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Magistratura Indipendente

PENALE  

La finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico

  Penale 
 sabato, 23 novembre 2019

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Le esperienze giurisdizionali relative al terrorismo interno*

di ALESSANDRO CENTONZE, Consigliere della Corte di cassazione

 
 

 

sommario: 1. Premessa: la finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e l’individuazione delle macro-aree della presenza terroristica nel nostro Paese. – 2. La finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e le associazioni terroristiche di matrice brigatista: la sentenza “Bortolato”. – 2.1. Le caratteristiche operative dell’associazione terroristica denominata “Partito comunista politico militare (PCPM)”. – 2.2. I problemi di inquadramento sistematico delle fattispecie contestate agli imputati. – 2.3. Il problema dell’applicazione dell’aggravante di terrorismo di cui all’art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15. – 3. La finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e le associazioni terroristiche dell’estrema destra stragista: la sentenza “Maggi”. – 3.1. Le caratteristiche operative delle associazioni terroristiche denominate “Ordine Nuovo” e “Ordine Nero” nel contesto dell’eversione dell’estrema destra italiana. – 3.2 Il problema dell’accertamento dei fatti in contestazione a notevole distanza di tempo dagli accadimenti stragistici. – 4. La finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e le associazioni terroristiche di matrice secessionista: la sentenza “Buson”. – 4.1. Le caratteristiche strutturali dell’associazione terroristica denominata “Veneto Serenissimo Governo”. – 4.2. I problemi di inquadramento sistematico delle fattispecie associative contestate agli imputati. – 5. La finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e le associazioni terroristiche di matrice No TAV: la sentenza “Alberto”. – 5.1. Il problema della sussistenza delle finalità di terrorismo contestate agli imputati. – 5.2. L’accertamento del contesto nel quale l’attentato di Chiomonte si era verificato e delle finalità concretamente perseguite.

 

1. Premessa: la finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e l’individuazione delle macro-aree della presenza terroristica nel nostro Paese.

 

Il materiale giurisprudenziale su cui mi soffermerò nell’intervento che svolgerò l’ho scelto seguendo un criterio basato su una sorta di summa divisio dei fenomeni terroristici ed eversivi, ricostruita attraverso alcune sentenze di legittimità, selezionate per la loro esemplarità, contenutistica ed espositiva.

Ho, pertanto, optato, dopo un’accurata ricerca del materiale giurisprudenziale funzionale al percorso ricostruttivo che volevo compiere, per una soluzione espositiva “non frontale”, incentrata sul percorso quarantennale compiuto dalla giurisprudenza di legittimità sui temi oggetto del mio intervento.

Tale soluzione se rende più complessa la valutazione del percorso espositivo seguito, mi ha consentito di recuperare alcune pronunce che, non essendo state massimate dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, sono state, a fronte della loro esemplarità, trascurate nel dibattito sui temi che si affronteranno. Ho anche ritenuto di limitare all’essenziale le citazioni dottrinarie, in conseguenza della scelta espositiva seguita, finalizzata a dare conto del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sulla materia, sul quale mi è stato chiesto di intervenire in questo seminario.

Vorrei, pertanto, parlare, mediante sintetici richiami di alcune sentenze particolarmente sintomatiche, sia per il contenuto sia per la risonanza mediatica dei fatti di reato giudicati, dei fenomeni terroristico-eversivi relativi al “terrorismo brigatista”, al “terrorismo di estrema destra”, al “terrorismo secessionista”, al “terrorismo no-global”.

Di questi fenomeni terroristici, ho ritenuto di parlare attraverso il richiamo dei passaggi salienti del percorso argomentativo seguito nei vari provvedimenti decisori, cercando, nei limiti del possibile, di effettuare una ricostruzione quanto più possibile fedele di ciascuna pronuncia. Devo anche aggiungere che, in alcuni casi, ho citato, laddove indispensabile ai fini della comprensione del percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione, la giurisprudenza di legittimità nel cui solco si colloca la sentenza di volta in volta esaminata.

In questa cornice, innanzitutto, esaminerò la sentenza “Bortolato”[1], pronunciata nella fase della cognizione dalla Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, in cui si affronta il fenomeno del “terrorismo brigatista”, attraverso l’esame dell’operatività dell’associazione terroristica denominata “Partito Comunista Politico Militare” (PCPM), che veniva trattato nel giudizio di secondo grado dalla Corte di assise di appello di Milano.

Si esaminerà, inoltre, la sentenza “Maggi”[2], pronunciata nella fase della cognizione dalla Corte di Cassazione, Prima sezione penale, proveniente dalla Corte di assise di appello di Milano, in cui si affronta il fenomeno del “terrorismo di estrema destra”, attraverso l’esame dell’operatività delle associazioni terroristiche denominate “Ordine Nuovo” e “Ordine Nero”, che risultano tra loro intimamente collegate, sia storicamente sia operativamente, in funzione del perseguimento di obiettivi eversivi attuati sul territorio italiano con una strategia stragista. 

Si esaminerà, quindi, la sentenza “Buson”[3], pronunciata nella fase della cognizione dalla Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, proveniente dalla Corte di appello di Venezia, in cui si affronta il fenomeno del “terrorismo secessionista”, attraverso l’esame dell’operatività dell’associazione terroristica denominata “Veneto Serenissimo Governo”. 

Si esaminerà, infine, la sentenza “Alberto”[4], pronunciata nella fase cautelare dalla Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, proveniente dal Tribunale del riesame di Torino, in cui si affronta il fenomeno del “terrorismo ambientalista”, collegato ai movimenti denominati No-TAV che si oppongono alla realizzazione delle opere infrastrutturali di collegamento tra l’Italia e la Francia nella Val di Susa. 

 

2. La finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e le associazioni terroristiche di matrice brigatista: la sentenza “Bortolato”.

 

Come si è detto, in questo procedimento penale, trattato nella fase della cognizione dalla Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, si esaminano questioni ermeneutiche riguardanti fenomeni terroristici riconducibili all’estrema sinistra di matrice brigatista, concernenti l’associazione denominata “Partito Comunista Politico Militare” (PCPM).

All’esito di tale procedimento penale veniva emessa una sentenza di annullamento con rinvio, finalizzata a consentire un vaglio giurisdizionale del giudizio di responsabilità, incentrato sulla finalità di terrorismo perseguita dalla consorteria in esame.

 

2.1. Le caratteristiche operative dell’associazione terroristica denominata “Partito comunista politico militare (PCPM)”.

 

Secondo quanto esposto nella sentenza “Bortolato” l’associazione terroristica denominata “Partito Comunista Politico Militare” (PCPM) disponeva di una struttura operativa sufficientemente gerarchizzata al suo interno, con una ripartizione di ruoli direttivi ed esecutivi.

Si consideri che il PCPM risultava ispirato a un credo politico preciso di ispirazione marxista-leninista, che, secondo quanto accertato nel procedimento in questione, risultava attestato dalle notizie pubblicate sul periodico clandestino denominato “Aurora”, curato dall’imputato Alfredo Davanzo.

Si consideri che il PCPM risultava fondato su un programma “rivoluzionario”, che prevedeva l’uso sistematico della violenza, anche con l’impiego di armi micidiali, che dovevano essere reperite dagli esponenti della struttura associativa che si sta considerando.

Si consideri che il PCPM, secondo quanto affermato nella sentenza in esame, era governato da un quadrumvirato, che guidava la struttura associativa terroristica in modo verticistico, che risultava composto dagli imputati Alfredo Davanzo, Davide Bortolato, Vincenzo Sisi, Claudio Latino.

Si consideri che il PCPM possedeva una cassa comune, gestita da affiliati della struttura associativa, che rispondevano, sotto il profilo organizzativo, ai componenti del quadrumvirato sopra descritto. 

Si consideri che il PCPM aveva una sede centrale a Milano e alcune sedi provinciali in Piemonte e in Veneto, che venivano coordinate tra loro dai vertici del gruppo.

Si consideri che il PCPM disponeva di un periodico propagandistico clandestino, denominato “Aurora”, come detto curato da Alfredo Davanzo, scritto e diffuso dagli associati del sodalizio terroristico, che ne esprimeva l’ideologia rivoluzionaria e ne orientava le azioni criminali.

Si consideri che il PCPM era ispirato da un ideologo, l’imputato Alfredo D’Avanzo, la cui funzione propulsiva si riteneva dimostrata dal fatto che, su una pen drive nella sua disponibilità, sequestrata nel corso delle indagini preliminari, veniva rinvenuto lo schema grafico per i numeri di “Aurora” non ancora diffusi.

Si consideri che il PCPM disponeva di materiale ideologico che veniva sequestrato nel corso delle indagini, tra cui quello già richiamato.

Si consideri, infine, che il PCPM, oltre alle attività delittuose finalizzate a consentire il sostentamento dei suoi affiliati e all’elaborazione delle sue strategie terroristiche, aveva pianificato alcuni attentati particolarmente eclatanti, come quello in danno del professor Pietro Ichino, che, difatti, risultava costituito in giudizio quale parte civile.

 

2.2. I problemi di inquadramento sistematico delle fattispecie contestate agli imputati.

 

Il punto di riferimento principale per inquadrare le finalità di terrorismo sottese alle condotte delittuose contestate al PCPM ai capi A-N, secondo la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, è rappresentato dalla formulazione dell’art. 270-sexies cod. pen., intitolato «Condotte con finalità di terrorismo» che, nella sua formulazione, ha recepito le indicazioni della Convenzione di New York, che consentono di ritenere «connotate da finalità di terrorismo quelle condotte: 1) che “per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a una Organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici, o un’Organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto”; 2) che possono “destabilizzare, o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’Organizzazione internazionale; 3) che siano “definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”»[5].

Ne discendeva che, secondo quanto affermato nella sentenza “Bortolato” – attraverso un parallelismo tra l’art. 270 cod. pen. intitolato «Associazioni sovversive», l’art. 270-bis cod. pen. intitolato «Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico», l’art. 270-sexies cod. pen., intitolato «Condotte con finalità di terrorismo» e l’art. 306 cod. pen. intitolato «Banda armata: formazione e partecipazione» – la condotta «terroristica ha rilevanza penale in sé; tuttavia, quando è tenuta allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra indicati al n. 2 […], fa “corpo unico” con tale finalità. Ma tale opera di destabilizzazione/distruzione, ovviamente, altro non è che la sovversione o eversione violenta di cui all’art. 270 c.p. […]. Invero, tale articolo descrive la condotta come diretta ad attentare agli ordinamenti economici o sociali del nostro Stato, ovvero a sopprimere il suo ordinamento politico e giuridico»[6].

Occorre aggiungere, a proposito delle connotazioni penalmente rilevanti delle attività sovversive ispirate da finalità terroristiche prefigurate dagli artt. 270 cod. pen. e 270-bis cod. pen., alla secondo della quale si correla la fattispecie dell’art. 270-sexies cod. pen., che «posto che il mutamento di tali assetti non è – in sé – vietato, a tanto ostando il dettato dell’art. 49 Cost., ciò che fa “scivolare” la sovversione nel campo del penalmente rilevante è la violenza […], vale a dire, per usare ancora le parole del Costituente, l’utilizzo di un metodo non democratico, connotandosi come violenza generica, nel primo caso (art. 270), violenza terroristica, nel secondo (art. 270-bis[7].

In questa cornice ermeneutica, secondo quanto esposto nella sentenza in esame, il terrorismo anche «se qualificato come “finalità” (artt. 270-bis e 280) o come “scopo” (art. 289-bis) nel codice penale, non costituisce, in genere, un obiettivo in sé, ma, ovviamente, funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da modus operandi particolarmente efferato: si diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l’avversario o riferibili allo stesso, per imporre a quest’ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato»[8].

Pertanto, le fattispecie associative connotate da finalità terroristiche, analoghe a quelle contestate agli imputati di questo procedimento penale, secondo quanto affermato nella pronuncia di legittimità in esame, si caratterizzano per la loro natura giuridica di reati di pericolo presunto, per cui i quali si richiede «in un caso, la inequivocità e la idoneità dei mezzi predisposti dalla associazione sovversiva (art. 270 c.p.), nell’altro, la serietà del proposito eversivo da perseguirsi con atti di terrorismo, in vista dei quali la societas contro legem è stata costituita»[9].

Ne discende ulteriormente che, secondo il percorso argomentativo seguito nella pronuncia di legittimità in esame, ai fini della distinzione tra le fattispecie tipizzate dagli artt. 270 cod. pen., 270-bis cod. pen. e 270-sexies cod. pen., considerati, la «differenza […] consiste, per questo Collegio, nella natura della violenza che si intende esercitare (terroristica o “comune”)»[10].

In questo contesto sistematico, si evidenziava criticamente, allo scopo di esplicitare le ragioni che imponevano l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, che «sarebbe stato necessario accertare se la associazione […], che certamente aveva l’intenzione e la capacità di esercitare la violenza, anche con uso di armi, aveva anche intenzione e possibilità di utilizzare metodi terroristici (nel senso dell’art. 270-sexies c.p.) per conseguire il suo programma di eversione dell’ordine costituzionale, vale a dire, doveva essere chiarito se, nei suoi programmi e nei suoi effettivi progetti, rientrava il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l’intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere (o quantomeno di destabilizzare) gli assetti istituzionali nel nostro Paese»[11].

Si evidenziava, inoltre, nella stessa direzione finalizzata a esplicitare le ragioni che imponevano l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, che non era «stato sufficientemente chiarito che cosa si dovesse intendere per “propaganda armata”, che figura nelle linee programmatiche del PCPM: se essa dovesse essere rivolta esclusivamente verso obiettivi “di elezione”, in modo da ottenere un effetto paradigmatico, innestando magari meccanismi di emulazione, oppure se si volesse, a tutti i costi, raggiungere determinati risultati di destabilizzazione, accettando anche il rischio di vittime collaterali, o se, addirittura, si volesse colpire  indiscriminatamente la popolazione, per suscitare terrore, panico e insicurezza»[12].

Tali incertezze probatorie, in conseguenza delle quali si imponeva l’annullamento con rinvio della decisione di appello, dovevano essere superate tenendo conto della struttura delle fattispecie associative terroristiche di cui agli artt. 270-bis e 306 cod. pen., così come contestate agli imputati, che, secondo la sentenza di legittimità in esame, si connotano per il dolo specifico «costituito dallo scopo di commettere delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato, nonché per la organizzazione in banda e la disponibilità di armi; non è però richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare e che ciascun compartecipe sia effettivamente armato, essendo sufficiente la disponibilità e, quindi, la concreta possibilità di utilizzare le armi da parte degli associati»[13].

 

2.3. Il problema dell’applicazione dell’aggravante di terrorismo di cui all’art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15.

 

La sentenza di legittimità in esame, in ultimo, si soffermava sull’aggravante di terrorismo, così come prevista dall’art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, evidenziando che «una volta modificato l’art. 270-bis c.p. (ad opera, come si è visto della L. n. 438 del 2001), una volta, vale a dire, che la violenza terroristica è entrata a far parte della struttura del reato […] il medesimo elemento non può essere considerato come circostanza aggravante dello stesso»[14].

Si affermava, pertanto, allo scopo di escluderne l’applicazione alle fattispecie oggetto di contestazione, che la circostanza aggravante in questione «è inapplicabile tanto alla figura incriminatrice ex art. 270-bis c.p., perché ne è elemento costitutivo, quanto al delitto ex art. 270 c.p., integrando quel quid pluris che costituisce la nota di specialità che distingue i due delitti»[15].

 

3. La finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e le associazioni terroristiche dell’estrema destra stragista: la sentenza “Maggi”.

 

In questo procedimento penale, trattato nella fase della cognizione dalla Corte di Cassazione, Prima sezione penale, si esaminano questioni ermeneutiche riguardanti fenomeni terroristici di estrema destra, concernenti le associazioni terroristiche denominate “Ordine Nuovo” e “Ordine Nero”, che risultano tra loro intimamente collegate, in funzione del perseguimento di obiettivi eversivi attuati sul territorio italiano con una strategia stragista. 

In tale ambito, risultavano imputati Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, nei cui confronti veniva confermato il giudizio di responsabilità pronunciato dalla Corte di assise di Milano per i fatti di reato riconducibili alla “Strage di Piazza della Loggia”.

 

3.1. Le caratteristiche operative delle associazioni terroristiche denominate “Ordine nuovo” e “Ordine nero” nel contesto dell’eversione dell’estrema destra italiana.

 

Nel procedimento penale in questione si evidenziava che tutti gli elementi probatori acquisiti imponevano di ritenere gli imputati Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte due esponenti di spicco dell’area dell’estrema a destra eversiva di matrice stragista, alla quale la “Strage di Piazza della Loggia” era sicuramente riconducibile.

Occorre, però, precisare che in questo procedimento penale non si controverteva sull’esistenza di fattispecie associative terroristiche, che erano state giudicate in un procedimento separato, con la conseguenza che le finalità eversive, pur decisive per valutare i fatti delittuosi in contestazione, venivano in rilievo solo indirettamente, per comprendere le strategie sottese alle condotte illecite oggetto di vaglio, che potevano essere comprese solo attraverso le strategie stragiste di cui sono espressione.

In questo contesto, secondo la Corte di cassazione, Sezione Prima penale, il nucleo centrale del percorso argomentativo seguito per affermare la riconducibilità della “Strage di Piazza della Loggia” alla strategia eversiva di matrice stragista dell’estrema destra dell’epoca traeva origine dal dato processuale secondo cui l’imputato Carlo Maria Maggi «era uno degli ideologi della strategia stragista sul piano nazionale; era uno degli organizzatori del gruppo di “Ordine Nero”, nel quale erano confluiti i componenti del disciolto “Ordine Nuovo”, oltre ad alcuni nuovi aderenti all’area eversiva in questione; controllava una cellula eversiva, avente struttura militare e capacità di organizzare attentati, già operativa nel territorio veneto; disponeva di autonomi canali di approvvigionamento di armi ed esplosivi, tra cui la gelignite, che è la sostanza esplosiva utilizzata per il confezionamento dell’ordigno fatto detonare in Piazza della Loggia; disponeva di un armiere con elevate capacità tecniche, come Carlo Digilio, per confezionare ordigni di portata devastante; aveva maturato la consapevolezza, attraverso le molteplici riunioni preparatorie, di potere contare, a livello locale e nazionale, sulle coperture di appartenenti agli apparati dello Stato e ai servizi di sicurezza, italiani ed esteri»[16].

Sulla base di tali elementi probatori e più in generale degli accertamenti processuali relativi alle condotte preparatorie dell’attentato bresciano, che venivano correlate alle attività di elaborazione ideologica, di organizzazione logistica e di proselitismo portate avanti dall’inizio degli anni Settanta dalle cellule eversive nella quale gravitavano gli imputati, secondo quanto affermato nella pronuncia in esame, risultava «indiscutibile, alla stregua di quanto emerso sull’attività preparatoria dell’attentato bresciano e sull’inserimento di questo in una precisa strategia eversiva, che la “Strage di Piazza della Loggia” rientrasse nel programma di destabilizzazione dell’assetto istituzionale perseguito dall’area dell’estrema destra italiana, del quale Maggi era un tenace assertore, ponendosi in tale contesto eversivo come uno dei responsabili […] dell’ideologia stragistica che si sta considerando»[17].

Sulla scorta di tali elementi probatori si ribadiva «l’assoluta supremazia di Maggi nell’ambito del gruppo eversivo operante nell’area veneta e, più in generale, il suo ruolo carismatico nell’ambiente dell’estrema destra dell’Italia settentrionale, che risulta confermato da una pluralità di soggetti escussi nel dibattimento davanti alla Corte di assise di Brescia, la maggior parte dei quali esaminati anche nel dibattimento celebrato davanti alla Corte di assise di Milano, nel processo per la “Strage di Piazza Fontana”»[18].

Basti considerare, in proposito, alle «dichiarazioni acquisite nel presente procedimento dai testi Marco Affatigato, Pietro Battiston, Marzio Dedemo, Martino Siciliano e Vincenzo Vinciguerra, alle cui propalazioni – ritenute indispensabili per inquadrare Maggi nel contesto dell’ideologia stragista affermatasi in seno all’area dell’estrema destra eversiva – si faceva espressamente riferimento nella sentenza impugnata, nella quale l’imputato veniva univocamente individuato come l’esponente di riferimento delle forze ordinoviste di matrice rautiana per l’Italia settentrionale»[19].

L’inserimento del programma di “Ordine Nuovo” e di “Ordine Nero” in uno scenario eversivo di rilievo nazionale di matrice stragista, del resto, costituiva un dato processuale che la Corte di Cassazione riteneva incontrovertibile, discendendo dal fatto che Tramonte e Maggi erano stati designati per partecipare «all’incontro ristretto che si sarebbe dovuto tenere a Roma con Giuseppe Umberto (detto “Pino”) Rauti, ai primi di agosto del 1974, per programmare l’attività operativa dell’estrema destra extraparlamentare per l’autunno successivo e mettere a punto la futura strategia eversiva, con lo spostamento dell’attività terroristica nei centri urbani minori e il potenziamento di strutture di copertura delle attività illegali, quali i centri sportivi “Fiamma” […]»[20].

In questa cornice processuale, appare utile citare un altro passaggio motivazionale della sentenza di legittimità in esame, nel quale si richiamavano alcuni incontri svolti dall’imputato Maurizio Tramonte nel contesto dell’eversione stragistica dell’estrema destra dell’epoca, evidenziandosi: «La partecipazione di Tramonte a riunioni svoltesi nell’ambiente dell’eversione di estrema destra veneta, del resto, costituiva un dato processuale, oltre che ammesso dallo stesso imputato, incontroverso e dimostrato da ulteriori elementi probatori. Tra questi occorre richiamate le note informative […] redatte dal mar. Felli nel corso del suo rapporto investigativo con Tramonte, dalle quali emergeva la partecipazione dell’imputato a un raduno svoltosi a Bellinzona e la programmazione di un incontro con Giuseppe (detto “Pino”) Umberto Rauti, vertenti […], su “temi di estrema rilevanza per l’assetto organizzativo ed operativo della nuova formazione terroristica, inglobante gli ex ordinovisti”»[21].

 

3.2. Il problema dell’accertamento dei fatti in contestazione a notevole distanza di tempo dagli accadimenti stragistici.

 

La questione fondamentale del processo sulla “Strage di Piazza della Loggia”, secondo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, Prima sezione penale nella sentenza di legittimità in esame, riguarda la valutazione giurisdizionale del compendio probatorio acquisito nel corso di una pluralità di procedimenti penali, di matrice eminentemente indiziaria, a distanza di più di quarant’anni dai fatti delittuosi oggetto di vaglio. Nel compiere tale ricognizione, al contempo, non si può fare a meno di evidenziare che sulla “Strage di Piazza della Loggia”, prima della sentenza di legittimità che si sta considerando, erano stati celebrati altri sette procedimenti penali, senza il raggiungimento di alcuna verità processuale.

In questa stratificata cornice, la Corte di Cassazione, Prima sezione penale, evidenziava che il compendio probatorio acquisito ed elaborato nel corso dei procedimenti penali relativi alla “Strage di Piazza della Loggia” aveva carattere indiziario e non poteva essere valutato alla stregua dei parametri applicabili per i processi fondati su fonti di prova esclusivamente dichiarative.

Tali affermazioni sulla valutazione del compendio probatorio acquisito nel rispetto dei principi sul processo indiziario venivano supportate dalla Corte di Cassazione mediante il rinvio all’orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell’elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l’attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti […], allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria[22], in modo da consentire l’attribuzione del fatto illecito all’imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, conducano necessariamente a un giudizio di colpevolezza come esito inevitabile[…] e, dunque, oltre “ogni ragionevole dubbio”»[23].

Nella pronuncia in esame, al contempo, si evidenziava, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza […] e l’intrinseca valenza dimostrativa […] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”[24] e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana»[25].

Queste conclusioni, secondo la Corte di legittimità si ponevano in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, espressamente richiamata, secondo cui: «L’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. […]. Acquisita la valenza indicativa […] di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto […]»[26].

L’inquadramento del compendio probatorio acquisito nell’ambito del procedimento indiziario, al contempo, consentiva di superare il problema della valutazione da parte del giudice di appello delle prove orali acquisite nei giudizi di merito, che erano state ritenute utili ai fini della decisione adottate, ma che non erano state rinnovate dalla Corte di assise di appello di Milano, con la possibile violazione dei principi affermati dalle Sezioni unite alla luce della sentenza emessa dalla Corte EDU nel caso Dan contro Moldavia[27].

Nel caso di specie, secondo quanto affermato nella sentenza di legittimità in esame, tale «vaglio di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nel processo di primo grado deve essere effettuato in relazione alle dichiarazioni rese dall’imputato Maurizio Tramonte e dai testi Pietro Battiston e Maurizio Zotto, cui si riferiva espressamente nei suoi atti di impugnazione la difesa di Carlo Maria Maggi, le cui propalazioni venivano rivalutate dalla Corte di assise di appello di Milano alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornitegli dalla Corte di cassazione, Sezione penale quinta, con la sentenza di annullamento con rinvio […]»[28].

Com’è noto, nella sentenza emessa dalla Corte EDU nel caso Dan contro Moldavia, in uno dei passaggi centrali di tale decisione, espressamente richiamati nella sentenza di legittimità che si sta considerando, si affermava testualmente: «La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate […]»[29].

La decisione della Corte EDU che si sta considerando, pertanto, riguarda «un’ipotesi di reformatio in pejus di un procedimento penale celebrato nelle forme ordinarie, all’esito del quale il giudice di primo grado assolveva l’imputato perché non aveva creduto ai testimoni dopo averli esaminati; mentre, il giudice di secondo grado, senza procedere a un nuovo esame dei testi, ma basandosi esclusivamente su una diversa valutazione delle loro dichiarazioni […] era pervenuto a una differente decisione, sfavorevole all’imputato»[30].

Tuttavia, secondo quanto affermato nella decisione di legittimità in esame, con specifico riferimento ai principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Dan contro Moldavia, queste «condizioni processuali non sono esportabili alla vicenda giurisdizionale in esame, essendo incontrovertibile che la riforma della decisione emessa nei confronti di Tramonte e di Maggi dalla Corte di assise di Brescia veniva pronunciata dalla Corte di assise di appello di Milano non già sulla base di un riesame delle fonti dichiarative ritenute determinanti a fini della riforma in senso peggiorativo della sentenza appellata, ma attraverso un’operazione di ermeneutica processuale fondata sulla rivalutazione complessiva del compendio indiziario acquisito nel giudizio di primo grado, imposta dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza di annullamento con rinvio […]»[31].

Sulla scorta di una tale ricostruzione del percorso ermeneutico seguito nella sentenza in esame, con riferimento ai principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Dan contro Moldavia, si evidenziava conclusivamente che «nessuna violazione dei principi affermati dalla Corte EDU nel caso Dan contro Moldavia può essere ravvisata nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano, non potendosi ritenere […] decisive, ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti di Carlo Maria Maggi, le dichiarazioni rese dall’imputato Maurizio Tramonte e dai testi Pietro Battiston e Maurizio Zotto»[32].

 

4. La finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e le associazioni terroristiche di matrice secessionista: la sentenza “Buson”.

 

In questo procedimento penale, trattato nella fase della cognizione dalla Corte di cassazione, Sesta sezione penale, si affrontano questioni ermeneutiche riguardanti fenomeni terroristici di matrice secessionista concernenti l’associazione denominata “Veneto Serenissimo Governo”, in relazione ai quali si contestavano agli imputati le fattispecie di cui agli artt. 270-bis e 306 cod. pen. 

 

4.1. Le caratteristiche strutturali dell’associazione terroristica denominata “Veneto Serenissimo Governo”.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, alla quale veniva richiesto il vaglio della sentenza di appello, che si era espressa in dissenso dalla prima sentenza, che aveva formulato un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati, la struttura «organizzativa di cui facevano parte gli imputati aveva consapevolmente accettato, teorizzato e organizzato il compimento di atti violenti con finalità di eversione dell’ordine democratico. Tuttavia, la statuizione assolutoria doveva essere confermata, perché tale struttura organizzata doveva ritenersi inidonea al perseguimento dello scopo, data l’assoluta carenza di disponibilità strumentali (limitate a un mab e a due trattori (i cosiddetti “tanki”) l’uno trasformato in un rudimentale veicolo lanciafiamme e l’altro utilizzabile in non meglio precisate azioni dimostrative con uso di esplosivo, con conseguente non configurabilità del delitto contestato, in accordo con la giurisprudenza della Corte di cassazione»[33].

Il nucleo centrale della decisione in esame, pertanto, riguardava la possibilità che la struttura associativa di cui disponeva il gruppo denominato “Veneto Serenissimo Governo” possedesse delle caratteristiche idonee a fare ritenere configurabili le fattispecie associative contestate agli imputati, anche tenuto conto degli episodi sintomatici dell’operatività di tale consorteria, eminentemente costituito dallo sbarco nella Piazza San Marco di Venezia.


4.2. I problemi di inquadramento sistematico delle fattispecie associative contestate agli imputati.

Il problema ermeneutico centrale di questo procedimento penale, secondo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, era quello, collegato all’impugnazione proposta dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, che sosteneva che la decisione di appello contro cui si ricorreva non aveva dato conto della «esistenza di un’associazione con finalità eversive riuscita a mantenere nel tempo un programma da un lato teso all’acquisizione di armi (quali i “tanki” teleguidati) e al reperimento di luoghi ove nasconderli, dall’altro a operare all’esterno con attività propagandistica, interferendo anche abusivamente nei canali televisivi nazionali. Questa condotta aveva ben superato il momento dell’adesione a un programma eversivo, estrinsecandosi in concrete realizzazioni di tali finalità, come dimostrato dall’assalto al campanile, operato attraverso l’abbordaggio e l’occupazione di un vaporetto, il sequestro del personale e lo sbarco in piazza San Marco, con la piena sorpresa delle forze di polizia; poco importando che l’azione sia stata poi neutralizzata, perché ciò che importa ai fini della valutazione della capacità eversiva non sono le attività realizzate in esecuzione del piano eversivo ma le potenzialità insite nell’associazione»[34].

Tenuto conto delle censure proposte e del compendio probatorio esaminato, la Corte di Cassazione confermava l’impostazione della sentenza impugnata e ribadiva, in linea con alcuni precedenti interventi giurisprudenziali, che il sodalizio denominato “Veneto Serenissimo Governo”, pur perseguendo «un programma eversivo dell’ordine democratico e pur proponendosi atti di violenza, era tuttavia strutturalmente inidoneo al perseguimento dello scopo eversivo, data l’assoluta carenza di disponibilità strumentali che tale programma potessero attuare»[35].

Le conclusioni formulate nella pronuncia in esame, dunque, appaiono perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità[36], che ha reiteratamente avuto modo «di precisare come ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis cod. pen.), pur non essendo necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, essendo sufficiente l’esistenza di un programma, attuale e concreto, diretto alla realizzazione di quelle finalità, occorre tuttavia che ricorra una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione del programma»[37].

Nel caso di specie, l’idoneità dell’organismo associativo esaminato a perseguire gli scopi eversivi non poteva ritenersi dimostrata dalla concreta realizzazione del programma, attraverso l’assalto al campanile mediante l’abbordaggio a un vaporetto e allo sbarco in Piazza San Marco, realizzati dagli esponenti dell’associazione denominata “Veneto Serenissimo Governo”, atteso che in questo modo «da un lato si confonde l’elemento della idoneità potenziale della struttura associativa a realizzare gli scopi presi in considerazione dalla norma con gli atti esecutivi di quel programma che siano stati (eventualmente) in concreto posti in essere, dall’altro si contrasta la valutazione in punto di fatto, circa la inidoneità dei mezzi strumentali a disposizione della organizzazione (in particolare, i cd. due “tanki”) a sostenere e rendere possibile l’attuazione di un disegno eversivo»[38].

Sulla scorta di tali considerazioni, come detto, il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia veniva dichiarato inammissibile.

 

5. La finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e le associazioni terroristiche di matrice No-TAV: la sentenza “Alberto”.

 

In questo procedimento, riguardante l’attentato di Chiomonte verificatosi il 14/05/2013, trattato nella fase cautelare dalla Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, si esaminano questioni ermeneutiche riguardanti fenomeni di “terrorismo ambientale” collegati ai movimenti denominati No-TAV che si oppongono alla realizzazione delle opere infrastrutturali di collegamento tra l’Italia e la Francia nella Val di Susa. In questo contesto, si contestavano agli indagati i reati di cui agli artt. 280 cod. pen. intitolato «Attentato per finalità terroristiche e di eversione» e 280-bis cod. pen. intitolato «Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi».

Tale pronuncia, per la sua eccelsa ricostruzione dei fenomeni terroristici affrontati merita di essere segnalata, costituendo un punto di riferimento insostituibile per la ricostruzione quarantennale compiuta dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata dei fenomeni di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.

 

5.1. Il problema della sussistenza delle finalità di terrorismo contestate agli imputati.

 

Nella sentenza di legittimità che stiamo considerando si evidenziava anzitutto che «per l’integrazione dei reati puniti agli artt. 280 e 280-bis cod. pen. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (dunque costituzionale), di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare gli eventi posti sullo sfondo delle rispettive fattispecie, con un atteggiamento della volontà direttamente mirato alla produzione degli eventi medesimi. In particolare, il delitto di Attentato con finalità terroristiche o di eversione è segnato, sul piano soggettivo, da un doppio finalismo dell’agente. L’azione deve essere anzitutto ispirata dal fine di eversione dell’ordine democratico o da quello, qui rilevante, di terrorismo […]. Al tempo stesso, l’azione deve mirare a provocare morte o lesioni in danno di una persona, quali avvenimenti strumentali allo scopo. La morte o le lesioni sono dunque gli eventi naturalistici verso i quali si orienta la condotta tipica. È rispetto a tali esiti che va misurata l’idoneità e la univocità degli atti compiuti dall’agente. Ed è rispetto a tali esiti, per tutto quanto si è detto, che deve direttamente (e non eventualmente) dirigersi la volontà dello stesso agente»[39].

Nella cornice ermeneutica descritta, la Corte di Cassazione evidenziava che il nucleo centrale della decisione che si trovava a valutare era costituito dal fatto che «nel provvedimento impugnato viene assunta una ricostruzione dei fatti non sufficientemente argomentata, per poi desumerne, comunque, conseguenze giuridicamente scorrette»[40].

Si evidenziava, innanzitutto, che «la pressione illegalmente attuata sull’autorità pubblica deve presentare, in quanto tale, un connotato di idoneità alla produzione dell’evento “costrizione”, e non semplicemente un finalismo soggettivamente orientato in tal senso. Tale connotato, al tempo stesso, deve essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell’agente. È vero allora, come ha notato il Tribunale, che l’idoneità dell’azione deve essere misurata in base al “contesto” nel quale la stessa è calata»[41].

Si evidenziava, tuttavia, che nel contesto ritenuto indispensabile per la configurazione dei fatti delittuosi che si stanno considerando «non può essere compresa la pressione legittimamente esercitata da movimenti politici e gruppi di cittadini: la “costrizione”, come si ricorderà, deve essere indebita, ed anzi propriamente connessa alla natura “terroristica” dell’azione. È inutile ribadire che una dilatazione impropria […] della nozione di terrorismo rischia di condizionare meccanismi pienamente legittimi, sul piano costituzionale, di concorso nell’orientamento delle scelte politiche. E ciò si nota, ad esempio, a proposito dei poco selettivi riferimenti del Tribunale, in punto di identificazione del “grave danno” per il Paese, ai ritardi nella realizzazione dell’opera od alle spese sostenute per l’ordine pubblico»[42].

 

5.2. L’accertamento del contesto nel quale l’attentato di Chiomonte si era verificato e delle finalità concretamente perseguite.

 

Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla Corte di legittimità, il riferimento al contesto nel quale l’azione illecita era stata eseguita doveva essere svolto sotto un ulteriore profilo, essendo necessario che «l’idoneità sia misurata con riferimento al tempo in cui il fatto viene commesso, e con riguardo ad attività conosciute dall’agente, che può quindi rappresentarsele come fattori causali concorrenti nella produzione del rischio tipico»[43].

Ne derivava che tale contestualizzazione andava attuata dal giudice del riesame tenuto conto che «la parte rilevante dei fatti indicati, per quantità e comunque per qualità, si trovi a valle dell’assalto di cui si discute nella sede presente, tanto che lo stesso si configura come una sorta di «salto di qualità», anche per il ricorso «massivo» alle armi […]: ricorso che solo in seguito sarebbe stato progettato un’altra volta, ma non attuato […]»[44].

Quanto alla natura «dell’azione […], la stessa non può essere valorizzata in astratto, ma nella sua specifica capacità di implementare l’effetto di “costrizione” verso il potere pubblico, tanto che il Tribunale l’ha sostanzialmente riferita ad un finalismo omicida del quale, però, vanno verificate le basi probatorie»[45].

In questa cornice, la Corte di cassazione evidenziava che la matrice «“terroristica” dell’assalto di Chiomonte non può essere efficacemente contestata in base alla generica denuncia di una sproporzione di “scala” tra i modesti danni materiali provocati […] ed il macroevento di rischio cui la legge condiziona la nozione di terrorismo. Tuttavia, affinché le esigenze dell’offensività e della tassatività restino assicurate anche sul piano concreto, occorre una valutazione stringente della effettiva potenzialità lesiva della condotta»[46].

Si concludeva, pertanto, che il «Giudice del rinvio dovrà […] verificare se, per gli effetti direttamente riferibili al fatto contestato, come tali rappresentati e voluti dagli autori nel “contesto” in cui calavano la propria azione, si sia creata una apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione dell’opera TAV, e di un grave danno che sia effettivamente connesso a tale rinuncia o, comunque, all’azione indebitamente mirata a quel fine»[47].



* Questo contributo riproduce, con alcune modifiche e integrazioni,   soprattutto riguardanti le note bibliografiche, due relazioni che ho tenuto nell’ultimo anno: la prima svolta al seminario organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura decentrata presso la Corte di cassazione, svoltosi a Roma il 24-26 ottobre 2018, intitolato “La lotta al terrorismo nella prospettiva europea: tra prevenzione e repressione” (Corso intitolato alla memoria di Vittorio Occorsio); la seconda svolta al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Formazione del Distretto di Corte di appello di Caltanissetta l’11 giugno 2019, a Caltanissetta, intitolato “La lotta al terrorismo fra esperienze nazionali e prospettiva europea”.

L’interesse suscitato dalle due relazioni, probabilmente dovuto all’originalità della soluzione espositiva, mi ha comportato un ulteriore invito seminariale sugli stessi temi, che spero di potere onorare.

[1] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, Rv. 251923.

[2] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, Rv. 271252.

[3] Si veda Cass., Sez. I, n. 26151 del 16 marzo 2011, Buson, non mass.

[4] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, Rv. 266076.

[5] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[6] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[7] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[8] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[9] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[10] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[11] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[12] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[13] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[14] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[15] Si veda Cass., Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato, cit.

[16] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[17] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[18] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[19] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[20] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[21] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[22] Si vedano soprattutto Cass., Sez. I, n. 26455 del 26 marzo 2013, Knox, Rv. 255677; Cass., Sez. I, n. 13671 del 26 novembre 1998, Buiono, Rv. 212026.

[23] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[24] Si vedano soprattutto Cass., Sez. I, n. 20461 del 12 aprile 2016, Graziadei, Rv. 266941; Cass., Sez. II, n. 42482 del 19 settembre 2013, Kuzmanovic, Rv. 256967.

[25] Si veda Cass., Sez. 1, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[26] Si veda Cass., Sez. un., n. 6682 del 4 febbraio 1992, Musumeci, Rv. 191230.

[27] Si veda Cass., Sez. un., n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta, Rv. 267486.

[28] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[29] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[30] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[31] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[32] Si veda Cass., Sez. I, n. 41585 del 20 giugno 2017, Maggi, cit.

[33] Si veda Cass., Sez. VI, n. 26151 del 16 marzo 2011, Buson, cit.

[34] Si veda Cass., Sez. VI, n. 26151 del 16 marzo 2011, Buson, cit.

[35] Si veda Cass., Sez. 1, n. 26151 del 16 marzo 2011, Buson, cit.

[36] Si vedano soprattutto Cass., Sez. VI, n. 25863 dell’8 maggio 2009, Schedilo, Rv. 244367; Cass., Sez. I, n. 21686 del 22 aprile 2008, Fabiani, Rv. 240075.

[37] Si veda Cass., Sez. I, n. 26151 del 16 marzo 2011, Buson, cit.

[38] Si veda Cass., Sez. I, n. 26151 del 16 marzo 2011, Buson, cit.

[39] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, cit.

[40] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, cit.

[41] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, cit.

[42] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, cit.

[43] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, cit.

[44] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, cit.

[45] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, cit.

[46] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, cit.

[47] Si veda Cass., Sez. VI, n. 28009 del 15 maggio 2014, Alberto, cit.

 

 
 
 
 
 
 

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