A seguire, con plurimi interventi normativi – anteriori e successivi alla sentenza nr. 32 del 2014 – il legislatore ha ridisegnato il regime sanzionatorio anche dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità compendiato nel testo dell’articolo 73 comma 5 d.P.R. del 9-10-1990 nr. 309, dapprima con il D.L. 23 dicembre 2013 nr. 146, convertito nella L. 21 febbraio 2014 n. 10, che ne ha modificato la previsione riducendo il massimo edittale della pena detentiva, prevedendo un trattamento sanzionatorio unitario per i fatti di lieve entità, indipendentemente dalla qualità delle sostanze oggetto della condotta incriminata e configurando la fattispecie come ipotesi autonoma di reato, con la conseguenza - per nulla marginale - che il blando quadro edittale ivi previsto non poteva più essere eliso (con conseguente ritorno al ben più severo quadro edittale previsto per il reato-base) nel caso, assai frequente, di concorso con l'aggravante della recidiva, e con l'ulteriore conseguenza di una notevole riduzione del termine della prescrizione, da calcolarsi ora in sei anni (anziché in venti), ai sensi dell'art. 157 co. 1 c.p.[3]
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni).
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni).
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 10.329 (lire venti milioni) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Omissis
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
[3] Si rammenta che, l'art. 73 co. 5, nella versione della legge Fini Giovanardi (d.l. 272/ 2005, conv. l. 49/2006), in vigore fino al 23 dicembre 2013, data della pubblicazione in G.U. del d.l. 146/2013, il fatto di lieve entità - che si configurava come una circostanza attenuante del reato di cui al co. 1 - era punito con la reclusione da 1 a 6 anni (oltre che con la multa da 3.000 a 26.000 euro).
Per effetto del D.L. 146/2013, l'art. 73 co. 5 è stato modificato nel modo che segue: <salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000,00 a euro 26.000,00>.
[4] Per effetto del D.L. nr. 36/2014, l'art. 73 co. 5 è stato modificato nel modo che segue: <salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329,00>.
[5] Nella specie, ci si riferisce alle sentenze della Corte Costituzionale n. 23 e 148 del 2016 e all’ordinanza n. 184 del 2017
[6] Trattasi dell’ordinanza del GUP Rovereto, del 21-1-2016.
[7] Nella specie, ci si riferisce alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 2017.
[8] Così Andrea Natale, Quando la legalità costituzionale non può più attendere, in Questione Giustizia
[9] Nella specie sentenze n. 179 del 2017, n. 148 e n. 23 del 2016; ordinanza n. 184 del 2017
[10] Così Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 settembre – 9 novembre 2018, n. 51063
[11] Così sezioni unite della Corte di Cassazione, sentenza nr. 18821 del 24-10-2013, ric. Ercolano, RV 258649-258651
[12] Così sezioni unite della Corte di Cassazione, sentenza nr. 18821 del 24-10-2013, ric. Ercolano, RV 258649-258651
[13] Così Cassazione, sez. 6, sentenza nr. 21982 del 16/05/2013 dep. 22/05/2013 Rv. 255674 – 01: <Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva negato la prevalenza dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata, in applicazione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte poi dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. sent. n. 251 del 2012)>.
[14] In realtà la Corte si è pronunziata sulla nota questione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 251/2012 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 69 c. 4 c.p. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante dell’art. 73 c. 5 d.P.R. 309/1990 sulla recidiva di cui all’art. 99 c. 4 c.p., affermando che il GE - ai sensi dell’art. 666 c. 1 c.p.p. ed in applicazione dell’art. 30 c. 4 L. cost. 11-3-1953 nr. 87 – può affermare la prevalenza della circostanza attenuante sempre che una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile. Ma chiaramente i principi ivi espressi chiariscono il corretto approccio interpretativo che deve tenersi rispetto alla sentenze definitive pronunziate nella vigenza della legge Fini-Giovanardi (legge 49/2006), dopo la rivoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina degli stupefacenti, dopo la sentenza della Corte Costituzionale nr. 32/2014, e segnatamente allorquando si verta in ipotesi di sentenze di condanna definitive per reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 relative a droghe leggere, aventi ad oggetto un trattamento sanzionatorio successivamente divenuto incostituzionale con conseguente esecuzione di una pena illegale. In definitiva, il tema della vulnerabilità del giudicato si pone allora nella subiecta materia anche al di là della specifica materia affrontata dalla Corte, con la conseguenza che il giudicato può e deve essere vulnerato nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole introdotta dalla declaratoria di incostituzionalità.
[15] Cassazione, sez. II, sentenza del 18 luglio 2014, imp. RAMON
[16] Così Cassazione, sez. un., sentenza n. 33040 del 26/02/2015 Cc. (dep.28/07/2015) Rv. 264207: <È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità>.
[17] In questo senso: Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259253; Sez. 6, n. 14984 del 05/03/2014, Costanzo, Rv. 259355; Sez. 6, n. 14995 del 26/03/2014, Lampugnano, Rv. 259359; Sez. 4, n. 21064 del 14/05/2014, Napoli, Rv. 259382; Sez. 3, n. 25176 del 21/05/2014, Amato, Rv. 259396; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio, Rv. 260058; Sez. 6, n. 39924 del 23/09/2014, Grisorio, Rv. 260711; Sez. 6, n. 21609 del 04/04/2014, Poggi; Sez. 6, n. 21614 del 29/04/2014, Corino; Sez. IV, n. 22282 del 06/05/2014, Guarnieri; Sez. 6, n. 22283 del 06/05/2014, Bishataj; Sez. 6, n. 23009 del 20/03/2014, Reynoso; Sez. 4, n. 27621 del 28/05/2014, Agnello; Sez. 4, n. 49704 del 04/11/2014, El Wali; Sez. 4, n. 49727 del 06/11/2014, Forzanti.
[18] Così Corte Costituzionale, sentenza n. 127 del 1966.
[20] Così Cassazione, sez. un., sentenza n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695.
[21] Nell’esperienza pratica degli Uffici milanesi, ad esempio, non risultano allo stato pervenute istanze inammissibili
[22] Chi scrive guarda, allo stato, all’esperienza pratica che si è registrata negli Uffici milanesi.
[23] Così Giuseppe AMATO, Pena sproporzionata non ha più funzione di tipo rieducativo, in Guida al diritto, nr. 14, del 23-3-2019, pag. 61.
[24] Tra gli altri Giuseppe AMATO, Pena sproporzionata non ha più funzione di tipo rieducativo, in Guida al diritto, nr. 14, del 23-3-2019, pag. 61.
[25] Si veda Cassazione, sez. un., sentenza del 26-2-2009, Rizzoli e sez. un., sentenza del 29-5-2014, Gatto.
[26] Chi scrive guarda, allo stato, all’esperienza pratica che si è registrata negli Uffici milanesi.
[27] Ci si riferisce ai casi, sopra citati, in cui circostanze attenuanti generiche sono state concesse e riconosciute equivalenti o addirittura prevalenti alla contestata recidiva ex articolo 99 del codice penale, senza motivazione ulteriore (se non la dichiarata esigenza di adeguare la pena al disvalore penale del fatto), pur in presenza di condotte del reo specificatamente idonee a conferire particolare disvalore penale al fatto (ad esempio come si è registrato in uno dei casi sopra citati, di soggetti arrestati nella flagranza del delitto commesso mentre l’imputato si trovava in espiazione pena nelle forme della detenzione domiciliare in ragione di una pregressa condanna della medesima specie.
[28] In questo senso: Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259253; Sez. 6, n. 14984 del 05/03/2014, Costanzo, Rv. 259355; Sez. 6, n. 14995 del 26/03/2014, Lampugnano, Rv. 259359; Sez. 4, n. 21064 del 14/05/2014, Napoli, Rv. 259382; Sez. 3, n. 25176 del 21/05/2014, Amato, Rv. 259396; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio, Rv. 260058; Sez. 6, n. 39924 del 23/09/2014, Grisorio, Rv. 260711; Sez. 6, n. 21609 del 04/04/2014, Poggi; Sez. 6, n. 21614 del 29/04/2014, Corino; Sez. IV, n. 22282 del 06/05/2014, Guarnieri; Sez. 6, n. 22283 del 06/05/2014, Bishataj; Sez. 6, n. 23009 del 20/03/2014, Reynoso; Sez. 4, n. 27621 del 28/05/2014, Agnello; Sez. 4, n. 49704 del 04/11/2014, El Wali; Sez. 4, n. 49727 del 06/11/2014, Forzanti.
[29] Così Cassazione, sez. un., sentenza n. 33040 del 26/02/2015 Cc. (dep.28/07/2015) Rv. 264207: <È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità>.
[30] Così Cassazione, sez. un., sentenza n. 33040 del 26/02/2015 Cc. (dep.28/07/2015) Rv. 264207: <È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità>.
[31] In questo senso: Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259253; Sez. 6, n. 14984 del 05/03/2014, Costanzo, Rv. 259355; Sez. 6, n. 14995 del 26/03/2014, Lampugnano, Rv. 259359; Sez. 4, n. 21064 del 14/05/2014, Napoli, Rv. 259382; Sez. 3, n. 25176 del 21/05/2014, Amato, Rv. 259396; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio, Rv. 260058; Sez. 6, n. 39924 del 23/09/2014, Grisorio, Rv. 260711; Sez. 6, n. 21609 del 04/04/2014, Poggi; Sez. 6, n. 21614 del 29/04/2014, Corino; Sez. IV, n. 22282 del 06/05/2014, Guarnieri; Sez. 6, n. 22283 del 06/05/2014, Bishataj; Sez. 6, n. 23009 del 20/03/2014, Reynoso; Sez. 4, n. 27621 del 28/05/2014, Agnello; Sez. 4, n. 49704 del 04/11/2014, El Wali; Sez. 4, n. 49727 del 06/11/2014, Forzanti.
[32] Così Cassazione, sez. un., sentenza n. 33040 del 26/02/2015 Cc. (dep.28/07/2015) Rv. 264207: <È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità>.
[33] Così Cassazione, sez. 1, sentenza n. 16766 del 07/04/2010, Ndyae, Rv. 246930
[34] Così Giuseppe AMATO, Pena sproporzionata non ha più funzione di tipo rieducativo, in Guida al diritto, nr. 14, del 23-3-2019, pag. 55.
[35] Così Cassazione, sez. 3, sentenza n. 21259 del 03/04/2014, Marku Irido, Rv. 259384.
[36] Così Cassazione, sez. un., sentenza n. 33040 del 26/02/2015 Cc. (dep.28/07/2015) Rv. 264207: <È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità>.
[37] Ci si richiama alla ordinanza della Corte Costituzionale nr. 184 del 2017
[38] Così Giuseppe AMATO, Pena sproporzionata non ha più funzione di tipo rieducativo, in Guida al diritto, nr. 14, del 23-3-2019, pag. 61.
[39] Così Giuseppe AMATO, Pena sproporzionata non ha più funzione di tipo rieducativo, in Guida al diritto, nr. 14, del 23-3-2019, pag. 61.