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PENALE  

La Corte di Giustizia gioca di nuovo un ruolo nella creazione del diritto penale europeo: il caso della protezione ambientale

  Penale   Europa 
 mercoledì, 18 ottobre 2017

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di ANDREA VENEGONI, magistrato addetto all'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione

 
 


 

Il secondo caso (sentenza CGUE 13.9.2005, caso C-176/03) è molto più attinente all’assetto istituzionale dell’Unione, e, da questo punto di vista, più complesso per un operatore pratico nazionale, ma è di rilevanza fondamentale.
Si è visto in precedenza come, dopo il Trattato di Maastricht, la struttura dell’Unione fosse divisa in “pilastri” e che ad ognuno di essi corrispondesse un ambito definito. In particolare il primo pilastro, dove si operava col metodo legislativo “comunitario” consistente nella proposta della Commissione Europea e l'approvazione del Consiglio e Parlamento, era la sfera che coincideva con le tradizionali “politiche comunitarie” della CEE, materie tendenti allo sviluppo del mercato unico, quali unione doganale, agricoltura, politiche di coesione, trasporti. Il primo pilastro tendenzialmente non riguardava il diritto penale. Il terzo pilastro aveva, invece, ad oggetto la cooperazione giudiziaria in materia penale e tendeva sostanzialmente ad armonizzare i diritti penali nazionali. Certo, non si poteva escludere che una materia rientrasse nell'ambito sia del primo che del terzo pilastro, ma, in linea di massima – e mi scuso ancora dell’eccessiva semplificazione - se i provvedimenti da adottare erano di natura extra penale, gli stessi venivano adottati nell'ambito del primo pilastro con la procedura legislativa comunitaria, mentre se riguardavano il diritto penale venivano adottati nell'ambito del terzo pilastro con la procedura legislativa intergovernativa.
La controversia, tutta interna alle istituzioni dell'Unione, sorge perchè nel 2003 il Consiglio dell'Unione, cioè la Istituzione che rappresenta gli Stati, adotta una decisione quadro, la n. 2003/80/GAI del 27.1.2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Riguardando l'armonizzazione del diritto penale, si tratta di un provvedimento adottato col metodo intergovernativo nell’ambito del terzo pilastro.
Tale decisione quadro definisce una serie di reati contro l'ambiente, per i quali gli Stati membri sono invitati ad adottare sanzioni di natura penale.
La Commissione Europea, però, contesta il fatto che tale normativa sia stata adottata dal Consiglio nell'ambito del terzo pilastro. Essa ritiene che la finalità e il contenuto di tale decisione rientrino nelle competenze comunitarie in materia ambientale, essendo la tutela dell'ambiente anche una di quelle “politiche comunitarie” proprie del primo pilastro. Senza rivendicare al primo pilastro una competenza generale in materia penale, la Commissione ritiene, però, che quando in una materia propria dello stesso primo pilastro occorre garantire l'efficacia della normativa, e per fare ciò sia necessario prevedere sanzioni penali, in tal caso ciò possa avvenire nell'ambito dello stesso provvedimento di primo pilastro, con il metodo comunitario. In questo particolare caso, l’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, nella specie degli elementi che costituiscono reati contro l'ambiente penalmente perseguibili, sarebbe concepita come uno strumento al servizio della politica comunitaria di cui trattasi, e perciò potrebbe essere oggetto di un provvedimento di primo pilastro anziché di terzo.
La Corte, in questa fondamentale sentenza, condivide la posizione della Commissione ed afferma che se per la tutela di un bene oggetto di una delle “politiche proprie” dell’Unione, la cui regolamentazione avviene nell'ambito del primo pilastro col metodo comunitario, occorre adottare misure particolarmente deterrenti e repressive di diritto penale, anche per queste ultime occorre seguire lo stesso metodo comunitario; anche la parte di normativa relativa al diritto penale, quindi, deve essere adottata con il metodo comunitario proprio del primo pilastro anziché con il metodo intergovernativo del terzo pilastro.
La sentenza è di capitale importanza perché anticipa un fenomeno che si verificherà da lì a poco, e cioè il superamento della struttura dell’Unione in pilastri e l’unificazione del procedimento legislativo.
 

 
 
 
 
 
 

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