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Magistratura Indipendente

CIVILE  

L’istituto del TRUST e la legge denominata “Dopo di Noi”

  Civile 
 lunedì, 21 maggio 2018

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di Maria Rosaria Sodano, Consigliere di Corte d’appello di Milano

 
 

Sommario generale

1. L’istituto del TRUST secondo la Convenzione dell’Aja. 2. La natura giuridica del Trust. 3. La figura del disponente e del beneficiario. Rapporti con il trustee. 4. Il  Trust  “interno”. 5. Il Trust come negozio di destinazione previsto dall’art. 2645 ter c.c. 6. La legge “Dopo di Noi” e le disposizioni di favore ivi previste per il Trust.

1.     L’istituto del Trust secondo la Convenzione dell’Aja  del 01/07/1985.

L’istituto del Trust di derivazione specificatamente anglosassone si sostanzia in un atto dispositivo con il quale si conferisce al trasferimento della proprietà una nuova funzione, specifica e peculiare, quella di essere destinata alla realizzazione di uno  scopo, in vista del quale la gestione e utilizzo del bene sono vincolati.

Lo schema negoziale tipico del Trust contempla il trasferimento della proprietà di un bene da parte del disponente (detto settlor) ad altro soggetto (trustee) cui i beni vengono formalmente intestati, con il compito di amministrare e gestire il patrimonio trasferito, al fine di perseguire uno scopo, individuato previamente dal settlor. L’oggetto del Trust può riguardare, oltre che beni immobili o mobili, anche titoli di credito. Si tratta quindi di un complesso di rapporti giuridici facenti capo ad una persona che possono essere segregati in vista di una finalità specifica, di solito individuata a favore di un beneficiario o di un numero indeterminato di beneficiari.

Il negozio in esame si caratterizza per la presenza di tre soggetti, anche se talvolta il beneficiario può mancare. E’ discusso se il disponente possa o meno coincidere con il trustee, l’amministratore dei beni. Non sembra che da questo punto di vista ci siano preclusioni nelle fonti internazionali e nella prassi internazionale, anche se, come si vedrà nel prosieguo, la giurisprudenza di legittimità ha escluso tale possibilità. Infatti secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja sono da considerarsi elementi fondamenti del Trust la presenza dei seguenti elementi: (i) la costituzione del Trust con atto tra vivi o mortis causa; (ii) la formale intestazione dei beni al trustee, (iii) la segregazione del patrimonio destinato rispetto alla titolarità dei beni che sono amministrati dal trustee nell’interesse del beneficiario o con il vincolo di destinazione indicato nel programma esplicitato nell’atto[1].

Il Trust si configura, dunque, come una fattispecie negoziale complessa e unitaria all’interno della quale possono essere individuati due negozi distinti. Il primo è un negozio attributivo/traslativo mediante il quale il settlor (disponente)  trasferisce i beni oggetto del trust al trustee oppure, pur trattenendo la titolarità dei beni, li vincola ad una destinazione specifica,  quella di essere destinati ai bisogni e all’assistenza di un beneficiario  per tutta la durata della sua vita o vincolati ad un programma ben definito che deve essere, anch’esso, ben esplicitato nell’atto. Il secondo negozio è invece a carattere istitutivo, avendo la funzione di istituire il trustee quale amministratore e gestore del patrimonio a lui trasferito. Il suo mandato dovrà espletarsi secondo le modalità e i limiti e nel perseguimento degli scopi indicati dal settlor.

2.     La natura giuridica del Trust

Molto si è discusso della natura giuridica del Trust e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico.

Un primo problema tecnico attiene alla natura giuridica del conferimento dei beni che, come si è visto, vengono trasferiti dal settlor al trustee in base ad un programma specifico e con l’intento di vincolarli al soddisfacimento di un fine predeterminato. L’effetto traslativo del negozio conferirebbe la proprietà formale dei beni al trustee, mentre quella sostanziale, secondo le regole dell’equity sarebbe da riconoscere al beneficiario.

Ora, la compresenza di un duplice potere dispositivo sul singolo bene o rapporto giuridico rappresenta un serio problema per l’ordinamento italiano dal momento che esso, a differenza di quello anglosassone (nell’ambito del quale l’istituto del Trust è stato concepito), non consente una scissione della proprietà in capo a più soggetti in quanto, anche in caso di contitolarità del diritto, ciascuno ne gode in via esclusiva e in modo pieno. Ciò, sulla base dell’assunto che la proprietà rappresenta un diritto libero, che non può essere limitato da vincoli perpetui che ne minano la sua libera circolazione, in una prospettiva di sua tutela generale e collettiva così come garantita dalla Costituzione.

Parte della dottrina appare perciò più propriamente schierata verso la tesi che vede nel conferimento dei beni al trustee un negozio unilaterale atipico di carattere traslativo in favore del trustee, individuato come l’unico titolare del potere dispositivo sui beni conferiti nel fondo Trust, escludendo da tale titolarità il beneficiario o i beneficiari[2].

E’ questa anche la posizione della prevalente giurisprudenza da sempre schierata per ritenere l’unico soggetto legittimato ad agire e a contraddire in giudizio per il Trust, il trustee[3], nella sua qualità di titolare dei rapporti giuridici, soggetto da ritenersi ben distinto dal beneficiario, con il quale non può neanche fisicamente coincidere[4].

Tale costruzione giuridica suggerisce un parallelismo con quanto avviene in tema di contratto a favore di terzo perché, anche in tal caso, la funzione in concreto svolta dall'attribuzione al terzo voluta dallo stipulante può essere la più varia. Poiché  non è – tuttavia -  infrequente lo spirito liberale del negozio, la dottrina ha individuato nell’atto del disponente una liberalità non donativa realizzata a favore del beneficiario non attraverso la stipula di un contratto di donazione ma mediante la creazione di un patrimonio di scopo Ciò vale non solo per l'ipotesi di negozio di destinazione con trasferimento dei beni ad un terzo gestore, ma anche per quella del negozio di destinazione autodichiarato di cui si dirà nel prosieguo.[5]

Non minori problematiche riveste la questione della possibile attribuibilità al Trust  di una personalità giuridica autonoma e distinta dal trustee in ragione della sua specifica rilevanza in tema di trattamento fiscale. Il problema dal punto di vista più propriamente dottrinario, attiene alla inderogabilità del dogma dell’unicità del patrimonio, inteso come  complesso di rapporti giuridici facenti capo ad un soggetto. Infatti, l’ammissione del patrimonio separato, inteso nel senso indicato dalla Convenzione dell’Aja come “massa” distinta da quella del soggetto  che ne ha la titolarità, pone l’ulteriore questione dell’atipicità del patrimonio separato nella misura in cui  esso si configura come “proprietà destinata”.[6]

La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, nell’ammettere la possibilità  di segregazione ha da sempre escluso la soggettività del Trust come ente giuridico autonomo e quindi come patrimonio destinato individuando nel trustee l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi oltre che obbligato agli adempimenti fiscali. Ha così considerato che, nel caso di rapporto di discendenza fra il settlor e il beneficiario l’arricchimento realizzatosi con l’istituzione del Trust in capo a quest’ultimo debba ritenersi alla stregua di una donazione indiretta[7].

Quanto alla forma, l’art. 3 della Convenzione dell’Aja ne impone la forma scritta, ferma l'esigenza - nel caso di Trust liberale - dell'adozione di una forma idonea a consentire la pubblicità del vincolo e, con essa, l'opponibilità ai terzi.  Stante la sua caratteristica di liberalità non donativa, non appare necessaria la forma prescritta dagli artt. 782 c.c. e 48 L. Notarile in tema di donazione, con particolare riguardo alla presenza dei testimoni, anche se, in via prudenziale la forma dell’atto pubblico appare commendevole avuto riguardo a quanto prescritto circa il negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c., per il quale è comunque testualmente imposta tale forma ad substantiam[8].

3.     La figura del disponente e del beneficiario. Rapporti con il trustee

Il disponente è, assieme al trustee, la figura centrale del trust, trattandosi del soggetto che decide di conferire i suoi beni vincolandoli al programma.

Una volta specificata la natura traslativa dell’atto di trasferimento, non v’è dubbio che il disponente perda la titolarità del bene uscendo sostanzialmente di scena. In realtà la perdita del possesso del bene è soltanto eventuale poiché il disponente potrebbe mantenere – come spesso accade -  diritti sul bene che, invece, in altri ordinamenti non sarebbero riconosciuti. E’ ciò che si verifica non infrequentemente allorché viene conferita nel fondo Trust la nuda proprietà del bene, venendo mantenuto l’usufrutto o il diritto di abitazione in capo al settlor.

Pur in presenza di tali eccezioni, è comunque certa l’impossibilità da parte del disponente di poter agire nei confronti del trustee in conseguenza delle violazioni commesse nel corso della gestione dei beni vincolati, posto che il trustee, a differenza di quanto accade nel negozio fiduciario, è il fiduciario del rapporto di affidamento e non del disponente.  Degli obblighi assunti il trustee dovrà pertanto rispondere, oltre che nei confronti del beneficiario, anche nei confronti del “guardiano” del Trust nominato in sede di atto istitutivo dal disponente. Ciò non esclude, ovviamente, che nell’ambito del rapporto di affidamento il disponente possa dare delle indicazioni al trustee avvalendosi, se del caso, dell’opera del “guardiano”, cioè di colui che viene preposto dal settlor al controllo dell’operato del trustee.

Inoltre, l’art. 2 della Convenzione dell’Aja stabilisce che il disponente possa riservarsi determinati poteri sul fondo costituito in Trust, sempre a condizione che il patrimonio conferito passi sotto il controllo del trustee e diventi formalmente di sua proprietà.

Tale disposizione ha fatto ritenere possibile da parte della dottrina l’identità fisica del trustee con quella del disponente o del disponente con quella del beneficiario. Ma l’eventualità è stata recisamente esclusa, oltre che dalla giurisprudenza di merito in materia tributaria, dove è stata vista con sfavore perché valutata alla stregua di  un’interposizione fittizia di persona[9], anche dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, nell’analizzare con compiutezza le caratteristiche dell’istituto, ha individuato nel disponente, nel beneficiario e nel trustee tre differenti centri di imputazione di interessi, da ritenersi inconciliabili tra loro[10].

4.     Il Trust “interno

Pur aderendo alla Convenzione dell’Aja, il nostro Paese non ha, fino ad oggi,   provveduto alla regolamentazione diretta dell’istituto secondo i termini e i modi indicati  nell’art. 8 della Convenzione[11], ragione per cui  si discute,  ancor oggi, della possibilità di riconoscere nel nostro ordinamento il Trust denominato “interno” o autodichiarato che sia disciplinato da altra legislazione, per il quale, in ragione della presenza di elementi di connessione con il territorio italiano, quali il luogo di amministrazione dei beni, la loro collocazione, la residenza abituale del fiduciario, venga richiesto il riconoscimento nello stato italiano.

Orbene, in base alla disciplina della L. 31/05/1995, n. 218, che  stabilisce  la  prevalenza  delle   norme  di  diritto  internazionale  privato  sulle  norme  di  diritto  interno,  sia  precedenti  che   successive,  queste ultime  possono  essere  applicate  solo  se  consentono  di   realizzare   lo  scopo  contenuto  nelle  norme  di  diritto  uniforme e purché vi siano rapporti caratterizzati da elementi internazionalità,  nel nostro caso garantiti dalla sottoscrizione della Convenzione dell’Aja da parte dello  Stato italiano che l’ha accettata senza riserve. E’ questa la ragione per la quale la giurisprudenza di merito, dopo iniziali perplessità, ha pressoché unanimemente  ritenuto l’ammissibilità nel nostro ordinamento del Trust interno o autodichiarato [12]

 Una volta esclusa la possibilità da parte del giudice italiano di rifiutare la validità di un Trust interno sulla base dell’inesistenza di qualunque requisito di internazionalità oltre che della legge regolatrice, è possibile disconoscere il Trust interno nella sola ipotesi in cui la sua applicazione in Italia da parte dei soggetti che ne hanno chiesto il riconoscimento non sia avvenuta in buona fede e sia stato fatto al fine di perseguire interessi non meritevoli di tutela.

Il problema è pertanto inquadrabile nel rinvenimento nel nostro ordinamento di una norma che disciplini la “segregazione” della proprietà, intesa come possibilità di imporre dei limiti all’utilizzo del bene da parte del proprietario,  in vista di uno scopo o a favore di un beneficiario. Naturale  corollario della segregazione  è, infatti,  la questione inerente la non aggredibilità dei beni del Trust da parte dei creditori dell’intestatario dei beni del Trust, concetto espressamente indicato nella Convenzione dell’Aja  all’art. 2  nella parte in cui ha specificato che tali beni “non fanno parte del patrimonio del Trust”, locuzione di evidente carattere non tecnico ma tendente ad affermare il principio della loro non assoggettabilità alle pretese creditorie generali, esperibili nei confronti dei soggetti intestatari dei rapporti giuridici conferiti nel Trust.

Orbene, è proprio tale disposizione ad aver creato seri problemi al riconoscimento del Trust interno, dal momento che essa si pone in aperto contrasto con il principio fondamentale della garanzia patrimoniale generica, sancito all’art. 2740 c.c.. secondo il quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le eccezioni al principio sono infatti ammesse nel nostro ordinamento nella sola ipotesi in cui siano espressamente previste dalla legge.

Più precisamente, è stato osservato come le limitazioni poste alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., con particolare riguardo alla riserva di legge prevista dal secondo comma, debbano trovare una loro ragion d’essere  nel soddisfacimento di interessi sociali superiori, tali da giustificare gli effetti reali della segregazione[13].

Non è quindi un caso se molti Trust interni siano stati oggetto di pretese revocatorie da parte dei creditori generali dell’intestatario dei beni conferiti nel Trust, essendo stato loro opposto – in sede di esecuzione - il vincolo di destinazione costituito sui beni del loro debitore attraverso l’atto dispositivo. L’unica tutela esperibile da parte dei creditori generali rimane, in casi siffatti, quella dell’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c., sempreché la stessa sia corredata degli elementi di prova propri di tale azione, vale a dire l’intento frodatorio posto in essere dal debitore al fine di sottrarre il suo patrimonio al soddisfacimento dei creditori e il pregiudizio del diritto stesso dei creditori, inteso come interesse ad evitare una diminuzione patrimoniale della garanzia patrimoniale, posta a presidio dei loro rapporti obbligatori.

A tal proposito deve essere menzionata la giurisprudenza sia di merito che della Corte di legittimità che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ha più volte statuito: a) la natura gratuita dell’atto istitutivo del Trust ove risponda ad esigenze familiari [14]; b) la legittimazione ad agire o a contraddire in materia da parte del solo trustee[15] non potendosi ritenere che i beneficiari del Trust siano litisconsorti necessari e siano, comunque, portatori di un interesse ad agire in cause di siffatta natura.

5.     Il Trust come negozio di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter c.c.

Con D.L. n. 273/2005 il legislatore italiano ha introdotto nel codice civile l’art. 2645 ter, rubricato “trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche”, disposizione che è apparsa a molti – sia in dottrina che in giurisprudenza - idonea a legittimare l’introduzione dell’istituto del Trust nel nostro ordinamento ancorandolo alla realizzazione di una funzione economico-sociale meritevole di tutela[16].

Va subito detto che la norma in esame – a differenza di quanto ha fatto nel 2016 la legge “Dopo di Noi” – non menziona mai espressamente l’istituto del Trust, limitandosi a prevedere l’effetto segregativo per i  negozi di destinazione stipulati  per la protezione di interessi meritevoli di tutela, prevedendone la trascrivibilità ai fini della loro opponibilità a terzi[17].

La trascrizione quindi riveste un duplice ruolo fondamentale. Essa assolve ad una funzione dichiarativa per ciò che concerne l’opponibilità verso i terzi, i quali non potranno vantare alcun diritto nei confronti dei beni destinati, oltre ad una funzione costitutiva per ciò che concerne l’effetto segregativo, senza il quale la destinazione non potrebbe di fatto realizzarsi[18].

La segregazione dei beni destinati è tuttavia parziale e imperfetta in quanto, secondo quanto espressamente previsto, i beni conferiti possono costituire comunque oggetto di esecuzione ove i debiti siano contratti a tale scopo. Pertanto potranno soddisfarsi sul patrimonio destinato soltanto i creditori il cui credito sia stato contratto per il perseguimento della destinazione, rimanendo privi di tutela i creditori che vantino sul bene un diritto di credito che esuli dalle finalità proprie del patrimonio destinato.

Viene fatta salva l’ipotesi in cui l’atto di pignoramento sia stato iscritto anteriormente all’atto di destinazione, come previsto dall’art. 2915 c.c. La norma riprende quanto già previsto in materia di fondo patrimoniale, il quale consente la sua aggredibilità soltanto da parte dei creditori il cui credito sia stato contratto per soddisfare le esigenze per cui il fondo è stato costituto.

Stante la sua collocazione nell’ambito delle norme sulla trascrizione, si è posto, innanzitutto, il problema se l’art. 2645 ter c.c. abbia natura di norma sostanziale o sia semplicemente diretta a disciplinare la trascrivibilità dei negozi di destinazione[19].

La tesi preferibile appare quella che considera l’art. 2645 ter c.c. norma di diritto sostanziale, diretta a disciplinare il negozio di destinazione (e quindi, tra essi, anche il Trust, la cui principale caratteristica è stata individuata dalla stessa Convenzione dell’Aja nell’effetto segregativo). Ciò sarebbe desumibile dal dato testuale della norma che delinea i caratteri sostanziali dell’atto e la disciplina a esso sottesa (beni trasferibili, causa dell’atto, trascrizione, effetto segregativo e opponibilità nei confronti dei terzi e dei creditori). Il negozio destinato è, infatti, costituito, al pari del Trust, da un atto dispositivo da parte di un soggetto conferente, con il quale beni immobili o mobili iscritti vengono destinati a precipue finalità meritevoli di tutela nei confronti di determinate categorie di soggetti.

Va innanzitutto precisato che, sulle modalità di trascrizione del Trust – come facente parte dell’ampio genus dei negozi di destinazione – vi è molta incertezza sia in dottrina che in giurisprudenza, stante la tipicità delle formalità di trascrizione. Le problematiche inerenti tale questione attengono, da un lato, alla trascrivibilità dell’atto  e, dall’altro, alle sue concrete modalità. In accordo con la migliore dottrina, chi scrive ritiene che il Trust possa (e debba) essere trascritto, al pari dei negozi di destinazione, a favore del solo trustee, con contestuale pubblicità del vincolo a carico di costui[20].

Quanto al secondo aspetto, molti gerenti dei Registri Immobiliari propendono a favore dell’orientamento tradizionale in materia di esecuzione della formalità pubblicitarie immobiliari, in base al quale, salvo espressa disposizione legislativa, nella nota di trascrizione vanno indicati i soggetti a favore e contro i quali il negozio è stato perfezionato[21].

L’art. 2645 ter c.c., nell’ammettere la trascrivibilità di tutti gli atti aventi effetto segregativo, si è preoccupato di disciplinare le caratteristiche del vincolo di destinazione prevedendo la possibilità della stipula di tali atti a condizione che essi realizzino interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o a soggetti o enti che perseguano tipologie di interessi di natura analoga. Tali interessi caratterizzano fortemente la funzione economico sociale del negozio di destinazione dandogli una valenza sociale tipica non suscettibile di interpretazione estensiva. Il vincolo è pertanto ammissibile nella misura in cui risponda ad esigenze sociali della collettività particolarmente rilevanti attinenti all’assistenza e al sostegno dei soggetti più deboli e degli enti o persone fisiche che possano esprimere bisogni sociali di gruppi e/o beneficiari determinati o determinabili, particolarmente meritevoli di tutela[22].

Il legislatore italiano ha, quindi, individuato nella finalità sociale la causa dei negozi di destinazione e quindi anche del Trust. Sì da configurare, a pena di nullità, una causa per cosi dire rafforzata in difetto della quale il negozio non ha ragione di essere. Ciò, oltre che apparire coerente con la funzione sociale attribuita alla proprietà e con i limiti che alla stessa posso essere imposti per finalità economiche o sociali ai sensi dell’art. 42 Cost., appare in linea con le stesse disposizioni della Convenzione dell’Aja che attribuiscono alla destinazione e al conseguente effetto segregativo le caratteristiche di maggiore rilievo dell’istituto del Trust. Il concetto di utilità sociale, intesa come limite interno ed esterno all’autonomia privata richiama, infatti,  nell’immediato, la tutela dei diritti sociali e/o fondamentali, suscettibili di protezione e quindi collocabili, secondo la Corte Costituzionale “su di un gradino ancora più alto rispetto al diritto comunitario, che pure, a sua volta, si pone  su di un piano superiore  rispetto alle norme aventi rango costituzionale”.[23]

  6. L’istituto del Trust e la legge “Dopo di Noi”

Le considerazioni sopra indicate hanno trovato, a giudizio di scrive, definitiva conferma nella legge N. 112/2016  denominata “Dopo di Noi” la quale, entrata in vigore nel giugno 2016, ha, per la prima volta nella nostra legislazione, inteso tutelare i diritti dei disabili gravi disegnando, in loro soccorso,  un piano di aiuto e di supporto tale da garantire a questi soggetti, anche successivamente alla perdita dei genitori, un grado di inclusione sociale  idoneo ad evitare il ricorso all’assistenza sanitaria spesso attuata attraverso l’istituzionalizzazione.

Le legge “Dopo di Noi” si inserisce nel contesto giuridico avviato nel 1992 con la legge 104 che, per la prima volta, ha introdotto il concetto di disabile grave, ovvero di soggetto che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale.

Accanto alle misure più squisitamente assistenzialistiche (creazione di un fondo per il sostegno e l’assistenza dei disabili privi di sostegno familiare, finalizzato all’elaborazione di progetti abitativi e programmi residenziali) la legge ha introdotto importanti agevolazioni fiscali, come la detrazione  Irpef al 19% delle spese sostenute per le polizze assicurative, a partire dall’anno d’imposta 2016, per una spesa massima di 750 euro.

Di particolare interesse per quanto attiene all’istituto del Trust è l’art. 6 della legge che, nel menzionare espressamente i Trust, i negozi di destinazione ex art. 2645 ter c.c. ed i fondi speciali, ha previsto per tali atti l’esenzione dal pagamento di imposta di successioni e donazioni, prevedendo  anche la possibilità di detrarre nella misura massima del 20% del reddito imponibile e di 100 mila euro annui le erogazioni liberali, le donazioni e gli atti a titolo gratuito effettuati dai privati in favore del Trust.

Tali agevolazioni – rilevanti anche per il sostentamento del Trust -  sono possibili  in presenza dei seguenti requisiti: a) il Trust o il  negozio di destinazione  devono essere costituiti per atto pubblico; b) nell’atto istitutivo devono essere indicati  i soggetti coinvolti, i ruoli, la funzionalità e i bisogni delle persone per le quali il trust è istituito, le attività assistenziali previste, col fine di garantire l’autonomia delle persone con disabilità grave; c) l’atto deve indicare gli obblighi del fiduciario e del gestore,  chiamati  a salvaguardare i diritti della persona con grave disabilità e le modalità di rendicontazione obbligatoria; d) i beneficiari del trust\fondo possono essere soltanto persone con grave disabilità; e) l’atto istitutivo deve stabilire  l’identità del  soggetto preposto al controllo delle obbligazioni previste, e stabilisce il termine di durata del trust; f) Il gestore o fiduciario può essere sia una persona di fiducia, vicina alla persona con grave disabilità beneficiaria del trust, oppure una Onlus, a patto che operi però prevalentemente nel settore della beneficenza (iv) la durata del Trust  deve coincidere con la vita del beneficiario, ovvero del disabile grave[24].

Ad avviso di chi scrive, le disposizioni sopra richiamate, oltre che costituire la specifica conferma dell’inquadramento dell’istituto del Trust nella più ampia categoria dei negozi di destinazione ex art. 2645 c.c., si richiamano ai requisiti del Trust indicati nell’art. 2 della Convenzione dell’Aja prevedendo: (i) l’obbligo della nomina del gestore (ovvero del trustee) individuato in una persona fisica o in una Onlus; (ii) la specifica programmazione dei bisogni  del  disabile grave in favore del quale il Trust viene istituto, (iii) l’istituzione di un guardiano (protector) del Trust tenuto alla verifica del rendiconto da parte del gestore. Con tale ultima disposizione, a differenza di quanto in precedenza accaduto per i negozi di destinazione di cui all’art. 2645 c.c., è stata per la prima volta introdotta nell’ordinamento italiano la figura del protector, l’unico soggetto preposto alle azioni di tutela del Trust, con particolare riguardo alla verifica del programma oppure a quella degli interessi del beneficiario[25].

Inoltre, la specifica equiparazione del Trust alla più generale categoria dei negozi di destinazione consente di attribuire all’atto istitutivo del fondo Trust l’effetto dell’opponibilità dei terzi nella misura in cui quest’ultimo risponda a specifiche esigenze di tutela della collettività ed assolva ad una funzione economico sociale non solo lecita ma da giudicarsi meritevole. Il richiamo esplicito agli interessi riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o a enti caratterizzati dal perseguimento degli interessi menzionati all’art. 1322 c.c. ha infatti il significato di consentire all’autonomia privata, di derogare all’uso delle fattispecie tipiche a condizione  che vengano perseguiti interessi che l'ordinamento ritiene degni di tutela, il cui  controllo è, conseguentemente, affidato al giudice in via successiva, non potendo provvedervi la legge in via preventiva.[26]

Ne derivano, a giudizio di chi scrive, due conseguenze fondamentali: a) la norma di cui all’art. 2645 ter c.c. espressamente richiamata anche nella legge “Dopo di Noi”, nel disciplinare le caratteristiche degli atti dispositivi segregativi, ricomprende fra di essi il Trust così come delineato dalla Convenzione dell’Aja; b) il Trust interno o autodichiarato può essere riconosciuto nell’ordinamento italiano soltanto  in presenza delle condizioni indicate dall’art. 2645 ter c.c. ed è suscettibile di specifiche agevolazioni fiscali ove  sia costituito in favore di persone affette da gravi disabilità. Il che costituisce la definitiva conferma del fatto che la realizzazione della funzione di utilità sociale nei negozi di destinazione (e con essi anche il Trust) costituisce una condizione imprescindibile per rendere tali atti conformi alle norme inderogabili inerenti il loro riconoscimento come lecito strumento pattizio[27]. 

Rimane pertanto confermata l’ammissibilità nel nostro ordinamento dell’istituto e la sua sussumibilità nel più ampio genus dei negozi di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c., caratterizzati nel nostro ordinamento da una causa sociale rafforzata, in assenza della quale l’atto dispositivo non può che essere  dichiarato nullo non potendo assolvere alla funzione economico – sociale in previsione della quale è stato istituito.



[1]  Così testualmente l’art. 2 : Ai fini della presente Convenzione, per  trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti  da  una  persona,  il  disponente –  con  atto  tra  vivi  o  mortis  causa    qualora  dei  beni   siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per  un fine determinato.  Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:  a) i  beni  in  trust  costituiscono  una  massa  distinta  e  non  sono  parte  del  patrimonio del trustee;  b) i  beni  in  trust  sono  intestati  al  trustee  o  ad  un’altra  persona  per  conto  del   trustee;  c)    il  trustee  è  investito  del  potere  e  onerato  dell’obbligo,  di  cui  deve  rendere  conto,  di amministrare,  gestire  o  disporre dei  beni  in conformità  alle  disposizioni del trust e secondo le norme  imposte dalla legge al trustee. Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza del Trust

[2] F. Di Ciommo, Brevi note in tema di azione revocatoria, trust e negozio fiduciario, Foro it., 1999, I, c. 1470. M. Lupoi,

Trusts, p. 302 afferma che "esiste un preminente profilo proprietario, ma esso riguarda il trustee, non il beneficiario

[3] Cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 19376 del 03/08/2017  secondo cui: “L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

[4] Cfr. Cass. Civ.  Sez. 1, Sentenza n. 25800 del 22/12/2015secondo cui Il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, e formalmente intestati al "trustee", il quale, pertanto, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è l'unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., confermando il decreto impugnato, ha ritenuto che, costituiti in "trust" i diritti di tutti gli obbligazionisti di una società, solo il "trustee" era legittimato ad insinuare i relativi crediti al passivo della garante poi fallita).

[5]  cfr. M. LUPOI, «Gli atti di destinazione…»; S. BARTOLI, «Riflessioni…»,  D. MURITANO, «Il c.d. trust interno prima e dopo l'art. 2645-ter c.c.», in Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata,  Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 1/2007, p. 18 e ss.).

[6] Sull'argomento, che si è sviluppato con riguardo al problema del numerus clausus dei diritti reali, cfr. BAFFI E., «Gli "anticommons" e il problema della tipicità dei diritti reali», in Riv. critica dir. priv., 2005, p. 455 e ss. Per un'ulteriore indagine in chiave giuseconomica del problema del numerus clausus dei diritti reali si cfr. HANSMANN H., KRAAKMAN R., «Property, Contract, and Verification: the Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights», in Journal of Legal Studies, 31 (2002), p. 373 e ss.

[7]  Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016: In tema d'imposta ipotecaria e catastale, l'istituzione di un "trust" cd. "autodichiarato", con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

[8]  Sembrerebbe ad substantiam: cfr. nel primo senso M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile, Milano, 2006, p. 35-36; G. PETRELLI, «La trascrizione degli atti di destinazione», in Riv. dir. civ., 2006, § 2; in obiter dictum, Trib. Reggio Emilia decr. 23 marzo 2007, reperibile in www.filodiritto.it; nel secondo senso S. BARTOLI, «Riflessioni…», cit., c. 1300; G. OBERTO, «Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze», Contr. e impr. Europa, 2007, § 13]. La tesi che ritiene necessaria la presenza dei testimoni (cfr. F. GAZZONI, Osservazioni, cit., p. 220.

[9] Cfr.  Cass. civ. sentenza n. 88 del 26.5.2017 secondo cui:  sotto il profilo fiscale, i trust istituiti e gestiti al fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi, non sono considerati validamente operanti; è il caso, ad esempio, dei trust nei quali l’attività del trustee, sotto il profilo sostanziale, risulti soggetta alle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari, che di fatto così mantengono l’effettiva disponibilità del patrimonio conferito nel trust. Elemento essenziale del trust, pertanto, è (i) la perdita del potere di gestire i beni in trust da parte del disponente e (ii) la contestuale assunzione del corrispondente potere/dovere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati. In tale ambito non è esclusa la possibilità che il disponente riservi a se stesso alcune facoltà, esse però non devono essere tali da precludere al trustee il potere di gestire i beni che costituiscono il patrimonio conferito in trust.”.

[10] Cass. Sez. Civ.. L - , Sentenza n. 12718 del 19/05/2017  secondo cui: Il "trust", che non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, postula, in capo al "trustee", una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari, sicché i tre centri di imputazione (disponente, "trustee" e beneficiario) non possono coincidere. In caso contrario, il "trust" è affetto da nullità rilevabile di ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del "trustee" da quella piena, per violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in italia con l. n. 364 del 1989, entrata in vigore l'1 gennaio 1992. (In applicazione di tale principio, la S.C., avendo accertato la nullità di un "trust" nel quale i disponenti, soci di una s.r.l. posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese, si erano autonominati "trustee" e primi beneficiari, ha affermato, in una controversia promossa da una lavoratrice per il conseguimento di indennità varie, la legittimazione passiva dei predetti soci, in quanto ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.).

[11] Art. 8 La  legge  specificata  agli  articoli  6  e  7   regola  la  validità  del  trust,  la  sua   interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust.   In particolare, la legge dovrà regolamentare:   a)  la  nomina,  le  dimissioni  e  la  revoca  del  trustee,  la  capacità  particolare  di   esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;   d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;   c)  il  diritto  del  trustee  di  delegare,  in  tutto  o  in  parte, l'esecuzione  dei  suoi   obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;   d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in  garanzia e di acquisire nuovi beni;   e) i poteri del trustee di effettuare investimenti; 

f)  le  restrizioni  relative  alla  durata  de l  trust  ed  ai  poteri  di  accantonare  gli   introiti del trust;   g)  i  rapporti  tra  il  trustee  ed  i  benefici ari,  ivi  compresa  la  responsabilità   personale del trustee verso i beneficiari;  h) la modifica o la cessazione del trust;   i) la ripartizione dei beni del trust;   j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione. 

[12] Cfr.  Trib. Brindisi, 28 marzo 2011: «in linea generale, il trust deve senz’altro essere positivamente valutato dall’ordinamento giuridico. Ciò in quanto, sotto un primo profilo, esso risulta espressamente riconosciuto, stante la suddetta legge n. 364/89, che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione Aja del 1985. In secondo luogo, esso attua una segregazione di beni non dissimile a quella propria di analoghi istituti parimenti esistenti all’interno dell’ordinamento , e segnatamente - tra gli altri  - il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), l’eredità beneficiata (art. 484 e ss. c.c.), la separatio bonorum (art. 512 c.c.), i fondi comuni di investimento mobiliare (D.lgs. n. 58/98), i patrimoni con vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.), i patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis e ss. c.c.). Infine, l’avere il legislatore fiscale espressamente riconosciuto il trust quale soggetto giuridico d’imposta (art. 73 D.P.R. n. 917/86), consente senz’altro di valutarlo positivamente all’interno dell’ordinamento. Né a tale conclusione osta il principio di responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c., atteso che il comma 2 del medesimo articolo ammette deroghe legali al richiamato principio. E nel caso di specie, la deroga legale al principio generale di cui all’art. 2740 comma 1 c.c. è proprio quella riveniente dalla legge n. 364/89, di ratifica della Convenzione Aja, che prevede per l’appunto (art. 2 comma 2 lett. a), quale elemento caratterizzante il trust , il fatto che i beni conferiti in trust costituiscono una massa distinta e autonoma, che non fa parte del patrimonio del trustee. Ancora, non costituisce ostacolo alla generale ed astratta ammissibilità del trust il principio del numerus clausus dei diritti reali, posto che il trust non deroga a tale principio, in quanto esso non realizza affatto un nuovo diritto reale atipico e innominato, ma si muove nel pieno solco della proprietà quiritaria (art. 832 c.c.), con la sola peculiarità che esso riconosce quale dominus un soggetto (il trustee) diverso dall’originario disponente».

[13]  Cfr. Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina di Giacomo Rojas Elgueta, in Quaderni della Fondazione italiana del Notariato: “La riserva di legge espressa nel secondo comma dell'art. 2740 c.c. porta, dunque, ad emersione un principio implicito nelle scelte di fondo del nostro ordinamento ove con riguardo all'efficacia reale, contrariamente a quanto si prevede per l'efficacia obbligatoria, non è stata prevista per l'autonomia privata la possibilità di creare figure atipiche. Mentre l'effetto obbligatorio è stato espressamente rimesso all'autonomia privata oltre che per la definizione del suo regolamento anche per la costituzione del tipo (da sottoporsi poi a quel giudizio sull'«idoneità dello strumento elaborato dai privati ad assurgere a modello giuridico di regolamentazione degli interessi» previsto all'art. 1322, secondo comma, c.c.); l'efficacia reale è stata sottratta alla disponibilità dei privati i quali non possono introdurre nell'ordinamento tipi (Rechtsformen) opponibili erga omnes diversi da quelli pensati dal legislatore. [nota 13] L'opzione del nostro ordinamento si palesa lungo quella comune traiettoria in cui si collocano i principi dell'art. 1372, secondo comma, c.c., dell'art. 1379 c.c., del numero chiuso dei diritti reali, del numero chiuso dei patrimoni separati (art. 2740, secondo comma, c.c.), della tipicità della fondazione e delle società, della tipicità della trascrizione”.

[14] Cfr. Cass Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 19376 del 03/08/2017  secondo cui : L'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non provando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.

[15]Cass Civ. Sez z. 3  , Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

[16] In quest’ottica vanno lette le pronunce giurisprudenziali che si sono espresse in senso favorevole al fenomeno trust ma hanno nel caso concreto considerato “non ammissibile” bensì - più propriamente - illecito, nel senso di contrario a norme imperative italiane, il trust sottoposto alla loro valutazione. La questione è stata approfondita S. PATTI, «Trust, quota di riserva e causa concreta», in Fam. pers. succ., 2011, p. 526 e ss.

[17]  Così testualmente la norma : «Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

[18]  Cfr.  Giorgio  Baralis, da  Quaderni della Fondazione italiana del Notariato: “ il vincolo serve a rendere opponibile erga omnes l'atto di destinazione che, non trascritto, ha natura obbligatoria produce effetti solo fra le parti . Così a proposito della cessione dei beni ai creditori si scrive esattamente che la trascrizione ha effetti dichiarativi, ma opera diversamente rispetto alla comune cessione riguardante diritti reali, perché « ... laddove, di regola, sono suscettibili di trascrizione atti già efficaci erga omnes per l'intrinseca natura dei diritti, che hanno carattere reale, nel caso di cessione dei beni ai creditori il vincolo con efficacia erga omnes non preesiste, ma nasce solo se e quando il contratto è trascritto. Analogo fenomeno può, del resto, ravvisarsi nella trascrizione del contratto di anticresi, da cui scaturiscono diritti sicuramente a carattere personale» [nota 138]. Ma tutto questo vale certamente per l'atto di destinazione puro e semplice o per l'atto di destinazione che comporti anche l'indisponibilità del bene: in questi casi certamente esiste una efficacia inter partes prima e una opponibilità erga omnes dopo la pubblicità immobiliare. Diverso, mi pare, è il caso in cui dalla trascrizione nasca la segregazione: in queste ipotesi a me sembra che sia difficile negare l'effetto costitutivo perché senza la pubblicità non c'è "prima" alcun effetto di separazione [nota 139]. Ora può suonare molto strano che si possa ascrivere alla pubblicità di cui all'art. 2645-ter c.c. questa doppia, possibile valenza, dichiarativa e costitutiva [nota 140], ma ciò è dovuto, a mio parere, all'avere voluto il legislatore della novella nell'avere voluto "concentrare" in una sola norma una complessa fattispecie sostanziale. Unica particolarità: in questo caso la qualifica degli atti in contrasto con la segregazione darà luogo evidentemente a problemi di opponibilità/inopponibilità e non certo a questioni di validità, perché, come si è scritto, il controllo notarile impinge sull'efficacia dell'atto per i particolari effetti collegati alla pubblicità.

[19] Non appare infatti condivisibile la tesi secondo la quale l’art. 2915 c.c. non era comunque sufficiente a giustificare la trascrizione in quanto norma «secondaria» (così F. GAZZONI, op. cit.) dal momento che sarebbe stato necessaria la codificazione di una norma speciale istitutiva del  trust o, più specificamente, sulla trascrivibilità del vincolo di destinazione e della segregazione patrimoniale. La classificazione come norma secondaria non ha sostanziale ragion d’essere trattandosi, poi, di norma codicistica.

[20] v. Gazzoni, Il trust, in Trattato della trascrizione, I, t.2, Torino, 2012 p. 467 ss. per il quale A., ivi, p. 493 ss., nemmeno l’art. 2645-ter c.c. è norma che legittima la trascrizione del trust con effetti di opponibilità; in senso difforme si però v. G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, in Trattato Sacco, Torino, 2012, p. 78 ss. secondo il quale A., per consolidata giurisprudenza, è ammissibile la trascrizione a favore del trustee e la contestuale pubblicità del vincolo a trust a carico del medesimo trustee; per Triola, Della tutela dei diritti, La trascrizione, in Trattato Bessone, Torino, 3 ed., 2012, p. 125-126 il problema della trascrivibilità del trust deve ora ritenersi risolto, in senso affermativo, dall’introduzione nel codice civile dell’art. 2645-ter il quale viene a dare attuazione, nel nostro ordinamento, agli artt. 11 e 12 della Convenzione dell’Aja sui trust.

[21] La più recente pronuncia del Tribunale di Torino, in data 18 marzo 2014 (sulla quale v. Porcari, Si trascrive “a favore del trust” e “contro il disponente” l’atto di devoluzione di beni immobili in trust autodichiarato, in www.altalex.it, maggio 2014) concerne un  decreto, anche esso reso a seguito di reclamo proposto ai sensi degli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c. al fine di ottenere la cancellazione della riserva con cui l’Agenzia del Territorio aveva accettato la trascrizione eseguita a favore del trust e  contro il disponente, con menzione nel quadro «D» dell’identità del soggetto che assume la funzione di trustee e quindi di proprietario «pro tempore» dei beni in trust. Per il Tribunale di Torino l’apporto/devoluzione di un immobile ad un trust può essere trascritto nei registri immobiliari a favore del trust in quanto tale, senza che ciò comporti l’attribuzione di alcuna soggettività al trust in quanto tale.

 

[22] V.  in tal senso, DI MAJO, Istituzioni di diritto privato, a cura di Bessone, Torino, 1999, p. 629 nonché, pur con sottili "distinguo", GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2001, p. 798.

[23] Così pag. 15 L. Delli Priscoli in Associazioni Orizzonti del Diritto commerciale, Le liberalizzazioni fra diritto di iniziativa economica e diritti fondamentali.

[24]  Art. 6  legge 112/2016Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

[25] La responsabilità che lega il guardiano al trust e al suo obiettivo non ne fanno un fiduciario del disponente ma bensì gli attribuisce la titolarità di poteri personali, fermo restando che egli potrebbe essere tenuto anche ad obbligazioni fiduciarie verso i beneficiari e quindi in quanto tale considerato un fiduciario. Con riferimento ad una recente ricostruzione della natura giuridica dei poteri del guardiano si veda A. Bove Jr., The Trust Protector – United States. A case of first impression, in Riv. Trusts e attività fiduciarie,2012.

[26] La distinzione  qualitativa tra  interesse  meritevole di tutela e  interesse lecito,  con riguardo, nello specifico alla funzione economico-sociale del negozio è stata del resto da tempo evidenziata dalla dottrina (cfr. sul punto GAZZONI, “Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi” in Riv. Dir. Civ. 1978 I 62 e ss., dove si afferma quanto segue: “Il giudizio condotto in sede di analisi circa la meritevolezza dell’interesse appare qualitativamente diverso rispetto a quello di liceità. Mentre quest’ultimo ha la funzione di salvaguardare l’ordinamento giuridico dalla presenza di accordi impegnativi i cui contenuti siano in contrasto con i propri canoni regolamentari, al fine di evitare una evidente contraddizione […] l’altro giudizio (quello di meritevolezza) ha diversa portata non incentrandosi nella difesa dei principi fondamentali dell’ordinamento, ma piuttosto nella valutazione dell’idoneità dello strumento elaborato dai privati ad assurgere a modello giuridico di regolamentazione degli interessi, vista l’assenza di una preventiva opera di tipizzazione legislativa, intesa come mera predisposizione di una certa serie (più o meno variabile) di schemi. Ciò si risolve […] nella conformità dell’atto (ancora) ad una serie di norme imperative in senso stretto, di carattere, per così dire, regolamentare, ma piuttosto nella conformità a tutte quelle norme inderogabili di carattere, per così dire, procedimentale e formale, che attengono al riconoscimento dello strumento pattizio come strumento giuridico.

[27] Cfr. ancora Gazzoni Op. cit. nota 23.

 

 
 
 
 
 
 

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