I. Considerazioni introduttive.
I.1 Il nuovo testo dell'art. 2929 bis, c.c. ([1]), è stato introdotto in considerazione, per un verso, dell'ingente numero di procedimenti per revocatoria contro atti di alienazione o di “segregazione”, sospettabili di finalità elusiva o comunque lesivi della garanzia patrimoniale del credito e, per altro verso, del fatto che il rimedio della revocatoria (al quale, fino all'entrata in vigore della norma in esame, il creditore ha dovuto far ricorso per poter aggredire beni fatti oggetto di uno di quegli atti) richiede tempi tali, dalla domanda al passaggio in giudicato della sentenza, da essere inefficace e da indurre spesse volte il creditore a transazioni anche assai gravose pur di ottenere qualcosa, presto e con certezza, a fronte della possibilità di ottenere il tutto solo dopo lunga attesa.
La nuova disposizione ha, nell’ottica del legislatore ([2]), lo scopo di accelerare il soddisfacimento del diritto dei creditori titolati ([3]), lo scopo di ridurre il contenzioso ([4]); essa, probabilmente, mira anche, come è stato detto ([5]), a porre un freno al “proliferare scellerato e vergognoso di atti ... in spregio non solo a qualsiasi regola del diritto civile e penale ma, soprattutto, ai pilastri fondanti una società civile” ([6]).
Per realizzare queste finalità, l'articolo 2229 bis, c.c. ha delineato un meccanismo che si incentra su tre elementi: un ampliamento dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo -il creditore può pignorare beni che non sono di (piena) proprietà del debitore ma sono di un terzo o formano un patrimonio separato-([7]); l' inversione del rapporto tra processo di cognizione e processo esecutivo -quest'ultimo può essere immediatamente iniziato (senza necessità del previo esperimento della revocatoria) e un processo di cognizione si ha solo nell'eventualità in cui il debitore, il terzo avente causa dal debitore o un altro interessato propongano un incidente oppositivo per recuperare all'atto gli effetti posti nel nulla dalla trascrizione del pignoramento-; l'imposizione, a carico degli opponenti, dell'onere della prova della inesistenza dei presupposti applicativi del meccanismo stesso ([8]).
II. Spunti di carattere processuale.
La norma presenta molteplici profili d'interesse. Si offrono qui alcuni spunti di carattere processuale.
II.1 La legittimazione attiva.
La legittimazione ad avvalersi dell'art. 2929 bis spetta al creditore munito di titolo esecutivo, il cui diritto sia sorto anteriormente al compimento dell'atto pregiudizievole, ancorché il titolo esecutivo sia invece venuto in essere dopo il compimento dell' atto ([9]).
A differenza della revocatoria, la norma non è utilizzabile dal creditore “successivo” a prescindere da ciò che l'atto sia stato compiuto al preciso fine di svuotare o rendere inattaccabile il patrimonio del disponente che poi si indebita.
E' stato affermato che la legge, sebbene faccia riferimento espresso, puramente e semplicemente, al creditore, deve essere intesa come facente riferimento al creditore a titolo oneroso ([10]).
L'affermazione, priva di appiglio testuale, non appare giustificabile, neppure nell'ottica propria di chi ne è l'autore, di un bilanciamento tra l'interesse del creditore e l'interesse dell'avente causa dal debitore o del beneficiario del vincolo di destinazione, posto che si tratta di interessi acquistati tutti a titolo gratuito ma quello del creditore antecedentemente rispetto agli altri; del resto, sul piano sistematico, l'azione revocatoria, che al pari del meccanismo di cui all'art. 2929 bis è uno strumento di tutela del credito, è data al creditore a prescindere dalla gratuità o onerosità del titolo di acquisto del diritto.
La norma attribuisce poi al creditore anteriore, munito di titolo esecutivo, la legittimazione ad intervenire, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, nell'esecuzione da altri promossa ([11]).
L'esecuzione in cui il creditore che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2929 bis, c.c. è legittimato ad intervenire, è certamente quella promossa da altro creditore del debitore-disponente ai sensi dello stesso art. 2929 bis. c.c.
Si discute se sia anche l'esecuzione promossa dal creditore del terzo avente causa dal debitore.
Dato che l'art. 2929 bis, nel prevedere la facoltà di intervento, non distingue a seconda che il processo esecutivo sia iniziato sul bene del terzo ai sensi della stessa norma ovvero sia iniziato dal creditore del terzo (nelle forme del pignoramento presso il debitore), l’intervento ex art. 2929 bis, c.c., deve considerarsi ammissibile anche nel secondo caso, coerentemente con la ratio legis di favorire il creditore.
In senso contrario ([12]) è stato detto che il creditore del dante causa non potrebbe intervenire nella esecuzione promossa dal creditore dell'avente causa “perché egli interverrebbe in una esecuzione nella quale il debitore esecutato non è anche suo debitore” ([13]).
In realtà, il fatto che il creditore del dante causa non sia creditore del terzo, non è ostativo a ché il creditore del dante causa intervenga ai sensi dell'art. 2929 bis, c.c. nell'esecuzione promossa contro il terzo da un creditore del terzo stesso: premesso che intervenendo ai sensi dell'art. 2929 bis, c.c. il creditore del dante causa interviene in una esecuzione relativa ad un bene che, per lui, è del (suo) debitore, il punto è solo quello per cui il creditore deve coinvolgere il debitore-dante causa e a tal fine occorre, ed però anche sufficiente, che egli notifichi il ricorso di intervento anche al debitore e che nel ricorso dichiari di intervenire ai sensi dell’art. 2929-bis c.c., esplicitandone i presupposti ([14]) ([15]).
II.2 La forma dell'esecuzione in genere e in caso di atto segregativo non traslativo.
La legge stabilisce la forma dell'esecuzione da seguire in caso di trasferimento del bene a terzi: “Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario” ([16]).
L’esecuzione ha ad oggetto un bene del terzo ([17]) e pertanto la forma dell'esecuzione è quella disciplinata dagli art. 603 e 604 c.p.c. ([18]).
Occorre che il titolo esecutivo e il precetto siano notificati al debitore ed al terzo proprietario; il precetto e l'atto di pignoramento devono contenere l'indicazione dell’immobile che si intende espropriare, il riferimento all'art. 2929 bis -essenziale a spiegare perché il procedente, pur avendo un titolo esecutivo contro il dante causa, si rivolge al terzo-, l'indicazione che il bene è stato oggetto di atto a titolo gratuito a favore del terzo, l'indicazione della data di trascrizione dell’atto stesso; il precetto deve contenere la dichiarazione di avvenuta notifica del titolo esecutivo anche al terzo e il pignoramento deve contenere la dichiarazione di avvenuta notifica del titolo esecutivo e del precetto anche al terzo.
La legge non regola la forma dell'esecuzione in caso di atto di segregazione non traslativo ([19]).
In dottrina si registrano due tesi: per l' una, devono sempre essere seguite le forme dell'esecuzione contro il debitore ([20]); per l'altra, occorre invece distinguere a seconda che l'amministrazione del bene rimanga al debitore disponente oppure venga attribuita ad un terzo: se l'amministrazione resta al debitore ([21]), devono essere seguite le forme dell'espropriazione presso il debitore; se l'amministrazione viene affidata ad un terzo, devono essere seguite le forme del pignoramento sia contro il debitore sia contro il terzo proprietario, giacché, sebbene l'amministratore non sia pieno proprietario ma sia titolare di una posizione funzionale ai bisogni di terzi, l'adozione (anche) delle forme del pignoramento contro il terzo proprietario si impone al fine di sottrarre i beni a tale disponibilità funzionale ([22]).
Va peraltro evidenziato che la categoria stessa dell'atto segregativo, attributivo del potere di gestione ma non traslativo, è (una categoria) controversa dato che, per un forte orientamento dottrinario, il potere di gestione integra il contenuto di una posizione di diritto reale -variamente descritta come atipico diritto di proprietà nell'interesse altrui ([23]) o come atipico diritto di gestire il bene e di disporne, separato dalla titolarità (che resta al conferente conformandosi come “aspettativa su ciò che avanzi del fondo quando esso abbia esaurito la sua funzione”) ([24]) o, ancora, come diritto di usufrutto o assimilabile all'usufrutto ([25]), e quindi l'atto attributivo di quel potere di gestione è un atto (costitutivo e) traslativo. L'adesione a questo orientamento non incide sulla conclusione per cui, nel caso dell’atto (da considerarsi) traslativo, devono essere adottate le forme della espropriazione contro il debitore e contro il terzo proprietario, tranne che nell’ipotesi in cui il diritto del terzo sia configurato come usufrutto in senso stretto, perché allora dovrebbe applicarsi il capoverso del secondo comma dell’art. 2929 bis, c.c. ([26]).
III.3 Il termine annuale tra la trascrizione dell'atto a titolo gratuito e la trascrizione del pignoramento.
L'art. 2929 bis stabilisce che il creditore deve trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole ([27]).
Si tratta di un termine di decadenza; non si applicano quindi le regole sulla sospensione e sulla interruzione ([28]).
Il mancato rispetto del termine può essere contestato in sede di opposizione e non è rilevabile d'ufficio.
Ove si ammetta che tra i beni mobili “iscritti in pubblici registri” possano essere incluse le quote di srl, il termine annuale entro cui deve essere trascritto il pignoramento decorre dalla data della iscrizione dell'atto avente ad oggetto tali quote, nel registro delle imprese ex art. 2471 c.c. ([29]).
L'ultimo comma dell'art. 2929 bis, c.c. stabilisce che “L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento”.
La norma ha riguardo solo all'acquisto dal contraente immediato.
Essa va tuttavia interpretata estensivamente perché l'esigenza di tutela del creditore è identica e identicamente prevalente rispetto all'interesse dell'acquirente, tanto che si tratti di acquirente dall'avente causa tanto che si tratti di acquirenti successivi, sempre che in questo caso siano gratuiti anche tutti gli acquisti precedenti.
A proposito degli atti a titolo gratuito, successivi al primo, “il termine dell’anno decorrerà dal primo dei negozi e non da ciascuno di essi (atto pregiudizievole, per la norma resta quello considerato dal 1° co.)” ([30]).
Per ciò che concerne l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, si è posta la questione del coordinamento della previsione normativa che ancora la decorrenza del termine alla trascrizione, con la doppia pubblicità dell'atto costitutivo e di dotazione del fondo, soggetto ad annotamento ex art. 162 c.c. e a trascrizione ex art. 2647 c.c.
In dottrina è stato affermato sia che debba farsi riferimento alla trascrizione ([31]) sia che debba farsi riferimento invece alla “trascrizione e alla annotazione” ([32]).
La questione merita maggiore un approfondimento.
Occorre intanto richiamare l'opinione consolidata in giurisprudenza, che riconosce alla annotazione effetti dichiarativi e assegna alla trascrizione funzione solo di notizia([33]).
Occorre poi richiamare l'insegnamento della dottrina largamente maggioritaria ([34]), per cui, nell'ipotesi di atto di conferimento con efficacia traslativa della proprietà del bene, sono necessarie due trascrizioni e precisamente, una, ai sensi dell'art. 2643, n. 1 o 3, c.c., a carico del disponente ([35]) e a favore dei coniugi o del coniuge a cui sia trasferito il bene, e una, ai sensi dell'art. 2647 c.c., al fine di far emergere il vincolo di indisponibilità, a carico dei coniugi o del coniuge a favore dei quali o de1quale è stato disposto il trasferimento ([36]) ([37]); nell'ipotesi in cui l'atto di conferimento non sia traslativo della proprietà del bene ma sia (costitutivo e al tempo stesso) traslativo del solo diritto di gestione del bene, sono necessarie una trascrizione a carico del conferente (il terzo o il coniuge proprietario esclusivo) e a favore di entrambi i coniugi (in caso di conferimento da parte del terzo) o del solo coniuge non proprietario (in caso di conferimento da parte dell'altro), ai quali o al quale viene attribuito un diritto di usufrutto o assimilabile all'usufrutto, ai sensi dell'art. 2643, n. 2, c.c. o dell' art. 2645, c.c. ([38]), e, ancora, la trascrizione finalizzata a far emergere il vincolo di indisponibilità, a carico dei coniugi o del solo coniuge non proprietario, ex art. 2647 c.c.
In conseguenza di questo sistema, alla trascrizione, ex art. 2643 c.c. o 2645 c.c., nei registri particolari del singolo bene conferito, si correla l'opponibilità dell'atto traslativo mentre alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio, si correla l'opponibilità del vincolo di indisponibilità.
Nell'ulteriore ipotesi di atto di conferimento posto in essere nell'ambito della convenzione istitutiva del fondo patrimoniale, conclusa tra i coniugi riguardo ad un bene ad essi comune, senza, quindi, alcun effetto traslativo (della proprietà o dell'usufrutto) ma con effetto esclusivamente “segregativo”, vi è solo la trascrizione del regime patrimoniale istitutivo del vincolo, a favore e a carico di entrambi i coniugi, ex art. 2647 c.c.
Tutto ciò considerato, le due tesi sopra riportate paiono riferibili a quest'ultima ipotesi.
La prima tesi è legata alla lettera della legge ed è coerente con l'impostazione critica verso l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e che ravvisa nella trascrizione la forma di pubblicità con funzione dichiarativa ([39]).
La seconda tesi (con le specificazioni di cui subito infra) appare preferibile perché l'interpretazione rigida della lettera della legge non consente di tener conto della specificità del sistema pubblicitario del fondo patrimoniale, siccome interpretato dalla giurisprudenza con l'avallo di vasta dottrina e soprattutto trascura di considerare che se la ratio legis è quella di “colpire il debitore che “sottrae” beni al creditore mediante un atto a lui opponibile, l’espressione “data in cui l’atto è stato trascritto” va intesa –per gli atti aventi a oggetto immobili che prevedono per l’opponibilità un mezzo diverso dalla trascrizione- come “data in cui l’atto è stato reso opponibile” ([40]).
Pertanto: in caso di vincolo non traslativo, il termine non decorre fino alla annotazione e la trascrizione (ai sensi dell'art. 2647 c.c.) non conta, perché fino alla annotazione non vi è, per il creditore procedente, né un atto di destinazione né un pregiudizio e quindi il creditore può agire ordinariamente contro il debitore senza riferimento all'art. 2929 bis; in caso di convenzione istitutiva del fondo con conferimento traslativo, il termine annuale decorre dalla data della annotazione del regime patrimoniale se la annotazione è eseguita prima della trascrizione (ai sensi dell'art. 2643 c.c. o dell'art. 2645 c.c.); nello stesso caso, il termine decorre invece dalla trascrizione, se questa è eseguita prima della annotazione, rilevando la situazione, allora, non come atto segregativo del bene conferito nel fondo patrimoniale ma come atto traslativo; in caso di successiva esecuzione delle due forme pubblicitarie dell'atto di conferimento atto traslativo, il termine resta ancorato alla data della prima pubblicità e non si sposta in avanti a partire dalla seconda, in quanto è dalla prima che si verifica l'emersione dell'atto in una delle due forme prese in considerazione dalla norma ([41]) come presupposto per l'esercizio (tempestivo) del diritto di procedere al pignoramento.
III.4 Il rapporto tra il meccanismo previsto dall'art. 2929 bis, c.c. e l'azione revocatoria.
L'introduzione dell'art. 2929, bis c.c., ha fatto sorgere il problema del rapporto tra il meccanismo previsto da tale articolo e l'azione revocatoria.
Merita premettere che l'uno è tutt'altra cosa rispetto all'altra: si tratta infatti non di un'azione volta alla conservazione della garanzia patrimoniale ma di un mezzo di soddisfacimento diretto del credito ([42]); esso si sostanzia nel riconoscimento, in favore del creditore (che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma della norma), del diritto di rendere inefficace l'atto pregiudizievole mediante la trascrizione del pignoramento ([43]); si tratta di uno strumento che opera sul piano sostanziale e non processuale. Le definizioni che ne sono state date di “revocatoria per saltum”, “revocatoria semplificata”, “revocatoria accelerata” e simili, sono fuorvianti: se il debitore, il terzo o un qualche altro interessato non propongono opposizione all'esecuzione, non vi è alcuna azione né alcuna pronuncia giudiziale di sorta ([44]) ([45]).
Tanto premesso, secondo una tesi ([46]), il rapporto tra il nuovo mezzo di tutela del credito e la revocatoria è tale per cui, laddove l’ambito di applicazione dell’uno e quello dell’altra coincidono, il creditore non può più agire in revocatoria.
Ciò in quanto, considerato che “sul piano della successione delle leggi nel tempo, l’art. 2929 bis, c.c., si presenta come una norma di natura speciale o eccezionale rispetto all’art. 2901 c.c. e quindi, in base al principio espresso nel brocardo lex posterior derogat priori, parzialmente abrogativa della stessa disposizione”, l'eventuale azione revocatoria sarebbe inammissibile per difetto di una disposizione a tutela della posizione giuridica vantata dall’attore, oppure in quanto, considerato che il meccanismo dell art. 2929 bis consente di aggredire direttamente il bene alienato o vincolato e rende la revocatoria “superflua”, l'eventuale azione revocatoria, oltre ad integrare un “abuso del processo”([47]), andrebbe incontro ad una sentenza di rigetto in rito per difetto della condizione di cui all’art. 100 c.p.c.
Prevale tuttavia la tesi opposta, in forza della quale, pur dopo l'introduzione del nuovo istituto, il creditore ha la facoltà di ricorrere all'azione revocatoria ordinaria anche nell'ipotesi in cui l'atto pregiudizievole rientri fra quelli che legittimano l'immediato pignoramento ex art. 2929 bis c.c. e l'attore risulti munito di titolo esecutivo per un credito anteriore al suo compimento ([48]).
Questa tesi tra fondamento dalla lettera dell'art. 2929 bis, c.c. laddove è previsto che il creditore, in presenza delle condizioni stabilite nella prima parte del primo comma della norma, può precedere ad esecuzione forzata “ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia” (se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto): la disposizione contenuta nell'art. 2929 bis, c.c. è sì speciale rispetto a quella contenuta nell' 2901 c.c. ([49]) e tuttavia essa, per come è formulata, non è incompatibile con la norma generale né quindi tacitamente abrogativa della norma generale; essa, al contrario, si (è) affianca(ta) alla norma generale dando al creditore l'alternativa tra il procedere al pignoramento immediato e chiedere la revocatoria.
La tesi maggioritaria si basa anche su considerazioni relative all'interesse ad agire in revocatoria per chi può agire ex art. 2929 bis: nei casi in cui vi sia incertezza sulla sussistenza dei presupposti dell'esecuzione immediata e comunque e massimamente nel caso in cui sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 2929 bis, comma 3°, il creditore, agendo esecutivamente beneficia degli effetti della trascrizione del pignoramento ma solo agendo in revocatoria (anche riconvenzionalmente rispetto all' opposizione), beneficia degli effetti della trascrizione della domanda giudiziale, di cui agli artt. 2901, comma 4 c.c., e dell'art. 2952 c.c., e pertanto evita di soccombere nell'eventuale conflitto con il terzo subacquirente dall'avente causa del debitore o con il terzo creditore ipotecario o creditore pignoratizio dell'avente causa del debitore, che abbiano trascritto il loro titolo o il pignoramento dopo la trascrizione della domanda, ove l'opposizione sia accolta ([50]).
Può infine aggiungersi che la tesi maggioritaria, a differenza della tesi minoritaria, non espone il creditore il quale si trovi in una situazione di assenza di certezza assoluta sui presupposti dell'art. 2929 bis, c.c. all'alternativa tra agire ugualmente ex art. 2929 bis per non incorrere nella dichiarazione di inammissibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., potendo però incorrere nella sanzione della responsabilità per danni ove fosse ritenuto in colpa per avere agito ex art. 2929 bis senza avere certezza della possibilità di avvalersi della norma, oppure agire ex art. 2901 c.c., per non incorrere in sanzioni, ma col rischio di andare incontro ad una pronuncia di inammissibilità.
Detto questo quanto alla coesistenza del meccanismo di cui all'art. 2929 bis e dell'azione revocatoria, occorre guardare ad ulteriori profili problematici del rapporto tra l'uno e l'altra.
Vi è, innanzi tutto, quello relativo al se l'azione revocatoria resti esperibile per il creditore che non abbia agito ex art. 2929 bis, c.c. entro l'anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole ([51]).
Secondo una tesi, la risposta dovrebbe essere negativa o perché, trascorso l'anno, vi sarebbe un legittimo affidamento delle parti del negozio pregiudizievole sulla ormai acquisita stabilità dello stesso ([52]) o perché, trascorso l'anno, «il soddisfacimento del creditore non è stato pregiudicato dall'alienazione a titolo gratuito effettuata dal debitore, ma dall'inerzia del creditore che, pur potendo eseguire il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. in virtù della temporanea inopponibilità ex lege, non ha proceduto all'esecuzione entro l'anno dalla trascrizione» ([53]).
La tesi non appare convincente: al primo argomento è da obiettare non solo che esso finisce per porre ingiustificatamente il creditore facultizzato ad agire ex art. 2929 bis, c.c. in una posizione peggiore rispetto al creditore privo di titolo esecutivo, posto che quest'ultimo, a differenza del primo, potrebbe agire ex art. 2901 c.c. anche dopo l'anno, ma soprattutto che esso postula un legittimo affidamento delle parti del negozio pregiudizievole, che non è postulabile perché l'atto rimane sottoponibile a revocatoria per iniziative di altri creditori ([54]); al secondo argomento è da obiettare che esso confonde tra causa del pregiudizio e mancata attivazione per rimuovere il pregiudizio (il pregiudizio deriva in effetti dall'atto e non dal mancato esercizio del potere esecutivo finalizzato a rimuovere gli effetti dell'atto stesso).
In conclusione, quindi, in ordine a questo primo profilo problematico, deve dirsi che il creditore può procedere ex art. 2929 bis, c.c. per un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole e, trascorso l'anno, può ancora avvalersi della azione revocatoria.
Altri problemi ancora si pongono quando il creditore, dopo avere agito ex art. 2901 c.c., ovvero dopo aver ottenuto una sentenza di revoca non ancora definitiva, agisce con l'esecuzione immediata ex art. 2929 bis, c.c.
In primo luogo, vi è da qui da chiedersi se il creditore abbia o non, questa possibilità di agire.
In senso contrario, è stato affermato che il creditore, avendo agito in revocatoria, ha consumato il potere di agire in via esecutiva immediata perché il pignoramento diretto determina la “pendenza virtuale” -e suscettiva di divenire concreta con la proposizione dell'opposizione all'esecuzione- del petitum revocatorio ([55]).
L'affermazione non sembra condivisibile: oltre al rilievo per cui la coincidenza di oggetto tra eventuale opposizione e oggetto della revocatoria è possibile ma non necessaria perché l'opposizione potrebbe riguardare presupposti specifici dell'art. 2929 bis, c.c. quali l'anteriorità del credito o la tempestività della trascrizione del pignoramento, sta il rilievo generale per cui, proprio perché l'opposizione è solo un'ipotesi, non può ritenersi che essa osti al ricorso all'art. 2929 bis; ove poi l'opposizione venga effettivamente proposta e riguardi gli stessi profili oggetto della revocatoria, vi sarà la necessità di disporre la riunione della cause ai sensi dell'art. 39 c.p.c. o dell'art. 273 c.p.c.
Né pare che sorgano difficoltà per il caso in cui, a seguito della opposizione all'esecuzione, vi siano i presupposti per la sospensione dell'esecuzione: tali difficoltà sono state ravvisate per il fatto che -si è detto- il giudice potrebbe sospendere l'esecuzione ma anche l'opposizione dovrebbe essere a sua volta sospesa in attesa della definizione della revocatoria e se poi, dopo l'accoglimento della revocatoria, fosse riassunta ai sensi dell'art. 297 c.p.c., potrebbe essere infine accolta per difetto dei presupposti specificamente richiesti dal primo comma dell'art. 2929 bis, c.c. ([56]); in realtà, una volta che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso l'esecuzione nell'esercizio della sua competenza funzionale a provvedere sul punto, l'opposizione non dovrebbe essere a sua volta sospesa ma dovrà essere dichiarata la litispendenza o la connessione per pregiudizialità rispetto alla revocatoria, con conseguente applicazione dell'art. 39 c.p.c. e dell'art. 273 c.p.c.
Ciò detto, si pone poi il problema del se il pignoramento diretto determini il sopravvenire del difetto di interesse e la cessazione della materia del contendere relativamente alla revocatoria ordinaria.
Malgrado affermazioni in questo senso ([57]), non sembra che sia così perché «il "venir meno dell'interesse", suscettibile di portare alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, deve essere oggettivo e concernere entrambe le parti del rapporto processuale [e] invece, nel caso di pauliana seguita da pignoramento diretto, non vi è alcun venir meno oggettivo delle ragioni del contendere (poiché le stesse potranno essere dispiegate nuovamente in sede di opposizione esecutiva) e l'unico interesse che risulterebbe parimenti (se non più intensamente) soddisfatto è quello del creditore, mentre resta del tutto priva di considerazione la prospettiva del debitore» ([58]).
Deve inoltre anche a questo proposito richiamarsi quanto si è osservato sopra e cioè che ([59]) chi ha agito ex art. 2929 bis, c.c., ha il beneficio degli effetti della trascrizione del pignoramento ex art. 2913 c.c., ma non ha il beneficio degli effetti della trascrizione della domanda giudiziale, di cui usufruisce invece chi agisce in revocatoria ai sensi dell’ art. 2901, comma 4 c.c., e dell'art. 2952 c.c.: pertanto, se il creditore agisce in applicazione dell'art. 2929 bis, c.c. può avere interesse a portare avanti anche la revocatoria per evitare di subire, in caso di accoglimento della opposizione all'esecuzione promossa ai sensi dell'art. 2929 bis, comma 3°, c.c., la perdita degli effetti della trascrizione del pignoramento senza avere frattanto acquisito gli effetti della trascrizione della domanda revocatoria.
In appendice merita osservare che mentre l'esperibilità dell'azione ex art. 2929 bis, c.c., mentre non esclude la revocatoria ordinaria, rende invece privo di interesse il ricorso per sequestro conservativo contro il terzo proprietario (a differenza di quanto avviene laddove vi sia da agire o si agisca con la revocatoria ordinaria).
III.5 Sulle opposizioni.
Il debitore, il terzo avente causa e qualunque altro interessato può proporre opposizione contro l'esecuzione preannunciata o intrapresa ex art. 2929 bis c.c., nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, dell'opposizione agli atti esecutivi e dell'opposizione di terzo all'esecuzione.
Con l’ opposizione all'esecuzione, che è regolata ordinariamente secondo gli artt. 615 e ss., c.p.c., il debitore e il terzo avente causa possono contestare, oltre che l'espropriabilità del bene, la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2929 bis, c.c.; possono quindi far valere che l'atto non ha recato pregiudizio al creditore ([60]), che il credito non è sorto prima dell'atto dispositivo, che l'alienazione non è avvenuta a titolo gratuito, che il pignoramento non è stato trascritto entro l'anno dalla trascrizione dell'atto, che il credito non esiste.
Quest'ultima contestazione, per quanto concerne il debitore e un credito portato in un titolo giudiziale, è soggetta al limite della litispendenza o del giudicato (per cui la contestazione non può essere fondata su ragioni che possono essere fatte valere o che avrebbero potuto essere fatte valere davanti al giudice del titolo), mentre per quanto concerne il terzo non è soggetta allo stesso limite perché il titolo giudiziale da cui risulta il credito, se è stato emesso all’esito di un processo in cui è stato parte il debitore, non è opponibile al terzo il quale non è un avente causa dal debitore rispetto alla situazione –il credito, appunto- oggetto di quel giudizio.
L'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. è proponibile da parte del soggetto, diverso dal debitore-disponente e dall'avente causa dal debitore, “interessato alla conservazione del vincolo sul bene pignorato” ([61]).
La tutela del debitore, del terzo avente causa e degli altri interessati trova un momento centrale nella sospensione dell'esecuzione ([62]): infatti, se l'esecuzione non è sospesa e il bene viene venduto, gli opponenti, pur vittoriosi, difficilmente, dati i tempi di esaurimento dell'opposizione rispetto a quelli di espletamento della procedura esecutiva, ottengono un risultato davvero utile, considerato che essi non possono mettere in discussione l'acquisto; in tale caso, il terzo può solo soddisfarsi sul prezzo in via subordinata rispetto al credito procedente e agli intervenuti, salvo il risarcimento del danno, spettante al debitore, al terzo e ad ogni altro interessato vittorioso, nei confronti del creditore che abbia agito senza la normale prudenza ed eventualmente anche nei confronti dell'acquirente in ipotesi di sua collusione con il creditore.
E' stato evidenziato ([63]) che l’art. 615, c.p.c. prevede che il giudice sospende “l’efficacia esecutiva del titolo” e che nel caso dell’opposizione a precetto fondata sull’insussistenza dei presupposti dell’art. 2929 bis, c.c., vengono in considerazione elementi che possono essere estranei al diritto di credito o al titolo esecutivo, talché deve ammettersi una interpretazione estensiva dell’art. 615, 1º comma, c.p.c., per adeguare la disciplina generale all’istituto dell’art. 2929 bis c.p.c., e deve dunque ammettersi che il giudice dell’opposizione a precetto possa dichiarare provvisoriamente improcedibile l’azione esecutiva, per difetto dei presupposti previsti dall’art. 2929 bis c.c.; per effetto di ciò “si verifica una particolare situazione processuale in cui, sospeso il procedimento esecutivo per difetto delle condizioni dell’art. 2929 bis, c.c., rimane pienamente efficace il titolo esecutivo … il creditore mantiene il diritto alla soddisfazione coattiva del diritto di credito incorporato nel titolo e, notificando nuovamente il precetto al debitore (senza alcuna indicazione del bene del terzo e senza riferimento all’art. 2929 bis, c. c.), può esperire il pignoramento sui beni dello stesso obbligato”.
III.6 Sulla ripartizione dell'onere della prova.
L'azione esecutiva ex art. 2929 bis c.c., è esperibile semplicemente allegando, nell'atto di precetto, che vi sono i presupposti per il relativo esperimento.
Il problema dell'onere della prova si pone allorché il debitore, il terzo avente causa dal debitore o un altro interessato, propongono opposizione all'esecuzione o, a seconda dei casi, opposizione di terzo all'esecuzione.
In dottrina si registrano due tesi.
Per l'una è onere del creditore opposto dare prova della esistenza dei requisiti applicativi della norma.
A sostegno si osserva che l'attore sostanziale è il creditore e quindi è il creditore colui che deve provare la esistenza dei presupposti della propria azione, contestati dal debitore o dal terzi ([64]), con una sorta di assimilazione della fattispecie in esame a quella del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si osserva inoltre che dalla previsione secondo cui sia la conoscenza del pregiudizio sia il pregiudizio sono suscettivi di contestazione da parte del debitore e del terzo, si desume che essi sono elementi costitutivi della fattispecie e, come tali, devono essere provati dal creditore ([65]).
Si sottolinea ancora che far gravare l'onere della prova sul terzo significherebbe, per un verso, creare una differenziazione tra creditori titolati e creditori non titolati, in quanto gli uni, a seguito dell'opposizione, non dovrebbe provare nulla, mentre gli altri, agendo in revocatoria, sarebbero tenuti a dare la prova dei presupposti della revocatoria stessa ([66]) e significherebbe, per altro verso, pregiudicare le esigenze di difesa del terzo ([67]).
Su questo secondo versante è richiamata l'elaborazione giurisprudenziale per cui, in sede di revocatoria contro atti a titolo gratuito, il creditore è sostanzialmente esentato dall'onere della prova dell' eventus damni e della scientia fraudis, perché l'uno e l'altra sono tratti per presunzione dalla alterazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore ma questa esenzione vale nei confronti del debitore (su cui è di fatto scaricato l'onere di dimostrare la sufficienza del suo residuo patrimonio) ma non può valere per il terzo acquirente a titolo gratuito: non è ipotizzabile che questi possa avere sempre conoscenza della situazione patrimoniale complessiva del debitore (dai pubblici registri il terzo può sapere se il debitore ha diritti immobiliari o su mobili registrati ma non può sapere se ha disponibilità su conti correnti o strumenti finanziari) né dunque che sappia dello stato psicologico del debitore (la prova della ignoranza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca al creditore può essere data solo per presunzione desunta dalla prova della sussistenza di un patrimonio capiente e questa prova, come è stato appena detto, mentre può essere data dal debitore, di regola non può essere data -né pretesa- dal terzo).
Per l'altra tesi, è onere dell'opponente dare la prova della inesistenza dei presupposti applicativi della norma ([68]).
A supporto di questa tesi sta, in primo luogo, quanto si legge nella Relazione alla legge di conversione (da valorizzarsi come criterio ermeneutico, ai sensi dell'art. 12, 1° co., delle disposizioni preliminari al codice civile) dove si parla di presunzione di inefficacia; in secondo luogo, milita l'osservazione per cui la legge, consentendo l'esecuzione immediata senza un previo giudizio di cognizione, presume che i requisiti dell'azione esistano e quindi è onere dell'opponente provare i fatti costitutivi del fondamento della pretesa di conservare effetto ad un atto che, a seguito della trascrizione del pignoramento, ne è privo.
Sembra poi decisivo considerare che l'art. 2929 bis, c.c. è norma tesa a favorire i creditori di fronte ad atti che si presumono fraudolenti (tanto che possono essere resi immediatamente inefficaci): in coerenza con la ratio legis e con questa presunzione, l'onere della prova deve gravare non sul creditore ma su chi propone l'opposizione.
A quanto precede, si aggiunge che non può ipotizzarsi un parallelo con l'opposizione a decreto ingiuntivo perché in questa vi è una domanda dell'opposto, che è attore in senso sostanziale, e una contestazione di quella domanda da parte dell'opponente, che è convenuto in senso sostanziale, e, in linea con la posizione delle parti, l'onere della prova è ripartito ex art. 2697 c.c.; diversamente, nell'opposizione all'esecuzione ex art. 2929 bis, c.c., non vi è alcuna domanda del creditore ma vi è una domanda dell'opponente che è attore sia in senso formale sia in senso sostanziale e che deve provare i fatti fondativi della propria pretesa volta a far accertare l'efficacia dell'atto di disposizione o dell'atto segregativo.
Quanto poi all'argomento tratto dalla previsione normativa secondo cui sia la conoscenza del pregiudizio sia il pregiudizio sono suscettivi di contestazione, è stato sottolineato ([69]) che “il 4° comma dell'art. 2929 bis, c.c., prevede che la contestazione deve riguardare i presupposti per l'esecuzione immediata o (esplicitando quello che peraltro era un presupposto implicito) il pregiudizio oggettivo arrecato dall’atto o (elemento aggiuntivo) la conoscenza, da parte del debitore, di quello specifico pregiudizio e così ribadisce che questo elemento, benché di certo non integrante un presupposto, deve essere contestato dall'opponente; la contestazione riguarda elementi costitutivi dell'azione esecutiva e un elemento diverso; questo, in quanto elemento diverso, non deve, ex art. 2697 c.c., essere dimostrato dal creditore ma sta a chi lo nega dimostrarne l'inesistenza e se ciò vale per questo elemento vale anche per gli altri in quanto elementi che la legge presume”.
Infine anche l'affermazione per cui l'onere della prova non può gravare sul terzo perché ciò pregiudicherebbe le sue esigenze difensive in quanto il terzo di regola non ha modo di accertare l'integrale consistenza patrimoniale del debitore, è controbilanciata dall'affermazione, che ha pari consistenza, per cui anche il creditore può trovarsi nella condizione non ha modo di dimostrare che il debitore non ha una consistenza patrimoniale tale da escludere il pregiudizio prodotto dall'atto. Ed allora, tanto più tenuto conto della circostanza per cui il terzo sa che, acquisendo un diritto a titolo gratuito, è esposto per un anno dalla trascrizione dell'atto al rischio di vedere l'acquisto attaccato da un creditore del dante causa, fra il terzo che tende a conservare un'attribuzione ricevuta gratuitamente e il creditore che tende ad eliminare un pregiudizio, è da preferire il secondo.
III. 7 Il concorso tra creditori.
Il concorso tra creditori può aversi:
-tra più creditori che agiscono tutti ex art. 2929 bis, c.c., sullo stesso bene con pignoramenti successivi e poi riuniti in base all'art. 493 c.p.c.;
-tra il creditore che agisce ex art. 2929 bis, c.c. e il creditore che, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dello stesso articolo, interviene nell'esecuzione promossa da altri ([70]);
-tra il creditore che agisce ex art. 2929 bis e il creditore non munito di titolo esecutivo ma legittimato all'intervento secondo la normativa ordinaria dell'art. 499 c.p.c. Questa ipotesi è invero discussa perché vi è chi ritiene che, in ragione della eccezionalità dell'art. 2929 bis, possono intervenire nell'esecuzione promossa in base a tale norma solo coloro che hanno i requisiti di cui al primo comma della norma stessa ([71]). La soluzione estensiva (che tutela i creditori che hanno sequestrato il bene pignorato, i creditori garantiti da pegno o da prelazione risultante da pubblici registri ovvero titolari di somme di denaro risultanti da scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.) appare preferibile perché i creditori muniti dei requisiti di cui all'art. 499 c.p.c. sono considerati, proprio ex art. 499 c.p.c., meritevoli di una particolare tutela. L'intervento ex art. 499, comma 1, c.p.c. si risolve, ai sensi dell'art. 499, comma 2, c.p.c., nella legittimazione a partecipare alla distribuzione del ricavato;
-tra il creditore legittimato ad agire ex art. 2929 bis, c.c. e il creditore dell'avente causa che proceda al pignoramento del bene in via autonoma ed il cui pignoramento venga riunito con quello conseguente all'azione del creditore del dante causa, o che intervenga nell'espropriazione promossa ex art. 2929 bis, c.c.
Il concorso rifluisce nel riparto del ricavato dalla vendita o dalla assegnazione, ed è regolato sulla base della priorità della trascrizione del pignoramento: se il creditore del dante causa trascrive il pignoramento prima che il creditore dell'avente causa faccia altrettanto, il creditore dell'avente causa partecipa al concorso non su basi paritarie con il procedente ma, ex secondo comma dell'art. 2929 bis, c.c., subordinatamente rispetto a lui; se invece il creditore dell'avente causa trascrive il pignoramento prima che il creditore dell'avente causa trascriva il pignoramento ex art. 2929 bis, il creditore dell'avente causa prevale sul creditore del debitore.
In tutte le sopradette ipotesi di concorso, eventuali contrasti, anche involgenti la esistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 2929 bis, c.c., sono risolti dal giudice dell'esecuzione in sede di distribuzione ex art. 512 c.p.c.
Non c'è concorso quando un creditore agisce ex art. 2929 bis e un altro agisce in revocatoria ordinaria; in tale caso, poiché non è possibile sospendere l'esecuzione forzata o la distribuzione del ricavato in attesa della definizione del giudizio revocatorio e del passaggio in giudicato della relativa sentenza, perché la sospensione contrasterebbe con la ratio dell'art. 2929 bis, si avrà che, dati i tempi della revocatoria fino al passaggio in giudicato della sentenza, il creditore che agisce in revocatoria è destinato, con l'introduzione dell'art. 2929 bis, ad essere pregiudicato perché ottiene, tramite la revocatoria, la possibilità di agire esecutivamente allorché il processo esecutivo è, di regola, ormai estinto ([72]).
III.8 Il capoverso del secondo comma.
Il capoverso del secondo comma dell'art. 2929 bis prevede che “se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili” ([73]).
Il primo comma dell’art. 2812 c.c. si riferisce ai diritti di servitù, usufrutto, abitazione, uso; in questo caso il creditore può agire direttamente ed esclusivamente contro il debitore e far vendere il bene come libero da quei diritti.
Ove invece si tratti di diritti di superficie e di enfiteusi, gli stessi sono disciplinati non nel primo ma nel terzo comma dell’art. 2812 c.c. con la previsione che se l’acquisto di questi diritti è stato trascritto dopo l’iscrizione della ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti ossia l’art. 602 ss. c.p.c.; in applicazione analogica dell'art. 2812 c.c., si può ritenere che anche il creditore che agisce ex art. 2929 bis, c.c., deve seguire le forme della espropriazione contro il terzo proprietario essendo a quest'ultimo parificato il titolare del diritto di superficie e del diritto di enfiteusi ([74]).
E' discusso se i titolari dei diritti previsti dal primo comma dell’art. 2812 abbiano diritto di essere avvisati dell’eseguito pignoramento ai sensi dell’art. 498, poiché diventano, per effetto della vendita forzata che estingue il loro diritto, creditori privilegiati iscritti ([75]), o se debbano ricevere la notifica del precetto, in applicazione analogica dell’art. 603 c.p.c. ([76]), con l’indicazione del bene espropriando e del pignoramento in questo modo da assicurare, oltre al loro diritto di difesa, anche la continuità fra la trascrizione del pignoramento e quella del decreto di trasferimento. Sul punto vale ricordare che la Corte di Cassazione, con la sentenza 27 marzo 1993, n. 3722 ([77]), ha sostanzialmente recepito questa opinione: “il creditore ipotecario, al quale sia inopponibile l’atto costitutivo di servitù, usufrutto, uso od abitazione, trascritto dopo l'iscrizione dell'ipoteca, può procedere ad esecuzione forzata sul bene ipotecato direttamente ed unicamente nei confronti del proprietario, avvalendosi del vantaggio derivante dalla liquidazione unitaria dell'immobile e determinando l'estinzione dei predetti diritti parziari, benché debba notificare il precetto al terzo”.
[1] L'articolo, introdotto dall'art. 12.1, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132., e poi modificato dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, prevede:
1.Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
2. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
3. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
4. L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.
[2] Come è dato ricavare dai lavori parlamentari e segnatamente dalla relazione illustrativa della l. 132/2015.
[3] Avuto riguardo ai creditori bancari, l'agevolazione, rimuovendo un freno alla concessione di prestiti, è indirettamente un sostegno al sistema economico.
[4] E' prevedibile un effetto deflattivo netto anche considerando il contenzioso relativo alle opposizioni: il creditore ha, fino all'introduzione dell'art. 2929 bis, avuto sempre necessità di agire in revocatoria e la sua propensione ad agire è stata sostenuta dalla probabilità di un risultato favorevole connesso all'atteggiarsi degli onori di allegazione e di prova per le revocatorie contro atti a titolo gratuito; i debitori, i terzi aventi causa dai debitori e gli altri interessati al mantenimento degli effetti dell'atto traslativo o “segregativo”, hanno un interesse variabile ad agire in opposizione e la loro propensione a farlo è ridotta dall'onere della prova, come si dirà, a loro carico.
[5] Così, con enfasi, Tonelli, La vergogna della classe professionale, in www.filodiritto.com, 29 giugno 2015.
[6] Al di là della ratio così articolata, l'innovazione normativa produce obiettivamente effetti ulteriori. In primo luogo, essa favorisce “senza mezzi termini il principio di conservazione della garanzia patrimoniale a scapito di atti dell’autonomia privata” perché l'atto, se è a titolo gratuito, ha un'efficacia sospesa per un anno dalla relativa trascrizione (Il virgolettato riprende l'espressione di L. Caputi-A. Palmieri, nota a Trib. Genova, sentenza, 18 febbraio 2015, in Foro it., 2015, parte I, col. 2543). L'incidenza del meccanismo previsto dall’art. 2929 bis, c.c. sull'autonomia negoziale del debitore è negata, facendo leva sulla presenza dei rimedi oppositivi, da Trib. Ferrara, ord. 10 novembre 2015, in Foro it. 2016, I, col. 2265. La pronuncia non può essere condivisa: il meccanismo suddetto opera in deroga alla regola prescritta dagli artt. 2914 e 2915 c.c. -entro il limite dell'anno, l'atto è sempre attaccabile anche se trascritto prima della trascrizione del pignoramento, mentre ai sensi degli artt. 2914 e 2915 c.c., gli atti trascritti prima della trascrizione del pignoramento hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione- e pertanto costituisce innegabilmente un limite per la facoltà dispositiva del debitore e, oltre, per la stabilità dei traffici giuridici (in questo senso, anche Oberto, La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 bis, c.c.. Dalla pauliana alla “renziana” ?, Torino, 2015, 24; Muritano, Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?, in <www.dirittobancario.it>, 4; Smaniotto, L'art. 2929 bis, c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito, in Imm. & propr., 2015, 588; Spina, La nuova esecuzione. Le procedure esecutive dopo il d.l. 83/15 convertito con l. 132/15, Milano, 2015, 24; Tedoli, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l.83/2015 … in attesa della prossima puntata ..., in Corr. Giur., 2016, 160; Caputi-Palmieri, op. cit., col. 2543); le opposizioni offrono una tutela solo ex post e una tutela la cui efficacia -anche a prescindere dalla tesi per cui essendo il giudizio di opposizione “una sorta di revocatoria introdotta a seguito di una provocatio ad opponendum”, la sentenza non produce effetto fino alla formazione del giudicato (Capponi, Qualche sparsa osservazione sull’art. 2929-bis c.c. “ripensato” nell’estate 2016, in Riv. esec. forzata, 2016, 623)- è sostanzialmente legata alla decisione sommaria sulla sospensiva (art. 624 c.p.c.) giacché, una volta intervenuta la vendita, la sentenza di accoglimento dell'opposizione non produce effetto verso il terzo acquirente, se non nel caso eccezionale di dimostrata sua collusione col creditore procedente (Cass., Sez. U., Sentenza n. 21110 del 28/11/2012; sulla centralità della sospensiva, v., in particolare, Capponi, Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929 bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all’esecuzione forzata), in Riv. esec. forzata, 2016, 63 s. e Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929 bis c.c. introdotto con il d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132, in Riv. esecuzione forzata, 2015, 599 s.).
Altro effetto obiettivo dell' innovazione normativa in esame è quello di rendere annullabili gli effetti di qualsiasi atto traslativo o “segregativo” a prescindere dalla natura di tali effetti e senza un previo scrutinio comparativo di meritevolezza rispetto all'interesse del creditore(Per questo rilievo L. Caputi-Palmieri, op. cit., col. 2543.), con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale laddove gli effetti riguardino soggetti deboli (Antonucci, L’azione revocatoria «semplificata»: dubbi di costituzionalità dell’art. 12 d.l. 83/15, in www.ilcaso.it, 6; Proto Pisani, Profili processuali del'art. 2929 bis c.c., in Foro it. 2016, col. 137 ss.).
[7] V. Capponi, Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929 bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all’esecuzione forzata), 64, il quale sottolinea che l'art. 2929 bis rappresenta un cambio di prospettiva (“una tendenza nuova”) nelle tecniche di tutela del credito perché, mentre fino all'adozione dell'art. 2929 bis, c.c. il legislatore aveva moltiplicato le fattispecie di titolo esecutivo, pagando l'inevitabile prezzo dell'instabilità dell'esecuzione forzata, ora, con l'art. 2929 bis, si consente al creditore di usare il titolo esecutivo contro il terzo.
[8] Sulla questione –discussa- del riparto dell’onere della prova tra creditore e opponenti, v. infra nel testo, paragrafo II.8.
[9] Il titolo deve comunque venire in essere con anticipo rispetto alla scadenza dell'anno dalla trascrizione dell'atto perché altrimenti non potrebbe procedersi alla tempestiva trascrizione del pignoramento. Si nota che, ai fini della valutazione dell’anteriorità del credito, il riferimento è costituito dal compimento dell’atto dispositivo o di costituzione del vincolo; ai fini della valutazione della tempestività della trascrizione del pignoramento occorre guardare alla trascrizione dell'atto.
[10] Di Sapio, Introduzione all'art. 2929 bis c.c. e al novellato art. 64 l. fall, in Diritto ed economia dell'impresa, 2016, fasc. 2, 352.
[11] Al creditore privo dei requisiti per intervenire resta la strada della revocatoria: Peraltro, come si dirà oltre, difficilmente, una volta ottenuta una sentenza definitiva, egli troverà il processo esecutivo ancora in corso e avrà così tempo per partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita.
[12] Bove, Profili processuali dell'art. 2929 bis, c.c., in Riv. esec. forzata, 2016, 171.
[13] Opinare in tal senso comporta che il creditore del dante causa potrebbe solo pignorare a propria volta il bene ai sensi dell'art. 2929 bis, c.c.; con la conseguenza che, ove la trascrizione del pignoramento fosse successiva alla trascrizione del pignoramento del creditore del terzo, questi sarebbe preferito.
[14] Così anche Dominicis, L’art. 2929 bis c.c. e l’azione esecutiva revocatoria, in Giur.it., 2016, 2046.
[15] A proposito della posizione dell'intervenuto, merita incidentalmente evidenziare che la trascrizione del pignoramento del procedente giova solo al procedente medesimo e non anche all'intervenuto e che, pertanto, se, per qualunque ragione, la trascrizione del pignoramento eseguita dal procedente viene cancellata e il terzo assoggettato all'esecuzione, cui il bene pignorato è stato trasferito dal debitore dell'intervenuto, cede il bene di nuovo e l' atto di cessione viene trascritto, il creditore intervenuto è pregiudicato.
[16]Art. 2929 bis, comma 2.
[17] Il creditore può, con la trascrizione del pignoramento, rendere l'atto traslativo a sé inopponibile; ciò non toglie che l'atto mantenga il suo effetto traslativo; dacché la giustificazione della necessità di seguire le forme dell'esecuzione presso il terzo proprietario.
[18] E' da precisare che se il bene è trasferito al terzo non per intero ma pro quota, il creditore deve procedere secondo le forme dell'espropriazione dei beni indivisi (art.599 c.p.c.).
[19] In caso di segregazione traslativa, si seguono le forme dell'espropriazione presso il terzo proprietario. Merita aggiungere, per quanto concerne il fondo patrimoniale, che, se il bene segregato appartiene ad entrambi i coniugi, e il creditore personale di uno di essi agisce ex art. 2929 bis, c.c., allora l'esecuzione deve avvenire con le forme dell'espropriazione di beni indivisi (art. 599 c.p.c.) -come già detto alla nota precedente-, ove il bene sia oggetto di comunione ordinaria mentre deve avvenire con le forme dell'espropriazione nei confronti del debitore quando si tratta di bene oggetto di comunione legale (sul punto, v. Cass. sentenza n.6575 del 14/03/2013: “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”).
E' opportuno altresì precisare che in caso di destinazione di un bene ad un trust (non autocostituito), si ha il trasferimento del bene in favore non del trust ma in favore del trustee (che ne diventa proprietario nell’interesse del beneficiario, il quale, a sua volta, ne diventerà proprietario nel momento di effettivo godimento delle relative utilità giuridiche) e che quindi l'espropriazione deve essere condotta contro quest'ultimo (Cass. 27/01/2017, n. 2043: “Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest’ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell’esecuzione, nell’ambito della verifica in ordine all’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva, può disporre d’ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva”).
[20] Bove, op. cit., 163.
[21] Come, ad esempio, nel caso del fondo patrimoniale costituito dai coniugi con beni comuni.
[22]Questa seconda tesi è sostenuta da Di Sapio, L'art. 2929 bis dalla prospettiva della tutela dell'affidamento dei terzi, in Diritto ed economia dell'impresa, 347.
[23] Graziadei, Diritti nell'interesse altrui, Trento, 1995, 480 ss.
[24] Oppo, Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica, in Scritti Giuridici V, Persona e famiglia, Padova, 1992, 318.
[25] Parla di usufrutto tout court, Carresi, Fondo patrimoniale, voce Enc. Giur Treccani, Roma, 1988, p.2; parla di “usufruttto legale”, Gabrielli, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, voce Enc. Dir., vol. XXXII, Milano, 1982, 296.
[26] Sul quale vedi, nel testo, il paragrafo conclusivo.
[27] Il termine può essere abbastanza stretto per il creditore che non disponga di un titolo esecutivo fino da prima della trascrizione dell'atto pregiudizievole: il creditore dovrà infatti conseguire il titolo, il ché potrà fare attivandosi in via monitoria e prospettando in ricorso l'esigenza del rispetto del termine come motivo della richiesta di provvisoria esecutività, provvedere alla notifica del titolo e del precetto, il ché potrà trovare ostacolo nel fatto che il debitore o il terzo si rendano irreperibili proprio per ritardare la notifica, infine trascrivere il pignoramento, per il ché occorrono di regola almeno 60 giorni dalla data della emissione della formula esecutiva. E' necessario quindi che il creditore monitori costantemente la pubblicità immobiliare per essere subito avvisato della trascrizione dell'atto traslativo o “segregativo”. Per questi rilievi, v. Ceccacci, L'art. 2929 bis c.c., dalla prospettiva delle banche, in Diritto ed economia dell'impresa, 2016, 374 s.
[28] Cirulli, La riforma del processo esecutivo, www.judicium.it, 2015, 8.
[29] La inclusione delle quote di srl tra i beni mobili “iscritti in pubblici registri”, è discussa: in senso contrario, Pagliantini, A proposito dell' art. 2929 bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza, in Europa e Diritto Privato, 2017, 167 s., rifacendosi a Proto Pisani, Profili processuali dell'art. 2929 bis c.c. cit., 136; Muritano, Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?, in www.dirittobancario.it, 5 e nota 11, il quale, richiamata la sentenza della Corte di Cass. n. 22361 del 21.10.2009 (“La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell’art. 812 cod. civ.”), sostiene che “la norma, in considerazione del vulnus che determina sulla sicurezza della circolazione giuridica, dovrebbe essere di stretta interpretazione”; favorevole invece Bove Profili processuali dell’art. 2929-bis c.c., in Riv. es. forzata, 2016, 160, n. 13.
[30] Così Capponi, Qualche sparsa osservazione sull’art. 2929-bis c.c. “ripensato” nell’estate 2016, in Riv. esec. forzata, 2016, 620.
[31] Oberto, op. cit, 52 s. il quale sottolinea che la trascrizione, “in realtà in molti casi viene omessa perché ritenuta... non più necessaria perché degradata a mera pubblicità notizia secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità”.
[32] Bove, op.cit.,161, nota 14.
[33] Tesi consolidatasi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 21658 del 13/10/2009, la quale ha precisato che “la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”. In dottrina, considerano la annotazione come necessaria per poter opporre ai terzi il vincolo di indisponibilità e parlano di pubblicità con funzione dichiarativa, Palermo, La disciplina della pubblicità nella riforma del diritto di famiglia, in Riv. notariato 1975, 750 ss.; Gabrielli, Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare, in Contratto e impresa, 1989, 809 ss.; Gazzoni, La trascrizione immobiliare,42 ss., Commentario cod civ., t. II, sub artt. 2646-2651, Milano, 1993, 42. Parlano invece di valore costitutivo della annotazione, Feola, Il Diritto di Famiglia, Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo e continuato da G. Bonilini, vol II, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, 2004, p. 520; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, Milano, 1995, 114 ss. e 125 ss. Le due impostazioni divergono perché la seconda, a differenza dalla prima che vede nell'annotazione un elemento esterno alla convenzione matrimoniale, attribuisce alla annotazione il ruolo di elemento che si unisce alla convenzione in una fattispecie a formazione progressiva dal cui completamento discendono gli effetti tipici dell'istituzione del fondo. Non è questa la sede per affrontare a fondo la questione della correttezza dell'una o dell'altra impostazione, bastando evidenziare la convergenza di esse sotto il profilo che qui interessa, del prodursi degli effetti della convenzione riguardo ai terzi.
[34] Tra altri, De Rubertis, La trascrizione del vincolo derivante da fondo patrimoniale, in Dir. Fam., 1981,1087; Auletta, Il fondo patrimoniale, in Commentario Schlesinger al cod. civ., Milano 1992, 155; Gazzoni, La trascrizione immobiliare, ibidem, II, Artt. 2646-2651, 52; Feola, op. cit., 521 e note di richiami 64 e 65.
[35] La trascrizione deve avvenire ai sensi del' art. 2643, n. 1 in caso di conferimento da parte di un terzo, ai sensi dell'art. 2643, n. 3 in caso di conferimento da parte di uno dei coniugi, proprietario esclusivo del bene.
[36] Feola, op.cit., 521 e note di richiami 64 e 65; A. Zaccaria-S. Troiano, Gli effetti della trascrizione, Torino, 2008, 219 s.
[37] Analoga necessità di doppia trascrizione vale per i beni mobili registrati ex art. 2684 c.c.
[38] Precisamente: la trascrizione dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 2643 n.2, qualora il diritto attribuito al gestore sia ricondotto all'usufrutto, ai sensi dell'art. 2645, qualora sia qualificato come diritto reale atipico.
[39] In questo senso, ritenendo l'art. 162 c.c. non applicabile al fondo, Oberto, La pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia, in Riv. dir. civ., 1996, 240; Triola, Trascrizione, voce Enc. Dir., Milano 1992, 952; Tullio, Annotazione e trascrizione del fondo patrimoniale, in Famiglia persoane e successioni, 206, 543 ss.; in termini anche L. Ferri, Forma e pubblicità del regime patrimoniale della famiglia, in Riv., trim. dir. e proc., civ, 1988, 66, secondo cui la annotazione ha riguardo alle sole convenzioni matrimoniali “programmatiche”, ossia alle convenzioni riguardanti beni acquistati in seguito e che non possono essere pubblicizzate mediante trascrizione proprio per la assenza di beni al momento della stipula; la annotazione non ha riguardo invece alla convenzione istitutiva del fondo patrimoniale, immediatamente suscettiva di trascrizione con gli ordinari effetti di pubblicità dichiarativa.
[40] Muritano, L’articolo 2929-bis, cod. civ. e la protezione del patrimonio familiare, in www.euroconference.it, 2016, 1, 7.
[41] La forma dell' atto segregativo o dell' atto traslativo.
[42] In questo senso, anche Di Sapio, Introduzione all'art. 2929 bis c.c. e al novellato art. 64 l. fall, in Diritto ed economia dell'impresa, 2016, fasc. 2, 215 s.
[43] Non è corretto parlare di inefficacia (temporanea) “legale” dell'atto; l'inefficacia non deriva direttamente dalla legge; è determinabile dal creditore mediante la trascrizione del pignoramento.
[44] La tesi di Lai, Atto gratuito, superfluità dell’azione revocatoria e tutela del terzo, Riv. Esec. forzata, 2016, 367, per cui la norma non opererebbe sul piano sostanziale ma sul piano processuale perché si sostanzierebbe nell'inversione dell'ordine tra cognizione ed esecuzione rimettendo all'esecutato o ai terzi l'onere di instaurare il giudizio di merito dopo la notifica del precetto o l'inizio dell'esecuzione non è condivisibile: l'atto, se non fosse (stato) reso inefficace dal creditore, non potrebbe essere attaccato se non previo esperimento di una azione che producesse l'inefficacia.
[45] Dal fatto che il meccanismo previsto dall'art. 2929 bis sia altro rispetto alla azione revocatoria derivano varie conseguenze: in primo luogo, ai fini della ripartizione dell'onere della prova sulla sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2929 c.c., in caso di opposizione (salvo i maggiori approfondimenti che saranno svolte oltre nel testo, fin d'ora si evidenzia che), la alterità segnalata comporta che non si possa traslare all'opposizione contro l'esecuzione ex art. 2929 bis quanto vale in tema di revocatoria (dove l'onere della prova grava sul creditore sia pure con le semplificazioni del caso introdotte dalla giurisprudenza); in secondo luogo, la trascrizione del pignoramento o l'intervento ex art. 2929 bis, c.c., non determinano l'interruzione della prescrizione quinquennale della azione revocatoria; in terzo luogo, l'opposizione non sospende automaticamente l'esecuzione iniziata ex art. 2929 bis. c.c. (mentre, se l'art. 2929 bis configurasse una revocatoria ritardata, poiché l'esecuzione è possibile laddove sia stata proposta una revocatoria solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, dovrebbe aversi una automatica sospensione dell'esecuzione).
[46] M. Dominici, L’art. 2929 bis c.c. e l’azione esecutiva revocatoria, in Giur.it., 2016, 2046.
[47] Parla di abuso del processo, Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 83/2015 … in attesa della prossima puntata …, cit., p. 157, il quale peraltro non dice come l'abuso sia sanzionato.
[48] Proto Pisani, Profili processuali del'art. 2929 bis c.c., in Foro it. 2016, co. 137 ss; Oliviero, La revocatoria “semplificata” degli atti gratuiti: profili problematici, in Le nuove leggi civili commentate 2016, 1181 ss, in part. 1229 ss; parla di strumenti alternativi, pur senza approfondire particolarmente, Mir. Bianca, Il nuovo art. 2929-bis, del codice civile: riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi, in Riv. dir. civ., IV, 2016,.1149; Bonini, Dall'azione revocatoria all'espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione, in Giur. it., 238; Campi, Il nuovo articolo 2929 bis c.c., tra inefficacia presunta, espropriazione anticipata e libertà negoziale, in Riv. esec. forzata, 2016, 383.
[49] Il rapporto di specialità si ha allorché, in una stessa materia, una disposizione (speciale) regola solo un certo numero di casi in modo diverso da come l'altra (disposizione generale) regola tutti gli altri casi.
[50] Sul punto, Miccolis, Brevi riflessioni sull'art. 2929 bis c.c., in Riv. es. forzata, 2016, 339 ss.
[51] Questo problema si pone anche per chi ritiene che il meccanismo di cui all'art. 2929 bis renda l'actio pauliana inammissibile potendo l'inammissibilità essere limitata al periodo di un anno dalla trascrizione dell'atto in cui è esperibile l'azione ex art. 2929 bis.
[52] Pagliantini, A proposito dell'art. 2929-bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza, Europa e diritto privato, 2017, 172.
[53] Federico, Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c., in Rass. Dir. civ., 2016, 805.
[54] Oliviero, op.cit., 1231.
[55] De Cristofaro, La prospettiva processuale della Pauliana (note sull’introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.) (art. 12 D.L. 27 giugno 2015 n. 83 con modificazioni L. 6 agosto 2015 n. 132), in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2016, 453. Ne dovrebbe conseguire che il debitore o qualunque terzo interessato potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e che il giudice dovrebbe dichiarare inesistente il diritto a procedere esecutivamente ex art. 2929 bis.
[56] Bove, op. cit. 168 s., il quale sostiene che se è proposta opposizione all'esecuzione, il processo relativo all'opposizione viene sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello pregiudiziale sulla revocatoria, in quanto la pretesa liberatoria oggetto della opposizione è condizionata nella sua fondatezza dalla revocabilità dell'atto posto in essere dal debitore esecutato.
[57] P. Gallo, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Della tutela dei diritti, a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, Milano, 2016, sub art. 2929 bis, 425 e Oberto, La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 bis c.c. Dalla pauliana alla "renziana"?, cit., p. 54 ss.
[58] M. De Cristofaro, La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.), cit., p. 454.
[59] Miccolis, Brevi riflessioni sull'art. 2929 bis c.c., in Riv. es. forzata, 2016, 339 ss.
[60] Il pregiudizio da valutare è quello presente al momento del compimento dell'atto mentre cambiamenti dello stato patrimoniale del debitore che intervengono successivamente non rilevano.
[61] Possono essere tali, ad es., il coniuge o i figli maggiorenni non autonomi, in caso di aggressione di beni costituiti in fondo patrimoniale, il beneficiario del trust, in casi di pignoramento dei beni vincolati in trust. Questi soggetti possono anche intervenire in via adesivo-dipendente nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa dal debitore o dal terzo avente causa.
[62] Sul punto, v. già nota 6.
[63] Dominici, op. cit., 2048 ss.
[64] Bove, op. cit., 168.
[65] Cirulli, Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 30 giugno 2016, n. 119, in www.judicium.it, 34.
[66] Lai, op.cit., 361.
[67] Lai, op.cit., 373.
[68] In questo senso, ad esempio, Campi, Il nuovo articolo 2929 bis c.c., tra inefficacia presunta, espropriazione anticipata e libertà negoziale, in Riv. esec. forzata, 2016, 383; Capponi, Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929 bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all’esecuzione forzata), cit., 64; V. Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929 bis c.c., cit, 597; Oberto, op. cit, 29; Smaniotto, op. cit., 585; Petrelli, Pignoramento di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazioni gratuite – Pignoramento successivo, in www.gaetanopetrelli.it, Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile, primo semestre 2015, 2; Mauritano, op. cit., 23; R. Franco, La novella codicistica dell’art. 2929 bis, c.c.: tra accelerazione delle tutele creditorie e riflessioni sistematiche. Primo commento, in lodd.it, 2016, II, 50 in nota 4.
[69] Capponi, Qualche sparsa osservazione sull’art. 2929-bis c.. “ripensato” nell’estate 2016, in Riv. esec. forzata, 2016, 619 ss.
[70] Sul significato di questa parte dell'articolo 2929 bis, c.c., come legittimante l'intervento sia nell'esecuzione promossa da un creditore del debitore ai sensi dello stesso art. 2929 bis, c.c., sia nell'esecuzione promossa da un creditore del terzo avente causa dal debitore, v. sopra, punto II.1.
[71] In questo senso, Oberto, La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 bis c.c. Dalla pauliana alla "renziana"?, 12; in senso estensivo, invece, Finocchiaro, Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore, in Guida al diritto, 2015. n. 31, 65.
[72] Secondo Miccolis, op. cit., 351, occorre ipotizzare che la revocatoria provochi la sospensione dell'esecuzione o della distribuzione per evitare i dubbi di legittimità costituzionale che altrimenti si porrebbero. La tesi pare non condivisibile in quanto il principio di parità di trattamento tra creditori non ha copertura costituzionale e perciò l'art. 2929 bis, c.c., legittimamente privilegia i creditori che ex art. 2929 bis possono agire in via esecutiva immediatamente o intervenire nell'esecuzione da altri attivata. Sul punto, v. anche M. De Cristofaro, op.cit., 450.
[73] Ad esempio: donazione con riserva di usufrutto, costituzione di un diritto di abitazione a favore del donatario. Ricorda Teodoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016 … terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in Il corr. giur., 2016, 1336 ss. che “l'assegnazione della casa familiare a coniuge separato o divorziato non soltanto è un diritto personale di godimento non assimilabile ai suddetti diritti reali minori, ma non deriva mai da un atto a titolo gratuito: talché contro questa non potrà punto adoprarsi il pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.c., bensì unicamente l'actio pauliana ex art. 2901 c.c. o l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. (a seconda che l'assegnazione derivi da un accordo tra i coniugi a seguito di negoziazione assistita da avvocati o da un provvedimento giudiziario, non importa se di volontaria giurisdizione, come la separazione consensuale, o di giurisdizione contenziosa), con l'onere per i creditori di dimostrare la collusione del debitore e del coniuge assegnatario per frodare le loro ragioni, non senza tener conto della condizione dei figli, minori o maggiorenni, a protezione dei quali l'assegnazione della casa familiare è concepita e dettata ex art. 337 sexies c.c.”.
[74] La distinzione tra i diritti reali minori si spiega, quanto alla abitazione e all’uso, perché questi sono inalienabili e quindi non possono formare oggetto di espropriazione diversamente dalla superficie e dalla enfiteusi; la distinzione non si spiega invece facilmente per l’usufrutto -tant'è che in dottrina si è parlato della assimilazione dell'usufrutto alla abitazione a all'uso come di una “svista” del legislatore (Luiso, Diritto Processuale civile III, VI ed., pag. 162) salvo a non ritenere che il legislatore abbia voluto accumunare i diritti reali minori che pregiudicano maggiormente il creditore ipotecario: se la espropriazione separata del diritto reale minore pregiudica gravemente la garanzia, i diritti sono inopponibili (servitù, usufrutto, abitazione, uso) con la conseguenza che il creditore ipotecario può procedere unitariamente contro il proprietario nelle forme degli articoli 602 ss., c.p.c. e, con la vendita o l’assegnazione, il diritto reale minore si estingue; se invece la espropriazione separata del diritto reale minore non pregiudica gravemente la garanzia, il creditore deve procedere separatamente e quindi con le forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario per quanto concerne i diritti reali minori (superficie ed enfiteusi).
[75] Miccolis, Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis c.c., in Riv. esec. forz., 2016, 344. Sulla questione, in generale, v. Bonsignori, Assegnazione forzata, 386; Luiso, op.cit., III, VI ed., 163; Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, V ed., 556.
[76] Cirulli, op. cit. p. 41.
[77] La sentenza è pubblicata in Fall., 1993, 1021.