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Magistratura Indipendente

PENALE  

La nuova legge sui testimoni di giustizia: una riforma necessaria.

  Penale 
 lunedì, 12 marzo 2018

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di ANTONIO D’AMATO, Procuratore della Repubblica Aggiunto. Procura Santa Maria Capua Vetere

 
 



Il 21 febbraio u.s. sono entrate in vigore le nuove “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia” per effetto della legge, 11 gennaio 2018, n. 6 (in G.U. n. 30, del 06 febbraio 2018). Le nuove norme sono volte ad adeguare la disciplina in materia, che non è stata integralmente modificata  ed alla quale si fa rinvio per quanto non previsto dalle nuove disposizioni, al fine di distinguere la posizione dei testimoni di giustizia rispetto a quella dei collaboratori di giustizia .
A richiamare il Parlamento sulla necessità di porre mano ad una riforma era stata la Commissione parlamentare bicamerale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, all’esito di un proficuo lavoro che si era andato alimentando sia delle numerose audizioni –svolte in commissione plenaria e nell’ambito del V Comitato– sia di un’attenta analisi della documentazione in materia, lavoro le cui conclusioni erano confluite nella relazione approvata il 21 ottobre 2014, da cui emergeva la sostanziale richiesta di una revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia.
Si segnalano le seguenti importanti novità:
L’ art. 1 definisce l'ambito di applicazione delle misure di protezione che sono adottate a beneficio dei testimoni di giustizia e, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche agli "altri protetti". Quest’ultima categoria viene introdotta ex novo e richiama sia le persone stabilmente conviventi con il testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo.
L’art. 2 fornisce una nuova definizione del testimone di giustizia; per cui è tale colui che:
•  rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (in precedenza era sufficiente la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio. L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni appare quella che non necessita di riscontri esterni -requisito, invece, richiesto con riguardo ai collaboratori di giustizia dall'articolo 9, comma 3 d.l. n. 8/91- e che sostanzialmente il giudice desume dalla presenza dei requisiti del disinteresse, della genuinità, della spontaneità, della costanza, della logica interna del narrato (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Ud. -dep. 27/10/2015- Rv. 265104; N. 1666 del 2014 Rv. 261730);
•  assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa ovvero informata sui fatti o di testimone;
•  non è stato condannato per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha tratto profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia;
•  non è sottoposto a misura di prevenzione ovvero non sia proposto per l’applicazione di una tale misura, nel senso che non deve essere in corso di svolgimento il relativo procedimento, da cui si possa desumere - e qui sta la novità- la persistente attualità della pericolosità sociale del soggetto e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale ;
•  si trova in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza; la situazione di pericolo viene valutata in relazione alla qualità delle dichiarazioni rese, alla natura del reato, allo stato e grado del procedimento penale, nonché alle caratteristiche di prevedibile reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
L’art. 3 definisce le seguenti tipoligie delle misure:
• misure di tutela (fisica);
• misure di sostegno economico;
• misure di reinserimento sociale e lavorativo.
L'individuazione di ulteriori, apposite disposizioni per i minori oggetto delle misure è demandata ai regolamenti di attuazione.
L'art. 4 stabilisce i criteri di scelta delle misure di protezione, che vanno personalizzate ed adeguate al caso specifico. Tali misure non possono comportare -se non in via temporanea ed eccezionale- diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiarazioni. Salvo motivate eccezioni di sicurezza, devono essere garantite al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività finora svolte. Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone restano, invece, ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie, applicabili "quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e attualità del pericolo" e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza. In ogni caso deve essere assicurata al testimone e agli altri protetti "un'esistenza dignitosa".
L'art. 5 indica una serie di misure di tutela, volte a garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e dei loro beni, da graduare in base all'attualità e gravità del pericolo. L'articolo riunisce in una sola disposizione le misure già previste dal d.l. del 1991 (art. 13, commi 4 e 5, del d.l. n. 8 del 1991) e dal DM 161/2004, eliminando la distinzione tra misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta (ovvero l'attuale speciale programma di protezione).
Il sistema delle misure di tutela comprende:
• misure di vigilanza e protezione;
• misure di natura tecnica per la sicurezza di abitazioni, immobili ed aziende di pertinenza dei protetti;
• misure di sicurezza per gli spostamenti nel comune di residenza o in altro comune;
• il trasferimento in luogo protetto;
• speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni del sistema informatico;
• l'impiego di documenti di copertura;
• il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della PA.
Il sistema delle misure di tutela è "chiuso", infine, dalla previsione dell’impiego di "ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza".
L'articolo 6 disciplina le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia e agli altri protetti. Tali misure, attualmente - in base all'articolo 16-ter d.l. n. 8/1991 - riguardano il solo testimone sottoposto al programma di protezione con trasferimento in località protetta. La disposizione elimina il riferimento all’obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Rispetto alla legislazione vigente sono introdotte le seguenti nuove misure di sostegno economico:
• l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone o dagli altri protetti come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione;
• il diritto ad un alloggio - si precisa - idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni e degli altri protetti (nel caso sia impossibile usufruire della propria abitazione o si sia trasferiti in località protetta).
L'articolo 8 introduce un termine massimo di durata di sei anni delle speciali misure di protezione (sia di tutela che di assistenza economica e reinserimento lavorativo) fissato dalla Commissione Centrale, fatte salve le periodiche verifiche sulla gravità e attualità del pericolo e sull'idoneità delle misure.
Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si prevede che il testimone e gli altri protetti accedano o alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico o a un programma di assunzioni nella pubblica amministrazione.
L'articolo 9, modificando l'articolo 10 d.l. n. 8/91, modifica la composizione della Commissione Centrale presso il Ministero dell'Interno cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria, compete decidere sull'adozione delle diverse misure di protezione, nonché sulle eventuali vicende modificative. La Commissione, infatti, viene integrata con un avvocato dello Stato; è, inoltre, prevista la nomina di un vicepresidente.
L’art. 11 (Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione (prevista dall'articolo 13 del decreto legge n. 8 del 1991) al nuovo status del testimone. La proposta alla Commissione centrale, che può riguardare anche soggetti coinvolti in fatti costituenti reati di criminalità comune, per i quali la competenza è, dunque, delle “Procure ordinarie”, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia indicati dall'articolo 2. Si prevede, inoltre, che la Commissione richieda informazioni, oltre che al Servizio Centrale di protezione, anche al Prefetto del luogo di dimora del testimone. Infine, la disposizione impone la trasmissione al Tribunale dei minorenni, per le eventuali determinazioni di competenza, della proposta di misure di protezione relative a minori in condizioni di disagio familiare e/o sociale .
Gli articoli 12 e 13 riguardano l’applicazione del programma di protezione.
L’articolo 12 prevede modifiche all’attuale disciplina del piano provvisorio di protezione. Si prevede, infatti, che:
• la deliberazione della Commissione centrale avviene di regola senza formalità e, in ogni caso, entro la prima seduta successiva alla proposta dell’autorità giudiziaria proponente;
• il piano provvisorio deve assicurare agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti;
• nel piano provvisorio, deve operare un referente del testimone di giustizia. Il referente (i cui compiti sono specificamente indicati dall’articolo 16), in sede di piano provvisorio, ha compiti sostanzialmente informativi del testimone sui contenuti delle misure e sui suoi diritti e doveri, deve poi trasmettere alla Commissione centrale entro 30 gg. tutte le informazioni (personali, familiari, patrimoniali) degli interessati nonché chiedere la nomina, ove richiesto, di una figura professionale di supporto psicologico;
• è stabilito un termine di 90 gg., trascorso il quale, il piano provvisorio perde efficacia (attualmente, il piano provvisorio decade se entro 180 gg. la proposta del programma definitivo non è stata trasmessa dall’autorità proponente e la commissione non ha deliberato in tal senso). Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Il termine di 90 gg. è prorogabile fino a 180 con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e comunicato alla commissione centrale.
L'articolo 13 introduce modifiche alla disciplina relativa al Programma definitivo per la protezione. Tra le novità si segnalano:
• l’espressa previsione dell’accettazione del programma; attualmente, le misure sono “sottoscritte” dagli interessati (art. 12 d.l. n. 8/91 e 12 DM n. 161 del 2004), che contestualmente assumono l'impegno di:
- riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale;
- non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore;
- osservare le norme di sicurezza prescritte;
- non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela;
• la possibilità di modifica o revoca del programma definitivo (come di quello provvisorio) può avvenire in relazione all’attualità, concretezza e gravità del pericolo (rispetto a quanto previsto dall’articolo 13-ter del decreto legge n. 8 del 1991 è aggiunto il requisito della “concretezza”), nonché in relazione alle esigenze degli interessati;
• l’introduzione di un termine di 20 gg. dalla richiesta per decidere sulla richiesta di modifica o revoca (termine, attualmente, non stabilito), nonché la necessaria acquisizione dei pareri dell’autorità giudiziaria (se non hanno chiesto loro la modifica-revoca) e, eventualmente, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
• l’introduzione di un termine semestrale per la verifica periodica del programma da parte della Commissione.

L'articolo 14 conferma l'affidamento delle modalità esecutive delle misure di protezione al Servizio centrale di protezione, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 14 del decreto legge n. 8 del 1991. Le principali novità introdotte dalla riforma sono:
- il coinvolgimento del Servizio centrale anche in relazione all'esecuzione del piano provvisorio di protezione (ora si occupa dell'esecuzione del solo programma speciale di protezione);
- le misure di protezione, provvisorie e definitive, nel luogo di residenza del testimone sono, invece, eseguite dagli organi di polizia sul territorio;
- l'individuazione, nell'ambito della sezione dell'ufficio che si occupa dei testimoni, del referente del testimone di giustizia.

L’ennesima novità di rilievo è costituita dall’art. 16 della legge, che istituisce la figura del referente del testimone di giustizia, al quale vengono attribuiti compiti di assistenza per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente, fino al riacquisto dell’autonomia economica (ad es., informare il testimone e gli altri protetti sui diritti che la legge gli assicura e sulle conseguenze derivati dall’attuazione delle misure).

Sono state introdotte “Disposizioni finali e transitorie”; in particolare, l’art. 20 dispone l’abrogazione:
• dell’articolo 12, comma 3, del decreto legge n. 8 del 1991 che -in sede di assunzione degli impegni- esonera i testimoni di giustizia dall’obbligo di specificare tutti i beni posseduti e controllati;
• del capo II-bis (articoli 16-bis e 16-ter) dello stesso decreto-legge recante norme per la protezione dei soli testimoni di giustizia.
L’articolo 21 modifica l’articolo 392 cpp, estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari; attualmente, tale forma di assunzione della prova è prevista per i soli collaboratori di giustizia.
L’articolo 22 introduce nell’ordinamento un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia.
Il delitto in questione è punito dall’articolo 368 c.p. con la pena (base) della reclusione da 2 a 6 anni. L'aggravante, che consiste nell’avere commesso il reato per usufruire o continuare a fruire delle speciali misure di protezione previste dalla legge in esame, comporta un aumento da un terzo alla metà della pena base. Se uno dei benefici è stato ottenuto, l’aumento è dalla metà ai due terzi.
L’articolo 23 detta una norma transitoria secondo cui è testimone di giustizia colui che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione.
L’articolo 24 modifica l'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione del c.p.p., introducendovi una nuova lettera a-bis). La nuova disposizione aggiunge anche le persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia tra i soggetti, il cui esame in dibattimento avviene, di regola, a distanza.

 
 
 
 
 
 

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