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Magistratura Indipendente

PENALE  

L’ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO COME REATO DI MACROEVENTO

  Penale 
 giovedì, 31 maggio 2018

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L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ NEI PROCEDIMENTI “CON VICENDA COMPLESSA”[1]

di ALESSANDRO CENTONZE, Consigliere della Corte di cassazione

 
 

 

 

 

 

Sommario: 1. L’associazione di tipo mafioso come reato di macroevento e il problema del rapporto tra reati associativi e reati-fine nel contesto dei procedimenti “con vicenda complessa”.2. Il ricorso “fisiologico” allo strumento processuale dell’art. 17 cod. proc. pen. e l’accertamento penale della responsabilità nei procedimenti “con vicenda complessa”. 3. L’accertamento della responsabilità penale nei reati di macroevento associativo nel contesto dei procedimenti “con vicenda complessa” e i rischi di semplificazione probatoria. – 4. La rivisitazione del problema dell’accertamento della responsabilità penale nei reati di macroevento associativo alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e il rifiuto di ogni responsabilità di posizione.

 

1. L’associazione di tipo mafioso come reato di macroevento e il problema del rapporto tra reati associativi e reati-fine nel contesto dei procedimenti “con vicenda complessa”.

 

Il tema dell’accertamento della responsabilità nei reati di macroevento associativo, nel contesto dei procedimenti “con vicenda complessa”, costituisce una delle questioni di maggiore interesse nel dibattito sull’azione di contrasto alla criminalità organizzata, in ragione del fatto che su questo argomento si sono registrati interventi giurisprudenziali particolarmente significativi, con specifico riferimento alla rilevanza delle condotte  contiguità mafiosa, fin dagli anni Novanta[2].

Per l’inquadramento di tale tema non si deve puntare tanto all’individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale per i reati associativi, quanto piuttosto a enucleare gli indicatori da cui desumere la contiguità – associativa o concorsuale – dell’agente al programma della consorteria mafiosa oggetto di valutazione.

Per affrontare tale questione occorre privilegiare la ricerca della prova dei nessi di collegamento della responsabilità relativi alla posizione assunta dal singolo agente rispetto all’organizzazione mafiosa tipizzata secondo il modello normativo dell’art. 416-bis cod. pen.

Questa indagine, inevitabilmente, si riverbera sulla scelta dello strumento processuale utilizzato per dimostrare la sussistenza delle connessioni consortili oggetto di verifica, rispetto alla quale è sempre incombente il pericolo di un’unificazione dei filoni d’indagine relativi alla sfera di operatività della consorteria esaminata ex art. 17 cod. proc. pen., funzionale a semplificare il procedimento di ricerca delle prove indispensabili per raggiungere la certezza della responsabilità dell’imputato, affiliato o contiguo che sia.

Il pericolo di semplificazioni probatorie impone di preferire una ricostruzione della verità giudiziaria il più possibile vicina alla verità storica, anche a scapito delle esigenze di economia processuale, che privilegiano lo strumento della riunione già nella fase delle indagini preliminari, pur nel rispetto della previsione dell’art. 12 cod. proc. pen., mostrandosi sensibili a obiettivi non sempre o non esclusivamente giurisdizionali.

Questo impegno probatorio, del resto, è richiesto dall’art. 111 Cost., che impone un giudizio penale incentrato sulla prova del fatto-reato e non su schemi di teoria generale della responsabilità penale astratti e precostituiti. Ne consegue che, per affermare la responsabilità del singolo agente, affiliato o concorrente, occorre verificarne la contiguità a un programma criminoso che contenga un’indispensabile predeterminazione, che deve essere verificata attraverso un accertamento processuale rigoroso dei tratti essenziali dei comportamenti consortili[3].

Tali premesse metodologiche, al contempo, comportano che l’analisi delle relazioni esistenti tra fattispecie associative e reati-fine si sviluppi attraverso un’indagine volta ad accertare la responsabilità dell’agente per i singoli reati-fine, nel più ampio contesto del macroevento associativo, di cui tali condotte criminose costituiscono l’obiettivo strategico[4].

Ne discende la necessità di ricondurre il problema della relazione teleologica tra fattispecie associative e reati-fine a una piattaforma ermeneutica ancorata alla ricerca della prova delle connessioni consortili, in termini di recupero della dimensione probatoria individuale, senza per questo pregiudicare l’efficacia della risposta alle istanze di difesa sociale, oggettivamente imprescindibili.  

Il ricorso ai procedimenti “con vicenda complessa”, pertanto, pur imposto da esigenze di accertamento della responsabilità nelle ipotesi di macroeventi[5] associativi, non può costituire un rimedio alle difficoltà di individuare una soglia probatoria elusiva dei principi costituzionali del giusto processo, essendo evidente che tali istanze non possono rappresentare un ostacolo all’esigenza di dare vita a un’attività istruttoria rigorosa, che prescinda dal numero degli imputati e degli episodi delittuosi giudicati.

L’accertamento della responsabilità nei reati di macroevento associativo, dunque, non può essere preclusa dalle difficoltà di acquisire la prova del modus operandi del sodalizio, dal momento che è sulla base della verifica della struttura di tale organismo e delle sue dinamiche operative che si devono ricostruire le condotte di contiguità mafiosa, sia sul piano ideativo sia su quello meramente esecutivo.

Invero, questo sforzo di adeguamento dei modelli di analisi della responsabilità penale nei delitti associativi è la conseguenza della presa di coscienza delle insufficienze del modello causale classico[6] ad affrontare il tema della responsabilità nei reati di macroevento, che pone delicati problemi di tutela degli interessi della collettività.

A ben vedere, la consapevolezza delle difficoltà collegate all’applicazione del modello causale classico per le ipotesi di macroeventi delittuosi costituisce la ragione dell’elaborazione di correttivi di tali parametri, a partire dall’elaborazione della teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche[7] di ogni evento che si presume condizionante per la lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale; posizione ermeneutica, questa, la cui rielaborazione, negli ultimi anni, ha portato all’affermazione di fondamentali pronunce della Corte di cassazione, intervenute in tema di disastro ambientale[8].

D’altra parte, è evidente che tali tentativi di aggiornamento del modello di accertamento della responsabilità penale costituiscono un passo in avanti decisivo nella costruzione di un diritto penale moderno, modellato attorno a quelle istanze di “flessibilizzazione” repressiva alle quali i più autorevoli esponenti del mondo scientifico nostrano si ispirano[9].

Le difficoltà evidenziate, a loro volta, si riverberano sul piano processuale, dove l’esistenza di un nesso di collegamento tra il contributo fornito alla sfera di operatività di un’organizzazione mafiosa tipizzata secondo il modello normativo dell’art. 416-bis cod. pen. e la dimensione programmatica di tale sodalizio deve trovare la sua concretizzazione nella verità giudiziale consacrata all’esito del processo penale.

Né potrebbe essere diversamente, atteso che il responsabile di un reato-fine riconducibile alla sfera di operatività di una consorteria mafiosa deve essere colpito dalla sanzione penale in ragione del fatto che tale evento è da lui voluto.

Al contempo, è evidente che lo scopo di sanzionare il soggetto attivo del reato deve essere raggiunto attraverso il superamento di ogni ragionevole dubbio sul fatto che il suo comportamento criminoso abbia effettivamente causato l’evento delittuoso, pur nell’ampio contesto del macroevento associativo in cui il singolo reato-fine si inserisce.

 

2. Il ricorso “fisiologico” allo strumento processuale dell’art. 17 cod. proc. pen. e l’accertamento della responsabilità penale nei procedimenti “con vicenda complessa”.

 

Quanto si è affermato nelle pagine precedenti, a proposito delle difficoltà di accertare la responsabilità penale nelle ipotesi di macroeventi associativi, rende evidente che tali difficoltà non possono mai comportare l’elusione dei principi che regolano nel nostro ordinamento la responsabilità penale, su cui si deve fondare la valutazione processuale delle relazioni esistenti tra reati associativi e reati-fine.

Ne discende che il problema delle difficoltà probatorie collegate alla sfera di operatività dei reati di macroevento associativo non può essere affrontato spostandone la valutazione su un piano esclusivamente giudiziario, ricorrendo alla riunione processuale disciplinata dall’art. 17 cod. proc. pen. e rendendo l’accertamento della responsabilità penale un percorso meramente giurisdizionale, rispetto al quale la dimensione sostanziale dei reati finisce per svuotarsi di significato.

Non è questo, infatti, il filo conduttore che si deve seguire per risolvere il problema dell’aggiornamento dei modelli di accertamento della responsabilità penale nei reati di macroevento associativo del nostro ordinamento, che deve rimanere nell’alveo del sistema penale per costituire un momento di rivisitazione interno a tale ambito.

Il problema, allora, è costituito dalla necessità di accelerare la ricerca di modelli di analisi aggiornati dei reati di macroevento associativo e, soprattutto, idonei a rappresentare fenomeni criminali particolarmente complessi, che non sono più sussumibili nell’ambito degli schemi tradizionali, con cui la teoria generale del reato cerca di inquadrare tutte le condotte delittuose da più di un secolo, comprendendo al suo interno tanto quelle semplici quanto quelle complesse, tanto quelle individuali quanto quelle plurime, tanto quelle collettive quanto quelle associative[10]{.  

A maggior ragione, la risoluzione di tale problema si pone come improcrastinabile per il nostro sistema penale, dove non è prefigurabile in astratto la possibilità di sanzionare condotte delittuose a prescindere dall’analisi concreta del programma consortile e dell’attività illecita realizzata nell’interesse dell’associazione mafiosa, nemmeno ricorrendo alla finzione giuridica di ritenere sempre connessi, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., i reati-fine realizzati nell’interesse della consorteria.

Non è, tra l’altro, possibile anticipare, ulteriormente, la soglia di punibilità di condotte criminose, nelle quali la struttura del reato è considerata atipica[11] rispetto ai principi generali del sistema penale, caratterizzandosi per un’anticipazione della soglia minima della risposta giudiziaria e dell’attribuzione della responsabilità penale rispetto alle fattispecie associative o plurisoggettive. Ne consegue che le consorterie tipizzate dall’art. 416-bis cod. pen. devono essere sempre considerate, in concreto, per quella che risulta la struttura organizzativa su cui si fonda l’intesa dei vari componenti del sodalizio e per quella che, sulla base di una rigorosa verifica giurisdizionale, risulta l’attività delittuosa realizzata dagli affiliati in attuazione degli obiettivi consortili.

Tuttavia, è proprio l’esigenza di un’analisi concreta della struttura aggregativa di una consorteria mafiosa a mettere in crisi i modelli di analisi della responsabilità penale incentrati sui reati  monosoggettivi o plurisoggettivi, che finiscono per “decontestualizzare” la condotta illecita dall’ambiente circostante all’agente e dalle relazioni funzionali interne alla struttura del sodalizio considerato, individuando, allo scopo di realizzare queste condizioni astratte, un normotipo giudiziario che nella realtà è inesistente e sfalsando, in questo modo, il punto di osservazione necessario per la valutazione dell’illiceità dei comportamenti criminosi riconducibili all’organizzazione criminale.

Questo percorso di verifica della responsabilità, in realtà, è fuorviante, perché punta a soddisfare l’esigenza di dimostrare, in modo artificioso, che la condotta di un agente, in un contesto associativo illecito, può essere ritenuta causalmente efficiente solo se, in sua assenza, il macroevento delittuoso non si sarebbe mai verificato, prescindendo, in questo modo, da qualsiasi valutazione sui modelli operativi utilizzati dall’organizzazione mafiosa che si considera e sugli obiettivi illeciti che cementano l’intesa tra tutti i suoi affiliati.

La dimensione organizzativa di una consorteria mafiosa operante secondo il modello dell’art. 416-bis cod. pen., invero, influisce in modo rilevante sulla valutazione delle condotte illecite dei soggetti – affiliati o concorrenti – che vi contribuiscono e la alimentano, per le quali risulta indispensabile un’adeguata verifica processuale del progetto criminoso su cui si fonda l’esistenza della consorteria e del grado di affidamento soggettivo, senza scorciatoie probatorie di sorta.

Ne deriva che, per valutare l’effettivo grado di coinvolgimento penalmente rilevante di ciascun soggetto contiguo a una consorteria mafiosa, ci si deve mettere nelle condizioni di verificare, all’interno del processo penale, quale sia il suo apporto, alla luce degli obiettivi programmatici dell’organizzazione e del contesto associativo di riferimento, nel rispetto delle regole di argomentazione e, soprattutto, nel rispetto delle regole di giudizio previste dall’art. 192 cod. proc. pen., che devono guidare il giudice nella disamina del materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione[12].

Né potrebbe essere diversamente, atteso che l’agente può essere considerato il responsabile di uno o più fatti delittuosi riconducibili al progetto associativo nella sola misura in cui la sua condotta può essere ritenuta funzionale alla concretizzazione del progetto medesimo, con la conseguenza ulteriore che il suo contributo alla realizzazione di tali attività illecite può anche essere di modesta entità e risultare, comunque, rilevante se inserito in un contesto consortile, la cui sede naturale di valutazione – proprio per l’ampiezza del contesto considerato – è quella dei procedimenti “con vicenda complessa”.

Da tutto questo ne discende che nella dimensione organizzata il singolo contributo è funzionale alla realizzazione del progetto complessivo di condizionamento criminale del sodalizio, anche se, in concreto, di tale programma l’agente può avere una limitata consapevolezza, dal momento che il gruppo è munito di un apparato e di una struttura soggettiva ramificata distinta dalle attività esecutive relative ai singoli reati-fine. Questo approccio rafforza il convincimento dell’insostituibilità del procedimento “con vicenda complessa” come luogo di verifica degli elementi probatori sui quali si fonda il giudizio sulla responsabilità penale per i reati commessi nell’interesse del sodalizio mafioso, che deve essere formulato, evitando ogni forma di presunzione, sulla base delle prove raccolte davanti a quel giudice e in quel processo penale. 

Il sodalizio mafioso, del resto, si avvale di condotte che si pongono in relazione di collegamento funzionale con il programma associativo, di modo che ciascun comportamento è comprensibile solo in funzione degli obiettivi illeciti perseguiti dall’organizzazione e appare giustificabile soltanto in relazione al perseguimento degli stessi obiettivi. Pertanto, per valutare la responsabilità penale del soggetto contiguo – affiliato o concorrente che sia – devono essere presi in considerazione tutti gli elementi probatori relativi alla sua posizione di individuo collegato all’organizzazione mafiosa dal perseguimento di obiettivi consortili, che trovano nel procedimento “con vicenda complessa” la sede fisiologica di valutazione giurisdizionale.

Queste conclusioni derivano dalla consapevolezza che le figure associative svolgono nel nostro sistema penale una funzione di supplenza, nella misura in cui tendono a surrogare le difficoltà di prova dei singoli delitti commessi da un gruppo criminale e puntano a un’anticipazione della tutela penale, giustificata da esigenze di ordine pubblico[13].

Tuttavia, la funzione di supplenza delle fattispecie associative non deve mai impedire di ricercare la prova dell’illiceità delle condotte dei singoli comportamenti delittuosi all’interno del processo penale, evitando i rischi di pericolose quanto inammissibili presunzioni probatorie, giustificate dall’esistenza di una struttura associativa pregiudizievole per l’ordine pubblico e dall’automatica riferibilità di tutte le condotte illecite al programma consortile.

 

3. L’accertamento della responsabilità penale nei reati di macroevento associativo nel contesto dei procedimenti “con vicenda complessa” e i rischi di semplificazione probatoria.

 

Alla luce di quanto si è affermato, ci sembra evidente che il nucleo dell’accertamento della responsabilità per i reati di macroevento associativo è costituito dalla verifica processuale dei meccanismi operativi che si traducono in regole consortili stabili o quantomeno stabilizzate in un dato momento storico. Tale verifica ben difficilmente può prescindere dalle dimensioni plurisoggettive del procedimento penale oggetto di valutazione, anche se alle esigenze processuali sottese a questi giudizi, non devono corrispondere tentazioni di semplificazione probatoria, per soddisfare le quali non si può fare ricorso surrettiziamente a strumenti come quello della riunione dei processi prevista dall’art. 17 cod. proc. pen.

L’individuazione di regole consortili stabili riguarda il tema del funzionamento dell’associazione mafiosa sotto il profilo della possibilità di qualificare tali organizzazioni come “reti criminali”, attribuendo connotazioni di stabilità alle regole interne al sodalizio. Tale esigenza è la conseguenza della consapevolezza che i sodalizi mafiosi nostrani, in questi decenni, sono riusciti a interferire in modo sistematico con il tessuto socio-economico, realizzando forme di condizionamento prima impensabili e caratterizzandosi come “reti criminali”[14].

Il riferimento al concetto di “rete criminale” appare appropriato, in conseguenza del fatto che l’intervento delle organizzazioni mafiose presenti sul territorio nostrano ha assunto, nel corso degli anni, i caratteri di una presenza costante e organizzata, connotandosi per un sistema di rapporti stabili e per un’unicità di scopo, rappresentata dall’utilizzazione di metodologie criminali in funzione dell’affermazione di un potere monopolistico nel tessuto socio-economico.

Tali considerazioni impongono una rivalutazione complessiva dei reati di macroevento associativo, sul presupposto che gli stessi, per le caratteristiche di complessità che li connotano, non appaiono agevolmente riconducibili ai modelli di attribuzione della responsabilità penale propri del modello causale classico. È evidente, infatti, che continuare a rappresentare fenomeni criminali complessi e in costante evoluzione con strumenti rigidi non può che portare a una valutazione di inadeguatezza complessiva dei modelli di analisi delle strategie di infiltrazione mafiosa nel tessuto socio-economico[15].

Invero, nelle “reti criminali”, caratterizzate da un’intrinseca complessità, si realizza una coerenza interna, che costituisce il risultato della convergenza delle molteplici dinamiche che le caratterizzano, che, a sua volta, si fonda sulla coesistenza di una pluralità di fattori delinquenziali spesso non riconducibili a unità. Ne consegue che i reati di macroevento associativo tendono a fondarsi su una “rete criminale”, strutturata e complessa, di relazioni funzionali tra le varie componenti che la caratterizzano, alimentandola[16].

Le organizzazioni mafiose, del resto, si sono sempre caratterizzate per il loro rapporto pervasivo con il tessuto socio-economico sul quale attecchiscono e dal quale si alimentano costantemente. Quest’ultima caratterizzazione appare ancora più evidente se si considerano le modalità di infiltrazione mafiosa nel mondo produttivo, che possono essere comprese solo se si affronta – in concreto e nel processo penale – il problema dell’individuazione dei criteri di riferibilità di un comportamento criminoso a una struttura associativa. 

Si tratta di tematiche complesse, in considerazione del fatto che tutte le analisi più attente tendenzialmente si sono limitate a trattare questi profili solo in relazione a fenomeni di collusione politico-mafiosa[17]. In questo modo, i risvolti di carattere penalistico che tale materia comporta sono stati trascurati a danno di approcci spesso meta-giuridici, che hanno omesso di considerare la rete di rapporti consolidati che sostiene le organizzazioni mafiose, il cui disvelamento trova nel procedimento “con vicenda complessa” la sua sede “fisiologica” di verifica processuale.

Occorre, dunque, ribadire che non è possibile definire i problemi della responsabilità penale nei reati di macroevento associativo se non si è nelle condizioni processuali di potere affermare quali sono le modalità concrete attraverso cui quel determinato fenomeno criminale si è realizzato in quel determinato contesto consortile, dando vita a quel determinato macroevento associativo.

Tutto questo comporta il capovolgimento del punto di vista tradizionale con cui si sono affrontati i problemi della causalità, pretendendo di ricondurre all’interno di modelli astratti realtà criminali complesse quali quelle dei fenomeni associativi. Diventa, perciò, indispensabile recepire una soluzione ermeneutica fondata sulla disamina dei fatti caratterizzanti lo specifico macroevento associativo, sul presupposto che non vi può essere alcun processo di individuazione della responsabilità penale senza una verifica giurisdizionale dei comportamenti criminosi, attraverso cui si estrinseca la realtà consortile oggetto di vaglio[18].

Questo percorso ci porta ad affermare che soltanto attraverso un’adeguata valutazione delle fonti di prova acquisite in giudizio è possibile verificare la correttezza del percorso motivazionale seguito. Si tratta, allora, di spostare il piano dell’indagine dalle tematiche della causalità in senso stretto alle tematiche della valutazione delle fonti di prova nel processo penale, in considerazione del fatto che è inevitabile che l’affermazione del nesso causale in ordine a un macroevento associativo può fondarsi solo sugli elementi probatori raccolti, che devono essere valutati unitariamente[19].

Da tutto questo ne discende che il giudice deve inquadrare le dinamiche criminali sottese al fenomeno associativo nella loro variegata complessità, utilizzando gli strumenti processuali di cui dispone. Si deve, pertanto, utilizzare la conoscenza acquisita in termini empiricamente verificabili e processualmente sindacabili, rispetto ai quali il procedimento “con vicenda complessa” non solo non costituisce un ostacolo all’accertamento della responsabilità penale, ma, al contrario, rappresenta una sorta di “fisiologia” dei processi relativi a reati di macroevento associativo, che è la conseguenza della complessità di tali fenomenologie delinquenziali.

Queste conclusioni ci impongono di ribadire che l’esigenza di elaborare parametri di giudizio utili a decifrare le regole della “rete criminale” mafiosa è certamente agevolata nei procedimenti “con vicenda complessa”, attese le dimensioni plurisoggettive di tali giudizi, fermi restando i rischi di semplificazione probatoria connessi a tale peculiare tipologia processuale.

4. La rivisitazione del problema dell’accertamento della responsabilità penale nei reati di macroevento associativo alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e il rifiuto di ogni responsabilità di posizione.

 

Nell’avviarci alla conclusione di questo intervento, deve osservarsi che la questione dell’accertamento della responsabilità penale per i reati di macroevento associativo deve essere rivisitata alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che costituisce un argine al pericolo che lo strumento della riunione processuale, previsto dall’art. 17 cod. proc. pen., determini un aggiramento delle regole di giudizio imposte dall’art. 111 Cost.

Occorre, in proposito, richiamare l’orientamento giurisprudenziale che ha segnato il definitivo superamento di ogni modello presuntivo di spiegazione degli eventi delittuosi associativi, ribadendo la necessità di un accertamento della responsabilità penale fondato sulle emergenze del caso concreto. Si tratta di un’opzione ermeneutica che punta ad affermare la necessità di un accertamento della responsabilità associativa che si fondi sulle evidenze probatorie della vicenda processuale, ripudiando ogni criterio presuntivo di valutazione della condotta partecipativa o concorsuale[20].

Tutto ciò comporta che il giudice accerti la responsabilità penale del soggetto contiguo, affiliato o concorrente, fondandola su una piattaforma probatoria certa, tale da non lasciare residuare alcun ragionevole dubbio sull’esistenza di una relazione tra la condotta e il macroevento associativo.

In questa cornice, non si può che richiamare l’insostituibilità dell’argomentazione giuridica come strumento di verifica processuale, attraverso cui si sviluppa il consenso dell’autorità giudiziaria, evitando ogni pericolosa tendenza a rendere emotivo, ed eccessivamente sensibile alle spinte emergenziali, il percorso decisionale. L’adesione a questa impostazione, però, impone uno sforzo maggiore per il giudice, che non può esimersi dal ricercare “dentro” il processo la prova dell’esistenza di una relazione tra il sodalizio mafioso e i reati-fine commessi nel suo interesse, rifiutando ogni “scorciatoia probatoria” rappresentata da riunioni processuali disposte ex art. 17 cod. proc. pen.

Questa, del resto, è una conseguenza inevitabile del principio del libero convincimento del giudice affermato dall’art. 192 cod. proc. pen., al quale anche nei procedimenti “con vicenda complessa” ci si deve conformare, che viene individuato nel nostro sistema nell’obbligo di motivazione della sentenza, imponendo una giustificazione razionale al percorso logico e giuridico posto a fondamento della decisione. Questo principio, del resto, trova la sua giustificazione nell’esigenza di limitare il pericolo di decisioni irrazionali, imponendo al giudice di valutare le prove nel loro complesso e di verificare le emergenze processuali in relazione alle fattispecie oggetto di accertamento, allo scopo di evitare il rischio di pronunce frammentarie o contraddittorie[21].

Il principio del libero convincimento del giudice, dunque, attribuisce al giudice, in via esclusiva, il potere di valutare le fonti di prova sottoposte al suo vaglio, ancorandolo all’indicazione nella motivazione della sentenza dei risultati probatori acquisiti e dei criteri utilizzati per valutarne la pertinenza processuale, che dovranno essere esplicitati rigorosamente. Sarà, dunque, attraverso la motivazione della sentenza che si potrà controllare la correttezza del percorso decisionale seguito dal giudice, il cui operato, nelle sedi di impugnazione, potrà essere censurato in relazione alle modalità di estrinsecazione argomentativa della sua libertà di giudizio[22]  

Ed è proprio per questa ragione che occorre collegare il principio del libero convincimento del giudice con il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, costituendo tali principi – a  maggior ragione nei procedimenti “con vicenda complessa” caratterizzati da una dimensione plurisoggettiva – la piattaforma sistematica indispensabile per comprendere il significato più intimo dell’orientamento giurisprudenziale che stiamo valutando e che impone al giudice una verifica empirica della prova, che ponga a suo fondamento il rifiuto di ogni responsabilità di posizione[23].

Si deve, pertanto, ribadire che la regola di giudizio fondata sul principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio comporta il rifiuto dell’assunto secondo il quale i processi si possono risolvere con il solo metodo dell’intuizione personale del giudice, che non si potrà spingere fino a sostituirsi alle acquisizioni consolidate. Tali conclusioni esercitano un’influenza diretta sull’istituto della riunione prevista dall’art. 17 cod. proc. pen., alla quale, nella prospettiva processuale che si è delineata, non può più essere attribuita la funzione di collante probatorio, strumentale a fare entrare surrettiziamente nel processo penale forme inaccettabili di responsabilità di posizione[24]. 

Questa consapevolezza è, da tempo, acquisita dalla Corte di cassazione, che, nell’affrontare il tema centrale della responsabilità dei vertici di un’organizzazione mafiosa, ha osservato che il ruolo apicale, pur assumendo rilievo ai fini della configurabilità del delitto di  cui  all’art. 416-bis  cod. pen., non integra di per sé la prova  della  colpevolezza dei vertici del sodalizio, in riferimento ai reati-fine  commessi  da  taluno  dei  partecipi,  anche se in attuazione  di un disegno criminoso riferibile, in via programmatica, alla consorteria. Se così non fosse, il ruolo di partecipe, anche in posizione gerarchicamente rilevante, finirebbe per rendere quel soggetto automaticamente responsabile per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio in deroga al principio che dei reati-fine rispondono soltanto coloro che hanno dato un effettivo contributo, morale o materiale, all’attuazione della condotta delittuosa, essendo esclusa dall’ordinamento qualsiasi forma di responsabilità di posizione.

In altri termini, non si può stabilire un collegamento processuale tra la condotta dell’agente, il reato di macroevento associativo e il singolo reato-fine senza alterare le regole di giudizio che governano nel nostro sistema l’accertamento della responsabilità penale, a meno di non volere stravolgere i principi fondamentali del processo penale, tra i quali si colloca in posizione centrale il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che impone il rifiuto di ogni responsabilità di posizione. Esemplare, sotto questo profilo, ci appaiono le parole della Corte di cassazione, secondo cui, nell’ambito dell’associazione di tipo mafioso, la «semplice appartenenza all’organismo collegiale centrale (denominato “Commissione” o “Cupola”), composto da un ristretto numero di associati e investito del potere di deliberare in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell’organizzazione (particolarmente, i cd. omicidi eccellenti), non ha più valenza indiziaria univoca, dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla decisione del reato-fine»[25].

Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ha una valenza incontrovertibile sul piano dell’accertamento della responsabilità penale e su quello della ricerca di fonti di prova idonee a fondare un giudizio di colpevolezza privo di ogni cedimento verso inammissibili presunzioni e intuizionismi giudiziari, che non possono trovare spazio nemmeno nei procedimenti “con vicenda complessa”.



[1] Il contributo riproduce, con alcune modifiche e integrazioni, la relazione svolta al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura dal 23 al 25 maggio 2018 a Scandicci, Villa Castelpulci, intitolato “Indagini e giudizio nei reati di criminalità organizzata” (Corso intitolato a Paolo Borsellino).

[2] Il tema dell’accertamento della responsabilità penale nei reati di macroevento associativo, nel contesto dei procedimenti “con vicenda complessa”, si è imposto nel dibattito sull’azione di contrasto alla criminalità organizzata fin dai primi anni Novanta; per una ricostruzione di tali profili ermeneutici si rinvia a Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze, a cura di R. Alfonso, A. Centonze e G. Tinebra, Giuffrè, Milano, 2011.

[3] Su questi temi, tra i tanti interventi, si vedano S. Aleo, Sistema penale e criminalità organizzata, Giuffrè, Milano, 2009; A. Centonze, Contiguità e contiguità criminali, Giuffrè, Milano, 2013; G. Leo, Concorso esterno in associazione nei reati associativi (voce), in Il libro dell’anno del diritto 2017, Treccani, diretto da Garofoli e Treu, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2017; V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2014; C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giappichelli, Torino, 2003.

[4] Su questi temi, si veda Cass., Sez. un., n. 22327 del 30 ottobre 2002, Carnevale, Rv. 224181 dove, per la prima volta, si segnala la necessità di una verifica processuale del grado di affidamento esistente tra i componenti del gruppo criminale, i singoli affiliati e i concorrenti eventuali, evidenziando che tale verifica giurisdizionale, in concreto, rappresenta il momento fondamentale ai fini della differenziazione tra le figure delittuose associative e concorsuali; su questa pronuncia, per una valutazione della dottrina dell’epoca, si veda G. Denora, Sulla qualità di concorrente “esterno” nel reato di associazione di tipo mafioso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pp. 479 ss.

[5] Sull’inquadramento dei reati di macroevento, si vedano A. Gargani, Il rischio nella dinamica dei reati contro l’incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto, in Cass. pen., 2017, 11, pp. 3879 ss.; L. Masera, La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 3, pp. 1565 ss.; S. Seminara, Il sequestro di persona a scopo di estorsione tra paradigma normativo, cornice di pena e lieve entità del fatto, in Cass. pen., 2012, 7-8, pp. 2393 ss.    

[6] Il modello causale classico, com’è noto, trae origine dalle teorie condizionalistiche di derivazione naturalistica, che, per la prima volta, sono state elaborate dal criminalista tedesco Maximilian von Buri in alcuni scritti pubblicati tra il 1863 e il 1885, i più importanti dei quali sono VON BURI, Zur Lehre von der Tödtung, in Goltdammer’s Archiv (Archiv für preußisches Strafrecht), Bd. 9, 1863, p. 797 ss.; VON BURI, Über Kausalität und deren Verantwortung, J.M. Gebhardt’s Verlag, 1883; VON BURI, Die Kausalität und ihre strafrechtlichen Beziehungen, Verlag von Ferdinand Ente, 1885. 

[7] Ci si riferisce alle teorie condizionalistiche orientate secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, formulate, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, da F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Giuffrè, 1975; Id., La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1217 ss.; Id., Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 767 ss.

[8] Si considerino, nella direzione richiamata nel testo, le pronunce intervenute nei procedimenti penali noti mediaticamente come “Processo Porto Tolle 2”, “Processo Eternit” e “Processo di Porto Marghera”, per i quali si rinvia a Cass., Sez. I, n. 2209 del 10 gennaio 2018, Conti, Rv. 272366; Cass., Sez. I, n. 7941 del 19 novembre 2014, Schmidheiny, Rv. 262788; Cass., Sez. IV, n. 4675 del 17 maggio 2006, Bartalini, Rv. 235662.

[9] Su questi temi si vedano F. Centonze, La normalità dei disastri tecnologici, Giuffrè, 2004; F. Stella, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano, 2001; si vedano anche F. Centonze, Nota alla sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera, sezione I, 29 maggio 2002, in Cass. pen., 2002, p. 267 ss.; Id., La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera, in Riv. giur. amb., 2003, p. 119 ss.

[10] Sulle difficoltà di accertare processualmente l’esistenza di un rapporto di causalità tra condotta ed evento, secondo i canoni propri del diritto penale classico, nelle ipotesi di delitti di particolare complessità esecutiva, si rinvia al datato ma, a mio giudizio, insuperato intervento di T. Massa, Le Sezioni unite davanti a «nuvole ed orologi»: osservazioni sparse sul principio di causalità, in Cass. pen., 2002, 12, pp. 3661 ss.; su questi temi, si veda anche R. Blaiotta, Con una storica sentenza le Sezioni unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli, in Cass. pen., 2003, 4, pp. 1176 ss.

[11] Per l’inquadramento delle posizioni critiche richiamate nel testo si rinvia agli studi condotti nel corso degli anni Novanta da L. Ferrajoli, Diritto e ragione, Laterza, Roma-Bari, 1990; S. Moccia, La perenne emergenza, ESI, Napoli, 1995.

[12] Su questi temi, si rinvia a F.M. Iacoviello, Il concorso eventuale in associazione mafiosa, in Criminalia, 2008, 4, pp. 263 ss.; in questo scritto si evidenzia che la difficoltà probatoria di esaminare i comportamenti funzionalmente collegati alla sfera di operatività di un’organizzazione mafiosa operante secondo i parametri affermati dall’art. 416-bis cod. pen. non deve legittimare l’attenuazione del rigore nell’accertamento di tali rapporti, determinando il ricorso a inammissibili presunzioni probatorie; si veda anche F.M. Iacoviello, Concorso esterno in associazione mafiosa: il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in Cass. pen., 2001, 6, pp. 2083 ss.

 

[13] Sull’anticipazione della soglia di punibilità propria dell’art. 416-bis cod. pen., si vedano S. Aleo, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., pp. 24-25; S. Moccia, La perenne emergenza, cit., pp. 26-27.

[14] In questo senso, si muove F.M. Iacoviello, Il concorso eventuale in associazione mafiosa, cit., p. 278, quando osserva che nelle organizzazioni mafiose «c’è meno territorio e più mercato, meno ritualismi e più contributi. Sono imprese in cui non contano gli organigrammi ma le funzioni. La definizione di mafia è troppo attenta alla dimensione simbolica e troppo poco alla dimensione della probabilità processuale».

[15] Su questi temi, si vedano D. Masciandaro, Mercati e illegalità, Egea, Milano, 1999; D. Masciandaro-A. Pansa, La farina del diavolo. Criminalità, impresa e banche in Italia, Egea, Milano, 2000.

[16] Sul punto, si rinvia ancora a F.M. Iacoviello, Il concorso eventuale in associazione mafiosa, cit., p. 263, nel passaggio in cui si osserva che afferma che la comprensione del fenomeno mafioso «ha bisogno di un giudice poco positivista. Un giudice, cioè, poco legato alle forme nitide della tipicità (dove c’è una forma c’è un limite) e più propenso a cogliere la sostanza delle cose: che altro non è che la sostanza magmatica di giudizi morali e percezioni sociali di un fenomeno […]».

[17] Si veda, per tutti, G. Fiandaca, Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso?, in Foro it., 2018, 8, pp. 522 ss.

[18] Sul punto, è utile richiamare il passaggio della nota sentenza Cass., Sez. un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231670, in cui si osserva che l’accertamento della responsabilità per le condotte di contiguità mafiosa comporta che «rilevino tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa […]»; su questa pronuncia, per una valutazione della dottrina dell’epoca, si veda P. Morosini, La difficile tipizzazione giurisprudenziale del “concorso esterno” in associazione, in Dir. pen. proc., 2006, 5, pp. 585 ss.       

[19] Si veda ancora Cass., Sez. un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, cit.     

[20] E’ sempre opportuno richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite in Cass., Sez. un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, cit., tuttora insuperato, in cui si afferma: «In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi».

[21] Su questi temi, si veda l’insuperato studio di M. Maiwald, Causalità e diritto penale, Giuffrè, Milano, 1999. 

[22]Su questi profili ermeneutici, si rinvia a Cass., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138; su questa pronuncia, per una valutazione della dottrina dell’epoca, si veda A. Di Martino, Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento in Dir. pen. proc., 2003, 1, pp. 50 ss.

[23] Sul significato del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nella prospettiva interpretativa recepita dalla Corte di cassazione, a partire dalla sentenza “Franzese” (Cass., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, cit.), si rinvia a F. D’Alessandro, Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese, in Criminalia, 2013, pp. 331 ss.; Id., La certezza del nesso causale: la lezione “antica” di Carrara e la lezione “moderna” della Corte di cassazione sull’“oltre ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 743 ss.; si vedano anche M. Romano-F. D’Alessandro, Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 3, pp. 1129 ss.

[24] Su questi profili ermeneutici, si rinvia a Cass., Sez. un., n. 45276 del 30 ottobre 2003, Andreotti, Rv. 226101, nella quale si afferma il seguente principio di diritto: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà».

[25] Si veda Cass., Sez. V, n. 28897 del 27 aprile 2001, Riina, Rv. 219435; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 19778 del 26 febbraio 2015, C., Rv. 263568; Sez. 1, n. 42990 del 18 settembre 2008, Montalto, Rv. 241820; Sez. 2, n. 3822 del 18/11/2005, Aglieri, Rv. 233327.

 

 
 
 
 
 
 

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