- INTRODUZIONE: CONTESTO E PREMESSE STORICHE E ORDINAMENTALI
Nel 1943, dunque nel pieno esplodere della seconda guerra mondiale, lo scrittore tedesco Hermann Hesse rifletteva che “in quel periodo inquieto si era visto che in mezzo alla generale preoccupazione un uomo tanto più vale quanto più rivolge il pensiero e la vita a cose spirituali che trascendono la sua persona, quanto più ha imparato a rispettare, osservare, servire e sacrificare.”[1] Il senso dell’affermazione, che riposa nel richiamo alla necessità che all’irrazionalità della storia si risponda con l’impegno intellettuale e con un saldo ancoraggio a ciò che di più ordinato è dato all’uomo, ossia la sua umanità ed il suo senso di responsabilità, offre una interessante chiave di lettura alle iniziative politiche e legislative che sono state intraprese per affrontare le conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19.
Invero, le istituzioni dei Paesi colpiti dal Coronavirus si sono ritrovate nell’urgenza di adottare misure improcrastinabili per fronteggiare l’emergenza sanitaria ma, poiché quest’ultima ha avuto effetti devastanti su pressoché tutti i settori dell’attività umana, la risposta alla pandemia è stata anche l’occasione per mettere mano e finalmente portare a termine riforme in diversificati settori del vivere civile annunciate da tempo e mai concluse, spesso per effetto della difficoltà di conciliare le distinte posizioni espresse dai vari portatori di interessi contrapposti o quantomeno collimanti.
In tal senso è significativo come, tra i principali comparti incisi dall’approvazione di misure di contenimento degli effetti derivanti dalla pandemia, vadano annoverati quello della giustizia[2] e più in generale dell’ordinamento giudiziario, che da tempo erano stati sollecitati ad un processo complessivo di rinnovamento che, per l’effetto, era stato più volte evocato con la significativa espressione di “riforma della giustizia”[3].
La necessità di condividere le politiche europee di sostegno finanziario e rilancio delle economie nazionali ha dunque costituito per il Paese l’occasione per avviare le innovazioni strutturali che si attendevano da tempo e che possono dirsi oggi ancorate ad una visione sufficientemente definita: infatti “l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea definisce la matrice euro-unitaria della riforma che riguarderà sia aspetti funzionali (lo svolgimento della durata dei processi, la lotta alla corruzione, sulla base delle Country Specific Recommendations indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020), che profili direttamente riferibili al CSM (nuove regole elettorali e procedimenti decisionali trasparenti), senza tralasciare di sottolineare la lontananza del giudice dalla politica (disciplina dello status giuridico in relazione alla partecipazione del giudice a competizioni elettorali e eventuale coinvolgimento nella compagine del governo nazionale, regionale e locale).”[4]
Prima di affrontare lo specifico contenuto di alcune delle innovazioni previste dalla riforma in atto pare tuttavia opportuno dedicare un apposito paragrafo al quadro normativo ed ordinamentale di riferimento, a partire dall’approvazione del programma straordinario di investimenti per oltre 806 milioni di euro elaborato dall’Unione Europea per il rilancio delle economie dei Paesi membri colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19[5].
- NEXT GENERATION EU E RECOVERY AND RESILIENCE PLAN
Nel richiamare la necessità che, unitamente allo sforzo per contenere la crisi sanitaria in atto, i capi di Stato e di governo degli Stati Membri si impegnino congiuntamente per attenuare i danni socio-economici derivanti dalla pandemia, secondo un’ottica innovativa (rispetto alla consolidata politica di austerity) volta a “promuovere la convergenza, la resilienza e la trasformazione nell'Unione europea”[6], il Consiglio Europeo del 21 luglio 2020 ha approvato il documento programmatico, elaborato dalla Commissione Europea e rassegnato nel maggio del medesimo anno, denominato Next Generation EU[7], che, unitamente al Multiannual Financial Framework adottato in occasione dell’approvazione del budget dell’Unione Europea per gli anni 2021-207, costituisce il più ambizioso piano di intervento statuale volto ad assicurare un progetto di investimenti tesi al rilancio dell’intera area dell’Unione Europea.
Tuttavia, come chiarito nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[8], l’accesso da parte dei singoli Stati Membri ai fondi messi a disposizione è subordinato all’elaborazione da parte loro di piani nazionali per la ripresa e la resilienza, destinati ad essere valutati da parte della Commissione Europea sulla base dei criteri di pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza specificati nell’art. 19 del Regolamento stesso ed, in caso di esito positivo dell’assessment, ad essere approvati dal Consiglio dell’Unione Europea mediante decisione di esecuzione. Tali Recovery and Resilience Plans definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato e comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può anche includere regimi pubblici finalizzati da incentivare gli investimenti privati.
Anche il Governo italiano si è candidato ad usufruire delle risorse straordinarie messe a disposizione dall’Unione Europea elaborando un proprio progetto di complessivo rilancio e modernizzazione del Paese (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o PNRR), trasmesso dapprima il 25 aprile 2021 ai due rami del Parlamento, che lo hanno approvato con due distinte risoluzioni parlamentari, e poi il 30 aprile 2021 formalmente comunicato alla Commissione Europea, che il 22 giugno 2021 ha elaborato una proposta di decisione di esecuzione per il Consiglio[9], che l’ha formalmente recepita il 13 luglio 2021[10].
Tra i tanti ambiti di intervento proposti dal Governo Italiano, nella sua decisone finale il Consiglio ha avuto modo di valutare positivamente quelli riguardanti il settore della giustizia, articolati su una serie di misure “ambiziose” volte riformare e modernizzare il sistema giudiziario civile, penale e amministrativo. Gli investimenti previsti nel PNRR sono stati dal Consiglio sintetizzati nelle plurime direttrici della digitalizzazione dei tribunali, della formazione dei giudici e del personale e del miglioramento dell'efficienza complessiva dei tribunali, conseguibili a breve termine mediante un deciso intervento sui fattori organizzativi che consentano alle riforme in corso di elaborazione di produrre risultati più rapidamente. A tal proposito il Consiglio non ha mancato di sottolineare come “l'istituzione e il potenziamento dell'Ufficio del processo dovrebbe sostenere i magistrati, come parte integrante della riforma della giustizia, al fine di abbattere l'arretrato delle cause pendenti e la durata complessiva dei procedimenti nell'ambito della strategia di ripresa, contribuendo ad assicurare la rapida attuazione delle riforme e degli investimenti, con effetti positivi anche sulla lotta alla corruzione e sul contesto imprenditoriale generale. Ci si aspetta che tali misure migliorino inoltre la qualità della giustizia grazie al supporto fornito ai magistrati nelle normali attività di studio, nella ricerca giuridica, nella preparazione di bozze di provvedimenti e nell'organizzazione dei fascicoli, consentendo in tal modo ai giudici di concentrarsi sui compiti più complessi.”[11]
Dunque, come emerge dalla decisione del Consiglio, fra gli obiettivi il cui raggiungimento è in grado di smuovere un poderoso progetto di sostegno europeo vi è quello del perseguimento di un più elevato standard di efficienza nella giustizia, come tale in grado di condizionare la rinascita delle imprese fortemente danneggiate dalla crisi e regolare secondo indicatori virtuosi il livello di attrattiva per gli investitori stranieri, secondo una visione che in realtà già da tempo era stata tracciata per l’Italia. Come infatti sottolineato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, le auspicate riforme della giustizia sarebbero in grado di soddisfare le aspettative che l’Unione Europea aveva già avuto modo di indirizzare all’Italia per il tramite delle Country Specific Recommendations per gli anni 2019-2020, contenenti una sollecitazione al conseguimento di un modello organizzativo “la cui efficienza riesca a rispondere alla domanda di giustizia in tempi ragionevoli e prevedibili. È interesse dei cittadini e degli operatori economici che lo stato di incertezza legato alla pendenza della controversia cessi con l’adozione di un provvedimento decisorio che ponga fine alla lite. Non va poi dimenticato che l’esercizio delle libertà economiche è fortemente compromesso dalla complessa normativa che costituisce il terreno fertile per la corruzione e la criminalità che vede nella crisi e nelle prospettive di ripresa una formidabile occasione per infiltrare il sistema economico.”[12]
È singolare tuttavia come, diversamente da quanto prospettato sino ad un recente passato, una riforma della giustizia che miri a contenere la penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale e a scongiurare il rischio di accordi corruttivi pregiudizievoli per una seria internazionalizzazione delle imprese e degli investimenti non si arresti più solo ad interventi repressivi volti ad inasprire l’effetto sanzionatorio della norma penale, ma si estenda sino ad una complessiva riforma dell’apparato organizzativo che presiede quotidianamente all’amministrazione della giustizia per il tramite del riconoscimento dei diritti e dei doveri di ciascuno. Più efficacemente, “nel contesto di un unico ragionamento che assimila i temi della riforma della giustizia con quelli della riforma della Pubblica Amministrazione è dato leggere che un sistema giudiziario efficiente è fondamentale per un’economia attraente e propizia agli investimenti e all’imprenditoria e sarà fondamentale nel processo di ripresa, anche mediante l’attivazione di quadri efficienti per il salvataggio e il rilancio.”[13]
È dunque singolare e meritevole di speciale attenzione come al centro della riforma della giustizia[14] venga posta l’innovazione della struttura organizzativa che preside al processo, in particolare attraverso la definitiva attuazione del cosiddetto “ufficio per il processo” o UPP, secondo principi e criteri che saranno analizzati nei prossimi paragrafi.
- ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI ED UFFICIO PER IL PROCESSO
L’organizzazione della giustizia costituisce da sempre un tema di estrema complessità, atteso che il rendere giustizia è un’attività composita che richiede uno sforzo organizzativo costante e conseguentemente l’impiego delle risorse e il coordinamento fra i vari attori”[15]: da un lato vi è infatti l’attività del giudicare, che si fonda su garanzie e regole, dall’altro quella dell’amministrare, che si fonda su competenze e discrezionalità. Pertanto il conseguimento dei ruoli dirigenziali non può essere concepito come il naturale percorso di una evoluzione di carriera fondata sul solo requisito dell’anzianità, ma piuttosto come lo strumento privilegiato per garantire efficacemente un servizio, che deve essere affidato a chi possiede speciali attitudini, valutabili in funzione del precipuo scopo da raggiungere. Si rischia altrimenti di cadere in quello che la moderna scienza economica definisce il dilemma della cosiddetta incapacità addestrata[16], ossia l’attitudine ad insistere nell’attingere alle proprie competenze anche quando queste risultino palesemente inadeguate a risolvere la problematica all’esame; ciò avviene ad esempio quando i magistrati considerano l’organizzazione dell’ufficio una mera estensione delle capacità dimostrate nell’organizzazione del proprio ruolo, senza cogliere le peculiarità che comporta l’amministrazione di un’attività complessa e altrui, che ha in sé il giudicare ma anche il gestire, secondo un’ottica condivisa per di più e non solipsistica come invece quella, del tutto autonoma e spesso solitaria, di un sostituto procuratore o di un giudice civile alle prese con il proprio ruolo.
Viene dunque a configurarsi una dicotomia, che necessita di essere ricomposta in quanto confluisce nel medesimo soggetto persona fisica, fra il modello del magistrato, soggetto solo alla legge, come tale autonomo ed indipendente ex art. 101 Cost., e quello del dirigente giudiziario, devoto al perseguimento presso la struttura organizzativa dallo stesso amminstrata, come ogni altro civil servant, degli obiettivi della efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa che gli competono ai sensi dell’art. 97 Cost..[17]
Tale dicotomia pare oggi, dopo circa un ventennio di proposte e suggestioni avanzate dalla magistratura oltre che dal mondo accademico[18], essere stata in parte ricomposta grazie alla imminente attuazione dell’ufficio del processo, che, come si è innanzi anticipato, è stata salutata come una delle ambiziose misure che il Governo italiano[19] ha inteso mettere in campo al fine di addivenire ad una compiuta riforma della giustizia.
Tuttavia, al fine di comprendere appieno gli effetti che l’introduzione dell’UPP è destinato ad apportare al funzionamento degli uffici giudiziari, è necessario ripercorrerne l’evoluzione storica e normativa.
- UPP TRA PASSATO E FUTURO
Sinteticamente l’ufficio per il processo può definirsi “un istituto complesso, composto da un insieme eterogeneo di risorse (personale amministrativo, giudici onorari e tirocinanti), cui sono assegnati compiti differenti per qualifica e competenze, e che necessitano di un’efficace (e strutturata) attività di coordinamento e di formazione da parte della magistratura professionale e della Scuola superiore della magistratura al fine di conseguire l’obiettivo di un’effettiva efficienza.”[20]
Per comprendere come esso sia destinato a funzionare occorre prendere le mosse dalla normativa di fonte primaria e secondaria che, a partire dal 2014, ha tentato di dare risposte alle richieste della magistratura associata per l’elaborazione di una struttura organizzativa ideata al fine precipuo di abbattere il contenzioso arretrato, rendendo più competitiva l’amministrazione della giustizia. I principali passaggi di tale evoluzione[21] vanno rinvenuti nell’adozione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto per la prima volta l'UPP, prevedendo, a dimostrazione dello stretto nesso tra innovazione tecnologica, organizzazione e qualità della giustizia, che al fine di garantire la ragionevole durata del processo, fossero costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo” mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso gli uffici stessi, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il cui svolgimento positivo costituisce titolo abilitante al concorso in magistratura) oltre che dei giudici ausiliari di appello e onorari di tribunale, senza tuttavia prevedere maggiori oneri di spesa ma nell’ambito delle risorse disponibili. Il successivo D.L. 27 giugno 2015 n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha inteso incoraggiare la partecipazione ai tirocini formativi presso i tribunali (da cui si traggono importanti risorse per l’UPP) attraverso la previsione dei meccanismo incentivanti fondati sulla corresponsione di una borsa di studio e sul riconoscimento di un titolo di preferenza per l’accesso ai concorsi, mentre col D.M. 1 ottobre 2015 il Ministro della Giustizia ha adottato misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'UPP, prevedendo che i presidenti di corti d'appello e tribunali creino i suddetti uffici sulla base delle risorse umane disponibili e che i dirigenti amministrativi adottino misure di gestione del personale coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio, che, nell’assegnare tali nuove strutture organizzative a supporto di uno o più giudici professionali, tiene conto in via prioritaria del numero delle sopravvenienze e delle pendenze, nonché, per il settore civile, della natura dei procedimenti e del programma di gestione di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, che fissa gli obiettivi statistici ed organizzativi che ogni Ufficio intende raggiungere nel triennio. Con il D.L. 31 agosto 2016 n. 168 recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari nonché per la giustizia amministrativa, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016 n. 197 l'istituto dell’UPP è stato esteso, sempre senza oneri di spesa, alla giustizia amministrativa, mentre il D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, teso alla riforma organica della magistratura onoraria, ha previsto l'assegnazione dei giudici onorari di pace alla struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, in cui saranno chiamati a svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti, salva l'assegnazione limitata di procedimenti civili e penali e con possibilità da parte del giudice professionale di delegare compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione di testimoni, affidando loro con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma del codice di procedura civile nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive, con l’esclusione di alcune materie specificamente indicate. Anche i Giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono (e devono nel corso del quarto mandato) essere assegnati a domanda all'UPP, che è stato pure fatto oggetto di particolare attenzione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Quest’ultimo infatti ha monitorato, attraverso un questionario capillarmente diffuso, l'istituzione e il funzionamento dell'UPP negli uffici giudiziari, adottando con propria delibera del 15 maggio 2019 delle Linee guida per l'Ufficio del Processo, che sono state poi recepite e puntualizzate per il tramite del loro inserimento nel modello fondato sull’applicazione delle regole tabellari, nella successiva Circolare per la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici per il triennio 2020-2022. In particolare è stato previsto l'obbligo per i capi degli uffici, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, di costituire uno o più UPP, quale “struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, costituendo uno staff al servizio del giudice e/o dell’ufficio” individuandone gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell’ufficio, anche dal punto di vista logistico. La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il numero delle sopravvenienze e delle pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato e tenuti in considerazione gli obiettivi perseguiti con i programmi di gestione[22].
Il modello così delineato tuttavia ha scontato alcune criticità, legate prevalentemente al mancato sviluppo di un moderno modello di cultura organizzativa, che invece è parso rimanere arroccato “da un lato su un modello individual-ascetico del giudice e dall'altro sull'idea che l'ufficio per il processo è la cancelleria e non c'è bisogno di altro”[23]. Nondimeno, anche tali residue incertezze applicative sono state spazzate via dall’approvazione del PNRR, che ha previsto quale strumento o milestone finalizzato al raggiungimento dell’attuazione dell’obiettivo o goal della riduzione dei tempi dei giudizi anche la piena attuazione dell’UPP, al quale però sono state stavolta messe a disposizioni consistenti risorse umane e materiali, in particolare attraverso il reclutamento straordinario a termine di personale ulteriore a quello già presente in organico. La fine del 2021 è stata individuata quale termine per l'adozione della normativa regolante il reclutamento straordinario e la preparazione di modelli organizzativi per la gestione delle nuove risorse mentre il completamento del processo di assunzione e immissione in servizio del personale destinato all'UPP avverrà entro il 2022. Un monitoraggio continuo, effettuato sulla base delle statistiche del Ministero della Giustizia, che a loro volta rispettano gli standard internazionali e soprattutto quelli indicati dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia del Consiglio d'Europa, sarà realizzato su: i) pubblicazione della legislazione speciale che disciplina le assunzioni relative al PNRR (entro il 2° trimestre del 2021); ii) individuazione delle modalità di utilizzo dei dipendenti UPP e predisposizione di modelli organizzativi per la gestione delle risorse assunte (entro il 4° trimestre del 2021); iii) in almeno 84 uffici giudiziari (su un totale di 169 uffici coinvolti nel progetto) dovrà essere sviluppato un progetto organizzativo (cosiddetto “progetto organizzativo di recupero”) con l'obiettivo di ridurre l'arretrato, introdurre nuovi modelli organizzativi di lavoro, migliorare la gestione dei casi con l'uso di nuove tecnologie. Gli obiettivi finali, da conseguire entro la metà del 2026, sono invece da individuarsi nell'abbattimento dell’arretrato civile del 90%, in tutti i gradi di giudizio, l'abbattimento dell’arretrato della giustizia amministrativa del 70% in tutti i gradi di giudizio, la riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili, la riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali. Target intermedio sarà l’abbattimento dell’arretrato civile del 65% in primo grado e del 55% in appello, entro la fine del 2024.[24]
Dunque al fine di implementare il vigoroso piano di riforma presentato il 9 giugno 2021 il Governo ha adottato il D.L. n. 80 recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PPNRR e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108. Al fine di rendere pienamente operative le strutture organizzative che andranno a comporre l’UPP il Ministero della Giustizia è stato ammesso ad avviare procedure di reclutamento con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 unità (laureati in giurisprudenza e, in minor misura, economia e scienze politiche) con qualifiche di funzionario amministrativo, informatico, statistico, per i quali il servizio prestato varrà come titolo per l'accesso al concorso in magistratura, sostituirà un anno di tirocinio per l'esame di avvocato o notaio, sarà titolo preferenziale per l'accesso alla magistratura onoraria, potrà dar luogo a punteggi aggiuntivi in concorsi per l'amministrazione giudiziaria (ed ai quali verranno affiancate 5410 unità di personale con profili professionali di tecnico IT senior e junior, tecnico di contabilità senior e junior, tecnico di edilizia senior e junior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione, operatore di data entry, che tutte insieme comporranno le risorse umane assunte a tempo determinato a supporto dello sviluppo delle linee progettuali della riforma della giustizia secondo il PNRR). L’individuazione degli specifici tribunali e corti d'appello destinatari di tali unità, secondo un numero prestabilito, avverrà con decreto ministeriale, che terrà conto dell'entità dell'arretrato e dei tempi medi di definizione degli uffici dei vari distretti. Dunque all'esito dell'assegnazione degli addetti all’UPP il capo dell'ufficio giudiziario, entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predisporrà un progetto organizzativo che preveda l’impiego, all'interno delle strutture organizzative che compongono l’UPP, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all’attività giudiziaria. Essi, secondo l’allegato II al decreto, verranno impiegati in una pluralità di attività, previste in maniera esemplificativa e non tassativa, quali lo studio dei fascicoli (ad esempio attraverso la predisposizione di schede riassuntive), il compimento di attività pratico/materiali di facile esecuzione come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti, la redazione di bozze di provvedimenti semplici, la verifica della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, l’organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione e in più in generale la condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte, il supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali, il contributo ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e il monitoraggio dei relativi risultati, il raccordo con il personale addetto alle cancellerie.
Al fine di dare continuità all’attività svolta dalle risorse umane che comporranno l’UPP è previsto un vincolo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto, dunque con esclusione di comandi, distacchi, assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni e applicazioni endodistrettuali. Inoltre per assicurare l’efficacia delle nuove strutture operative è previsto che il Ministero della Giustizia ne assicuri (oltre che le necessarie dotazioni strumentali e logistiche) l'informazione, la formazione e la specializzazione, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica, funzionali anche alle successive attività di monitoraggio e valutazione.
Il 4 agosto 2021 sono stati pubblicati i due decreti che, in attuazione del D.L. n. 80/2021, definiscono le regole per il reclutamento degli addetti all’UPP, avviandone così la procedura di assunzione; in particolare con il primo decreto sono state individuate le unità da destinarsi a ogni distretto e ha avuto inizio il reclutamento con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021 del relativo bando di concorso, i cui effetti complessivi saranno analizzati nel prossimo paragrafo.
- LE NUOVE SFIDE
L’attuazione definitiva dell’UPP imposta dal PNRR costituisce una sfida epocale per il settore giustizia, che per la prima volta dopo molti anni si troverà a confrontarsi con proposte operative per la risoluzione dell’annosa questione della riduzione del contenzioso arretrato che si fondano non già su proposte emergenziali bensì su proiezioni strutturali destinate ad incidere profondamente sul modo in cui la giustizia viene amministrata: per la prima volta infatti si investe su “personale dipendente dal Ministero della Giustizia, con qualifica di funzionario, con gli stessi diritti e le stesse prerogative giuridiche ed economiche del restante personale del settore giustizia (salve alcune limitazioni connesse all'esigenza di garantire la permanenza nella sede assegnata, ragionevoli in considerazione della distribuzione legata alle esigenze specifiche dei singoli uffici), con formazione d'ingresso e continua curata dal Ministero, che provvede anche alle loro dotazioni informatiche, assegnato agli uffici in relazione alla consistenza dell'arretrato contenzioso da abbattere e dei tempi di definizione da ridurre, assegnato agli UPP costituiti negli uffici stessi sulla base di un progetto organizzativo adottato dal presidente di concerto con il dirigente amministrativo, con un vasto mansionario che include tutte le attività funzionali all'esercizio della giurisdizione e utili per la riduzione dei suoi tempi. Si passa dunque da un modello operativo basato su risorse umane scarse e variabili (tirocinanti, GOP) a un modello basato su risorse abbondanti, certe e stabili per una durata temporale stimata sufficiente per raggiungere gli obbiettivi quantitativi posti. La temporaneità della risorsa (tre anni), oltre ad essere intrinseca all'intervento per progetti finanziato dall'Unione Europea, corrisponde alla straordinarietà dei compiti da svolgere e tiene conto del numero eccezionalmente alto di unità di personale messe a disposizione […]. Ridotti l'arretrato e la durata dei procedimenti, l'esperienza maturata consentirà di determinare quante unità di personale dell'UPP sono necessarie per la sua ordinaria attività e per evitare che si formi un nuovo arretrato, consentendo gli opportuni interventi sulle piante organiche e l'inserimento di queste figure nell'ambito del reclutamento ordinario. L'esperienza compiuta (che dà diritto a titoli di preferenza e punteggi aggiuntivi in altri concorsi) sarà valido presupposto per l'acquisizione stabile di personale con competenze e professionalità già formate. Si ricordi anche che in contemporanea al reclutamento straordinario prosegue l'intenso programma di reclutamento ordinario del Ministero, il che contribuisce al consolidamento degli standard di efficienza degli uffici. Si passa anche da un modello operativo basato sovente sul rapporto duale giudice/tirocinante e/o GOP e sulla scelta individuale di moduli di collaborazione a un modello strutturato. I nuovi funzionari operano all'interno di un quadro organizzativo prestabilito in cui la distribuzione dei compiti e l'interoperabilità delle funzioni è preordinata (ferma la possibilità di tutti quei naturali aggiustamenti che da sempre caratterizzano il rapporto giudice-cancelliere).”[25]
La risposta della forza lavoro qualificata per le specifiche funzioni chiamate a ricoprire è stata immediata e massiccia: le prove selettive del concorso per l’accesso al ruolo si sono svolte dal 24 al 26 novembre 2021, in 9 regioni e 10 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, con l’estensione di una prova di recupero (atteso che la prova fissata aveva dovuto essere rinviata a causa del maltempo), che si è svolta il primo dicembre a Rende (Cosenza). Al termine delle prove del concorso per la selezione di 8.171 unità a tempo determinato da assumere per il ministero della Giustizia con la qualifica di addetto all’Ufficio per il processo sono risultati idonei 9.915 candidati, su 65.510 candidati che erano stati convocati alle selezioni. Di questi i presenti alle prove sono risultati 33.399, con una percentuale del 50,98%, più alta del tasso medio di partecipazione agli ultimi concorsi. Tanto “a conferma che i laureati credono nelle occasioni offerte dalle assunzioni previste dal PNRR.”[26]
Tale ultima considerazione consente dunque di pervenire ad un’importante conclusione in merito all’efficacia del PNRR nel rilancio dell’economia del Paese ed in particolare del meridione, che a causa di una maggiore contrazione del tessuto imprenditoriale sconta un maggiore tasso di disoccupazione[27]: gli effetti benefici del piano di riforma per la giustizia adottato dal Governo sono destinati ad incidere favorevolmente non soltanto conformando (come illustrato in premessa) un contesto propizio a nuovi investimenti e dunque allo sviluppo di un’economia sana e non infiltrata dalla criminalità organizzata[28]. Gli effetti strutturali del PNRR si avranno anche nel senso di un più facile accesso all’occupazione di risorse umane altamente qualificate, che potranno contare su un accesso all’impiego pubblico che metterà a loro disposizione maggiori occasioni, non soltanto nel senso dell’aumentato numero di posti a concorso e dell’incrementata frequenza dei bandi (destinati ragionevolmente ad essere rinnovati dopo il triennio, sebbene non nella stessa misura), ma anche delle maggiori possibilità di rinserimento nel mondo del lavoro ed in special modo nel settore del pubblico impiego una volta conclusa l’esperienza nell’UPP grazie alla preziosa esperienza acquisita sul campo ed ai titoli di preferenza maturati.[29]
- CONCLUSIONI
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di cogliere l’occasione epocale di un ampio progetto di investimento promosso dall’Unione Europea, ha avviato un processo di riforma della giustizia atteso da tempo, prediligendone l’aspetto di innovazione organizzativa, ad esempio tramite la piena attuazione dell’ufficio per il processo. Sebbene la sua realizzazione sia ancora in itinere, alla sua creazione hanno risposto con entusiasmo sia coloro che sono destinati a comporlo (ossia la giovane forza lavoro che esso occuperà), sia coloro che sono destinati ad accoglierlo (i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari che potranno beneficiare di nuove risorse in grado di supportare quotidianamente la loro attività).[30]
In ogni caso non può disconoscersi la portata che l’ufficio per il processo è destinato a conseguire non soltanto nel vigente ordinamento giudiziario ma più in generale nel rapporto fra amministratori e fruitori del servizio giustizia: esso è infatti “delineato come una struttura organizzativa coordinata dal magistrato. Se ne prevedono poi i compiti. Tra l’una e l’altra disposizione, c’è di nuovo uno spazio bianco dal quale si può aprire una finestra su un panorama inaspettato, ma non per questo meno reale. Un piccolo atto che, se non può compiere il legislatore, di certo può compiere l’interprete. Offrire una definizione dell’ufficio per il processo che ne restituisca un’immagine che si affianchi a quella – pur importante – che ne scaturisce dalla teoria dell’organizzazione. Porgere un concetto che non rinunci a delineare delle relazioni funzionali tra le persone, ma che parli al loro cuore e ai loro sentimenti, prima che al loro intelletto: l’ufficio per il processo è un orizzonte aperto su una nuova forma di vita giudiziaria. È un dispositivo che si colloca a metà strada tra l’amministrazione della giustizia e la formazione professionale dei più giovani giuristi. Potrà dar corpo a un intreccio di relazioni tra il conoscere, il saper fare e il saper essere; a un intersecarsi di azioni su azioni altrui. Potrà scavare un letto per la maturazione di nuove identità e per la crescita di un pluralismo ordinato di culture della giurisdizione. Potrà rivelarsi come un agglomerato simbolico, composto da parole, immagini, ambienti, edifici […] Con la forza d’impatto del numero delle persone coinvolte nell’arco degli anni, l’ufficio per il processo potrà avere successo dove le scuole di specializzazione, purtroppo, hanno fallito: nell’impedire che la fisiologica contrapposizione di ruoli processuali trasmodi in un generalizzato conflitto tra categorie professionali. Intorno ai colloqui partecipi con le persone che cercano giustizia, alla ricerca di un’equa soluzione consensuale, all’affaccendarsi intorno ai fascicoli, agli approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali: intorno al cuore delle attività che animano l’ufficio per il processo i magistrati e i giovani addetti riconosceranno la cornice unitaria che racchiude il lavoro dei giuristi. Pertanto, sarà opportuno che l’ufficio per il processo, così strutturato, diventi un patrimonio permanente dell’amministrazione della giustizia, laddove la permanenza di quell’obiettivo culturale di lungo periodo sarà assicurata proprio dal periodico avvicendarsi dei giovani che ne sono chiamati a fare parte e che poi imboccheranno i loro sentieri professionali, con la mente e il cuore carichi del ricordo di quella esperienza.
Una nota conclusiva di ordine generale. Alla fine, tutto ciò è stato occasionato da un’emergenza sanitaria. Come dice il Poeta (Friedrich Hölderlin), là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva.”[31]
BIBLIOGRAFIA:
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LA CHIOMA, F. (2020), The impact of the current pandemic on the detention centers’ population and the different role of the governement, the judiciary and the press: an Italian perspective, atti del convegno sponsorizzato dall’UNODC dall’UNODC ed ospitato dall’Università di Manau in modalità telematica Critical Dialogues on Pandemic Perspectives: Global Justice, Rule of Law and Human Rights tenutosi il 10 e 11 settembre 2020.
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VERDE, G. (2021), Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la riforma della giustizia, in Nuove Autonomie, 1/2021, 169-204.
[1] HESSE, H. (1955), Il giuoco delle perle di vetro, Oscar Mondadori Editore, Milano.
[2] Esemplificativamente, per evidenziare il forte impatto della crisi sanitaria in corso sui più disparati settori della giustizia sia sufficiente un accenno alle significative conseguenze sofferte a causa della pandemia dall’universo carcerario: non soltanto infatti la condizione cronica di sovraffollamento degli istituti di pena ha complicato le numerose criticità legate all’esigenza di prevenire il contagio, peraltro all’interno di una popolazione fisiologicamente (in ragione della propria condizione materiale ed esistenziale) a forte rischio di compromissione dell’intero sistema immunitario. Vieppiù, l’impossibilità, che potrebbe definirsi connaturata in re ipsa alla propria stessa natura e funzione, per numerose figure professionali operanti a stretto contatto con i detenuti (agenti di polizia penitenziaria, magistratura di sorveglianza, personale sanitario) di svolgere la propria attività in modalità di lavoro agile e da remoto (cosiddetto smart working) ha accentuato la necessità di misure ad hoc che potessero far fronte alle criticità derivanti dalla pandemia in questo delicato settore. Si veda in tal senso la rassegna di interventi di fonte nazionale e sovranazionale contenuta in LA CHIOMA, F. (2020), The impact of the current pandemic on the detention centers’ population and the different role of the governement, the judiciary and the press: an Italian perspective, atti del convegno sponsorizzato dall’UNODC ed ospitato dall’Università di Manau in modalità telematica Critical Dialogues on Pandemic Perspectives: Global Justice, Rule of Law and Human Rights tenutosi il 10 e 11 settembre 2020. Più in generale si considerino le concrete conseguenze che la crisi sanitaria ha prodotto sul funzionamento degli uffici giudiziari, peraltro, come acutamente osservato da BRACCIALINI, R. (2020), L’Ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive, disponibile on line sul sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ufficio-per-il-processo-tra-storia-illusioni-delusioni-e-prospettive_01-06-2020.php, assommandosi ad una complessiva condizione organizzativa che già da tempo scontava numerose criticità, quali “vuoti di organico del personale amministrativo […] frutto della miopia che è imperversata per un ventennio, nella stagione delle riforme a costo zero, che ha comportato il blocco del turn over del personale; una stasi ventennale, che solo da un triennio ha conosciuto segnali di inversione di tendenza, con uno sforzo titanico delle strutture ministeriali di recuperare terreno rispetto ai concorsi non banditi […] l'esodo incentivato del personale per effetto della più favorevole normativa pensionistica delle “quote 100” e dintorni, senza neanche dare il tempo per un affiancamento on the job dei nuovi assistenti e cancellieri che entrano nella nuova realtà lavorativa, quasi sempre con un bagaglio teorico di tutto rispetto. Nuove leve, però, che scontano tempi troppo sacrificati per poter sostituire degnamente funzionari e cancellieri con quarant'anni di esperienza alle spalle […] l'informatizzazione giudiziaria, che si è concentrata sulla sola dimensione della magistratura togata (di merito), ottenendo col tempo risultati sicuramente apprezzabili, ma sempre lontani da quelli che si potrebbero realizzare con gli strumenti tecnici che ci sono attualmente a disposizione. Un pilastro, che soffre comunque alla base del formale distacco delle strutture di assistenza tecnica dagli uffici giudiziari, per cui tutte le attività di supporto a magistrati e cancellerie vengono concepite come interventi presso tribunali/procure/corti di un'organizzazione esterna, i Cisia, con un chiaro appesantimento burocratico e ritardo nei tempi di assistenza agli utenti; quando invece gli uffici giudiziari dovrebbero disporre al loro interno delle risorse professionali per fare rapidamente fronte a tutti i problemi informatici posti dall'operatività quotidiana. Questo, senza voler aprire il doloroso capitolo sui limiti dell’ulteriore assistenza tecnica in regime di convenzione, che porterebbe molto lontano e che forse oggi, in questa stagione emergenziale, può iniziare ad essere ridiscusso, perché si sta creando una diversa percezione sull’utilità delle esternalizzazioni. Reinternalizzare nell’amministrazione funzioni di staff, che non sono certamente degli accessori, diventa così un possibile fronte di espansione per l’ufficio del processo. Pur con tutti questi limiti, comunque, il livello di informatizzazione raggiunto ha consentito a buona parte degli uffici giudiziari di primo e secondo grado di galleggiare nell'emergenza da Covid 19 articolando nuove modalità di lavoro che consentono la prosecuzione degli scambi informativi a distanza, vuoi per gestire le camere di consiglio dei magistrati che per il trasferimento e la conoscenza degli atti processuali. Ma proprio a questo punto, malgrado tutto questo sforzo di innovazione che ci auguriamo lasci positive acquisizioni post-emergenziali, si è vista l’intrinseca debolezza di impianto di tutta la struttura organizzativa della Giustizia, dato che le cancellerie sono rimaste incatenate a luoghi di lavoro non più facilmente agibili per quanto riguarda il maneggio dei registri di cancelleria e quindi la lavorazione degli atti in arrivo e dei provvedimenti depositati in telematico da remoto, con poche prospettive di “lavoro agile pandemico”. Per non parlare di quelle strutture giudiziarie, di base e di vertice, che l'informatizzazione del processo civile hanno appena assaggiato (vedi la Cassazione) o di cui sono ancora totalmente a digiuno (vedi il giudice di pace).”
[3] Si veda in tal senso l’esaustivo articolo del Prof. VERDE, G. (2021), Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la riforma della giustizia, in Nuove Autonomie, 1/2021, 169-204, che, nel ripercorrere storicamente i principali nodi critici dell’articolato dibattito politico e giuridico sulla giustizia, incentrato principalmente sul tema dei rapporti fra il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura quale organo di autogoverno dell’ordinamento giudiziario, ha tuttavia suggerito di “tenersi lontano dai richiami di chi lega la riforma della giustizia a una modifica della disciplina costituzionale del CSM”. Come si avrà modo di approfondire, infatti, le innovazioni imposte dall’emergenza sanitaria non vanno inserite in quadro di riforma costituzionale ma devono essere correttamente situate su un piano di rango legislativo in quanto rispondono all’esigenza – più che mai viva in un contesto di crisi pandemica – di attuazione delle “garanzie europee per una giustizia effettiva amministrata da un giudice imparziale”. Non si dimentichi infatti che risponde al dettato normativo dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea la garanzia che ogni cittadino possa vedere la sua causa esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente ed imparziale; analogamente il Trattato sull’Unione Europea prevede all’art. 19 che ciascuno Stato membro stabilisca i rimedi giurisdizionali necessari ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Dunque la prospettata riforma della giustizia, almeno nei termini suggeriti dall’attuale contesto pandemico, sembra rispondere all’esigenza di assicurare un funzionamento del servizio che risponda all’esigenza delle famiglie e delle imprese “che lo stato di incertezza legato alla pendenza della controversia cessi con l’adozione di un provvedimento decisorio che ponga fine alla lite. Non va poi dimenticato che l’esercizio delle libertà economiche è fortemente compromesso dalla complessità normativa che costituisce il terreno fertile per la corruzione e la criminalità che vede nella crisi e nelle prospettive di ripresa una formidabile occasione per infiltrare il sistema economico.”
[4] Si veda VERDE, G. (2021), ibidem, p. 189.
[5] Si veda in tal senso lo slogan proposto dalla Commissione Europea, che, nell’aggiornare l’attuale portata dell’investimento dagli originari 750 milioni di euro agli attuali 806,9, ha chiarito presso il sito appositamente dedicato (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en) come il “NextGenerationEU is more than a recovery plan. It is a once in a lifetime chance to emerge stronger from the pandemic, transform our economies, create opportunities and jobs for the Europe where we want to live. We have everything to make this happen.”
[6] Si vedano le conclusioni rassegnate in esito alla riunione straordinaria del Consiglio Europeo del 21 luglio 2020, EUCO 10/20, CO EUR 8 CONCL 4.
[7] Definito dal Consiglio come un “pacchetto di amplissima portata che combina il futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico sforzo per la ripresa.”
[8] Si veda il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, L 57/17 del 18.2.2021.
[9] Si veda la Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, COM(2021) 344 final 2021/0168 (NLE).
[10] Si veda Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, 10160/21 ECOFIN 645 CADREFIN 340 UEM 180 FIN 521.
[11] Si veda ancora la Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ibidem, par. 19.
[12] Si veda VERDE, G., ibidem, p. 173.
[13] Si veda VERDE, G., ibidem, p. 174.
[14] Che proprio per tale aspetto perde il carattere meramente settoriale, per definirsi invece “orizzontale” e “di contesto”, si veda VERDE, G., ibidem, p. 176.
[15] GUARNIERI, C., 2001, La giustizia in Italia, Bologna, Il Mulino, p. 108.
[16] MERTON, R., 1949, Social theory and social structure, New York, Free Press.
[17] Per un’approfondita disamina del tema si veda LA CHIOMA, F. (2018), Dirigere domani: prospettive e aspirazioni dei giovani magistrati, Relazione al corso tenutosi a Scandicci presso la sede della Scuola Superiore della Magistratura di Villa Castelpulci dal 5 al 7 novembre 2018, e la bibliografia ivi richiamata.
[18] Per le quali si veda BRACCIALINI, R. (2020), ibidem, che ha ripercorso tutte le tappe del percorso culturale prima che giuridico che ha portato all’elaborazione dell’idea di ufficio del processo, definito come il punto di sintesi tra amministrazione e giurisdizione fondato sul principio di leale cooperazione, che si basa, all’interno dei rapporti fra struttura ministeriale e ordine giudiziario, su “un vincolo che obbliga le parti a una leale cooperazione, finalizzata alla ricerca della maggiore convergenza possibile attraverso una discussione effettiva e costruttiva… posto che l'attività di concertazione deve essere effettuata in modo adeguato, nel senso sopra precisato, e posto che le parti non debbono tenere comportamenti ostruzionistici e sleali, né usare espedienti dilatori o pretestuosi”.
[19] Si noti, come evidenziato da CIVININI, M. G. (2021), Il “nuovo ufficio per il processo” tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!, in Questione Giustizia, 3/2021, 183, che “in Paesi a noi culturalmente vicini, sia dal punto di vista giuridico che ordinamentale, che di condivisione dei valori di indipendenza e imparzialità, come Francia, Spagna, Portogallo, l’assistente del giudice, che svolge tutto il lavoro organizzativo, preparatorio e di facilitazione della decisione, è una consolidata realtà. Nei Paesi di common law (Malta, Regno Unito, Stati Uniti) è imprescindibile. Ce lo hanno ricordato la ministra Marta Cartabia e la dirigente del DOG Barbara Fabbrini nelle loro visite nei distretti per presentare l’UPP. L’esistenza di una struttura dedicata di supporto libera il giudice dagli incombenti mangia-tempo, dagli oneri di organizzazione, di monitoraggio continuo delle istanze, di gestione in senso stretto, di redazione di provvedimenti standard e gli/le consente di concentrarsi sulla decisione, sia sulle decisioni infra-procedurali, che imprimono carattere e direzione al processo sia su quelle finali. L’esistenza di una tale struttura libera tempo per pensare, per riflettere, per studiare. E questo non è un lusso, ma una necessità. Solo un giudice che conosce in profondità, oltre al diritto e alla giurisprudenza interna e sovranazionale, il suo tempo, la società in cui vive, l’evoluzione che alla stessa imprimono le nuove tecnologie, la scienza, la letteratura, i mutamenti climatici, solo un tal giudice può avere quella visione del diritto e dell’umanità che gli consente di esercitare (in modo non sostituibile da algoritmi) la sua funzione.”
[20] Si veda GRASSO, G.(2021), Il PNRR e l’attuazione dell’ufficio per il processo, disponibile on line sul sito https://lamagistratura.it/organizzazione-giudiziaria-e-deontologia/il-pnrr-e-lattuazione-dellufficio-per-il-processo/, che ha anche acutamente osservato come nel dare forma a questo istituto, nonostante le richieste della magistratura associata, il legislatore non abbia scelto la strada di costituire un vero e proprio “ufficio del giudice”, sul modello del cabinet, composto almeno da un assistente giudiziario e da un segretario assegnati al singolo magistrato, come accade, ad esempio, nella Corte costituzionale italiana (ove accanto alla struttura amministrativa vi sono degli assistenti di studio) o nella Corte di giustizia dell’Unione europea (in cui ciascun giudice o avvocato generale dispone di più référendaire) o in altre realtà europee, quantomeno a livello di corti supreme. Al contrario osserva l’Autore come sia stato elaborato il modello di un “ufficio per il processo” a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, così però incorrendo nel rischio di rendere meno efficace l’effettivo supporto a ciascun magistrato, con possibili disomogeneità a livello territoriale in ragione delle differenti risorse disponibili anche sul piano numerico.
[21] Si veda in tal senso la ricca rassegna normativa e regolamentare offerta da CIVININI, M. G. (2021), ibidem, p. 174 e segg., a cui si farà riferimento nel presente paragrafo.
[22] Dunque ad avviso di CIVININI, M. G. (2021), ibidem, p. 176, il modulo organizzativo individuato nell’UPP usciva da quella stagione di interventi normativi tratteggiato secondo i seguenti caratteri: a. modello operativo di management incentrato sul gruppo o team, sull'interoperabilità, sull'agile distribuzione e interazione delle competenze; b. obiettivo: garanzia di ragionevole durata dei processi; c. adozione obbligatoria; d. coerenza tra progetto tabellare, programma di gestione e progetto organizzativo dei servizi amministrativi; e. applicazione, previa analisi dei settori che necessitano maggior supporto, non generalizzata a tutto l'ufficio ma solo laddove è richiesto un intervento di eliminazione dell'arretrato e miglioramento dei tempi di durata dei processi; f. atruttura a servizio dell'ufficio e di suoi settori e obbiettivi specifici e non dei singoli magistrati; g. composizione: giudici, personale amministrativo, tirocinanti, GOP; h. coordinamento: presidenti di sezione o coordinatore UPP.
[23] Si veda CIVININI, M. G. (2021), ibidem, p. 177, che tuttavia ha individuato anche quali ostacoli al funzionamento del modello delineato dalle norme legislative e regolamentari citate la sottrazione di risorse costituire dai GOP, che in molti casi hanno trovato nel recente concorso per direttori di cancelleria uno strumento per una collocazione lavorativa più stabile e sicura, nonché nella imprevedibilità statistica e nella disomogeneità geografica del reclutamento dei tirocinanti, sempre differenziata negli anni e nei singoli uffici giudiziari.
[24] Per una completa disamina della tempistica di attuazione dell’UPP secondo il PNRR si veda CIVININI, M. G. (2021), ibidem, p. 179.
[25] Riflessioni tratte da CIVININI, M. G. (2021), ibidem, p. 183 e segg., che suggerisce anche una serie di interlocuzioni fra svariati soggetti istituzionali che potrebbero contribuire a facilitare l’attuazione delle riforme.
[26] BIARELLA, L. (2021), Reclutamento addetti all'Ufficio del Processo: a che punto siamo?, disponibile on line sul sito https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/20/reclutamento-addetti-ufficio-del-processo-a-che-punto-siamo.
[27] Come risulta dai dati raccolti fra il 1977 ed il 2020 (visibili sul sito https://italiaindati.com/disoccupazione-in-italia/) il divario fra nord e sud nel livello di disoccupazione è rimasto costante, mostrando tassi di dioccupazione al sud superiori alla media nazionale. Ad esempio secondo l’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, i cui risultati sono visibili on line all’indirizzo https://www.snalv.it/disoccupazione-si-allarga-il-divario-tra-nord-e-sud/, le province italiane con il più basso tasso di occupazione nel 2018 erano Trapani (38,4%), preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8); in senso contrario la situazione a Bolzano, con il 73,5% della popolazione occupata, Bologna con il 72,4% e Belluno con il 70,4%.
[28] Si legga in tal senso esemplificativamente da ultimo la forte protesta manifestata dagli industriali palermitani all’indomani dell’arresto di un indiziato di appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di alcuni suoi presunti prestanome in attività di ristorazione ed edili. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia nell’articolo apparso on line all’indirizzo https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2021/04/14/lattacco-degli-industriali-palermitani-i-grandi-marchi-cercano-il-mafioso-012df6c6-6cfe-43b0-b40a-d424ce2b7eef/, gli imprenditori rappresentati da Assindustria hanno infatti evocato il concreto rischio di un mercato inquinato.
[29] In realtà maggiori effetti per lo sviluppo del Meridione possono prevedersi in esito ai lavori della Commissione Interministeriale per la Giustizia nel Sud, istituita congiuntamente dalla Ministra per la Giustizia Marta Cartabia e dalla Ministra per il Sud Mara Carfagna con l’obiettivo di migliorare le condizioni di legalità e sicurezza necessarie per favorire lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, in coerenza con le priorità indicate dal governo nel PNRR, in particolare individuando best practices adattabili al Mezzogiorno e formulando proposte per migliorare l’efficienza del settore e l’edilizia giudiziaria. Tuttavia la Commissione, i cui lavori sono stati avviati con la prima riunione tenutasi il 5 agosto 2021 e che sarebbero stati destinati ad essere conclusi il 30 settembre 2021 salvo proroga di due mesi, non ha ancora rassegnato alle Ministre la propria relazione conclusiva, dalla quale potranno senz’altro trarsi spunti significativi in merito all’effetto di un’eventuale riforma della giustizia per il meridione d’Italia.
[30] Malgrado qualche iniziale resistenza che, secondo CIVININI, M. G. (2021), ibidem, 183, è prevedibile, dal momento che “la sostanziale inesperienza di gestione di uffici per il processo, unita al senso di disorientamento che può prendere presidenti e dirigenti davanti all'improvvisa immissione in servizio di un così alto numero di personale, associata alle inevitabili preoccupazioni di base (da “dove li metto?” a “i punti rete non ci bastano” e “i pc non arrivano”) è dato che deve essere preso in considerazione e che non può essere sottovalutato. E’ compito della rete di presidenti e presidenti di sezione e dirigenti, col supporto del Ministero, di valutare rischi e difficoltà obbiettive, di discuterli coi giudici e col personale e di individuare soluzioni fattibili, trasparenti, condivise.”
[31] Riferimenti tratti da CAPONI , R. (2021), Un orizzonte aperto su una nuova forma di vita giudiziaria: l’ufficio per il processo, in Questione Giustizia, 3/2021, 171-172.