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Magistratura Indipendente

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  

Brevi note sull’udienza c.d. a trattazione scritta nel rito del lavoro (art. 83, co. 7 lett. h), D.L. 18-2020)

  Giudiziario 
 venerdì, 10 aprile 2020

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di SALVATORE CASCIARO, Consigliere della Corte d’Appello di Roma

 
 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Linee guida del Csm agli uffici giudiziari. - 3. L’art. 83 lett. h) D.L. 18/2020, e sua compatibilità col rito del lavoro. - 4. Ambito applicativo. - 5. Il provvedimento fuori udienza: deposito del dispositivo. - 6. Una diversa lettura dell’art. 83 lett. h). -7. Termine per il deposito del provvedimento fuori udienza.

 

1. Premessa

 

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020[1] ha previsto, all’art. 83, <<Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare>>, abrogando, al comma 22, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. La relazione illustrativa al D.L. n. 18, cit., ha cura di precisare che l’articolo 83 ricomprende gli artt. 1-2 del precedente decreto-legge n. 11 del 2020 “…riproponendone le disposizioni con alcuni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l’effettiva portata applicativa”.

L’impianto normativo mira ad assicurare, con misure transitorie ed eccezionali, una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia e, dall’altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del decorso dei termini processuali[2].

Per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile (termine ora prorogato all’11 maggio[3]) si stabilisce che le udienze civili siano rinviate d’ufficio, fatta eccezione per i procedimenti cautelari e urgenti come indicati al comma 3 lettera a) e, in genere, per quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti[4]. In relazione all’attività giudiziaria urgente, si precisa ancora, al comma 5, art. 83, cit., che i capi degli uffici giudiziari potranno adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

Per il periodo compreso tra il 12 maggio al 30 giugno 2020 (c.d. fase 2, in cui verrà meno il lockdown dell’attività giudiziaria), il comma 6, art. 83 cit., come modif. dall’art. 36 co. 1 decreto legge n. 23/2020, prevede che i capi degli uffici giudiziari, sentiti le autorità sanitarie e i consigli dell’ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e delle prescrizioni adottate in materia, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.  Mentre il comma 7 elenca poi, per assicurare le finalità di cui al comma 6, le specifiche misure nel novero delle quali, alla lettera h), è previsto “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

E’ il caso di precisare, a riguardo, che l’art. 83 del decreto-legge n. 18, cit., pur richiedendo la previa interlocuzione dei capi degli uffici con i consigli dell’ordine degli avvocati, non contempla l’intesa con questi ultimi, com’è reso evidente dall’utilizzo (al comma 6) del predicato “sentiti”. A fortiori, dopo l’emanazione del provvedimento organizzativo del capo dell’ufficio, non si richiede l’assenso dei difensori per l’adozione, nell’ambito della singola causa, della specifica misura della lettera h), ciò non dovrebbe escludere tuttavia che, in sede di sottoscrizione del protocollo a livello locale, il capo dell’ufficio possa decidere di condizionare la concreta applicazione delle misure organizzative alla previa manifestazione di consenso del difensore nella controversia.

L’ipotesi dell’udienza a c.d. trattazione scritta appare presumibilmente destinata ad avere larga applicazione pratica, consentendo la celere definizione di giudizi avviati alla fase conclusiva ovvero di quelli aventi natura meramente documentale.

 

2. Linee guida del Csm agli uffici giudiziari

 

Nella seduta del 26 marzo 2020, il CSM ha adottato la delibera plenaria 186/VV/2020[5], recanteLinee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19”, in cui si stabiliscono “contingenti deroghe alla normativa ordinamentale vigente[6] in funzione della necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

In allegato alla delibera in menzione si offre, onde favorire la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale[7], il protocollo relativo alle udienze a c.d. trattazione scritta (lett. h), redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense), chiarendone tuttavia la funzione di mero ausilio operativo per i capi degli uffici -chiamati a loro volta, a sensi del comma 7 lettera d) art. 83, cit., “…all’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze” previa interlocuzione con il locale consiglio dell’ordine degli avvocati- e per i magistrati nell’organizzazione delle attività giurisdizionali.

Tale protocollo reca, per il comma 7 lettera h), la seguente scansione di attività processuali[8].

“Attività preliminari all’udienza

1) Il giudice dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n. 1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM.

Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell’udienza ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h)”.

 

3. L’art. 83 lett. h) D.L. 18/2020, e sua compatibilità col rito del lavoro

 

L’articolo 83 co. 7 lett. h) fa riferimento “alle udienze dei procedimenti civili” e non contempla espressamente quelle di discussione proprie del rito del lavoro, ma queste debbono ragionevolmente comprendersi, quale species del più ampio genus, nelle “udienze civili”.

Tale soluzione è supportata dall’interpretazione teleologica della disposizione, essendo infatti intenzione del legislatore, come emerge dalla rubrica dell’art. 83 e dalla relazione illustrativa al decreto-legge, estendere l’amplissima portata delle misure urgenti di contrasto all’intera “materia della giustizia civile”; ma anche dal rilievo di fondo che il processo del lavoro, sebbene “speciale”, è in ogni modo un processo civile. Mancando una disposizione che sia specificamente adottata per conciliare, nello specifico ambito delle controversie di lavoro, la risposta all’emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il servizio della giustizia, preservando quei presidi essenziali ed indifferibili da assicurare ai cittadini, troveranno de plano applicazione le disposizioni emergenziali approntate per il processo civile unitariamente considerato, ivi compresa la disciplina dell’art. 83 co. 7 lettera h).

Viene a delinearsi, con tale ultima previsione, una modalità di trattazione “alternativa” dell’udienza, quest’ultima nel rito del lavoro caratterizzata dai noti principi di oralità, concentrazione delle attività e immediatezza. Si predispone, per ridurre il rischio di diffusione del contagio, un rito emergenziale derogatorio rispetto a quello (civilistico e) lavoristico, donde l’elisione dell’udienza e la sua sostituzione con la trattazione scritta mediante scambio di memorie e successiva adozione “fuori udienza del provvedimento”. Con tali misure organizzative si affronta il momento emergenziale, cessato il quale anche il rito del lavoro rientrerà nel suo alveo naturale nel rispetto del carattere precipuamente orale ad esso proprio.

 

4. Ambito applicativo

 

La disposizione limita l’ambito applicativo all’ipotesi di udienze “…che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”.

Tale forma di “trattazione scritta” sarebbe, secondo taluni, incompatibile con la previsione della lettura del dispositivo in udienza, sicché per il rito del lavoro potrebbe adottarsi tale modalità di trattazione per le sole inibitorie (art. 431 c.p.c.) e per i licenziamenti con rito c.d. Fornero in grado d’appello[9].  A mio avviso, andrebbero scongiurate prassi applicative che non appaiono adeguatamente sensibili all’evidente dato teleologico della norma.

La formula adoperata dal legislatore (“svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”), e l’utilizzo della virgola per separare l’ultima locuzione, consentono di ritenere che l’adozione fuori udienza del provvedimento non sia presupposto di applicazione della misura di cui alla lett. h), ma solo modalità di adozione del provvedimento (istruttorio o decisorio).

Per le presumibili difficoltà a realizzare lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti “da remoto”, ai sensi del comma 7, lett. f) dell’art. 83, cit.[10], tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA, è evidente che un’interpretazione fortemente restrittiva potrebbe produrre conseguenze abnormi, escludendo la possibilità di assicurare la tutela dei diritti mediante la prosecuzione dell’attività giudiziaria proprio in un settore, come quello del lavoro, in cui le esigenze di celerità sono semmai più avvertite.  Senz’altro da preferire è, dunque, un approccio ermeneutico più duttile che consenta un utilizzo più esteso dell’udienza a c.d. trattazione scritta.

Se con riferimento al primo grado, l’udienza a trattazione scritta sembra tuttavia preclusa dalla previsione dell’art. 420 c.p.c, che include, quale fondamentale adempimento d’udienza, l’interrogatorio libero delle parti, la cui presenza è richiesta all’udienza di discussione, occorre allora domandarsi se sia possibile l’utilizzo di tale strumento alternativo laddove, terminata l’istruttoria, il giudice abbia rinviato per la definizione della lite ad altra udienza di discussione.

Propenderei per la soluzione affermativa, dovendosi guardare agli adempimenti da effettuarsi in concreto alla data udienza non all’astrattezza della previsione normativa dell’art. 420 c.p.c. regolante l’udienza di discussione nella sua globalità (da svolgersi anche con articolazione in più giorni delle attività fra loro frazionate e tuttavia considerate unitariamente).

Dubbi sussistono in ordine alla compatibilità dell’udienza a trattazione scritta con l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio e in genere con i casi di conferimento di incarico peritale. Si potrebbe ritenere che la necessaria presenza del consulente tecnico d’ufficio in udienza, per il prescritto giuramento, sia circostanza ostativa all’applicazione della misura della “trattazione scritta”, consentita per le sole udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. A diversa conclusione si potrebbe pervenire, per contro, qualora si intendesse valorizzare la circostanza che la presenza in udienza per il giuramento del consulente d’ufficio, ausiliario del giudice, non è richiesta a pena di nullità, trattandosi di adempimento la cui mancanza integra una mera irregolarità, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità[11].

Sotto altro profilo, giova evidenziare che, una volta disposta la trattazione scritta a sensi della lettera h), non dovrebbero poter operare le disposizioni degli artt. 181-309 c.p.c., le quali suppongono lo svolgimento dell’udienza e la mancata comparizione delle parti al cospetto del giudice, come pure non dovrebbe trovare attuazione la disposizione dell’art. 130 c.p.c., poiché la redazione del processo verbale è attività afferente all’udienza, qui non celebrata. Non pare potersi parlare (come taluno pure ha sostenuto[12]) di “udienza figurata”, quasi essa fosse comunque tenuta, sia pure con modalità diverse, in modo da estendere incongruamente alla “trattazione scritta” il campo di applicazione delle disposizioni dettate per l’inattività delle parti.

Nello stesso ordine di idee, non può a mio avviso operare la disciplina dell’art. 348 c.p.c., la quale prevede, in ossequio al principio dispositivo, l’emissione di pronuncia di improcedibilità in conseguenza dell’inerzia dell’appellante che, non comparendo alla prima udienza di discussione e a quella, successiva, fissata a sensi della citata disposizione, manifesta con ciò la volontà di non voler più “coltivare” il giudizio. La valutazione (legale tipica) del venir meno della volontà dell’appellante di conseguire l’accoglimento del ricorso non può essere desunta, a mio avviso, in difetto di specifica previsione, dalla sola inerzia nel partecipare alla trattazione scritta, inerzia che potrebbe trarre peraltro spiegazione, certo ragionevole, nel convincimento della adeguatezza delle difese già formulate. Ciò non escluderà comunque che l’inattività possa essere discrezionalmente valutata, attenendo al contegno della parte nel processo, come argomento di prova, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., e pertanto, in quanto tale, solo come elemento aggiuntivo e integrativo rispetto alle risultanze dei veri e propri mezzi di prova già acquisiti in atti.

 

5. Il provvedimento fuori udienza: deposito del dispositivo

 

L’udienza a cui sono ammessi i difensori e le parti (“…che possono assistere in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione a interloquire[13]) è lo spazio di tempo nel quale, in un giorno determinato, sono chiamate e trattate tutte le cause fissate dinanzi a uno stesso giudice, ed è altresì lo spazio di tempo nel quale, in un giorno determinato, il giudice viene a trattare una certa causa[14]. L’udienza nel processo del lavoro, in primo grado come in appello, riceve il nomen iuris di udienza di discussione, in quanto vi si svolge, dopo le necessarie attività propedeutiche, la discussione orale, cui segue la fase di deliberazione della sentenza, con la lettura in udienza del dispositivo, che è il momento saliente del processo.

Occorre chiedersi cosa si intenda per “…successiva adozione fuori udienza del provvedimento” e, indi, valutare se tale “provvedimento” coincida con il dispositivo o con la sentenza per esteso. Secondo una prima linea interpretativa[15] il deposito del dispositivo, mantenendo (beninteso) fermo il riferimento temporale all’udienza di discussione originariamente indicata e mai celebrata, consentirebbe di armonizzare le disposizioni del rito emergenziale con le peculiarità del processo del lavoro dove la decisione della causa interviene quasi nei modi di una particolare “liturgia”. L’esternazione formale ed immediata del decisum costituirebbe momento indefettibile siccome strettamente correlato al soddisfacimento delle esigenze di concentrazione e celere definizione del giudizio, che escludono qualsiasi soluzione di continuità tra la discussione della causa e la deliberazione della sentenza e tra questa e la pronuncia.

Pur nella consapevolezza che la legislazione dell’emergenza deroga, sia pure temporaneamente, alle regole del rito del lavoro, si sostiene che queste ultime possano essere preservate o, almeno, non del tutto stravolte.

A riguardo si chiarisce poi che la disposizione dell’art. 83 comma 7 lettera h) fa riferimento al “provvedimento”, e tale può certo definirsi il dispositivo, che è atto pienamente autonomo, il quale, stante l’impossibilità di darne solenne lettura, andrebbe comunque depositato subito dopo (“fuori”) l’udienza a trattazione scritta. In tal modo il lavoratore vittorioso fruirebbe con immediatezza, qualora di tratti di dispositivo di condanna, del titolo esecutivo. E’ già peraltro diffusa prassi, in assenza delle parti e dei difensori al termine dell’udienza, procedere, anziché alla lettura del dispositivo nell’aula completamente deserta, al suo deposito in cancelleria subito dopo la deliberazione.

Le considerazioni e i rimedi suggeriti rispondono a esigenze sicuramente apprezzabili. Si perviene così a un’interpretazione della norma che, ferma la trattazione scritta, impone il deposito del dispositivo il giorno stesso dell’udienza, ancorché (quest’ultima) non sia stata celebrata.

 

6. Una diversa lettura dell’art. 83 lett. h) D.L. 18/2020

 

E’ lecito prospettare per il processo del lavoro una soluzione diversa.

La disciplina emergenziale regola infatti in modo succinto ma completo la sequenza delle attività proprie dell’udienza a c.d. trattazione scritta, assicurando la garanzia del contraddittorio, sicché non vi sarebbero ragioni per integrarne i contenuti ab extra, come esistessero lacune da colmare.

Giova altresì evidenziare che la mancata redazione (in via autonoma) del dispositivo potrebbe bensì riconnettersi, nell’ipotesi considerata, al provvedimento che dispone la “trattazione scritta” a sensi della lettera h) con applicazione della disciplina unitariamente disegnata per l’intero settore civile. L’espressione adoperata dal legislatore dell’emergenza, che delinea una trattazione della lite sulla falsariga del disposto dell’art. 281-quinquies c.p.c., disponendo l’adozione del provvedimento “fuori udienza”, sembra infatti, anche lessicalmente, posporre la fase di deliberazione allo scambio delle difese scritte.

In tale prospettiva, potrebbe ragionevolmente sostenersi che il provvedimento con cui si dispone la trattazione scritta determina -per l’esigenza, motivata dall’emergenza epidemiologica in atto, di sacrificare transitoriamente il principio dell’oralità che informa il processo del lavoro- un implicito, seppure temporalmente delimitato, mutamento del rito, ancorché per ragioni evidentemente eccezionali e diverse da quelle enunciate nell’art. 427 c.p.c.. Tale conclusione è sì plausibile, visto che per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non è, invero, necessario un provvedimento formale[16].

Rilievo, questo, che dovrebbe altresì arginare il rischio, avvertito dai fautori della tesi del necessario deposito del dispositivo nell’udienza a trattazione scritta, del dispiegarsi di effetti invalidanti sull’attività processuale altrimenti compiuta, trattandosi di nullità ricorrente soltanto nel caso in cui la relativa pronuncia venga emessa senza lettura del dispositivo secondo il rito del lavoro, il quale verrebbe qui invece derogato[17].

Diversamente opinando, laddove ci si orientasse per la redazione del dispositivo e (rispetto all’udienza prefissata) il suo successivo deposito, si finirebbe peraltro col “forzare” il dato letterale dell’art. 83 co. 7 lettera h), cit., norma che intende sostituire all’attività d’udienza la trattazione scritta.

Peraltro, la tesi dell’immediato deposito del dispositivo “fuori udienza” -nell’ambito della trattazione scritta a sensi della lettera h)- non sarebbe (a ben vedere) aderente alle caratteristiche proprie del rito del lavoro.

Invero, sia l’art. 429 co. 1 c.p.c. (“All'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), sia l’art. 437, co. 1, c.p.c. (“Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza”), stabiliscono, rispettivamente per il primo grado e per l’appello, che la lettura del dispositivo dopo la discussione è adempimento da svolgersi nell’udienza e in essa temporalmente racchiuso.

Se nessuno dubita che la lettura in udienza del dispositivo sia di fatto preclusa adottando la disciplina della lettera h), sarebbe conseguenziale concludere che anche la sua materiale (autonoma) redazione, nell’udienza c.d. a trattazione scritta, non sia richiesta né prevista.

 

7. Termine per il deposito del provvedimento fuori udienza

 

Altra questione che la nuova disciplina pone è quella legata al termine per il deposito del provvedimento da rendersi “fuori udienza”, nessuna indicazione fornendo, a riguardo, la normativa dell’emergenza.

La soluzione appare strettamente legata alle diverse impostazioni suesposte.

Nel caso di deposito del solo dispositivo al termine dell’udienza a trattazione scritta, come in origine fissata, può farsi richiamo de plano alla disciplina degli artt. 429 o 430 c.p.c.. Seguendo invece il diverso indirizzo favorevole al deposito “fuori udienza” della sentenza per esteso, dovrebbe escludersi l’applicazione delle citate disposizioni. Andrebbe considerato infatti che il legislatore ha inteso trattare in modo uniforme per esigenze di semplificazione (l’art. 83 D.L., cit., parla infatti, ripetutamente, di “procedimenti civili” e “udienze civili”, senza distinzioni di sorta) l’intero comparto civilistico, dove il dispositivo è mero atto interno (v. art. 276 co. 5 c.p.c.).

In tale prospettiva, che pone l’udienza a trattazione scritta nell’ambito delle misure previste per il settore civile nella sua interezza, la disposizione dell’art. 430 c.p.c., che fa riferimento per il primo grado e per l’appello (cfr. art. 438 co. 1) a una sentenza da depositarsi entro quindici giorni dalla “pronuncia”, per tale intendendosi quella adottata, appunto, mediante lettura del dispositivo, non sarebbe, a mio avviso, utilmente richiamabile. Sicché, quanto al deposito della sentenza “fuori udienza”, sarebbe forse più pertinente il rinvio alla disciplina civilistica, e segnatamente all’art. 281-quinquies c.p.c. (per il primo grado) e all’art. 352 c.p.c. (per l’appello), e ai relativi termini, rispettivamente di gg. 30 o 60, i quali inizierebbero a decorrere una volta spirati quelli assegnati alle parti per le note scritte a sensi della lettera h).

Non sembra, infine, percorribile la strada di considerare, per il deposito della sentenza “fuori udienza”, il termine di gg. 10 previsto per il rito Fornero[18]. Trattasi di sentenza pronunciata dopo l’udienza in un procedimento regolato sì dal rito del lavoro, ma nelle sole ipotesi di licenziamento previste dall’art. 1, co. 47, legge 92/2012.



[1] Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, ed è entrato in vigore lo stesso giorno.

[2] Così, quasi testualmente, la relazione illustrativa sull’art. 83.

[3] La proroga all’11 maggio è stata disposta dall’art. 36, co. 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (in G.U. 8 aprile 2020 n. 94), entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

[4] In tal caso, si chiarisce all’art. 83, comma 3 lett. a), la dichiarazione di urgenza è fatta “dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.

[5] La delibera consiliare, che sostituisce integralmente le precedenti linee guida assunte il 5 e l’11 marzo 2020, si può leggere attivando il seguente link: https://www.csm.it/documents/21768/5144806/Linee+guida+agli+Uffici+Giudiziari+in+ordine+all%27emergenza+COVID+19+integralmente+sostitutive+delle+precedenti+assunte+%28delibera+Csm+26+marzo+2020%29/1779426b-f984-a08b-0dce-11107f1f7c05

[6] Le deroghe apportate si riferiscono alla circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017-2019 ed alla circolare del 18 giugno 2018, recante “Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”.

[7] Nessuna interferenza, si puntualizza opportunamente nelle linee guida del C.S.M., si intende effettuare con l’attività di interpretazione delle norme, rimessa esclusivamente ai magistrati. Sicché le misure organizzative dei capi degli uffici dovranno contenersi entro tale limite invalicabile, mai trasmodando in un’attività esegetica della disciplina processuale rimessa, evidentemente, ai soli organi della giurisdizione.

[8] Con riguardo alla misura prevista dalla lettera h), si precisa, in altro passaggio della delibera consiliare, “…che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili e che l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice”.

[9] Cfr., sul punto, il decreto 13 marzo 2020 del Presidente della Corte d’appello di Milano anche se adottato in ottemperanza alla precedente disciplina dell’art. 2 co. 2 lett. h) del decreto legge n. 11 del 2020.

[10] Tale disposizione indica, quale concorrente misura organizzativa per “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti”, la celebrazione dell’udienza mediante collegamenti “da remoto” individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Sul collegamento “da remoto” nel settore civile, cfr. SCARCELLA, Come l’informatica giudiziaria aiuta al tempo del coronavirus: una prima lettura delle disposizioni del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in https://www.magistraturaindipendente.it/come-linformatica-giudiziaria-aiuta-al-tempo-del-coronavirus-una-prima-lettura-delle-dispo.htm.

[11] Cass., 6 luglio 2011, n. 14906, ed ivi per ulteriori richiami giurisprudenziali.

[12] V. IONTA-CAROLEO, Trattazione scritta. Un’impalcatura, in https://giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/916-l-udienza-civile-ai-tempi-del-coronavirus-comparizione-figurata-e-trattazione-scritta-art-2-comma-2-lettera-h-decreto-legge-8-marzo-2020-n-11. Su tale lunghezza d’onda il decreto 7 marzo 2020 del Presidente della Corte d’appello Brescia, il quale prevede l’applicazione, per l’ipotesi di mancato inoltro delle difese scritte nel termine assegnato per la trattazione scritta, degli artt. 348 e 309 c.p.c..

[13] Così testualmente l’art. 84 att. c.p.c..

[14] Cfr., in motivazione, una risalente pronuncia della S.C. (Cass., 18 giugno 1991, n. 6888).

[15] In tal senso sembrano orientarsi le Corti territoriali di Venezia, Torino, Brescia, Salerno, Bari e Catania; mentre una soluzione parzialmente difforme adotta il presidente della Corte d’appello di Roma, il quale dispone, nel decreto 6 aprile 2020, che anche le udienze ex art. 437 c.p.c. “…vengano sostituite dal deposito di conclusioni in via telematica entro la data dell'udienza, e, mancando la discussione, dal deposito di note scritte ed eventuali repliche, con deposito telematico del dispositivo entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo termine”.

[16] Così Cass., 5 luglio 2019, n. 18048 secondo cui “Per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non è necessario un provvedimento formale, a meno che gli atti non debbano essere messi in regola con le disposizioni tributarie o che si renda necessario un mutamento di competenza, ai sensi dell'art. 427 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un implicito e consentito mutamento del rito nel provvedimento con cui il giudice, adito con il rito del lavoro, applicabile ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.)”.

[17] Si è chiarito in giurisprudenza che laddove difettino i presupposti del mutamento del rito, non si determinano profili di nullità della sentenza, posto che la mancata adozione del rito speciale per la trattazione di una controversia individuale di lavoro non determina, in via automatica, una ragione di nullità del procedimento e della relativa sentenza. Ex multis, Cass., 18 luglio 2008, n. 19942; Cass., 31 ottobre 2013, n. 24561; Cass., 27 gennaio 2015, n. 1448; Cass., 22 marzo 2018, n. 7199.

[18]La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione” (così l’art. 1 co. 57-60 L. 28 giugno 2012, n. 92).

 

 

 
 
 
 
 
 

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RIVISTA ISSN 2532 - 4853 Il Diritto Vivente [on line]

 

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