponibili sul sito del CSM il più attuale progetto tabellare o il programma organizzativo dell’ufficio a concorso e i relativi pareri della Commissione Flussi, nonché le parti generali e conoscibili dell’ultima relazione ispettiva”. I progetti tabellari, i programmi organizzativi ed i pareri delle Commissioni Flussi sono già disponibili on line, previo accesso nella scheda personale dei magistrati, sezione dedicata alle “domande di tramutamento e dichiarazioni di revoca”, cliccando il link segnalato in colore verde “documenti utili per le proposte organizzative”. Entro il 21 settembre 2015 la documentazione presente sarà integrata con le parti generali e conoscibili dell’ultima relazione ispettiva di ciascun ufficio.
Artt.69 e 70. Gli articoli 69 e 70 del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza si riferiscono sia agli incarichi direttivi che ai semidirettivi.
Dr. Vittorio Corasaniti - Magistrato addetto all'Ufficio Studi del CSM
Dr. Baldovino De Sensi - Magistrato segretario CSM
Dr.ssa Fiammetta Palmieri - Magistrato segretario CSM
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Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria
Interventum al Plenum del CSM del Consigliere Claudio Galoppi