ultimo aggiornamento
giovedì, 21 novembre 2024 23:36
Magistratura Indipendente

PENALE  

Espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato e improcedibilità dell’azione penale

  Penale 
 giovedì, 23 marzo 2017

Print Friendly and PDF

Il Giudice dr. CLEMENTINA FORLEO

 
 

 

“Vi è violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo  nell’ipotesi in cui un soggetto venga processato nonostante sia stato espulso dal territorio dello Stato e senza che sia stata provata in modo inequivocabile la sua rinuncia al diritto a partecipare personalmente al processo. Ne consegue che, qualora in sede dibattimentale, venga appurata anche d’ufficio l’avvenuta espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato senza che risulti la rinuncia al suddetto diritto, il Giudice dovrà emettere sentenza di non doversi procedere per essere l’azione penale improcedibile”

 

Nel senso dell’inviolabilità assoluta del diritto dell’imputato di partecipare personalmente al processo, vedasi anche Corte Europea dei diritti dell’uomo 3.10.2000 (Pobornikoff c. Austria) e 1.3.2006 n. 56581 (Sejdovic c.Italia) e Cass, sez.V penale,  17.10.2006 n.36260 in rv 235227), nonché Decisione Quadro del Consiglio d’Europa 26.2.2009.

 

 

 

Tribunale di Roma

 

 

 (omissis)

     

Con decreto di citazione diretta l’imputato veniva sottoposto al giudizio di questo Tribunale.

 

Preliminarmente si appurava, tramite ricerche effettuate presso l’Ufficio Immigrazione della locale Questura, che l’imputato era stato espulso dal territorio dello Stato.

In particolare, nella nota datata *****, si dava atto che l’imputato era stato accompagnato alla frontiera lasciando coattivamente il territorio dello Stato il *****.

Le parti richiedevano pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere stante l’impossibilità dell’imputato di partecipare al processo.

 

                    **********************************************

 

Alla luce di quanto sopra dev’essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere.

A tal fine va in primis rilevato che in base all’art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848, ogni accusato ha diritto di partecipare al processo, difendendosi anche personalmente, ossia messo in condizioni di dare la sua versione sui fatti per cui è causa, indicando e consentendo la sua difesa anche a mezzo di testimoni da lui indicati ed avvalendosi eventualmente di un difensore di sua fiducia.

Proprio in virtù di tale fondamentale principio, peraltro già espresso in termini più generali anche dall’art. 24 della Costituzione repubblicana, si ritiene che il legislatore sia intervenuto con legge ordinaria, e in particolare con il d.lvo 25.7.1998 n. 286 come modificato dalla l. 30 luglio 2002 n.189, a disciplinare la materia dei processi a carico di imputati che nel corso del procedimento penale siano stati espulsi dal territorio dello Stato.

Con la legge da ultimo citata è stato infatti introdotto, nell’art.13,  il comma 3 quater il quale dispone che, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

Proprio in virtù di questo disposto,  a parere di questo Giudice meritevole  de iure condendo di una rivisitazione legislativa, ma soprattutto dei principi generali di cui in apertura, ritiene questo Giudice che qualora prima dell’emissione del provvedimento che dispone il giudizio non sia stata accertata tale circostanza o qualora l’organo dell’accusa abbia esercitato l’azione penale con riti diversi da quello ordinario (quale la citazione diretta a giudizio) senza tale accertamento positivo o senza richiedere ai competenti organi permesso di soggiorno per motivi di giustizia, si debba necessariamente procedere ad appurare – ove evidentemente  si sia in presenza di una situazione che anche a livello indiziario lasci supporre una probabile o anche solo possibile avvenuta espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato – tale eventuale situazione per stabilire le sorti del procedimento a carico dell’imputato onde evitare di lasciare compromessi i suoi elementari diritti di difesa.

 

Rimane sempre evidentemente ferma la possibilità dell’organo dell’accusa di richiedere l’estradizione dell’imputato al solo fine di partecipare al processo nonché quella di procedere a richiesta di revoca della pronunciata sentenza di non luogo a procedere qualora  successivamente venga appurato il rientro dell’imputato nel territorio dello Stato, senza dunque che con tale interpretazione risulti intaccato alcun diritto o dovere statuale di segno opposto.

 

P.Q.M.

 

visto l’art.529  c.p.p.

 

DICHIARA

 

non luogo a procedere nei confronti di ***** per essere lo stesso stato espulso dal territorio dello Stato.

   

 

Roma, 6.10.2014

 

           Il Giudice

dr. Clementina Forleo

 

 

 
 
 
 
 
 

© 2009 - 2024 Associazione Magistratura Indipendente
C.F.: 97076130588
Via Milazzo, 22 - CAP 00165 - Roma, Italia
segreteria@magistraturaindipendente.it

 

    

CONTATTI
PRIVACY POLICY

RIVISTA ISSN 2532 - 4853 Il Diritto Vivente [on line]

 

Powered by Activart

 

Il Diritto Vivente utilizza cookies tecnici e di profilazione. Alcuni cookies essenziali potrebbero già essere attivi. Leggi come poter gestire i ns. cookies: Privacy Policy.
Clicca il pulsante per accettare i ns. cookies. Continuando la navigazione del sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies essenziali.