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Attribuzione dell’assegno divorzile: evoluzione normativa e contrasti in giurisprudenza in attesa di un nuovo intervento delle Sezioni Unite

  Civile 
 lunedì, 22 gennaio 2018

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Dario Cavallari, magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del ruolo

 
 

 

In questo studio si cercherà di ricostruire l’evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale in tema di assegno divorzile dalla riforma del diritto di famiglia del 1970 ad oggi, in attesa del prossimo intervento in materia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione.

L’articolo 5, comma 4, legge n. 898 del 1° dicembre 1970, nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall’articolo 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, recitava: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione”.

Il tribunale, quindi, nel provvedere in merito al summenzionato assegno, doveva tenere conto “delle condizioni economiche dei coniugi” e “delle ragioni della decisione”. Inoltre, la determinazione dello stesso doveva avvenire considerando “il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi”. In relazione a questi tre elementi, la Corte di Cassazione aveva, pertanto, elaborato la cd. teoria della natura composita dell’assegno divorzile, ritenendo che avesse contemporaneamente natura assistenziale, risarcitoria e compensativa.

Estremamente significativa è, al riguardo, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2008 del 9 luglio 1974, in base a cui “L’assegno di divorzio non ha natura alimentare, ma ha natura composita: con funzione assistenziale (in quanto, attraverso la considerazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi, tutela quello la cui situazione patrimoniale si sia deteriorata per effetto dello scioglimento del matrimonio), risarcitoria (in quanto, avendo riguardo alle ragioni della decisione, attribuisce rilievo, agli effetti patrimoniali, alla responsabilità per il fallimento del matrimonio) e compensativa (in quanto, mediante il riferimento al contributo dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, e diretto a compensare l’impegno personale e gli apporti economici prestati in vista del benessere della famiglia). Gli elementi su indicati operano sia come criteri di attribuzione sia come parametri di determinazione e vanno tutti esaminati, con riguardo alla posizione di entrambe le parti [1] .

Si trattava, pertanto, di criteri concorrenti, incidenti parimenti sull’an e sul quantum dell’assegno. Nessuno di questi tre profili, perciò, poteva essere ignorato dal giudice già nel valutarne la spettanza, ma era possibile dare preminenza ovvero rilevanza esclusiva ad uno solo dei fattori in questione. L’effetto sostanziale negativo di tale approccio era l’attribuzione di una discrezionalità molto ampia ai tribunali nella determinazione dell’assegno divorzile.

La legge n. 74 del 6 marzo 1987 ha inciso sulla previsione dell’articolo 5 della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 in due modi:

innanzitutto, con l’articolo 9, comma 1, che ha modificato il comma 2 della menzionata disposizione, introducendo, altresì, dopo lo stesso, altri due commi;

in secondo luogo, con l’articolo 10, comma 1, che ha sottoposto a revisione pure il comma 4, divenuto comma 6.

Nella sua formulazione attualmente vigente, l’articolo 5, comma 6, della legge  n. 898 del 1970 recita: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

In base alla lettera della legge, perciò, la mancanza di mezzi adeguati (o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) costituisce, oggi, il solo presupposto per l’attribuzione dell’assegno.

Questo cambiamento normativo è stato interpretato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza prevalenti, nel senso che il legislatore della riforma del 1987 abbia privilegiato la natura assistenziale del detto assegno a discapito di quella compensativa e risarcitoria [2] , con conseguente abbandono della cd. teoria della natura composita.

In particolare, i criteri indicati dall’articolo 5 nella prima parte del comma 6, che dovrebbero essere valutati unitariamente e con riferimento alla durata del matrimonio, sono destinati ad operare se l’accertamento dell’unico requisito di riconoscimento del contributo divorzile si sia risolto positivamente, con la conseguenza che rileverebbero esclusivamente ai fini della quantificazione dell’assegno [3] .

L’effetto pratico di questa ricostruzione è stato che i giudici dovevano riconoscere l’obbligo di somministrare l’assegno a quello, fra i coniugi, che dimostrasse di essere privo di mezzi adeguati e di non essere atto a procurarseli per ragioni obiettive.

Parte della dottrina ha ricondotto questa situazione allo schema dello stato di bisogno, sebbene ne rilevasse la peculiarità [4] .

Il tribunale doveva, però, negare l’assegno divorzile se richiesto sulla base di premesse diverse, connesse all’applicazione del criterio compensativo e/o del criterio risarcitorio e/o del criterio della durata del matrimonio [5] .

Le ragioni giustificatrici dell’intervento riformatore sono da rinvenire nella volontà del legislatore di sanare gli inconvenienti e i conflitti giurisprudenziali sorti in ragione del precedente dettato legislativo, rendendo, inoltre, più adeguata la sistemazione economica del coniuge più debole, anche attraverso il superamento della natura composita dell’assegno.

In particolare, si è voluto costituire un argine alla discrezionalità dei giudici di merito, considerata all’epoca eccessiva, ed ovviare ad alcune interpretazioni della disposizione reputate inique, avendo condotto, in certi casi, alla formazione di rendite di posizione ingiustificate.

 

L’attuale testo dell’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio, dunque, indica, come requisito per l’ottenimento dell’assegno divorzile, l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione dell’ex coniuge che ne faccia domanda.

Gli altri criteri menzionati - le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio - servono unicamente alla quantificazione dell’assegno.

Diviene necessario, pertanto, stabilire cosa si intenda per adeguatezza e non adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente.

Nel compiere questa indagine si deve partire, però, dal presupposto che il giudizio in ordine a tale adeguatezza non può ridursi alla verifica della ricorrenza di uno stato di bisogno. E’ stato affermato, infatti, che, nella presente materia, quest’ultima espressione va intesa in senso lato, non potendo l’assegno divorzile servire solo a garantire il raggiungimento della soglia della sopravvivenza. Ciò perché il legislatore già prevede un’ipotesi in cui l’ex coniuge viene a trovarsi in un vero e proprio stato di bisogno, situazione regolata dall’articolo 9-bis della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, in base a cui all’ex coniuge divorziato, al quale sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica dell’assegno di divorzio, può essere attribuita, altresì, dopo la morte dell’obbligato e qualora versi in stato di bisogno, un assegno a carico dell’eredità.

Pertanto, se, dunque, il coniuge divorziato, che sia già titolare dell’assegno di divorzio, per potere ottenere il contributo a carico dell’eredità deve essere in stato di bisogno, allora questo requisito non coincide con quello che determina la spettanza dell’assegno divorzile [6] .

In ordine alla problematica in esame, è sorto, subito dopo la riforma del 1987, un forte contrasto all’interno della giurisprudenza che può essere sintetizzato come segue.

Secondo un primo orientamento, espresso perfettamente dalla decisione della I Sezione civile della Corte di Cassazione n. 1322 del 17 marzo 1989: “In materia di assegno di divorzio, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74 all’art. 5, comma quarto, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (applicabili anche ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della prima legge), condizione necessaria per affermare il diritto all’assegno - la cui natura risulta eminentemente assistenziale - è che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati, e cioè tali che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio; pertanto il giudice del merito, ove accerti l'adeguatezza dei mezzi del richiedente (comprensivi sia dei redditi che dei cespiti patrimoniali che non producono reddito, ma che possono soddisfare i bisogni del proprietario attraverso la loro alienazione), legittimamente rigetta la domanda di assegno senza necessità di esaminare gli altri elementi indicati nella norma”.

Tale orientamento, pur non negando che il divorzio estinguesse il vincolo matrimoniale, ne accettava una sorta di ultrattività, considerato che valutava l’adeguatezza delle condizioni economiche del coniuge richiedente l’assegno con riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Una seconda ricostruzione, invece, chiaramente sostenuta dalla sentenza della I Sezione civile della Corte di Cassazione n. 1652 del 2 marzo 1990, affermava che: “A seguito della riforma introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, all’assegno di divorzio è stata riconosciuta dal legislatore (art. 10 legge cit., che ha modificato l'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898) natura eminentemente assistenziale, per cui ai fini della sua attribuzione assume ora valore decisivo l’autonomia economica del richiedente, nel senso che l’altro coniuge è tenuto ad “aiutarlo” solo se egli non sia economicamente indipendente e nei limiti in cui l’aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguente alla dissoluzione del matrimonio, in applicazione del principio di solidarietà “postconiugale”, che costituisce il fondamento etico e giuridico dell’attribuzione dell'assegno divorzile. Pertanto, la valutazione relativa all’adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale”.

Questa interpretazione della normativa giungeva a sostenere, sulla base della non continuità del vincolo matrimoniale e della funzione assistenziale dell’assegno, l’impossibilità di accogliere richieste eccedenti quanto necessario ad assicurare al coniuge divorziato la semplice sufficienza economica, intesa come modello di vita economicamente autonomo e dignitoso secondo la coscienza sociale. 

Il contrasto fu composto dalle pronunce delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 11490 e n. 11492 del 1990 che, dovendo scegliere tra la tesi per la quale il difetto dei mezzi adeguati doveva ritenersi sussistente ove il coniuge istante non fosse in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio e l’altra impostazione, per cui l’inadeguatezza dei mezzi doveva essere valutata con riferimento alla mera sufficienza economica, hanno optato per la prima opinione, pur se con dei distinguo [7] .

In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 11490 del 29 novembre 1990 ha chiarito che: “L’assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha carattere esclusivamente assistenziale (di modo che deve essere negato se richiesto solo sulla base di premesse diverse, quale il contributo personale ed economico dato da un coniuge al patrimonio dell’altro), atteso che la sua concessione trova presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell’assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. A quest’ultimo fine, peraltro, il giudice del merito, purché ne dia adeguata giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alla deduzione e richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell’assegno stesso (che potrà anche essere escluso sulla base della incidenza negativa di uno o più di essi)”.

 

Ricapitolando, quindi, la giurisprudenza, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite civili n. 11490 del 29 novembre 1990, e sino a quella della I Sezione civile della Corte di Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017, ha così ricostruito, con molteplici pronunce, alcune delle quali hanno perfezionato il dictum delle Sezioni Unite del 1990, la vicenda [8] :

 

a- l’assegno divorzile, nella disciplina introdotta dall’articolo 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, modificativo dell’articolo 5 della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, ha carattere esclusivamente assistenziale, con la conseguenza che deve essere negato se richiesto sulla base di ragioni diverse, quali il contributo personale ed economico dato da un coniuge al patrimonio dell’altro o le ragioni della decisione, poiché la sua concessione si fonda sull’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio;

 

b- non è necessario, per beneficiare di detto assegno, trovarsi in uno stato di bisogno, rilevando solo l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate;

 

c- ove sussista tale ultimo presupposto, da considerare anche con riferimento ai mezzi che possono essere acquisiti attraverso una attività lavorativa, confacente alla qualificazione della persona ed alla sua posizione sociale e di fatto ed ottenibile alla luce delle sue condizioni personali (età e condizioni di salute) e della situazione ambientale (le concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro), la liquidazione in concreto dell’assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge, vale a dire le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio, con riguardo al momento della pronuncia di divorzio;

 

d- il giudice del merito, purché ne dia adeguata giustificazione, non è tenuto ad utilizzare, nel compiere la quantificazione, tutti i suddetti criteri, e potrà anche escludere l’assegno de quo a causa dell’incidenza negativa di uno o più di essi;

 

e- l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione dell’ammontare dell’assegno, alla luce dei parametri summenzionati.

 

La giurisprudenza ha, poi, precisato che la semplice inadeguatezza dei mezzi non è sufficiente, secondo la vigente normativa, a dare diritto all’assegno divorzile, occorrendo, altresì, l’incapacità del richiedente di procurarseli per ragioni oggettive e gravando la relativa prova a carico dello stesso. A tal fine, l’indagine del giudice di merito circa la capacità lavorativa dell’ex coniuge istante va condotta con criteri di particolare rigore e pregnanza, non rilevando un’attività espletata in via occasionale ed episodica, considerato l’attuale contesto sociale, caratterizzato da una situazione di non piena occupazione [9] .

Infatti, l’accertamento dell’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per l’ex coniuge richiedente l’assegno va eseguito con riferimento all’obiettivo, perseguito dal legislatore, che le condizioni economiche non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio, dovendosi tenere conto non dell’ipotetica od astratta capacità lavorativa, ma di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del caso di specie in relazione ad ogni fattore individuale, ambientale, territoriale, economico-sociale [10] .

Aspetti rilevanti, per compiere la verifica, sono stati reputati l’età dell’ex coniuge richiedente o le sue condizioni di salute.

 

Questa complessiva ricostruzione, che ha trovato la sua consacrazione, come detto, nella sentenza delle Sezioni Unite civili n. 11490 del 29 novembre 1990, è stata recepita con successo dalle corti di merito, le quali ne hanno precisato le conclusioni alla luce delle situazioni concrete che sono state portate all’attenzione dei giudici.

Si è formato, così, un diritto vivente estremamente stabile che ha ottenuto l’autorevole avallo della Corte costituzionale.

Quest’ultima, investita, con ordinanza del Tribunale di Firenze del 22 maggio 2013, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, come modificato dall’articolo 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, “nell’interpretazione di diritto vivente per cui…l’assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha dichiarato, con la sentenza n. 11 dell’11 febbraio 2015, non fondata tale questione. Essa ha escluso l’esistenza di un diritto vivente come quello denunciato dalla corte remittente e ha evidenziato, al contrario, che dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione si evinceva che “il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile”, rilevando quest’ultimo unicamente per determinare “in astratto...il tetto massimo della misura dell’assegno in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso. In particolare, si doveva tenere conto, secondo la Corte costituzionale, della circostanza che, in concreto, detto “parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5”, quali la condizione e il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto” e possono giungere “anche ad azzerarla”.

 

L’attuale orientamento della I Sezione civile della Corte di Cassazione: la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017

 

Riassunto come sopra lo stato del diritto vivente al momento della pubblicazione della pronuncia della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017, occorre valutare le conseguenze di tale ultimo arresto.

Le massime estratte da questa sentenza affermano che “Il diritto all’assegno di divorzio, di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell'assegno stesso”.

In particolare, la decisione in questione ha precisato che “Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell’an debeatur, se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi) e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova”.

 

La decisione della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 è stata considerata, in dottrina, una sentenza che ha innovato profondamente, con una sorta di “overruling sostanziale”, i criteri per la determinazione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, nel testo novellato dalla legge n. 74 del 6 marzo 1987.

Essa si pone in dichiarato contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 11490 del 29 novembre 1990 poiché afferma che la nozione di adeguatezza di mezzi, rilevante al fine di ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, va parametrata non più al tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, ma esclusivamente all’autosufficienza economica del coniuge richiedente.  

Pur partendo dal comune presupposto della natura solo assistenziale dell’assegno in esame, quindi, le conseguenze di tale natura sono intese, dalle due sentenze appena menzionate, in maniera profondamente diversa.

La pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 11490 del 29 novembre 1990 ne ha fatto derivare l’esigenza di ristabilire l’equilibrio economico fra i coniugi che fosse stato apprezzabilmente alterato dal fallimento della loro unione.

La Corte di Cassazione ha considerato, nel 1990, che, al momento dell’approvazione della novella del 1987, non era passato il testo predisposto dalla Commissione Giustizia del Senato, nel quale l’adeguatezza dei mezzi era quella atta a consentire un “dignitoso mantenimento”, cioè un livello non rapportabile a quello anteriore, conseguito in costanza di  matrimonio, ma che doveva essere apprezzato secondo un criterio autonomo di sufficienza, da commisurare alle esigenze e condizioni particolari del coniuge richiedente, in modo da assicurare un tenore di vita normale per soddisfare quelle esigenze e tenere conto di quelle condizioni [11] .

La riforma del 1987 non poteva, quindi, essere letta come se contenesse implicitamente il riferimento al “dignitoso mantenimento” (e, allo stesso modo, non poteva rilevare la relativa relazione accompagnatoria, che sul “dignitoso mantenimento” dell’originaria versione continuava a basarsi nonostante la modifica intervenuta al momento dell’approvazione definitiva), ma solo nel senso che aboliva il triplice presupposto dell’assegno divorzile.

Le Sezioni Unite del 1990, pertanto, rilevata l’unica ragione assistenziale dell’assegno [12] , ne hanno definito la natura alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale previgente [13] la quale, essendo ben nota al legislatore, avrebbe potuto essere abbandonata esclusivamente attraverso l’adozione esplicita di un criterio diverso, quale sarebbe stato quello del “dignitoso mantenimento”, ovvero un altro sostitutivo, in palese contrasto con la summenzionata interpretazione. La mancata introduzione di un nuovo parametro del genere era, al contrario, prova della persistente vigenza dell’orientamento fino a quel momento seguito dal giudice della legittimità.

La funzione assistenziale è stata intesa in termini ampi, l’assegno essendo finalizzato a rimuovere, prescindendo da ogni stato di bisogno e dalla possibilità di condurre autonomamente una vita dignitosa, ogni deterioramento della posizione della parte economicamente più debole causato dal divorzio che fosse apprezzabilmente rilevante e si traducesse in uno squilibrio fra i coniugi, accertato anche utilizzando indici diversi dal reddito e dal patrimonio delle parti, quali l’età, le condizioni di salute e sociali, la durata del matrimonio e della convivenza.

Questa concezione ampia della funzione assistenziale, peraltro, era già diffusa nella giurisprudenza dei primi anni ’70 ed era portata avanti proprio da chi riteneva che l’assegno divorzile svolgesse una funzione solo assistenziale e non anche compensativa e risarcitoria.

In particolare, i fautori di detta tesi, che fondava il riconoscimento dell’assegno in questione su un criterio unico, chiamato indennitario in senso lato, miravano a trovare un inquadramento sistematico dell’articolo 5 della legge sul divorzio, nel testo all’epoca vigente, e del regolamento patrimoniale della famiglia prossimo ad entrare in vigore, costituendo una disciplina unitaria in grado di ridurre pure la sfera di discrezionalità dei giudici che era, al contrario, resa più ampia da una visione composita dell’assegno [14] .

La sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 ha, invece, considerato la funzione assistenziale in una ottica estremamente restrittiva.

Essa ha affermato di volere valorizzare il principio di autoresponsabilità con riferimento alla fase dell’an debeatur dell’assegno divorzile, effettuando un raffronto fra le condizioni economiche degli ex coniugi solo in quella del quantum, governata dal principio di solidarietà postmatrimoniale.

Perciò, il concetto di assistenza è stato inteso in senso molto limitato, come idoneo a giustificare esclusivamente un intervento finalizzato al raggiungimento dell’indipendenza economica, intesa quale mera autosufficienza, non potendo l’impegno richiesto all’ex coniuge spingersi oltre, dato che, dopo il divorzio, gli sposi ritornano persone singole.

A giustificazione del riferimento all’indipendenza economica è richiamata l’applicazione analogica dell’articolo 337 septies c.c., che stabilisce il diritto dei figli maggiorenni ad ottenere un assegno periodico non a caso proprio ove siano “non indipendenti economicamente”. 

Tale idea di assistenza sembra comparabile a quella di cui all’articolo 38 Cost. [15] , disposizione che chiaramente ricollega il sostegno ivi previsto ad una situazione in tutto assimilabile ad uno stato di bisogno dovuto a circostanze che prescindono dalla volontà del destinatario (come ragioni di salute o la disoccupazione).

A sua volta, la menzione dell’autosufficienza economica porta alla mente il testo dell’articolo 36, comma 1, Cost., in base al quale “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Pertanto, la decisione della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 si caratterizza, rispetto al consolidato diritto vivente, perché non parametra l’assegno divorzile al tenore di vita (potenziale) goduto in costanza di matrimonio, ma, nel valorizzare l’autoresponsabilità degli ex coniugi, ormai divenuti, dopo il divorzio, persone autonome, stabilisce che detto assegno vada riconosciuto, alla luce della sua funzione assistenziale, solo quando il richiedente non sia in grado, per ragioni obiettive, di garantire la propria indipendenza od autosufficienza economica.

Si segnala, peraltro, che la successiva sentenza della I Sezione civile n. 11538 dell’11 maggio 2017 ha utilizzato, in una fattispecie concernente sempre la domanda di un assegno divorzile, la diversa espressione “esistenza libera e dignitosa” che, di tutta evidenza, non coincide letteralmente con l’“indipendenza o autosufficienza economica” della decisione della stessa sezione n. 11504 del 10 maggio 2017.

E’ lecito domandarsi se si tratti o meno di concetti sostanzialmente equivalenti.

Per il momento, nel dubbio, è il caso di limitarsi ad osservare che il richiamo all’“esistenza libera e dignitosa” che, invero, ricorda l’art. 36 Cost. e la sentenza della I Sezione civile della Corte di Cassazione n. 1652 del 2 marzo 1990 [16] (secondo cui “la valutazione relativa all’adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale) potrebbe avere una valenza sua propria poiché potrebbe rendere possibile intendere in senso soggettivo e non rigidamente oggettivo l’indipendenza o autosufficienza economica e, così, permettere una “personalizzazione” del presupposto di riconoscimento dell’assegno divorzile ed una diversificazione delle situazioni dei richiedenti.

 

Le reazioni della dottrina alla sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017

 

Occorre valutare, a questo punto, le conseguenze della pronuncia della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 e se essa rappresenti realmente una novità rispetto all’assetto giurisprudenziale consolidato.

Sicuramente questa sentenza non si distingue dai suoi precedenti per l’affermazione dell’esistenza di due momenti rilevanti ai fini della decisione in ordine all’assegno divorzile, vale a dire quello dell’an e quello del quantum debeatur, peraltro espressione di passaggi logici propri di ogni giudizio civile avente ad oggetto l’accertamento di un diritto di credito.

Ciò che ha colpito parte della dottrina è, al riguardo, l’estrema rigidità della contrapposizione, che fonda due momenti fra loro, in teoria, strettamente connessi, su due principi che si pretende siano praticamente incompatibili, vale a dire l’autoresponsabilità e la solidarietà [17] .

La prima, sarebbe l’effetto della definitiva dissoluzione del matrimonio, che non dovrebbe più avere riflessi sul futuro degli ex coniugi; la seconda, invece, sarebbe una eccezione, confinata a casi particolari nei quali, comunque, ragioni di equità inderogabili impongano di aiutare chi si trova in difficoltà.

Tale contrapposizione consegue alla forte valorizzazione del profilo del venire meno di ogni valenza del matrimonio, il che ha suscitato non poche perplessità in dottrina, essendosi rilevato che, in realtà, la stessa legge sul divorzio stabilisce nella fase postdivorzile l’ultrattività di rilevanti effetti patrimoniali del rapporto di coniugio (oltre al riconoscimento dell’assegno divorzile, è prevista l’attribuzione, a certe condizioni, di una percentuale dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge e della pensione di reversibilità in caso di premorte, nonché l’imposizione di un assegno periodico a carico dell’eredità in presenza di uno stato di bisogno) [18] .

Inoltre, dopo le sentenze della I Sezione civile n. 1652 del 2 marzo 1990 e n. 11504 del 10 maggio 2017 la dottrina si è posta con forza il problema della distinzione tra assegno divorzile, alimenti legali e contributo di mantenimento in tema di separazione [19] .

E’ stato considerato singolare, infatti, che il mantenimento della separazione sia connesso al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre l’assegno divorzile si dovrebbe fondare sull’indipendenza economica del coniuge. A prescindere dal fatto che, in questo modo, il coniuge più forte sarà spinto a chiedere subito il divorzio, rendendo la separazione una breve parentesi, si è sottolineato che una differenza di tale rilievo non può fondarsi sul solo dato formalistico della permanenza del rapporto matrimoniale nella separazione e della sua estinzione in seguito al divorzio [20] .

Ancora più complessa diviene la ricostruzione del sistema con riguardo alla contrapposizione fra assegno divorzile ed alimenti.

E’ vero che la decisione della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 sembra dare per scontato che la contrapposizione sia superabile, ma, in realtà, essa non fornisce elementi univoci per distinguere i due concetti.

Infatti, sostenere che l’assegno divorzile deve consentire l’indipendenza o autosufficienza economica non significa spiegare in cosa si diversifichi rispetto agli alimenti [21] , non essendo chiarita la differenza fra assenza di tale indipendenza od autosufficienza economica e stato di bisogno.

Autorevole dottrina già dopo il sorgere del contrasto che ha portato alle Sezioni Unite del 1990 aveva sostenuto che “se si abbandona il riferimento al livello di vita matrimoniale risulta assai difficile spiegare come il diritto a quanto basta per un’esistenza libera e dignitosa si diversificherebbe rispetto agli alimenti legali, salvo a voler sostenere che questi non devono garantire all’alimentando un’esistenza dignitosa [22] .   

Ulteriore discussione riguarda la circostanza che il riferimento alla garanzia dell’indipendenza od autosufficienza economica sembra non lasciare spazio all’applicazione dei criteri indicati dal legislatore del divorzio per graduare l’entità dell’assegno divorzile, vale a dire le ragioni della decisione, il contributo dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi e la durata del rapporto.

Questo esito, in realtà, consegue alla stessa adozione di una ricostruzione della funzione dell’assegno divorzile quale meramente assistenziale.

La maggioranza dei criteri summenzionati sono espressione di una natura compensativa e risarcitoria dell’assegno in esame (soprattutto il contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio e le ragioni della decisione) e, pertanto, già con la decisione delle Sezioni Unite del 1990 era evidente che la loro collocazione nel sistema dell’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio diveniva problematica.

Peraltro, le Sezioni Unite del 1990 avevano superato la questione, adottando una concezione lata di funzione assistenziale che, nel parametrare il presupposto dell’assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, consentiva, in concreto, di fondare lo stesso su esigenze compensative e risarcitorie.

L’accoglimento di una nozione più ristretta di assistenza, invece, in seguito alla sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017, ha prodotto il risultato di rendere irrilevanti, al fine della concessione dell’assegno, tali esigenze. Così facendo, però, diviene poco coerente ammetterne una qualche valenza in sede di determinazione dell’assegno stesso, con la conseguenza che la parte dell’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio contenente il riferimento al contributo del coniuge, alle ragioni della decisione ed alla durata del matrimonio risulta, di fatto, praticamente abrogata [23] .        

 

La decisione in esame non può essere considerata innovativa neppure per la presunta accentuazione del principio di autoresponsabilità che, come ricorda, correttamente, la sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017, è alla base della normativa vigente in materia almeno nel mondo occidentale.

Infatti, detto principio è, nella sostanza, applicato con frequenza dalle corti di merito le quali, proprio accentuando l’aspetto del venire meno del matrimonio, tendono a non riconoscere troppo di frequente l’assegno divorzile al richiedente.

Quello che ha colpito della pronuncia della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 è stato, anzi, il fatto che, nel tentativo di dare una risposta nuova ad un problema molto sentito, sia stata riproposta, nella sostanza, la stessa soluzione elaborata dalla sentenza della I Sezione civile n. 1652 del 2 marzo 1990 e già non accolta dalla decisione delle Sezioni Unite civili n. 11490 del 29 novembre 1990, operando come se, negli ultimi trenta anni, non vi fosse stato un intenso dibattito giurisprudenziale e dottrinario in ordine alla questione dell’assegno divorzile e, soprattutto, non vi fossero stati rilevanti cambiamenti sociali affrontati dalla magistratura.

D’altronde, la ragione primaria per cui la pronuncia della Sezioni Unite civili n. 11490 del 29 novembre 1990, di fronte alla oggettiva difficoltà di interpretare l’articolo 5, comma 6, nella sua nuova versione, non aveva accolto la tesi suggerita dalla statuizione della I Sezione civile n. 1652 del 2 marzo 1990 può rinvenirsi nel fatto che, in materia di famiglia, le impostazioni troppo rigide ed improntate a valorizzare solo alcune specifiche esigenze non sono in grado di fornire adeguata risposta alle problematiche personali che sono sottoposte ai giudici.

La stessa normativa europea, cui la sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 fa riferimento per suffragare il proprio ragionamento, va letta con particolare attenzione.

Ciò in quanto, secondo autorevole dottrina, quest’ultima sentenza, benché giustifichi la conclusione raggiunta anche perché conforme ad una tendenza esistente in altre legislazioni, si sarebbe, invece, allontanata dai modelli più recenti seguiti all’estero. Infatti, nella sua motivazione risultano non pienamente scrutinate delle circostanze che, in molti paesi stranieri, impongono una solidarietà postconiugale, con il risultato di proporre un criterio di quantificazione tendenzialmente unitario, che apparentemente dovrebbe semplificare le procedure, ma che resta insensibile al caso concreto, diversamente da quanto avviene in altri paesi, come la Germania e la Francia [24] . 

L’autosufficienza è intesa, infatti, dalla pronuncia della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 principalmente come autoresponsabilità, vale a dire come obbligo di ogni coniuge di provvedere ai propri bisogni dopo il divorzio.

Proprio perché si tratta di una forma di responsabilità, però, detto principio conosce, fuori dal nostro paese, eccezioni o limitazioni in ragione dell’operare di altri principi, come quello di solidarietà.

L’obiettivo delle normative straniere a noi culturalmente più prossime è non solo di rendere gli ex coniugi persone autonome, ma pure di riequilibrare le loro posizioni economiche nel tempo più rapido possibile, in modo da evitare conflitti [25] . 

Così, in Germania, ove si mira a garantire la libertà di agire di ogni coniuge dopo il matrimonio, libertà che risulterebbe limitata da eventuali obblighi di mantenimento, si prende atto del fatto che, in molti casi, l’unione determina la dipendenza economica di uno dei coniugi, il quale deve rinunciare alla sua formazione professionale od all’attività lavorativa.

Le conseguenze di queste scelte, essendo comuni, sono prese in considerazione anche in epoca postconiugale.

Ad esempio, è riconosciuto il diritto dell’ex coniuge ad un assegno per il proprio mantenimento in caso di esistenza di figli minori comuni fino al compimento del terzo anno di età a prescindere dalla sua situazione patrimoniale ed in aggiunta a quanto già versato per il mantenimento della prole (articolo 1570 BGB). Questa disposizione garantisce la presenza e la cura del genitore nella prima fase di vita del figlio, tenendo conto di una esigenza ben meritevole di tutela.

Allo stesso tempo, l’articolo 1575 BGB prescrive che sia corrisposto al coniuge il necessario per completare la sua formazione professionale, qualora non sia iniziata o sia stata interrotta in previsione del matrimonio o durante lo stesso. E’ sempre contemplato l’obbligo di mantenimento se sussistono gravi motivi che precludono l’esercizio di una attività produttiva od uno stato di bisogno e la misura di detto mantenimento è determinata, ai sensi dell’articolo 1578 BGB, sulla base delle condizioni di vita matrimoniale, comprendendo tutte le necessità dell’esistenza.

La coerenza del sistema è garantita dal fatto che la pretesa di mantenimento del coniuge divorziato deve essere limitata temporalmente se una richiesta a tempo indeterminato sia iniqua anche in ragione delle esigenze del figlio comune.

La dottrina più attenta ne ha desunto che, in Germania, dal principio di autoresponsabilità discende che la mancanza di autosufficienza non rileva se non ricorrono i presupposti che giustificano la solidarietà postconiugale, soprattutto qualora non consegua alla ripartizione dei ruoli concordata durante il matrimonio, mentre il principio di solidarietà è idoneo, comunque, in molte ipotesi, a fondare un obbligo di prestazione che prescinde delle condizioni economiche dell’avente diritto.

In Francia, invece, è previsto il pagamento di una somma forfettaria stabilita dal giudice che può essere sostituita dall’attribuzione di beni in proprietà (articoli 270 e 274 Code civil), una rendita vitalizia potendo essere concessa solo in via eccezionale.

E’ significativo che l’indennità versata all’atto del divorzio debba essere corrisposta senza che rilevi la condizione di bisogno del richiedente ed al fine di compensare la disparità che la dissoluzione del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi.

La soluzione francese, quindi, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 [26] , non vuole predisporre una tutela per i casi nei quali non sussiste l’autosufficienza di un ex coniuge, ma favorire una soluzione equilibrata e definitiva delle questioni patrimoniali, non ponendosi nell’ottica dell’attribuzione o meno di un minimo che permetta di sopravvivere.

Il Codigo civil spagnolo fa pure riferimento all’esigenza di temperare lo squilibrio economico fra le parti, indicando una pluralità di criteri all’articolo 97 [27] .

A conclusioni non dissimili è giunto il sistema inglese, con il giudice che ha persino il potere di riallocare la proprietà dei beni ottenuta durante il matrimonio per evitare eccessivi squilibri [28] .

In tale contesto, la previsione di meccanismi di riequilibrio della posizione dei coniugi al termine del matrimonio è elemento imprescindibile per garantire il valore della pari dignità del lavoro domestico ed extradomestico ed attuare il principio della parità di genere [29] .

Le soluzioni adottate nel mondo anglosassone, comunque, sono difficilmente esportabili nel nostro ordinamento, in assenza di profonde riforme legislative, e paiono riferibili principalmente a soggetti con grandi patrimoni [30] .

Nei paesi scandinavi, poi, il tema della tutela del coniuge debole è affrontato con soluzioni di welfare.

 

Le situazioni problematiche individuate dalla dottrina che dovranno essere affrontate specificamente in futuro dalla giurisprudenza di legittimità ove si consolidasse l’orientamento della sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017

 

La giurisprudenza di legittimità e di merito successiva al 1990, ben consapevole delle esigenze summenzionate, ha arricchito la soluzione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 alla luce delle molteplici situazioni presentatesi all’attenzione dei giudici.

Così, la dottrina è giunta ad individuare, in base alla casistica giurisprudenziale, varie ipotesi degne di una specifica considerazione.

Una prima questione molto sentita è quella delle famiglie “asimmetriche”, nelle quali i ruoli sono divisi in modo che uno dei coniugi, quasi sempre la donna, provveda alla gestione della casa e dei figli, mentre l’altro coltiva le proprie capacità professionali.

E’ evidente che, al momento della crisi del matrimonio, diventa difficile prescindere da tutto il passato vissuto insieme dai coniugi ed affermare che pure gli effetti degli accordi raggiunti, durante la loro unione, in ordine alla suddetta ripartizione dei ruoli, cessino automaticamente con il divorzio [31] .

Soprattutto è stata prospettata l’esigenza di apprestare, comunque, una adeguata tutela al coniuge che per molto tempo si sia dedicato alla famiglia [32] .

Si è sostenuto, quindi, che un’interpretazione dell’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio rispettosa del canone di ragionevolezza dovrebbe consentire di tenere conto, nel decidere sull’an dell’assegno divorzile, della durata dell’impegno profuso nella vita familiare e, perciò, del numero di anni di matrimonio e delle incombenze di cura dei figli da esso scaturite [33] .

Sussiste, cioè, una esigenza di salvaguardia della buona fede nei rapporti reciproci e di garanzia dell’affidamento derivante che impone di considerare il contributo effettivamente dato alla vita familiare non solo con riguardo al quantum, ma pure all’an dell’assegno divorzile.

Tale garanzia è stata fornita, negli anni, da quella elaborazione giurisprudenziale che ha valorizzato la durata del rapporto matrimoniale, escludendo il diritto all’assegno ove l’unione risulti, per volontà e colpa del richiedente, solo formalmente istituita e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando, ad esempio, dopo breve tempo, in una domanda di divorzio [34] .    

La dottrina tende a rifiutare l’idea che possano essere messi sullo stesso piano, successivamente al divorzio, il coniuge che è stato sposato per pochi mesi e quello che è stato lasciato dopo molti anni, in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, pur essendosi preso cura dei figli e del consorte [35] .

Peraltro, questo potrebbe essere il risultato conseguito ove prevalesse una interpretazione formalistica della decisione della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 che, a prima vista, non consente di differenziare la posizione degli ex coniugi, a prescindere dalle loro concrete esperienze di vita, se non entro limiti molto ristretti (ad esempio, il luogo di residenza).

Ovviamente a conclusioni diverse potrebbe giungersi se si ritenesse che la sentenza in commento non abbia individuato nell’autosufficienza un limite uguale per tutti, potendo variare per aree geografiche, specifiche situazioni familiari e condizioni sociali [36] .         

Sorgerebbe, però, allora, il problema di definire cosa debba intendersi per autosufficienza poiché la sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 non ha ben chiarito quale sia il contenuto del parametro dell’indipendenza economica.

Essa ha menzionato alcuni indici (non è precisato se da considerare in via alternativa) in presenza dei quali si potrebbe affermare o meno che il presupposto in questione sussista, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, la disponibilità di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, il possesso di capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente ed autonomo e la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Tali indici sono assai generici ed il rischio che la discrezionalità delle corti di merito possa condurre a forti differenze di valutazione di situazioni similari è molto sentito.

Ad esempio, il Tribunale di Milano, con decisione del 22 maggio 2017, ha scelto quale riferimento principale l’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente, ove non superato, ad un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato, pari a circa € 1.000,00 al mese.

Il Tribunale di Udine, invece, con sentenza del 1° giugno 2017, ha mantenuto il richiamo al tenore di vita.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 826 del 5 luglio 2017, ha utilizzato il criterio del tenore di vita per stabilire il quantum dell’assegno, ma non in ordine all’an dello stesso [37] .

Una soluzione potrebbe consistere nel fare ricorso al concetto di stato di bisogno e nel ritenere che, nella presente materia, venga in rilievo una situazione di necessità equiparabile a quella presa in considerazione in materia alimentare [38] .

Il bisogno del coniuge non può, però, certo coincidere con la mancanza di ciò che è necessario alla sopravvivenza (ad esempio, il vitto e l’alloggio) poiché, come già accennato, esiste nel nostro ordinamento l’articolo 9-bis della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, in base a cui all’ex coniuge divorziato, al quale sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica dell’assegno di divorzio, può essere attribuito, altresì, dopo la morte dell’obbligato e qualora versi in stato di bisogno, un assegno a carico dell’eredità.

Pertanto, se il coniuge divorziato, che sia già titolare dell’assegno di divorzio, deve essere in stato di bisogno per potere ottenere il contributo a carico dell’eredità, ciò significa che questo presupposto non coincide con quello che determina l’insorgenza dell’assegno divorzile.

Per questa ragione si potrebbe ipotizzare che lo stato di bisogno del coniuge abbia un carattere di specialità, dovendo essere rapportato alle sue esigenze personali in senso ampio e alla posizione sociale dello stesso occupata, come è previsto dall’articolo 438 c.c. in tema di alimenti a favore di chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Ne deriva un problema non di facile soluzione perché è innegabile che la posizione sociale dell’ex coniuge è determinata anche dalla sua vita passata, con la conseguenza che la ricostruzione in questione valorizzerebbe, comunque, ove accolta, come parametro rilevante per accertare l’adeguatezza dei mezzi, il precedente matrimonio il quale, in genere, avrà avuto una incidenza sulla formazione di detta posizione sociale.

Ciò, anzi, sarà tanto più vero quanto più il matrimonio sarà stato lungo, considerato che con gli anni il coniuge più debole potrà essersi inserito in un contesto socio-economico ben diverso da quello frequentato in origine, che sarà ormai divenuto elemento fondante della sua posizione sociale, quale espressione immediata del tenore di vita della famiglia, ma che potrà essere frequentato dal medesimo coniuge, dopo il divorzio, solo possedendo risorse economiche ben superiori a quelle rimaste a sua disposizione successivamente al matrimonio.

Il riferimento al periodo in cui i coniugi sono stati uniti è, però, escluso dalla pronuncia della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017.

Chi condivide le conclusioni di quest’ultima decisione ha, dunque, sostenuto, ma senza approfondire la questione, che la rilevanza da dare alla posizione sociale del singolo non comporta, in ogni caso, che lo stato di bisogno debba essere collegato al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio [39]

Una seconda situazione che in dottrina è stata individuata come critica e, quindi, meritevole di una particolare considerazione è quella del coniuge più debole economicamente che assuma, dopo il divorzio, un ruolo prevalente nella cura di figli non autosufficienti.

Si è sottolineato che, in questo caso, la famiglia, anche se cessa nel senso tradizionale del termine, a causa della fine del rapporto matrimoniale, non scompare ove intesa quale relazione fra persone legate da un vincolo genitoriale.

In pratica, la famiglia moderna, vista non come semplice unione formale, ma, in virtù di una lettura attuale, alla luce dell’articolo 2 Cost., degli articoli da 29 a 31 Cost., come centro di affetti e cure al quale fare riferimento, non si estingue, in presenza di figli non autonomi, con il divorzio, poiché ciascun genitore resta tale e, pertanto, deve continuare a relazionarsi con l’altro e con la prole.

Se ne ricava che la concessione dell’assegno divorzile deve avvenire ponendosi nell’ottica che porta a parametrare il mantenimento spettante in seguito alla separazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio proprio perché, nella situazione in questione, i coniugi non diventano, solo con la crisi della loro unione, persone singole.

Queste conclusioni troverebbero un riscontro nell’esperienza straniera, soprattutto di common law, ove lo Stato rinuncia a decidere in ordine alla continuazione o meno del matrimonio, ma assume un ruolo di garante dell’interesse economico dei coniugi e dei loro figli.

La maggiore facilità di accesso al divorzio si è tradotta, così, in un rafforzamento della garanzia per ognuno degli sposi di tornare libero in condizioni di eguaglianza finanziaria [40] . 

Una simile impostazione sembra potere consentire di definire meglio i limiti del concetto di autosufficienza, intesa come autoresponsabilità, nel senso che la stessa potrebbe arrivare ad escludere i doveri nascenti dalla solidarietà postconiugale esclusivamente nelle ipotesi in cui, in ragione della breve durata del matrimonio, dell’assenza di figli economicamente non autosufficienti, della mancanza di un contributo alla famiglia ed al patrimonio del consorte e della giovane età del soggetto richiedente, un simile esito sia giustificato.

Pertanto, attenta dottrina è arrivata a proporre, in seguito alla sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017, una lettura della funzione assistenziale dell’assegno divorzile secondo tre diverse prospettive idonee a riflettere le peculiarità delle istanze da considerare di volta in volta [41] .

Già in precedenza, peraltro, alcuni autori avevano sostenuto che l’assegno divorzile non poteva mantenere una funzione meramente assistenziale [42] .           

Così, si è detto che, in presenza di matrimoni di lunga durata, detto assegno avrebbe una funzione assistenziale-compensativa che servirebbe a riequilibrare le capacità di reddito dei coniugi, poiché assumerebbero rilievo il profilo del contributo fornito alla condizione della vita familiare ed i sacrifici sopportati, essendo questi la conseguenza di un accordo concluso dai coniugi in costanza di matrimonio, l’affidamento nel quale andrebbe garantito.

Qualora, invece, l’unione sia stata breve, ma vi siano dei figli in tenera età, lo scioglimento della coppia non coincide con quello della famiglia, che solo muta struttura, e, perciò, permane un legame tra i genitori collegato all’esigenza di organizzare la vita comune in relazione ai bisogni della prole. Sorgerebbe, dunque, la necessità di una equa divisione dei costi che la cura della famiglia genera pure dopo il divorzio, la quale si tradurrebbe in una funzione assistenziale-perequativa dell’assegno che valorizzerebbe i compiti del genitore prevalente nell’ambito dell’affidamento.

In tutte queste situazioni, il parametro di riferimento da utilizzare per quantificare l’assegno divorzile ben potrebbe essere quello del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Infine, il contributo da corrispondere avrebbe una funzione solo assistenziale e, dunque, non verrebbe in rilievo il tenore di vita, ove il matrimonio sia stato di breve durata e la coppia non abbia figli non autosufficienti.

 

Considerazioni finali

 

La pronuncia della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 ha l’indubbio pregio di avere affrontato la questione di come intendere il concetto di assistenza nel nostro ordinamento, vale a dire se possa immaginarsi un’assistenza collegata al matrimonio vissuto dalle parti o se questa debba essere vista come semplice aiuto per le persone bisognose, in un’ottica essenzialmente pubblicistica.

Inoltre, ha reso evidente che il tema dell’assegno divorzile si intreccia con le necessità di sopravvivenza degli individui, palesando come, in un paese in cui esiste uno Stato sociale, quale il nostro, dovrebbe essere la Pubblica Amministrazione, con il suo welfare, ad intervenire in via diretta per dare sostegno a chi, dopo il matrimonio, si trova in crisi.

La sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017, nel concentrarsi sulla sola tematica della funzione dell’assegno divorzile, non ha preso posizione, però, in ordine a tutte le tipologie problematiche che, in un modo o nell’altro, sono state affrontate, negli anni, dalla giurisprudenza.

Così, nessuno contesta che soggetti indipendenti economicamente non debbano ottenere un contributo a carico dell’altro coniuge, tanto che spesso la giurisprudenza di merito non riconosce l’assegno divorzile.

Sarebbe stato opportuno, peraltro, un intervento di più ampio respiro che, invece di limitarsi a superare, ad un livello formale, la ricostruzione dell’istituto operata dalla pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 11490 del 29 novembre 1990, avesse fornito ai giudici di merito coordinate sufficienti ad affrontare quelli che sono, invece, gli attuali aspetti problematici concernenti l’assegno divorzile.

E’ atteso a breve un pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Si auspica che questo affronti le situazioni che sono oggi oggetto di discussione nei Tribunali italiani.

Sarebbe forse il caso che le Sezioni Unite operassero una precisa tipizzazione delle potenziali controversie che potrebbero sorgere presso le corti di merito, indicando i relativi criteri di soluzione.

In particolare, dovrebbe essere data una risposta chiara alla richiesta di tutela del coniuge che abbia investito un considerevole periodo di tempo nell’assolvimento dei compiti domestici e di cura dei figli al termine di un matrimonio di lunga durata e di quello che, nella qualità di collocatario di prole non autonoma, sia chiamato ad un significativo e prolungato impegno nel seguire questa anche dopo la fine dell’unione [43] .   

Inoltre, sarebbe preferibile distinguere con maggiore chiarezza i presupposti e, soprattutto, il contenuto dell’assegno divorzile da quelli dell’obbligazione alimentare, precisando la differenza fra indipendenza ed autosufficienza economica e stato di bisogno, con specifico riferimento all’incidenza ed alla valutazione, in entrambe le circostanze, della posizione sociale occupata dal richiedente.

L’occasione potrebbe consentire, altresì, di valutare l’opportunità di mantenere la distinzione, in ordine ai loro requisiti di concessione, fra assegno divorzile e contributo riconosciuto dopo la separazione [44] , essendo, ormai, la differenza fra separazione e divorzio poco sentita dalla coscienza sociale e destinata, nel caso di consolidamento del nuovo indirizzo della sentenza della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017, ad essere ancora meno compresa, in quanto la nuova giurisprudenza non potrà che incentivare il ricorso al divorzio a fronte di separazioni sempre più brevi.

Altro profilo da non sottovalutare è quello che riguarda l’esigenza di applicare in maniera completa l’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio, considerato che l’effetto pratico della decisione della I Sezione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 consiste nell’abrogare, di fatto, la prima parte di detto articolo, non spiegandosi la dottrina [45] , ad esempio, come possa trovare applicazione la disposizione normativa che impone al giudice di tenere conto delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, quantomeno al momento della quantificazione dell’assegno, se, nel giudizio sull’an debeatur, si deve avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente, con esclusione di ogni comparazione tra le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi.

Infatti, con l’attribuire all’indipendenza economica dell’istante un carattere sempre preclusivo del diritto all’assegno divorzile, diviene quasi impossibile differenziare la tutela della parte debole tramite la valorizzazione dei criteri contemplati dal summenzionato articolo 5. Peraltro, proprio la non distinzione delle situazioni diverse che sempre possono sorgere nel settore della famiglia sembra porsi in contrasto con la volontà del legislatore che, indicando dei parametri eterogenei da considerare per determinare l’assegno in questione ha chiaramente optato per una tutela flessibile destinata ad adattarsi alle circostanze, anche in attuazione del principio di cui all’articolo 3 Cost.

Infine, sarebbe il caso di chiarire se il concetto di assistenza alla base dell’assegno divorzile debba essere ricondotto allo schema minimo degli articoli 36 e 38 Cost. o se vi sia spazio per una ricostruzione alternativa dello stesso, in grado di valorizzare adeguatamente i richiami alla funzione compensativa e risarcitoria presenti nell’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio, quando non di darne una lettura polifunzionale.

Ciò andrebbe fatto pure in maniera da fornire una ricostruzione della normativa italiana coerente con quella dei principali Stati europei nei quali, nonostante una legislazione positiva differente, il riferimento all’autosufficienza economica dei coniugi, benché sia operato in termini di autoresponsabilità, consente, però, di tenere in debito conto il contributo fornito dagli sposi durante la loro unione, in attuazione degli accordi di indirizzo fra loro pattuiti, e l’apporto dei genitori alla cura ed educazione dei figli dopo la fine del matrimonio [46] .

Così facendo la nostra giurisprudenza si porrebbe, altresì, al passo con i tempi che vedono al centro delle relazioni affettive non più la famiglia tradizionale, ma quello che è stato definito un “arcipelago familiare [47] , visto che l’ordinamento tratta oggi come familiari dei legami di coppia e di discendenza che prescindono dal rapporto di coniugio.

In questo modo, potrebbero evitarsi gli eccessi denunciati in dottrina, ma anche in giurisprudenza, con riferimento alla concessione ed alla quantificazione dell’assegno divorzile  poiché si impedirebbero la costituzione di rendite inique ed ingiustificati arricchimenti di ex consorti non meritevoli e, al contempo, si potrebbero ottenere un riequilibrio patrimoniale ed una effettiva parità dei coniugi al momento della crisi dell’unione, obiettivi sentiti da molti come imprescindibili alla luce della attuale fuga dalla comunione legale dei beni [48] .

 

 

[1] Il principio era già presente nella decisione delle Sezioni Unite civili n. 1194 del 26 aprile 1974.

[2] Rossi M., Gli effetti di natura patrimoniale del divorzio riguardo ai coniugi, in Cassano G. - Oberto G., La famiglia in crisi, Padova, 2016, 375; Cass., Sez. 1, n. 3398 del 12 febbraio 2013.  

[3] Pini M., L’assegno di divorzio. Inquadramento nella normativa sostanziale e processuale, in AA.VV., Il mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio, Padova, 2009, 94-95. 

[4] Bonilini G. - Natale A., L’assegno post-matrimoniale, in Bonilini G. (a cura di), Trattato di diritto di famiglia, Padova, 2015, 2879. 

[5] Cass., Sez. 1, n. 3049 del 29 marzo 1994.

[6] Buzzelli D., Assegno di divorzio e nuova famiglia dell’obbligato, in Famiglia e diritto, 2015, 471 ss., 479.

[7] Quadri E., Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite, in Foro it., 1991, 68 ss.; Carbone V., Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull’assegno di divorzio), in Foro it., 1991, 74 ss.

[8] Fra le molte decisioni conformi a questo orientamento, può leggersi la sentenza della I Sezione civile n. 4319 del 29 aprile 1999.

[9] Cass., Sez. 1, n. 6468 del 2 luglio 1998.

[10] Cass., Sez. 1, n. 13169 del 16 luglio 2004.

[11] Per una disamina delle vicende relative alla approvazione della riforma del 1987 può leggersi Quadri E., La nuova legge sul divorzio, I, Profili patrimoniali, Napoli, 1987, 31, e La natura dell’assegno di divorzio dopo la riforma, in Foro it., 1989, I, 2513, in particolare la nota 14.

[12] L’abbandono della formulazione originaria del testo della riforma del 1987 è stato particolarmente evidenziato in dottrina da Quadri E., La natura dell’assegno di divorzio dopo la riforma, in Foro it., 1989, I, c. 2521, e L’assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: gli ex coniugi “persone singole” di fronte al loro passato comune, in Nuova giur. civ., 2017, 9, 1262. L’autore, peraltro sostanzialmente orientato a seguire ancora la tesi della natura composita dell’assegno divorzile, valorizza i criteri delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi, da considerare alla luce della durata del matrimonio, non solo ai fini della quantificazione dell’assegno, ma pure della sua stessa attribuzione, ridimensionandone la caratterizzazione in senso assistenziale.

[13] Cass., SU, n. 1194 del 26 aprile 1974; Cass., Sez. 1, n. 4419 del 23 novembre 1976; Cass., Sez. l, n. 373 del 26 gennaio 1978; Cass., Sez. 1, n. 600 dell’8 febbraio 1978; Cass., Sez. 1, n. 6945 del 16 novembre 1979.

[14] Per riferimenti alla problematica si legga la decisione delle Sezioni Unite civili n. 1194 del 26 aprile 1974 che cita, come pronuncia espressione di questo orientamento, quella della I Sezione civile n. 263 del 1° febbraio 1974.

[15] Questa disposizione prescrive che: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”.

[16] Un riferimento può rinvenirsi in Quadri E., L’assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: gli ex coniugi “persone singole” di fronte al loro passato comune, in Nuova giur. civ., 2017, 9, 1262.

[17] La dottrina già nel 1990 aveva rilevato la singolarità della motivazione della decisione della I Sezione civile n. 1652 del 2 marzo 1990 nella parte in cui ricollegava al principio di solidarietà postconiugale la natura eminentemente assistenziale dell’assegno di divorzio, ma su tale natura fondava pure la sua riduzione al livello degli alimenti legali: Bianca C.M., Natura e presupposti dell’assegno di divorzio: le sezioni unite della cassazione hanno deciso, in Riv. dir. civ., II, 1991, 537.

[18] Casaburi G., Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d’antico, in Foro it., 2017, 1898.

[19] Bianca C.M., Natura e presupposti dell’assegno di divorzio: le sezioni unite della cassazione hanno deciso, in Riv. dir. civ., II, 1991, 539.

[20] Bianca M., Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta, in Foro it., 2017, I, 2716.

[21] Bianca M., Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta, in Foro it., 2017, I, 2716.

[22] Bianca C.M., Natura e presupposti dell’assegno di divorzio: le sezioni unite della cassazione hanno deciso, in Riv. dir. civ., II, 1991, 539.

[23] Gabrielli G., L’assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione, in Riv. dir. civ., 1990, II, 543.

[24] Patti S., Assegno di divorzio: un passo verso l’Europa?, in Foro it., 2017, 2713-2714.

[25] Patti S., Assegno di divorzio: un passo verso l’Europa?, in Foro it., 2017, 2710.

[26] Patti S., Assegno di divorzio: un passo verso l’Europa?, in Foro it., 2017, 2714.

[27] Bianca M., Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta, in Foro it., 2017, I, 2720.

[28] Per una disamina, Al Mureden E., Conseguenza patrimoniali del divorzio e parità tra coniugi nelle “leading decisions” inglesi: verso una nuova valenza dell’istituto matrimoniale?, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2009, 211 ss.

[29] Al Mureden E., L’assegno divorzile tra auto responsabilità e solidarietà post-coniugale, in Famiglia e diritto, 2017, 7, 647.

[30] Bianca M., Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta, in Foro it., 2017, I, 2720.

[31] Casaburi G., Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d’antico, in Foro it., 2017, 1899.

[32] Al Mureden E., L’assegno divorzile tra auto responsabilità e solidarietà post-coniugale, in Famiglia e diritto, 2017, 7, 645.

[33] Al Mureden E., L’assegno divorzile tra auto responsabilità e solidarietà post-coniugale, in Famiglia e diritto, 2017, 7, 649.

[34] Cass., Sez. 1, n. 8233 del 16 giugno 2000.

[35] Casaburi G., Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d’antico, in Foro it., 2017, 1897.

[36] Casaburi G., Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d’antico, in Foro it., 2017, 1899.

[37] Decisione che pone l’ulteriore questione se, alla luce del nuovo orientamento della I Sezione civile della Corte di Cassazione, il parametro del tenore di vita, che non può rilevare al fine della determinazione sulla spettanza dell’assegno, possa tornare in considerazione con riferimento alla sua quantificazione. Per l’opinione negativa: Al Mureden E., L’assegno divorzile tra auto responsabilità e solidarietà post-coniugale, in Famiglia e diritto, 2017, 7, 645, il quale afferma che la misura massima dell’assegno divorzile sarà quella necessaria a consentire all’ex coniuge di ottenere l’indipendenza economica.

[38] Valorizzando alcune considerazioni presenti in Lamorgese A., L’assegno divorzile e il dogma della conservazione del tenore di vita matrimoniale, in Questione Giustizia, 2016, articolo rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-assegno-divorzile-e-il-dogma-della-conservazione-del-tenore-di-vita-matrimoniale_11-03-2016.php

[39] Lamorgese A., L’assegno divorzile e il dogma della conservazione del tenore di vita matrimoniale, in Questione Giustizia, 2016, articolo rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-assegno-divorzile-e-il-dogma-della-conservazione-del-tenore-di-vita-matrimoniale_11-03-2016.php.

[40] Al Mureden E., L’assegno divorzile tra auto responsabilità e solidarietà post-coniugale, in Famiglia e diritto, 2017, 7, 647.

[41] Al Mureden E., L’assegno divorzile tra auto responsabilità e solidarietà post-coniugale, in Famiglia e diritto, 2017, 7, 650.

[42] Quadri E., Brevissima durata del matrimonio e assegno di divorzio, in Corr. Giur., 2009, 474.

[43] Al Mureden E., L’assegno divorzile tra auto responsabilità e solidarietà post-coniugale, in Famiglia e diritto, 2017, 7, 653-654.

[44] Carbone V., Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull’assegno di divorzio), in Foro it., 1991, 81.

[45] Bianca C.M., L’ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: Ciao Europa?, in Giustiziacivile.com, 2017, 4.

[46] Bianca C.M., L’ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: Ciao Europa?, in Giustiziacivile.com, 2017, 5, che chiarisce come la decisione in commento, in realtà, si distacchi dall’orientamento di fondo delle legislazioni europee.

[47] Busnelli F.D., La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2002, I, 509 ss.

[48] Sesta M., Presentazione di Al Mureden, Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata, Milano, 2007, VIII.

 

 
 
 
 
 
 

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