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CIVILE  

Il contratto di assicurazione sulla vita a favore degli eredi

  Civile 
 venerdì, 26 maggio 2023

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spunti e criticità alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite

di Emma ARCHIUTTI, Tirocinante presso il Tribunale di Treviso

 
 

Il contratto di assicurazione sulla vita a favore degli “eredi”: spunti e criticità alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite

Sommario: 1. Il problema. – 2. Cenni introduttivi in merito al contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo per il caso di morte. – 3. Profili di diritto comparato. – 4. I criteri di determinazione della quota spettante ai beneficiari. – 4.1. I due orientamenti giurisprudenziali. – 4.2 L’interpretazione della volontà delle parti. – 5. La premorienza di uno dei beneficiari. – 6. Considerazioni conclusive.

Abstract. Il presente elaborato, dopo una breve disamina introduttiva in merito al contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo per il caso di morte, affronta le questioni giuridiche connesse al criterio di individuazione dei beneficiari nonché di riparto dell’indennizzo nel caso in cui gli stessi siano genericamente indicati come “eredi” anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., S.U. 30 aprile 2021, n. 11421). In particolar modo, nel quinto paragrafo, ci si è soffermati sui profili problematici sollevati da una parte minoritaria della dottrina in merito all’impostazione seguita dalla Corte nel caso di premorienza del beneficiario.

After a brief introductory analysis of life insurance contracts in favor of third party in the event of death, this paper addresses legal issues related to the identification of beneficiaries and the distribution of indemnity when they are generically referred to as "heirs", particularly following Italian Supreme Court’s recent decision (Cass. civ., S.U. 30 April 2021, no. 11421). In the fifth paragraph, the paper examines problematic issues raised by the minority doctrine regarding the approach taken by the Court if the beneficiary has predeceased.

1. Il problema. – Il presente elaborato si propone di affrontare il problema giuridico afferente all’individuazione della quota spettante agli eredi del beneficiario premorto all’assicurato nel caso in cui il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo individui, quali beneficiari, in via generica, “gli eredi”, “gli eredi legittimi” o “gli eredi legittimi o testamentari”.

L’utilizzo di tale clausola ha, infatti, per molto tempo interrogato dottrina e giurisprudenza in merito alla volontà dei contraenti di far ricorso alle norme proprie della materia successoria o degli atti inter vivos nella determinazione delle quote spettanti a ciascuno dei beneficiari e nell’eventualità in cui uno di essi premuoia all’assicurato.

Con tale contributo, pertanto, si vuole provvedere, dopo una breve disamina in merito al contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo per il caso di morte, ad analizzare tale problematica, anche alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite in materia soffermandosi, in particolare, sui profili problematici sollevati da una parte minoritaria della dottrina.

2. Cenni introduttivi in merito al contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo per il caso di morte. – Prima di entrare nel merito della pronuncia delle Sezioni Unite, pare opportuno dare brevi cenni in merito al contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo e alla natura inter vivos o mortis causa dell’atto unilaterale di designazione del beneficiario – come si vedrà infra.

Il contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte è un negozio giuridico concluso tra l’assicurato e l’assicuratore con il quale quest’ultimo si obbliga, dietro il pagamento di un premio unico o di un premio periodico, a corrispondere un capitale o una rendita al momento della morte[1].

La natura del contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo è di carattere previdenziale in quanto tramite questa fattispecie il contraente dispone di una parte del patrimonio al fine di garantire ai beneficiari una rendita sicura ed esigibile al tempo della morte[2].

Tale negozio giuridico può essere ricondotto nell’alveo dello schema generale del contratto a favore del terzo di cui all’art. 1411 ss. cod. civ. sebbene presenti qualche peculiarità rispetto a quest’ultimo.

L’art. 1920 cod. civ. non prevede, infatti, – a differenza dell’art. 1411 cod. civ. – alcuna condizione per la validità del presente negozio giuridico nonostante parte della dottrina ritenga che anche in tal caso sia necessario che vi sia un interesse rilevante del contraente connesso, di norma, all’esistenza di un legame affettivo o familiare[3].

Un dato caratterizzante il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo consiste nell’attribuzione patrimoniale mediata tra il contraente e il beneficiario del diritto all’indennizzo. Infatti, non si ha alcun trasferimento diretto da parte del contraente al terzo[4]. La prestazione fuoriesce dal patrimonio del primo, attraverso il pagamento del premio, ed entra nella disponibilità dell’assicuratore senza che vi sia alcuna successione ereditaria nel diritto dell’assicurato né alcuna incidenza delle norme successorie su tale attribuzione. Questa segue le regole proprie degli atti inter vivos[5].

Come avviene in sede di stipulazione del contratto a favore del terzo, anche nel contratto di assicurazione sulla vita le volontà contrattuali sono solo quelle dello stipulante e del promittente restando, di contro, il terzo beneficiario estraneo rispetto al negozio giuridico stesso[6].

Paradigmatica, in tal senso, è la previsione di cui all’art. 1920 cod. civ. che riconosce al terzo, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicuratore. L’acquisto del diritto all’indennizzo avviene iure proprio ed in via immediata per effetto di un negozio giuridico inter vivos al quale il terzo non ha partecipato. La morte, infatti, non costituisce causa dell’acquisto del diritto in capo ai beneficiari ma è, unicamente, il momento a partire dal quale il soggetto designato può chiedere l’adempimento. 

Un’ulteriore differenza tra il contratto di assicurazione sulla vita e il contratto a favore del terzo attiene alla possibile revoca da parte del contraente del diritto all’indennizzo attribuito al beneficiario anche laddove quest’ultimo abbia già dichiarato di volerne profittare; l’accettazione, infatti, per divenire irrevocabile dovrebbe essere accompagnata o dal verificarsi dell’evento della morte o dalla rinuncia del contraente al potere di revoca[7].

Quanto all’attribuzione inter vivos del diritto all’indennizzo nei confronti del terzo, come si è poc’anzi accennato, la stessa consegue alla designazione del beneficiario nei modi indicati ai sensi dell’art. 1920 cod. civ. Quest’ultima è «elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell'operazione»[8].

La designazione costituisce, dunque, un atto personalissimo (potendo essere effettuata unicamente dal contraente), unilaterale (non essendo necessario per la sua efficacia il consenso o l’adesione né dell’assicuratore né del beneficiario) e non recettizio, in quanto la comunicazione della stessa all’assicuratore deve considerarsi requisito di efficacia e non di validità del contratto stesso[9].

La lettera dell’art. 1920 cod. civ. dispone che la designazione possa essere fatta direttamente nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o nel testamento. Qualora, invece, questa manchi al momento della morte del de cuius, il credito entra a fare parte del patrimonio dell’assicurato e viene devoluto agli eredi iure successionis[10].

Se la natura inter vivos della designazione compiuta nei primi due modi è pacifica, una parte minoritaria della dottrina ritiene, invece, che quella contenuta nel testamento abbia natura mortis causa. Le principali argomentazioni addotte a sostegno di tale tesi si fondano sulla considerazione in forza della quale tale negozio giuridico sarebbe destinato a spiegare i propri effetti solo in seguito alla morte dell’assicurato non producendone nel caso in cui il beneficiario premuoia allo stipulante[11].

In merito a tale tesi occorre obiettare quanto segue.

La designazione testamentaria non incide sul piano attributivo del diritto derivante dal contratto di assicurazione. La morte del contraente consiste unicamente nella mera condizione di efficacia dell’attribuzione stessa dovuta sempre in forza del negozio giuridico e rileva unicamente ai fini dell’individuazione del momento a partire dal quale il diritto diventa attuale senza attribuire ai beneficiari diritti successori[12]. L’eventuale designazione testamentaria, pertanto, non inciderebbe sulla natura giuridica del contratto di assicurazione essendo questa unicamente funzionale all’individuazione del beneficiario.

Da ultimo, milita a favore della qualifica inter vivos della designazione testamentaria la considerazione che la ratio sottesa al contratto di assicurazione non sia quella di disporre del proprio patrimonio per il momento in cui il de cuius avrà cessato di vivere né di regolare quest’ultimo o attribuire ad un terzo un diritto che viene ad esistenza successivamente alla morte del disponente ma trova fondamento nella finalità assistenziale propria di tale negozio giuridico[13].

Non può essere, invece, discussa la natura inter vivos della designazione compiuta nel contratto di assicurazione o in un successivo atto. Quest’ultima propria dell’atto a monte – il contratto di assicurazione sulla vita a favore dei terzi – fa sì che debba essere ritenuto inter vivos anche l’atto di designazione dei beneficiari pure laddove gli stessi siano genericamente identificati negli “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi legittimi o testamentari”.

Infatti, come si è già evidenziato, prima dell’evento morte il rapporto obbligatorio intercorrente tra il contraente e l’assicuratore è valido ed efficace; i beneficiari, di contro, sono titolari di un’aspettativa che diverrà diritto solo a seguito del verificarsi del decesso del contraente. Prima di tale evento gli stessi non possono essere specificatamente individuati e l’assicuratore non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

La facoltà da parte dell’assicurato di individuare quali beneficiari gli “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi testamentari” è prevista dall’art. 1920 cod. civ. che dispone che la designazione «è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente». Tale previsione legislativa ha, dunque, ammesso l’utilizzo di clausole generiche ai fini dell’identificazione del terzo[14]. Il ricorso a criteri atti a richiamare le norme successorie per l’individuazione dei beneficiari – come verrà meglio argomentato infra – non determina che l’acquisto avvenga iure hereditatis trattandosi, al contrario, di un diritto che sorge direttamente dal contratto.

3. Profili di diritto comparato. – Prima di entrare nel merito della questione giuridica trattata con il presente elaborato, pare opportuno analizzare in un’ottica comparata come tale problema sia stato affrontato da parte delle legislazioni europee.

Nell’ordinamento italiano, il codice civile nulla dispone in merito all’eventualità in cui i beneficiari siano indicati genericamente negli “eredi” e in relazione ai criteri per la determinazione delle quote ad essi spettanti; nel silenzio normativo e in assenza di una chiara volontà delle parti la giurisprudenza ha compiuto un’operazione interpretativa di quest’ultima.

In Francia, invece, è lo stesso Code des Assurance che prevede, all’art. L.132-8, che gli eredi, designati quali beneficiari di un contratto di assicurazione, abbiano diritto all’indennizzo in proporzione alle quote ereditarie[15]. Viene, altresì, precisato che tale diritto spetti loro anche in caso di rinuncia alla successione. L’art. L. 132-13, inoltre, dispone che al capitale o alla rendita che devono essere pagati non si applichino le regole del rapporto successorio né quelle di riduzione per violazione della quota di riserva degli eredi del contraente[16]. In tale caso, dunque, è lo stesso legislatore a prevedere espressamente che l’individuazione dei beneficiari e la determinazione delle quote ad essi spettanti si compia applicando le norme proprie della disciplina successoria, confinando entro limiti stringenti l’ambito di intervento concesso al giudice nella ricostruzione della volontà delle parti[17].

Allo stesso modo, sia in Germania, al § 160 della Legge sulle assicurazioni[18], che in Austria, al §167 del Versicherungsvertragsgesetz (VGG) [19], è il dato normativo a richiamare, in assenza di una difforme volontà delle parti, il ricorso alle norme successorie nella determinazione delle quote spettanti ai beneficiari genericamente designati quali “eredi”. Tali diposizioni, infatti, prevedono che gli stessi abbiano diritto a pretendere il pagamento in proporzione alle loro quote ereditarie, essendo irrilevante l’eventuale rinuncia all’eredità.

In tali paesi europei è, dunque, il formante legislativo a supplire alla mancata indicazione ad opera dell’assicurato del criterio di determinazione delle quote dovute ai beneficiari precludendo al giudice un ricorso generalizzato alle norme successorie e mantenendo un’autonomia applicativa tra i due sistemi. In tutte le legislazioni menzionate, inoltre, le norme hanno carattere dispositivo essendo sempre concesso alle parti derogare alla disciplina legislativa indicando diversamente in sede di stipulazione del contratto di assicurazione sulla vita[20].

4. I criteri di determinazione della quota spettante ai beneficiari. – Posta la natura inter vivos di tale negozio giuridico e della designazione dei terzi beneficiari, occorre entrare nel merito del criterio da seguire, in assenza di una chiara volontà delle parti, ai fini dell’individuazione degli “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi legittimi o testamentari” indicati quali beneficiari nel contratto di assicurazione. Ci si interroga, altresì, sulle modalità di determinazione della quota spettante agli stessi.

La questione giuridica affrontata dagli Ermellini, infatti, si presenta unicamente laddove dal tenore del contratto sottoscritto tra le parti non emerga una chiara volontà dei contraenti di utilizzare i meccanismi propri dei negozi inter vivos o degli atti mortis causa per la risoluzione delle problematiche anzidette.

4.1. I due orientamenti giurisprudenziali. – Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, prima della già citata pronuncia delle Sezioni Unite, erano emersi due orientamenti interpretativi.

Il primo di essi, sposato unicamente in un’isolata sentenza, faceva ricorso all’utilizzo delle norme successorie non solo ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari ma altresì per la quantificazione della quota di indennizzo spettante a ciascuno di essi[21]. Tale decisione, infatti, non contestando la natura inter vivos del contratto di assicurazione, evidenziava come l’utilizzo della clausola generica “eredi” fosse sintomatica della volontà delle parti di regolare l’assegnazione del beneficio nella misura individuata dalle dinamiche successorie.

Tale impostazione, più vicina a quanto previsto dalle norme dei paesi europei, è stata criticata da una parte della dottrina che ha ritenuto plausibile che le quote venissero determinate applicando le norme sulla successione ereditaria unicamente in presenza di una disposizione legislativa che deponesse in tale senso. È stato, infatti, argomentato che, in assenza di una norma chiara, non vi sono ragioni per escludere a priori che le parti con la generica designazione “eredi” abbiano inteso fare riferimento alle regole successorie unicamente ai fini dell’individuazione formale dei beneficiari[22].

La tesi maggioritaria in giurisprudenza, invece, ritiene che con il lemma “eredi” l’assicurato abbia inteso designare coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo all’astratta delazione ereditaria[23]. Quest’ultima impostazione è stata avvallata dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 30 aprile 2021, n. 11421[24].

Nell’analisi delle principali decisioni di legittimità su tali profili, gli Ermellini hanno criticato la prima tesi seguita dalla Cassazione nel 2015 ritenendo che la stessa valorizzasse eccessivamente il dato testuale, ossia l’utilizzo dell’espressione “eredi”. Veniva, a riguardo, riportato che in assenza di una disposizione normativa chiara – come nel caso delle altre legislazioni europee – e in assenza di indici ulteriori che lasciassero intendere una difforme volontà delle parti, non si potesse ritenere che con tale generica designazione i contraenti avessero inteso far ricorso alle norme successorie sia nell’individuazione dei beneficiari sia nella determinazione delle quote.

L’acquisto inter vivos del credito attribuito per contratto agli eredi designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione esclude l’operatività delle regole proprie della successione ereditaria, applicabili ai crediti del de cuius. In assenza di una difforme volontà delle parti, si deve ritenere che l’assicurato abbia inteso riferirsi alle norme successorie unicamente ai fini dell’individuazione dei beneficiari e non, altresì, per la ripartizione dell’indennizzo. Quest’ultima dovrà, dunque, avvenire secondo le logiche proprie degli atti inter vivos e non in base alle quote ereditarie. Pertanto, in presenza di una pluralità dei beneficiari il cui diritto di credito trova fondamento in una eadem causa obbligandi, le quote si presumeranno uguali in applicazione dell’art. 1298 cod. civ.[25].

Conformemente all’orientamento maggioritario seguito dalla Cassazione, le Sezioni Unite hanno ritenuto che essendo il contratto e la designazione atti inter vivos con effetti post mortem, quest’ultimi siano esenti dalle vicende connesse alla rinuncia e all’accettazione dell’eredità e che, pertanto, i beneficiari vadano indicati con coloro che al momento della morte dello stipulante rivestano tale qualità in forza del titolo dell’astratta delazione ereditaria. L’eventuale istituzione di un erede per testamento dopo aver provveduto a designare quali beneficiari gli eredi legittimi non opera né quale nuova designazione né quale revoca del beneficio ai sensi dell’art. 1921 cod. civ., a meno che dallo stesso non emerga una volontà inequivoca delle parti in senso difforme[26].

4.2. L’interpretazione della volontà delle parti. – Come è stato poc’anzi accennato, un ruolo prioritario deve avere l’indagine sul significato che le parti hanno inteso attribuire all’espressione “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi legittimi o testamentari” nonché sull’effettiva volontà del contraente assicurato potendo emergere dalla regolamentazione contrattuale che le parti abbiano inteso ricorrere all’applicazione delle norme successorie sia ai fini dell’individuazione dei beneficiari sia ai fini della determinazione delle quote a loro spettanti

Essendo la fonte attributiva del diritto un contratto, si dovrà pertanto ricorrere all’applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ.[27].

L’utilizzo del termine “eredi” richiama un evento proiettato nel futuro atto a comprendere eventuali soggetti sopravvenuti alla stipulazione del contratto quali, ad esempio, i figli. Nella determinazione del contenuto da attribuire alla clausola “eredi” – priva di ulteriore specificazione nel testo contrattuale – non gioverebbe né l’interpretazione complessiva delle clausole dell’accordo né il ricorso ad alcun codice semantico socialmente approvato o appartenente allo stipulante (che comporterebbe in ogni caso per il giudice indagini eccessivamente complesse e non facilmente risolvibili). Non sono risolutivi in tal senso nemmeno gli ulteriori criteri stabiliti tra gli artt. 1362 e 1370 cod. civ. come il criterio di buona fede o il principio di conservazione del contratto[28].

Nell’insufficienza di tali strumenti predisposti dal legislatore ai fini dell’individuazione della volontà contrattuale, è ritenuta maggiormente persuasiva l’interpretazione della clausola ai sensi dell’art. 1371 cod. civ.  Quest’ultima, infatti, dispone che «qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso».

Stante la necessità di operare un equo bilanciamento tra gli interessi contrapposti dell’assicuratore, da un lato, e dell’assicurato, dall’altro, appare maggiormente persuasiva l’adesione alla tesi seguita dalle Sezioni Unite che hanno individuato gli eredi beneficiari in coloro che rivestirebbero astrattamente tale qualifica al momento della morte del contraente.

Infatti, la ratio sottesa all’istituto del contratto di assicurazione a favore del terzo è di natura prettamente previdenziale, volendo con essa il contraente poter garantire ai beneficiari una rendita sicura ed esigibile al momento della morte. Di contro, l’assicuratore necessita di un criterio che sia il più sicuro possibile al fine di individuare i soggetti a cui liquidare l’indennizzo evitando di incorrere nel rischio di dover ripetere quanto versato[29].

In conclusione, va ritenuto che, nell’assenza di una più precisa manifestazione di volontà dei contraenti, l’interpretazione seguita dalle Sezioni Unite – e dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione – sia quella che maggiormente realizza un equo bilanciamento degli interessi in gioco. Sotto tale profilo pare condivisibile la scelta di identificare i beneficiari del contratto di assicurazione genericamente indicati come “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi legittimi o testamentari” con coloro che rivestirebbero il titolo all’astratta delazione ereditaria al momento della morte dell’assicurato. Il richiamo alle norme successorie pare, pertanto, funzionale unicamente all’individuazione dei soggetti beneficiari non potendo ritendersi che con tale espressione le parti abbiano inteso applicare le stesse anche ai fini della determinazione delle quote. Pertanto, laddove i contraenti non abbiano fornito alcuna indicazione in tal senso si applicherà l’art. 1298 cod. civ. e le quote saranno ripartite in parti uguali tra i beneficiari.

5. La premorienza di uno dei beneficiari. – Il profilo maggiormente problematico su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite, invece, attiene all’eventualità in cui uno dei potenziali beneficiari premuoia rispetto all’assicurato[30].

In tal caso gli Ermellini hanno ritenuto che la prestazione dovuta al premorto sia eseguita nei confronti dei suoi eredi limitatamente alla quota che sarebbe spettata a quest’ultimo, a patto che il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente.

A fondamento di tale decisione, le Sezioni Unite applicano, in combinato disposto, l’art. 1920, terzo comma, cod. civ. e l’art. 1412, secondo comma, cod. civ. Dalla lettura congiunta di quest’ultimi, infatti, emerge che la designazione del beneficiario determini l’insorgere in capo ai terzi di un diritto proprio nei confronti dell’assicuratore e, al momento della morte del contraente, legittimi la domanda di corresponsione dell’indennizzo da parte dei beneficiari. Qualora, però, uno di questi premuoia all’assicurato la prestazione – ai sensi dell’art. 1412 cod. civ. – deve essere eseguita nei confronti degli eredi del premorto venendo trasmesso il diritto a lui spettante iure hereditatis e non iure proprio.

In quest’ultimo caso, la Corte introduce meccanismi propri della successione ereditaria attribuendo agli eredi del terzo premorto un diritto proporzionale alle rispettive quote ereditarie. Il diritto all’indennizzo del premorto, infatti, è già entrato a far parte del patrimonio del designato prima del decesso con la conseguenza che gli eredi subentreranno nella quota di indennizzo a lui spettante.

Alla luce di tale considerazione, le Sezioni Unite affermano che nel caso di premorienza del beneficiario gli eredi del premorto subentreranno per “rappresentazione” in applicazione dell’art. 1412, secondo comma, cod. civ. e non vi sarà accrescimento delle quote spettanti agli altri beneficiari. Tale soluzione parrebbe essere quella maggiormente persuasiva per la Corte attesa la sussunzione del contratto di assicurazione sulla vita all’interno della più ampia categoria del contratto a favore del terzo e considerata l’assenza di una normativa specifica atta a dirimere tale questione giuridica.

Nonostante la dottrina maggioritaria ritenga la tesi enunciata «Oltre che coerente sotto il profilo giuridico, [...] apprezzabile dal punto di vista pratico, perché fissa regole chiare ed equilibrate per la ripartizione dell'indennizzo assicurativo ai successibili per rappresentazione ex artt. 467 ss. c.c., distinguendo a seconda che costoro rientrino tra gli "eredi legittimi" originariamente designati o meno», l’impostazione seguita dalle Sezioni Unite non può dirsi altrettanto persuasiva agli occhi della scrivente[31].

Destano, in particolar modo, perplessità sia l’applicazione nel caso di specie dell’istituto della “rappresentazione” sia l’accoglimento dell’orientamento che milita a favore dell’acquisto iure hereditatis del diritto all’indennizzo da parte degli eredi del beneficiario premorto.

In primis, la successione per rappresentazione di cui all’art. 467 cod. civ. ss. è un istituto successorio di carattere eccezionale che opera laddove vi sia un erede, il rappresentato, che non voglia o non possa accettare l’eredità. Tale previsione fa subentrare determinati soggetti, i discendenti rappresentanti, nello stesso luogo o grado dell’ascendente[32].

L’art. 467 cod. civ. coinvolge, dunque, tre soggetti: il de cuius, il rappresentante e il rappresentato. Quest’ultimo è estraneo rispetto al fenomeno successorio, essendo lo stesso funzionale unicamente ai fini dell’individuazione della quota spettante al rappresentante con la conseguenza che la successione nei confronti del de cuius avverrà iure proprio[33].

Ai fini dell’operatività della stessa è necessario che vi siano due presupposti: uno di carattere oggettivo – concernente il rappresentante e il rappresentato – e uno di carattere oggettivo.

Procedendo all’analisi della prima tipologia di presupposti, possono subentrare per rappresentazione unicamente i discendenti legittimi e naturali a cui sono equiparati i legittimati[34].

Quanto, invece, alla persona del rappresentato lo stesso deve essere figlio (legittimo, legittimato, adottivo o naturale), fratello o sorella del defunto. Essendo la rappresentazione un istituto di carattere eccezionale l’elenco di coloro che possono ricevere per rappresentazione è tassativo e non può essere suscettibile di applicazione analogica[35]. Rimangono, pertanto, esclusi dall’ambito di operatività della disposizione il coniuge, chi non è ancora stato concepito al momento dell’apertura della successione, i figli di primo letto del coniuge premorto e i figli dei cugini del de cuius[36].

Quanto, infine, alla capacità a succedere del rappresentante, secondo alcuni, la stessa dovrebbe sussistere al momento in cui il chiamato non voglia o non possa accettare l’eredità non essendo rilevante che questa sia presente al momento dell’apertura della successione mentre, secondo altri, avendo l’accettazione, ex art. 459 cod. civ., efficacia retroattiva è necessario che il rappresentante sia già capace al momento dell’apertura della successione[37].

Da ultimo, il requisito oggettivo attiene alla sussistenza di cause oggettive o soggettive che spingano il rappresentato a non accettare o impediscano allo stesso di accettare. Si pensi in tale caso, tra i fatti risolutivi: all’indegnità; alla diseredazione, alla rinuncia che fa in ogni caso salvo il diritto alla rappresentazione; alla perdita del diritto ad accettare per decadenza (essendo controverso se la perdita del diritto di accettare l’eredità per prescrizione generi il diritto alla rappresentazione[38]). Tra i fatti impeditivi, invece, la dottrina annovera: la premorienza (sia nel caso della morte natura sia nel caso della morte presunta); la commorienza ex art. 4 cod. civ.; l’assenza del chiamato ex art. 70 cod. civ.[39].

Tale istituto proprio della disciplina successoria viene trasposto e applicato dalle Sezioni Unite all’interno della materia contrattuale sulla considerazione che il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo sia riconducibile nell’alveo del contratto a favore del terzo e gli sia, pertanto, applicabile l’art. 1412, comma secondo, cod. civ. Quest’ultimo, infatti, prevede nel caso di premorienza del beneficiario che la prestazione vada eseguita nei confronti degli eredi.

Dopo avere professato la natura inter vivos con effetti post mortem del contratto di assicurazione sulla vita e della designazione evidenziando che l’utilizzo del lemma “eredi”, “eredi legittimo” o “eredi legittimi o testamentari” sia funzionale unicamente all’individuazione dei beneficiari e non implichi anche l’intenzione delle parti di utilizzare le norme successorie per la ripartizione dell’indennizzo, applica un istituto di natura successoria.

Il richiamo operato alla rappresentazione viene compiuto in maniera impropria ponendosi l’art. 1412, secondo comma, cod. civ. e l’art. 467 cod. civ. su piani differenti[40].

Il primo, infatti, dispone in merito all’eventualità in cui il beneficiario specificatamente individuato premuoia all’assicurato ed è applicabile nei confronti di tutti coloro che rivestano il titolo all’astratta delazione ereditaria, in applicazione dell’orientamento esposto supra, par. IV. Il “subentro” degli eredi concerne, inoltre, un bene specifico consistente nella prestazione dedotta nel contratto a favore del terzo.

Di contro, l’istituto della rappresentazione disciplina una forma eccezionale di successione nella quota ereditaria, che sarebbe spettata al rappresentato, sui beni del de cuius nonché, come indicato supra, è applicabile unicamente laddove il rappresentato sia figlio o fratello/sorella del de cuius.

Il richiamo a tale meccanismo di natura successoria lascia, però, dei dubbi sia perché si pone in contrasto con le premesse su cui poggia l’orientamento avallato dalle Sezioni Unite (ossia l’irrilevanza delle norme successorie all’interno del contratto di assicurazione sulla vita) sia perché pare contraddittorio rispetto al criterio di individuazione degli eredi del premorto.

Ad avviso di una parte della dottrina, a cui si aderisce, «le Sezioni unite paiono ricostruire la rappresentazione come un’ipotesi di trasmissione di una delazione (astratta e fittizia) già avvenuta a favore del successibile premorto e, poi, stante il decesso, devoluta ai suoi discendenti che a esso si sostituiscono»[41]. Tuttavia, non vi è alcun acquisto del diritto all’indennizzo da parte del successibile premorto.

Se, infatti, la Corte accoglie la tesi per cui, in assenza di una diversa volontà delle parti, gli eredi, designati quali beneficiari, debbano essere individuati in coloro che rivestirebbero il titolo all’astratta delazione ereditaria al momento della morte dell’assicurato, a fortiori, prima del decesso di quest’ultimo non può esservi alcun diritto all’indennizzo acquisito da parte del beneficiario premorto e trasmissibile agli eredi poiché non possono essere determinati i soggetti beneficiari del diritto all’indennizzo.

L’art. 1920, terzo comma, cod. civ. può essere applicato unicamente nel caso in cui il beneficiario sia specificatamente designato e non laddove i destinatari della prestazione siano individuati genericamente con l’espressione “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi legittimi o testamentari”[42]. Se, prima della morte dell’assicurato, non è possibile identificare i beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita non pare, dunque, possibile disquisire nemmeno in termini di premorienza di uno dei beneficiari.

Alla luce di tali considerazioni, non è possibile configurare alcun acquisto del diritto all’indennizzo da parte del premorto con conseguente inapplicabilità dell’art. 1412, secondo comma, cod. civ.[43]. Se, infatti, i beneficiari possono essere individuati solo al momento della morte e, di conseguenza, prima di tale momento non sono titolari di alcun diritto, il diritto all’indennizzo spettante al premorto non verrà trasmesso agli eredi iure heredetitas non essendovi, a monte, alcun acquisto iure proprio.

Pare, pertanto, più opportuno aderire alla tesi seguita da parte della dottrina secondo la quale «il punto di partenza per risolvere la questione va individuato nel ridimensionamento della portata letterale dell'art. 1920, 3° comma, cod. civ., nella parte in cui connette alla designazione l'acquisto del “diritto proprio”, a cui le Sezioni unite attribuiscono una valenza eccessiva: la previsione intende semplicemente escludere la caduta in successione dell'indennizzo, ma non intende correlare necessariamente, sotto il profilo temporale, la designazione all'effettivo acquisto del diritto in capo al terzo, come accade in caso di designazione generica»[44].

In conclusione, in adesione all’orientamento poc’anzi esposto, nel caso di premorienza del terzo beneficiario, l’indennizzo dovrà essere ripartito in parti uguali tra coloro che al momento della morte dell’assicurato rivestano il titolo all’astratta delazione ereditaria, salvo diversa volontà dei contraenti[45].

6. Considerazioni conclusive. – Come si ha avuto modo di vedere, il contratto di assicurazione sulla vita a favore degli “eredi” crea delle intersecazioni tra il diritto contrattuale e le norme successorie; spesso si pone il problema di indagare quale sia stata la reale volontà delle parti al momento della sottoscrizione del contratto in assenza di una chiara indicazione sui problemi interpretativi esposti.

Qualora il testo individui genericamente i beneficiari negli “gli eredi”, tale operazione ermeneutica non è sempre di agevole soluzione per l’interprete che è portato ad elaborare meccanismi supplettivi volti a realizzare il migliore contemperamento degli interessi contrapposti.

Quest’opera interpretativa è posta alla base dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che si è interrogata sul significato che le parti hanno inteso dare a tale lemma giungendo, in maniera pressoché unanime, all’identificazione degli eredi in coloro che rivestirebbero il titolo all’astratta delazione ereditaria e alla conseguente ripartizione delle quote in parti uguali in applicazione dell’art. 1298, comma secondo, cod. civ. A parere della scrivente pare, pertanto, più coerente con tali premesse non parlare di premorienza del beneficiario qualora uno dei “potenziali” eredi premuoia all’assicurato non essendovi prima del decesso dell’assicurato (unico momento a partire dal quale potranno essere individuati i beneficiari) alcuna “acquisizione di un diritto proprio” nei confronti dell’assicuratore.

Dall’utilizzo della parola “erede”, infatti, l’interprete non può – per le ragioni indicate supra, par. IV – desumere sic et simpliciter l’intenzione delle parti di riferirsi alle norme successorie non solo per l’individuazione dei terzi destinatari del diritto all’indennizzo ma anche per la ripartizione delle quote spettanti a ciascuno di essi.

Tale conclusione accolta in alcuni paesi europei come la Francia, la Germania o l’Austria – cfr. supra, par. III – viene recepita direttamente nel formante legislativo; è, infatti, lo stesso legislatore a dettare una norma dispositiva laddove le parti non abbiano provveduto a statuire in merito ai criteri di ripartizione dell’indennizzo nel caso in cui i beneficiari vengano individuati genericamente negli “eredi”. Nell’ordinamento italiano, invece, manca una norma chiara su tali profili e il silenzio delle parti in merito alle modalità di determinazione delle quote così come in merito alla regolamentazione dei rapporti tra i beneficiari in caso di premorienza di uno degli “eredi”, rende necessario il ricorso ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.

Alla luce di tali considerazioni è auspicabile un intervento del legislatore affinché venga introdotta una norma chiara e dispositiva diretta a supplire a un mancato accordo tra le parti su tali problematiche. Fino a questo momento, pare opportuno che le assicurazioni nella stipulazione di tali fattispecie contrattuali permettano all’assicurato di indicare in maniera più chiara i beneficiari, il riparto dell’indennizzo ad essi spettante nonché l’eventualità in cui uno di essi premuoia allo stipulante al fine di dare all’accordo un’esecuzione maggiormente rispondente alla volontà dell’assicurato e nell’ottica di una più sicura liquidazione del diritto all’indennizzo da parte dell’assicuratore.



[1] F. Caringella-L. Buffoni, Manuale di diritto civile, Dike giuridica editrice, XII ed., Roma, 2022, p. 1389 ss. M. Bellardini, Art. 1919 cod.., in P. Rescigno (a cura di), Codice civile, IX ed., Tomo I, Giuffrè, Milano, 2014, p. 3816.

[2] M. Bellardini, op. cit., p. 3816.

[3] C. Petta, Assicurazione sulla vita a favore di terzo e assetti successori tra interferenze disciplinari e opportunità applicative, in Dir. famiglia, f. 2, 1 giugno 2022, p. 840 ss. afferma che «Così come nel contratto a favore di terzo, anche nell'assicurazione sulla vita deve sussistere un interesse del contraente, che, di norma, risulterà derivante da un legame familiare o affettivo. Infatti, nell'assicurazione sulla morte dello stipulante, la sussistenza dell'interesse di quest'ultimo risulta quasi implicita, atteso che quest'ultimo, per mezzo del negozio, intende tutelare il beneficiario, o i beneficiari, per il periodo successivo alla propria morte, perseguendo, così, un interesse meritevole di tutela ex artt. 2,42, comma 4, e 38, comma 5, Cost., specie nelle ipotesi in cui il capitale o la rendita sia destinato al coniuge, ai genitori, ai propri figli, a soggetti diversamente abili o in stato di bisogno, etc. Del pari, ben potrebbe essere sussistente un interesse di altra natura, purché effettivo e socialmente apprezzabile, come in caso di legame, da parte del contraente, con enti di beneficenza, associazioni culturali o religiose ». L’art. 1411 cod. civ. prevede espressamente che lo stipulante debba avere un interesse che integra la causa della disposizione e giustifica l’atto dispositivo compiuto a favore del terzo. Da quest’ultimo dev’essere però distinto l’interesse del terzo quale creditore della prestazione cfr. C.M. Bianca, Il diritto civile, Il contratto, vol. 3, II ed., Giuffrè, Milano 2000, p. 568.

[4] M. Siri, La premorienza del beneficiario nell'assicurazione sulla vita, in Banca, borsa, tit. cred., f. 5, 2013, p. 623.

[5] C. Petta, op. cit., p. 840 ss.

[6] M.C. Denier, Il contratto in generale, Giuffrè, Milano, 2015, p. 712 ss.

[7] C. Petta, op. cit., p. 846 ss. e V. Cusumano, La premorienza del beneficiario nell'assicurazione in favore di terzo, in Giur. Comm., 2022, f. 6, p. 1317. Nel caso del contratto a favore del terzo, invece, si prevede che lo stipulante possa revocare o modificare l’attribuzione a favore di tale soggetto estraneo al rapporto contrattuale con efficacia retroattiva; in tal caso il diritto alla prestazione spetterà allo stipulante. Qualora, invece, vi sia stata accettazione, comunicata sia al promittente che allo stipulante da parte del terzo il diritto rimane definitivamente acquisito cfr. C.M. Bianca, op. cit., Giuffrè, Milano, 2000, p. 567.

[8] Cass., S.U., 30 aprile 2021, n. 11421.

[9] M. Bellardini, op. cit., p. 3820 e C. PETTA, op. cit., p. 843 ss.

[10] V. Celli, Al vaglio delle Sezioni Unite tre questioni sulla designazione degli eredi quali beneficiari di un'assicurazione sulla vita, in Giustiziacivile.com, 2 luglio 2020, p. 2. Nel caso in cui l’assicurato non abbia provveduto ad indicare i beneficiari secondo una parte della dottrina l’indennizzo entrerebbe a fare parte del patrimonio dell’assicurato e sarebbe devoluto agli eredi iure hereditatis mentre secondo un’altra impostazione si avrebbe una designazione implicita a favore dei suoi eredi, i quali acquisterebbero iure proprio il diritto alla somma assicurata cfr. M. SIRI, op. cit., p. 624.

[11] M.C. Denier, op. cit., p. 727 ss e D. Pirilli, la designazione (e la revoca) del beneficiario nell'assicurazione sulla vita tra contratto e successione, in Resp. civ. e prev., 2019, f. 4, p. 1244. Per i sostenitori della natura mortis causa dell’atto di designazione del beneficiario compiuto nel testamento cfr. G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Giuffrè, Milano, 1954, p. 309 ss., L.V. Moscarini, Il contratto a favore di terzi, in Commentario al codice civile, P. Schlesinger (a cura di), Giuffrè, Milano, 1997, p. 154 ss. Per i sostenitori della natura inter vivos cfr. N. Gasperoni, voce Assicurazione. III) Assicurazione sulla vita, in Enc. giur. Treccani, vol. III, Roma, 1988, p. 12, V. Salandra, L’assicurazione. Art. 1882-1932, in Commentario al codice civile, A. Scialoja-G. Branca (a cura di), Bologna-Roma, 1955, p.  364., M. Bellardini, op. cit., p. 3821, V. Celli , op. cit., p. 2, L. Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1958, p. 658 il quale propende per la natura inter vivos anche nel caso di designazione compiuta nel testamento perché «l’assicurato non compie un atto di disposizione di un suo diritto di credito verso l’assicuratore e il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria ma in base alla promessa di pagare all’indeterminato beneficiario fatta dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, integrata dalla designazione successiva; alla morte dell’assicurato sono subordinati solo gli effetti del negozio che non può perciò essere incluso tra gli atti o negozi mortis causa».

[12] V. Cusumano, op. cit., p. 1316 e M. Siri, op. cit., p. 631.

[13] C. Petta, op. cit., p. 843 ss. e F. Caringella-L. Buffoni, op. cit., p. 1389 ss.

[14] Non è mancato, tuttavia, in passato chi ha dubitato che la generica designazione fatta a favore degli eredi o degli aventi diritto alla successione potesse essere considerata designazione a causa della genericità della stessa ritenendo in tal caso non sussistente alcuna designazione; è prevalsa però nel tempo la tesi opposta cfr. L. Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1958, p. 660.

[15] Articles L. 132-8 «Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à n ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes:-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit».

[16] Articles L. 132-13 «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés».

[17] D. Cerini, I diritti dei beneficiari nell'assicurazione vita: tra volontà del contraente e successione - il commento, in Danno e Responsabilità, 2016, n. 7, p. 783.

[18] § 160 della legge sulle assicurazioni «Se più persone sono designate come beneficiari senza determinare le loro quote, hanno diritto alla sottoscrizione in parti uguali. La quota non acquisita da un beneficiario si accresce a quella dei restanti beneficiari. Se il pagamento dell’assicuratore deve essere effettuato agli eredi dell'assicurato dopo il decesso dell’assicurato, in caso di dubbio coloro che sono nominati eredi al momento del decesso hanno diritto a pretendere [il pagamento] secondo la proporzione delle loro quote ereditarie. La rinuncia all’eredità non ha alcuna influenza sul diritto (...)».

[19] § 167 VGG «Se più persone sono designate come beneficiari senza determinare le loro quote, hanno diritto ai beneficiari in parti uguali. La quota non acquisita da un beneficiario spetta agli altri beneficiari. Se l'assicuratore deve effettuare pagamenti ai suoi eredi dopo la morte del contraente, in caso di dubbio coloro che sono nominati eredi al momento della morte hanno diritto a ricevere prestazioni in proporzione alla loro quota di eredità. La rinuncia all'eredità non ha alcun effetto sul diritto (...)».

[20] D. Cerini, op. cit., p. 783-784.

[21]  Cfr. Cass., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19210 «nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione». Tale impostazione isolata è seguita da una parte della dottrina minoritaria cfr. G. SCHIAVONE, Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza, in Resp. civ. e prev., 2021, f. 5, p. 1523 ss.

[22] C. Cicero-B. Concas, La questione della generica designazione degli eredi nelle polizze vita, in attesa delle Sezioni Unite, in Riv. notar., f. 3, 2020, p. 542 ss. e D. Cerini, I diritti dei beneficiari nell'assicurazione vita: tra volontà del contraente e successione - il commento, in Danno e responsabilità, n. 7, 2016, p. 741 ss. Viene apprezzato nel ragionamento della Corte la valorizzazione dell’intenzione dei contraenti nell’interpretazione del lemma “eredi” ai fini sia dell’individuazione dei beneficiari che della determinazione delle quote. È stato però criticata la decisione di far discendere dall’utilizzo di tale termine la volontà di fare ricorso alle norme successorie anche per la determinazione delle quote cfr. V. Celli, Al vaglio delle Sezioni Unite tre questioni sulla designazione degli eredi quali beneficiari di un'assicurazione sulla vita, in Giustiziacivile.com, 2 luglio 2020, p. 4-5.

[23] Si cita a mero titolo esemplificativo tra le sentenze aderenti alla seconda tesi esposta nell’elaborato Cass., Sez. I, 3 gennaio 2023, n. 39, Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25635; Cass., Sez. II, 21 dicembre 2016, n. 26606; Cass., Sez. II, 23 marzo 2006, n. 6531; Cass., Sez. III, 05 marzo 2001, n. 3160; Cass., Sez.  I, 14 maggio 1996, n. 4484.

[24] Cfr. Cass., S.U., 30 aprile 2021, n. 11421 «Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione».

[25] C. Petta, Assicurazione sulla vita a favore di terzo e assetti successori tra interferenze disciplinari e opportunità applicative, in Dir. famiglia, f. 2, 1 giugno 2022, p. 843 ss. Il secondo comma dell’art. 1298 cod. civ. dispone che «Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente».

[26]  Qualora il contratto di assicurazione indichi quali beneficiari gli “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi legittimi o testamentari” nei primi due casi l’istituzione di un erede per testamento è irrilevante ai fini dell’individuazione dei beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo (sempre che non emerga una difforme volontà delle parti). Se invece viene utilizzata la formula “erede legittimo o testamentari” la successiva redazione del testamento lascia intendere la volontà del contraente di individuare i beneficiari negli eredi ivi indicati cfr. L. Locatelli, L'individuazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, in Resp. civ. e prev., 2021, f. 6, p. 1931, G. Schiavone, op. cit., p. 1525.

[27] Per un approfondimento sull’interpretazione dei contratti cfr. F. Caringella-L. Buffoni, op. cit., p. 917 ss. C.M. Bianca, cit., p. 407 ss.

[28] R. Mazzariol, Assicurazione sulla vita a favore degli “eredi” e ripartizione dell’indennizzo, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022, n. 16, p. 1629-1630.

[29] R. Mazzariol, cit., p. 1630.

[30] Cass., SU, 30 aprile 2021, n. 11421.

[31] S. Monti, Gli eredi come generici beneficiari delle polizze vita: i chiarimenti delle sezioni unite, in Danno e Responsabilità, 2021, n. 6, p. 700. In senso favorevole alla pronuncia delle Sezioni Unite, ex multis, cfr. L. Locatelli, L'individuazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, in Resp. civ. e prev., 2021, f. 6, p. 1932 ss., E. Guarnieri, L'Assicurazione vita a favore degli “eredi legittimi”, in giustiziacivile.com, 6 ottobre 2021, p. 4 ss., A. Penta, L’assicurazione a favore di terzo: la premorienza del beneficiario, in ridare.it, 11 giugno 2021, p. 8. V. Cusumano, La premorienza del beneficiario nell'assicurazione in favore di terzo, in Giur. Comm., 2022, f. 6, p. 1312 ss. G. Mercanti, Designazione generica dei beneficiari dell’assicurazione sulla vita e disposizioni testamentarie, in Ilfamiliarista.it, 28 febbraio 2023.

[32] L. Genghini-C. Carbone, Le successioni per causa di morte, Vol. IV, tomo I, Cedam, Verona, 2012, p. 451, C.M. Bianca, Diritto civile, La famiglia, le successioni, vol. 2, Giuffrè, Milano, 2005, p. 588.

[33] L. Genghini-C. Carbone, op. cit., p. 452 evidenzia come la ratio della successione per rappresentazione sia da individuare successivamente a Corte cost. 14 aprile 1969 n. 79 e alla riforma del diritto di famiglia che ha esteso la rappresentazione anche ai discendenti naturali nella tutela della famiglia nella sua concezione moderna mentre per C.M. Bianca, op. cit., p. 589 la ragione è principalmente quella di tutelare la successione familiare diretta dell’ereditando evitando che episodi attinenti alla persona del chiamato alterino l’eguale ripartizione dell’eredità tra i rami discendenti dell’ereditando.

[34] Quanto, invece, agli adottivi bisogna fare una distinzione tra adozione di maggiorenne e adozione con effetti legittimanti non potendo nel primo caso succedere per rappresentazione, in assenza di un’espressa previsione legislativa, non perdendo il rapporto di parentela sussistente con la famiglia di origine cfr. L. Genghini-C. Carbone, op. cit., p. 457.

[35] M. Siri, La premorienza del beneficiario nell'assicurazione sulla vita, in Banca, borsa, tit. cred., f. 5, 2013, p. 628. L. Genghini-C. Carbone, op. cit., p. 459. Sul punto C.M. Bianca, cit., p. 589 ritiene che il rappresentato possa essere anche discendente del figlio o del fratello del defunto.

[36]I. Ambrosi, Art. 468 cod. civ., P. Rescigno (a cura di), Codice civile, IX ed., Tomo I, Giuffrè, Milano, 2014, p. 984. In particolare, va osservato come la Corte cost., 20 gennaio 2006, n. 15 ha dichiarato manifestatamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 cod. civ. sollevata per irragionevole disparità di trattamento ex art. 3 Cost., primo comma, nella parte in cui esclude il coniuge dal novero dei soggetti che possono succedere per rappresentazione al de cuius.

[37] L. Genghini-C. Carbone, op. cit., p. 461-462.

[38] I. Ambrosi, Art. 467 cod., P. Rescigno (a cura di), Codice civile, IX ed., Tomo I, Giuffrè, Milano, 2014, p.  981-982.

[39] L. Genghini-C. Carbone, op. cit., p. 590-591. I. Ambrosi, cit., p. 982.

[40] Cass., S.U., 30 aprile 2021, n. 11421 «La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412, secondo comma, c.c. (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l'istituto previsto dall'art. 467 c.c.)».

[41] R. Mazzariol, Contratto di assicurazione sulla vita e designazione degli «eredi» quali beneficiari, in Nuova giur. civ., 2021, n. 5, p. 1999.

[42] R. Mazzariol, op. cit., p. 1100 applica il principio enunciato dall’Autore Giampiccolo in materia testamentaria anche nel caso della designazione generica con riferimento agli “eredi” esponendo «Sulla questione non può allora che convenirsi con Giampiccolo, secondo cui «la sopravvivenza del beneficiario è condizione necessaria a che la designazione [testamentaria, ma analogamente vale per quella generica] possa avere effetto»: non ostante l'art. 1920 cod. civ. ricolleghi l'acquisto alla designazione, quella compiuta genericamente («a favore degli eredi») consente di ricomprendere il diritto nella sfera giuridica del designato (e di affermarne la conseguente trasmissibilità iure hereditatis) solo dopo la morte dell'assicurato». Per tale impostazione nel caso di designazione effettuata nel testamento cfr. G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Giuffrè, Milano, 1954, p. 311.

[43] G. Schiavone, Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza, in Resp. civ. e prev., 2021, f. 5, p. 1526 ss. L’Autore evidenzia che, nel caso in cui uno dei soggetti astrattamente chiamati alla delazione ereditaria premuoia rispetto agli altri eredi, il beneficio verrà deviato verso i chiamati ulteriori, non potendosi trasferire agli eredi del premorto. Un diverso esito si può avere solo con l’istituto della rappresentazione.

[44] R. Mazzariol, cit., p. 1100 non condivide l’orientamento seguito delle Sezioni Unite ritenendo non coerente con le premesse la tesi dell’acquisto del diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte del beneficiario anche nel caso di designazione generica (a favore, ad esempio, degli “eredi”) e il richiamo operato in modo a-tecnico all’istituto della rappresentazione nel caso di premorienza dello stesso.

[45] Si è espresso in senso favorevole alla tesi riportata il Tribunale di Treviso con la sentenza Trib. Treviso 14 aprile 2023. In tale pronuncia il giudice di merito si è discostato dall’orientamento seguito dalle Sezioni Unite (sentenza 30 aprile 2021, n. 11421) non ritendo condivisibile, alla stregua della dottrina minoritaria citata, l’applicabilità dell’istituto della “rappresentazione” all’eventualità in cui uno dei beneficiari indicati genericamente con il lemma “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi legittimi o testamentari” premuoia rispetto all’assicurato. Il Tribunale di merito, infatti, ha correttamente ritenuto che l’art. 1412, secondo comma, cod. civ. non possa essere applicato nel caso di premorienza, qualora si aderisca all’orientamento che individua i beneficiari nei chiamati all’astratta delazione ereditaria al momento della morte dello stipulante, non potendo essere individuati prima del decesso del de cuius i beneficiari e non essendovi, pertanto, alcun acquisto del diritto all’indennizzo da parte degli stessi trasmissibile, in caso di premorienza, iure hereditatis.

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