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CIVILE  

Commento all'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione del 25.4.2015 : Impugnabilità della ordinanza di inammissibilità dell’azione collettiva, pronunciata ai sensi dell’art. 140 bis

  Civile 
 martedì, 1 settembre 2015

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Dr. Vincenzo Paolo DEPALMA
Giudice presso il Tribunale di Foggia

 
 

È ricorribile per cassazione l’ordinanza con cui è dichiarata inammissibile l’azione di classe ex art. 140 bis del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206?

Con ordinanza interlocutoria del 24 aprile 2015, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente -per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite- la questione della impugnabilità della ordinanza di inammissibilità dell’azione collettiva, pronunciata ai sensi dell’art. 140 bis del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

Il caso


La questione riguarda un’azione proposta ai sensi dell’art. 140 bis con cui l'associazione Codacons – in proprio e quale mandataria di altri soggetti – ha chiesto la condanna di una società produttrice di sigarette al risarcimento dei danni arrecati per aver svolto attività pericolosa (produzione e vendita di sigarette) senza adottare le adeguate cautele, volte a prevenire i rischi per la salute.
La domanda di Codacons è stata respinta sia in primo che in secondo grado.
In ultimo grado, la società convenuta ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo, alla luce di un precedente del 2012, che l'ordinanza con cui viene dichiarata l’inammissibilità dell'azione collettiva, non avendo carattere decisorio e definitivo, non può essere impugnata in Cassazione.

Il precedente


Il precedente messo in discussione dalla Terza sezione è rappresentato dalla sentenza n. 9772/2012 secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe è fondata su una delibazione sommaria che è idonea a condizionare esclusivamente la prosecuzione del giudizio nella forma dell’azione di classe, senza assumere la stabilità del giudicato sostanziale ovvero impedire la riproposizione dell’azione anche in via ordinaria.
Da tale considerazione deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza.
La sentenza del 2012 è fondata su quattro ordini di motivi.
In primo luogo, si sostiene che l’inammissibilità dell’azione di classe non impedisce che venga esperita l’ordinaria azione di risarcimento dei danni, dal momento che ciò che è precluso è una particolare modalità di proposizione dell’azione e non la tutela giurisdizionale dei diritti.
Inoltre, si afferma che, quand’anche venga dichiarata inammissibile l’azione di classe, ciò non preclude che venga riproposta la domanda con differenti argomentazioni giuridiche.
In terzo luogo, si ritiene che la cognizione posta a fondamento della ordinanza di inammissibilità è sommaria, di talché non assumerebbe la veste di giudicato sostanziale e, dunque, non sarebbe ricorribile per cassazione.
Infine, si afferma che dalla disposizione di cui all’art. 140 bis comma 14 si desume che solo l’ordinanza di ammissibilità precluderebbe la proposizione di una nuova e diversa azione per i medesimi fatti avverso il medesimo soggetto. Al contrario, il provvedimento di inammissibilità non osterebbe alla riproposizione di successiva azione.

La soluzione sostenuta dalla Terza sezione


La Terza sezione, con il provvedimento in esame, ritiene di non poter condividere il precedente rappresentato dalla sentenza del 2012 alla luce delle seguenti motivazioni.
Nella disposizione di cui all’art. 140 bis non è espressamente consentita la possibilità della riproposizione della domanda dichiarata inammissibile, ma solo della eventuale domanda individuale. Ove, infatti, il legislatore avesse ritenuto di estendere quanto previsto per l’azione del singolo anche all’azione di classe lo avrebbe espressamente previsto.
Né può ritenersi che l’azione di classe sia una mera diversa modalità di proposizione di una domanda, alternativa rispetto all’azione individuale. Ciò perché l’azione di classe ha caratteristiche intrinseche che la differenziano dalla azione individuale (avuto riguardo, soprattutto, all’abbattimento dei costi che essa comporta nonché alla pressione inevitabile che esercita sulla parte avversa).
Da ciò, pertanto, consegue che l’ordinanza con cui si dichiara l’inammissibilità della domanda di classe non può ritenersi non definitiva perché alla parte resta la possibilità di proporre l’azione individuale.
A ciò si aggiunga che non può dirsi che la cognizione sottesa alla ordinanza di inammissibilità sia sommaria.
Il legislatore, infatti, fa riferimento alla manifesta infondatezza (come condizione necessaria per la dichiarazione di inammissibilità) che non presuppone la sommarietà della delibazione. La manifesta infondatezza e la sommarietà della delibazione sono, infatti, concetti differenti, tra loro non sovrapponibili.
Nel provvedimento della Terza Sezione si sostiene, altresì, che appare in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo consentire la riproposizione della domanda considerata inammissibile. Ciò anche perché non avrebbe senso, se fosse riproponibile, ordinarne l’adeguata pubblicità.

La possibile soluzione delle SSUU


Una interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 140 bis comma XIV impone di pervenire alla conclusione secondo cui la proponibilità dell’azione individuale da parte di coloro che non abbiano aderito all’azione di classe non conferisce all’ordinanza con cui viene dichiarata l’inammissibilità dell’azione il carattere della provvisorietà.
Le due azioni, infatti, sono ontologicamente differenti, di talché la possibilità di esperire l’azione individuale non influenza in alcun modo la stabilità di giudicato della ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe.
È auspicabile, pertanto, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in questione, che le SSUU facciano propria la prospettazione fornita dalla Terza sezione.
Ciò anche perché, in caso contrario, si creerebbe un ingiustificato ed irragionevole vulnus al diritto di difesa ed al principio di uguaglianza, atteso che sarebbero trattate in maniera differenti due situazioni sostanzialmente analoghe.

                                                                                                                                     Avv. Silvia Sammarco

 

(Vedi Ordinanza clicca su link /attache/28/file/Rimessione_a_Sez._Un._su_azione_di_classe.pdf)

 

 
 
 
 
 
 

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